Art. 2.
Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.
Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.