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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2025 promossa da:
(c.f.-p.i. , con l'avv. Arianna Salvalaio, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto n.
3/B, come da procura in atti
-attrice opponente- contro
(già (c.f. ), con l'avv. Argentino CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Ottaviano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via de'
Toschi n. 11, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “in via preliminare: accertare e dichiarare che la presente opposizione presenta i requisiti per la non concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
in via principale nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di già CP_3 CP_2 conseguentemente pronunciarsi la risoluzione contrattuale per inadempimento a quest'ultima imputabile per le motivazioni in premessa, dichiarando altresì infondato in fatto e in diritto il credito oggetto di ingiunzione, con conseguente accoglimento dell'opposizione svolta da e per l'effetto dichiarare Pt_1 nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 91/2025 emesso dal Tribunale di Belluno e in tale sede opposto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
1 Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “
1. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e in diritto, e comunque inammissibile e/o Parte_1 improcedibile per intervenuta decadenza e prescrizione dei rimedi di garanzia;
per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 91/2025 emesso in data 14.03.2025, per l'importo di €
12.638,08 oltre interessi come da ricorso monitorio, mantenendone fermi tutti gli effetti.
2. Quanto alle spese, condannare alla rifusione in favore di delle spese, diritti e onorari del Parte_1 CP_1 presente giudizio di opposizione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con ogni ulteriore conseguenza di legge, fermo restando quanto già liquidato in sede monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 24 aprile 2025, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 91/2025 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale (r.g. 109/2025), evocava in giudizio (già CP_1
chiedendo, in via preliminare, la non concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto opposto. Nel merito chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte e che, accertata l'infondatezza del diritto di credito oggetto di ingiunzione, fosse dichiarato nullo, annullato o revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 14 luglio 2025, si costituiva in giudizio (già chiedendo, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto del 24 luglio 2025 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., rinviava la prima udienza di comparizione al 5 novembre 2025.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 gennaio 2026, udienza poi anticipata d'ufficio al 17 dicembre 2025.
2 Infine, all'udienza del 17 dicembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, ha citato in Pt_1 giudizio contestando la presunta erroneità delle forniture di attrezzature ed CP_1 arredi per la ristorazione in quanto, a suo dire, l'unico ordine/impegno sottoscritto tra le parti sarebbe stato pari ad euro 13.756,30 (cfr. doc. 3, fasc. att.), ed in quanto sarebbe stato effettuato il bonifico di € 4.815,00 (cfr. doc. 4, fasc. att.) ed in quanto la residua somma di
€ 8.941,30 corrisponderebbe alla merce in esubero e non funzionale all'uso sopra descritto per la quale si proponeva il reso (valore merce reso € 9.660,48).
, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che mai è pervenuta alcuna CP_1 contestazione da controparte in merito alla merce fornita ed alla fatturazione redatta dal fornitore e che, solo a fronte dei solleciti di pagamento avanzati da quest'ultimo, Pt_1
avrebbe avanzato le contestazioni oggi avanzate in sede di opposizione giudiziale.
[...]
Inoltre, sempre a detta dell'opposta, la merce fornita ed asseritamente erronea sarebbe stata regolarmente utilizzata e, inoltre, parte opposta sarebbe decadute dalle azioni a tutela dell'acquirente nel contratto di compravendita di cui agli artt. 1495 c.c.
4.
In merito alla vicenda dedotta in giudizio, osserva il Tribunale che parte opponente non contesta che le attrezzature fornite siano affette da vizi tali da inibirne l'uso convenuto, ma si limita a contestare la mera inutilità della merce fornita per il proprio esercizio di bar ristorante.
Ebbene, la contestazione avanzata da non rientra nella definizione di vizio Pt_1 della cosa venduta, rilevante, secondo il disposto di cui all'art. 1490 c.c., ai fini dell'esercizio delle cd. Azioni edilizie in quanto, con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico-sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
3 In altri termini, si hanno vizi redibitori, che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1490
c.c., quando la cosa venduta presenta imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione che rendono la cosa inidonea all'uso al quale è destinata.
Deve pertanto escludersi che una mera e generica non corrispondenza alle aspettative dell'acquirente della cosa venduta, in assenza delle caratteristiche viste sopra, costituisca un vizio rilevante ai fini dell'esercizio delle citate azioni.
5.
Anche la quantificazione del corrispettivo preteso dalla convenuta opposta appare immune dai vizi contestati dall'attrice.
A riguardo, si osserva che dallo scambio della corrispondenza inter partes ed allegata sub docc. 2 e 6, fasc. conv., si deduce che la merce ordinata dall'attrice era proprio quella poi oggetto dei documenti contabili azionati in giudizio e che, pertanto, tali documenti sono stati correttamente formati.
In ogni caso, non è evidentemente poco credibile che, pur a seguito della ricezione della diffida di pagamento allegata sub doc. 5, fasc. monitorio, nella quale il corrispettivo preteso da era stato dettagliatamente quantificato, sia CP_2 Pt_1 rimasta del tutto inerte ed abbia atteso l'opposizione a decreto ingiuntivo per muovere le proprie contestazioni.
6.
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che la presente opposizione deve essere rigettata, e che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo e definitivo.
7.
Le spese di questo giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e definitivo;
3. CONDANNA a rimborsare a (già Parte_1 CP_1 CP_2
le spese di questo giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro
[...]
4 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 23 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2025 promossa da:
(c.f.-p.i. , con l'avv. Arianna Salvalaio, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto n.
3/B, come da procura in atti
-attrice opponente- contro
(già (c.f. ), con l'avv. Argentino CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Ottaviano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via de'
Toschi n. 11, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “in via preliminare: accertare e dichiarare che la presente opposizione presenta i requisiti per la non concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
in via principale nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di già CP_3 CP_2 conseguentemente pronunciarsi la risoluzione contrattuale per inadempimento a quest'ultima imputabile per le motivazioni in premessa, dichiarando altresì infondato in fatto e in diritto il credito oggetto di ingiunzione, con conseguente accoglimento dell'opposizione svolta da e per l'effetto dichiarare Pt_1 nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 91/2025 emesso dal Tribunale di Belluno e in tale sede opposto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
1 Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “
1. Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e in diritto, e comunque inammissibile e/o Parte_1 improcedibile per intervenuta decadenza e prescrizione dei rimedi di garanzia;
per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 91/2025 emesso in data 14.03.2025, per l'importo di €
12.638,08 oltre interessi come da ricorso monitorio, mantenendone fermi tutti gli effetti.
2. Quanto alle spese, condannare alla rifusione in favore di delle spese, diritti e onorari del Parte_1 CP_1 presente giudizio di opposizione, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con ogni ulteriore conseguenza di legge, fermo restando quanto già liquidato in sede monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 24 aprile 2025, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 91/2025 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale (r.g. 109/2025), evocava in giudizio (già CP_1
chiedendo, in via preliminare, la non concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto opposto. Nel merito chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte e che, accertata l'infondatezza del diritto di credito oggetto di ingiunzione, fosse dichiarato nullo, annullato o revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 14 luglio 2025, si costituiva in giudizio (già chiedendo, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto del 24 luglio 2025 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., rinviava la prima udienza di comparizione al 5 novembre 2025.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 gennaio 2026, udienza poi anticipata d'ufficio al 17 dicembre 2025.
2 Infine, all'udienza del 17 dicembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
nell'opporsi al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, ha citato in Pt_1 giudizio contestando la presunta erroneità delle forniture di attrezzature ed CP_1 arredi per la ristorazione in quanto, a suo dire, l'unico ordine/impegno sottoscritto tra le parti sarebbe stato pari ad euro 13.756,30 (cfr. doc. 3, fasc. att.), ed in quanto sarebbe stato effettuato il bonifico di € 4.815,00 (cfr. doc. 4, fasc. att.) ed in quanto la residua somma di
€ 8.941,30 corrisponderebbe alla merce in esubero e non funzionale all'uso sopra descritto per la quale si proponeva il reso (valore merce reso € 9.660,48).
, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che mai è pervenuta alcuna CP_1 contestazione da controparte in merito alla merce fornita ed alla fatturazione redatta dal fornitore e che, solo a fronte dei solleciti di pagamento avanzati da quest'ultimo, Pt_1
avrebbe avanzato le contestazioni oggi avanzate in sede di opposizione giudiziale.
[...]
Inoltre, sempre a detta dell'opposta, la merce fornita ed asseritamente erronea sarebbe stata regolarmente utilizzata e, inoltre, parte opposta sarebbe decadute dalle azioni a tutela dell'acquirente nel contratto di compravendita di cui agli artt. 1495 c.c.
4.
In merito alla vicenda dedotta in giudizio, osserva il Tribunale che parte opponente non contesta che le attrezzature fornite siano affette da vizi tali da inibirne l'uso convenuto, ma si limita a contestare la mera inutilità della merce fornita per il proprio esercizio di bar ristorante.
Ebbene, la contestazione avanzata da non rientra nella definizione di vizio Pt_1 della cosa venduta, rilevante, secondo il disposto di cui all'art. 1490 c.c., ai fini dell'esercizio delle cd. Azioni edilizie in quanto, con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico-sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
3 In altri termini, si hanno vizi redibitori, che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1490
c.c., quando la cosa venduta presenta imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione che rendono la cosa inidonea all'uso al quale è destinata.
Deve pertanto escludersi che una mera e generica non corrispondenza alle aspettative dell'acquirente della cosa venduta, in assenza delle caratteristiche viste sopra, costituisca un vizio rilevante ai fini dell'esercizio delle citate azioni.
5.
Anche la quantificazione del corrispettivo preteso dalla convenuta opposta appare immune dai vizi contestati dall'attrice.
A riguardo, si osserva che dallo scambio della corrispondenza inter partes ed allegata sub docc. 2 e 6, fasc. conv., si deduce che la merce ordinata dall'attrice era proprio quella poi oggetto dei documenti contabili azionati in giudizio e che, pertanto, tali documenti sono stati correttamente formati.
In ogni caso, non è evidentemente poco credibile che, pur a seguito della ricezione della diffida di pagamento allegata sub doc. 5, fasc. monitorio, nella quale il corrispettivo preteso da era stato dettagliatamente quantificato, sia CP_2 Pt_1 rimasta del tutto inerte ed abbia atteso l'opposizione a decreto ingiuntivo per muovere le proprie contestazioni.
6.
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che la presente opposizione deve essere rigettata, e che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo e definitivo.
7.
Le spese di questo giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e definitivo;
3. CONDANNA a rimborsare a (già Parte_1 CP_1 CP_2
le spese di questo giudizio di opposizione, spese che si liquidano in euro
[...]
4 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 23 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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