Sentenza 25 novembre 2021
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione ai fini di commercio di oggetti di antichità contraffatti, di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non è necessario che l'opera sia qualificata come "autentica", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2021, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
Testo completo
03332-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1698/2021 Presidente - ANNA PETRUZZELLIS CC 25/11/2021 VITO DI NICOLA R.G.N. 10333/2021 LUCA RAMACCI CLAUDIO CERRONI LUCA SEMERARO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA L Si dà per letta la relazione del Consigliere LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. Adriano Scardaccione quale sostituto processuale dell'avv. Antonella Marchese Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 1 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 4 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti di 8 quadri, recanti la firma dell'artista AR SC, rinvenuti nella galleria d'arte moderna Agatirio, in Capo d'Or ando, nella disponibilità di AN OL, ritenendo sussistente il solo fumus del reato ex art. 178, lett. b), d.lgs. 42/2004, oltre alle esigenze cautelari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 1 coc. pen., 178 d.lgs. 42/2004, 321 cod. proc. pen., e la mancanza e l'illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla sussistenza del fumus con riferimento alle opere indicate ai numeri da 1 a 7 del verbale di sequestro del 23 novembre 2020: ciò emergerebbe anche dal testo dell'ordinanza che farebbe riferimento solo al quadro posto in vendita on line. L'unica condotta astrattarnente ascrivibile all'indagato, con riferimento a tali 7 dipinti, emergerebbe dalla pag. 2 del verbale di sequestro, ma non concretizzerebbe il reato ex art. 178, le:t. b), d.lgs. 42/2004; i dipinti erano stati rinvenuti adagiati in un angolo della parete 4 destinata alla ricezione del pubblico. La motivazione sarebbe apparente perché il Tribunale del riesame, dalla circostanza che un quadro sia stato oggetto della pubblicazione di un annuncio di vendita, avrebbe dedotto la destinazione alla vendita anche degli altri.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 42 cod. pen., 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004 e 321 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo del reato pur dandɔ atto della mancanza di consapevolezza della non autenticità dei dipinti in capo all'inc agato al momento in cui ne entrò in possesso, escludendo la sussistenza del fum is del delitto di ricettazione. Quanto all'esemplare messo in vendita on line, la motivazione sul funus l'indagato avrebbe dovuto sincerarsi dell'autenticità del quadro o attestare che si trattava di una riproduzione non autentica, per escludere la punibilità della condotta - sarebbe illogica o contraddittoria, anche perché il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente il dolo eventuale. Il reato ex art. 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 42/2004, prevederebbe, invece, la consapevolezza della non autenticità delle opere;
l'indagato non avrebbe avuto tale consapevolezza, avendo ereditato le opere dal padre, noto gallerista. 2 Avendo il Tribunale del riesame escluso la consapevolezza della non autenticità delle opere, non avrebbe potuto sussumere la condotta ne dolc eventuale, che presupporrebbe l'accettazione del rischio della non autenticità delle opere;
avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva dell'indagato, in assenza dell'elemento soggettivo del reato, in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 42/2004. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 179 d.lgs. 42/2004 e 1 cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe inserito nella condotta del reato ex art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004 una condotta non prevista, quella di aver omesso di attestare che si trattava di una riproduzione non autentica.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per l'assenza del vincolo di pertinenzialità e delle esigenze cautelari. Il pericolc concreto ed attuale mancherebbe perché i beni erano già sottoposti a sequestro probatorio, erano stati sottratti alla disponibilità dell'indagato che era statc nominato custode giudiziario;
l'indagato, a conoscenza che gli dovesse essere notificato un decreto, non avrebbe posto in essere alcuna attività volta a inquinare o sviare le indagini. Mancherebbe poi la motivazione sulle operazioni di intercettazioni telefoniche, da cui non emergerebbero conversazioni riconducibili alla compravendita o al trafugamento di opere d'arte, sull'avere l'indagato rimosso dal sito internet l'annuncio della vendita in data antecedente l'intervento dei Carabinieri. Assente sarebbe, poi, il rapporto di pertinenzialità con il reato, attesa l'assenza del fumus del reato contestato. I sette dipinti sarebbero stati mostrati spontaneamente dall'indagato alla polizia giudiziaria, a riprova della collezione pittorica del maestro SC realizzata nel tempo dal padre e da lui ereditata. Mancherebbe poi del tutto la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari che sarebbe riferita all'assenza di richiesta di parere di autentica da parte dell'indagato all'archivio AR SC. L'obbligo di una tale richiesta non sarebbe previsto da alcuna norma;
la prova del falso non potrebbe essere rimessa alla sussistenza o meno di un certificato di autenticità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ex artt. 325, 606, comma 3 cod. proc. pen.. nella parte in cui ha dedotto il vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione;
avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. 3 Y 1.1. Il primo ed il terzo motivo sono infondati. La sussistenza del fumus commissi delicti va valutata in concreto (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione), verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la «serietà degli indizi» costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (in tal senso Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). Il controllo del giudice prima e del Tribunale del riesame poi non può essere astratto ed è collegato alla fattispecie oggetto della contestazione;
se è inclubbic che il sequestro preventivo possa essere emesso anche nei confronti di terzi, però il controllo deve tener conto anche degli elementi forniti dalla difesa e può estendersi fino alla verifica dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, purché rilevabile icto oculi. Il controllo della sussistenza del fumus commissi delicti occorre anche per verificare l'esistenza del nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento.
1.2. L'art. 178 d.lgs. 42/2004, in rubrica «Contraffazione di opere d'arte», al comma 1, lett. b), prevede il delitto (punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099) di «chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati c L riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico». Il comma 4 dell'art. 178 d.lgs. 42/2004 prevede altresì che «È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere c degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato>>. L'art. 179 prevede i «Casi di non punibilità»:
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione c della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale». 4 Y 1.3. Il Tribunale del riesame ha correttamente interpretato la norma richiamando il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 13966 del 22/01/2014, Bastianini, Rv. 258699 - 01, in motivazione) per cui dalla lettura della lett. b), ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'opera sia qualificata come «autentica», essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
1.4. La tesi difensiva è infondata perché dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che un quadro fu messo in vendita e gli altri 7 erano detenuti all'interno della galleria d'arte moderna dell'indagato; dallo stesso ricorso risulta che i 7 quadri erano adagiati in un angolo della parete destinata alla riceziore del pubblico, quindi erano nella parte destinata alla vendita. Dunque, risulta dalla motivazione che anche gli altri 7 quadri fossero detenuti per farne commercio. Il Tribunale del riesame ha poi esplicitamente argomentato, richiamanco due fonti di prova, sulla circostanza che i quadri fossero tutti contraffatti (pag.4).
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. Come prima indicato, il controllo del Tribunale del riesame può estendersi fino alla verifica dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, purché rilevabile icto oculi.
2.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il dolo, anche nella forma del dolc eventuale, fosse rinvenibile dalla circostanza che, pacifica la contraffazione degli 8 quadri, su nessuno di essi vi fosse apposta la dichiarazione espressa di non autenticità, che uno dei quadri fosse stato messo in vendita con l'indicazione specifica che si trattasse di un'opera del maestro AR SC, corne se f l'autenticità del quadro fosse stata effettivamente accertata;
che le firme sub quadra erano una riproduzione definita «grottesca» dal tecnico. Il Tribunale del riesame ha evidenziato una serie di elementi di fatto, per altro valutando anche quelli indicati dalla difesa, in base ai quali l'assenza di ogni controllo, imposto dagli artt. 178 e 179 d.lgs. 42/2004, soprattutto ad un gallerista, fosse di tipo doloso, così come la messa in vendita con esplicita attribuzione del quadro al pittore. In sintesi, Tribunale del riesame non ha rinvenuto elementi tali da far ritenere ictu oculi insussistente l'elemento soggettivo del reato.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5 Y 3.1. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sulla contraffazione delle opere, sulla messa in vendita di una di esse e della detenzione per farne commercio degli altri 7; ha quindi esplicitamente motivato sul perché i quadri debbano essere considerati corpo del reato. Per altro, poiché di tali quadri contraffatti è vietata sia la detenzione per la vendita che l'alienazione ed i beni non appartengono a persona estranea al reato, per essi è prevista la confisca obbligatoria ai sensi del comma 4 dell'art. 178 d.lgs. 42/2004 che ricalca la formulazione dell'art. 240, comma 2, n.2 cod. pen.
3.2. In tal caso, pertanto, è sufficiente la motivazione sulla confiscabilità del bene, posto che la confisca potrà avvenire anche in assenza di condanna, senza la motivazione sul periculum in mora, così come affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo cui «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero ci quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Semeraro Anna Petruzzellis 31 GEN 2022 IL CANCELLIERE EFCERTO