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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 25736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25736 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25736 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 04/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa l'11/07/2025, il Tribunale di Napoli - quale giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza emessa il 30/05/2024 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata nei confronti di TO AN la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonché in ordine a reati fine contestati ai sensi dell'art.73 dello stesso testo normativo, ai capi 45), 49) e 56) dell'imputazione provvisoria e a quello previsto dagli artt. 110 cod.pen., 10, 12 e 14 della I. 14 ottobre 1974, n.497 (capi 28) e 61) dell'imputazione provvisoria). La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.5519/2025, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza in ordine ai reati contestati ai capi 28), 45), 49), 56) e 61) dell'imputazione ritenendo sussistente - al punto 5 del 'considerato in diritto' - la carenza grafica della motivazione in ordine alle predette contestazioni. Con ordinanza emessa il 03/03/2025, il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP procedente. Il Collegio, in relazione ai reati di detenzione di armi e di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, ha elencato le relative fonti indiziarie - rappresentate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e da quelli dei servizi di osservazione - ritenendo quindi perfezionato il presupposto previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen.. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TO AN, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione dell'art.309, comma 10, cod.proc.pen. e la violazione degli artt. 34 e 36, lett.h), cod.proc.pen.. Ha esposto che, dopo il deposito della sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale del riesame di Napoli aveva richiesto gli atti al p.m. procedente;
che gli atti, inviati tramite il GIP in considerazione delle fissazione (nelle more) dell'udienza preliminare, erano pervenuti in Cancelleria il 19/02/2025 e che il Presidente aveva fissato l'udienza camerale per il 27/02/2025 calendarizzando, qualora gli avvisi non si fossero perfezionati, l'ulteriore data del 03/03/2025, epoca in cui si era effettivamente svolta l'udienza. 2 Ha quindi dedotto che la decisione del Tribunale del riesame era giunta oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, con conseguente perdita di efficacia della misura. Ha altresì dedotto che la Sezione che aveva deciso in sede di rinvio era la medesima che aveva confermato originariamente la misura cautelare, essendo le rispettive ordinanze state redatte dal medesimo estensore;
esponendo, altresì, che due membri dello stesso Collegio avevano pure deliberato in ordine all'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del GIP nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di applicazione di misura cautelare in ordine al reato previsto dall'art.416- bis cod.pen. e all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod.pen., decidendo per l'accoglimento del gravame;
ha quindi dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dal decidere in sede di rinvio ai sensi dell'art.36, lett.h), cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in relazione a entrambi i profili proposti, in quanto manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo la difesa ha dedotto la perdita di efficacia della misura coercitiva, in relazione ai capi oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio, in riferimento al disposto dell'art.309, comma 10, cod.proc.pen., in quanto la decisione del Tribunale sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente;
il tutto in implicito riferimento al disposto dell'art.311, comma 5bis, cod.proc.pen., inserito dall'art.13 della I. 16 aprile 2015, n.47, ai sensi del quale «Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata». In ordine all'interpretazione della suddetta disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533) hanno precisato che "Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio 3 in sede di rinvio è condotto pertanto in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. E' pertanto conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio;
conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione;
e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso". Conseguendone che la valutazione in ordine al rispetto del termine per la decisione - da ritenere perentorio per espressa disposizione di legge, a pena di inefficacia dell'ordinanza applicativa (a differenza di quelli previsti, per il giudizio di cassazione, dall'art.311, comma 3, cod.proc.pen., Sez. 3, n. 16353 del 11/01/2021, Marinuzzi, Rv. 281292) - deve essere parametrata sul momento della ricezione degli atti da parte dell'autorità procedente a seguito di nuova richiesta proveniente dalla Cancelleria del Tribunale del riesame e in riferimento al momento iniziale coincidente con la trasmissione degli atti alla Cancelleria centrale (e non a quello della materiale trasmissione allo stesso giudice del riesame). 3. Va quindi premesso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 4 Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). 4. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, risulta che - a seguito della sentenza di annullamento con rinvio e della ricezione dagli atti da parte della Corte di Cassazione - la Cancelleria del Tribunale del riesame ha richiesto il 18/02/2025 la trasmissione degli atti al p.m. procedente e che questi sono pervenuti il 20/02/2025; risulta quindi che il Presidente della sezione ha fissato l'udienza camerale per il giorno 27/02/2025, calendarizzando un'ulteriore udienza per il 03/03/2025, qualora gli avvisi non si fossero perfezionati. All'udienza del 27/02/2025, sulla base della tardività della notifica di un avviso di fissazione, il Tribunale ha quindi rinviato all'udienza - come detto, risultante già calendarizzata dal Presidente della Sezione - del 03/03/2025, data nella quale è stato emesso il relativo dispositivo, pertanto depositato undici giorni dopo la ricezione degli atti. Peraltro, il termine di scadenza della decisione, ovvero il decimo giorno decorrente dalla ricezione degli atti, cadeva il 02/03/2025, ovvero in giorno festivo (domenica); va quindi richiamata, sul punto, la consolidata giurisprudenza in base alla quale la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo, dovendosi ritenere applicabile anche in tale materia il disposto dell'art.172, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 17434 del 13/01/2015, Prota, Rv. 263471, in senso conforme Sez. 3, n. 9345 del 19/01/2024, D., Rv. 286024). Pertanto, nel caso di specie, non risulta perfezionata la fattispecie di perdita di efficacia evocata dalla difesa. 5. Il secondo punto del motivo di ricorso è pure manifestamente infondato. In ordine alla relativa tematica, la giurisprudenza di nirEsta ha ripetutamente rilevato che, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (tra le altre, Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076). Peraltro, in riferimento a tema introdotto dalla difesa, questa Corte ha altresì sottolineato che non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in 5 nsigliere estensore Preiclente capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame, chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura (Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022, dep. 2023, D., Rv. 284501). Principio che appare sicuramente evocabile nel caso di specie, in cui la difesa ha dedotto l'incompatibilità di uno dei giudici chiamati a giudicare in sede di rinvio e che aveva già fatto parte del collegio chiamato a esprimersi, in sede di appello, sull'impugnativa del p.m. avverso il mancato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 cod.pen. e del reato associativo previsto dall'art.416- bis cod.pen.. Peraltro, atteso il riferimento operato dalla difesa al disposto dell'art.36, lett.h), cod.proc.pen., asseritamente violato da parte dei giudici chiamati a decidere in sede di rinvio, va comunque ricordato che l'eventuale violazione di tale disposizione non incide in alcun modo sulle condizioni di capacità del giudice e non è quindi suscettibile di determinare alcuna nullità del provvedimento decisorio (Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518, conf. Sez. 1, n. 30033 del 11/09/2020, Bilancia, Rv. 279732). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 4 luglio 2025
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25736 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 04/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa l'11/07/2025, il Tribunale di Napoli - quale giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza emessa il 30/05/2024 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata nei confronti di TO AN la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonché in ordine a reati fine contestati ai sensi dell'art.73 dello stesso testo normativo, ai capi 45), 49) e 56) dell'imputazione provvisoria e a quello previsto dagli artt. 110 cod.pen., 10, 12 e 14 della I. 14 ottobre 1974, n.497 (capi 28) e 61) dell'imputazione provvisoria). La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.5519/2025, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza in ordine ai reati contestati ai capi 28), 45), 49), 56) e 61) dell'imputazione ritenendo sussistente - al punto 5 del 'considerato in diritto' - la carenza grafica della motivazione in ordine alle predette contestazioni. Con ordinanza emessa il 03/03/2025, il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP procedente. Il Collegio, in relazione ai reati di detenzione di armi e di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, ha elencato le relative fonti indiziarie - rappresentate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e da quelli dei servizi di osservazione - ritenendo quindi perfezionato il presupposto previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen.. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TO AN, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione dell'art.309, comma 10, cod.proc.pen. e la violazione degli artt. 34 e 36, lett.h), cod.proc.pen.. Ha esposto che, dopo il deposito della sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale del riesame di Napoli aveva richiesto gli atti al p.m. procedente;
che gli atti, inviati tramite il GIP in considerazione delle fissazione (nelle more) dell'udienza preliminare, erano pervenuti in Cancelleria il 19/02/2025 e che il Presidente aveva fissato l'udienza camerale per il 27/02/2025 calendarizzando, qualora gli avvisi non si fossero perfezionati, l'ulteriore data del 03/03/2025, epoca in cui si era effettivamente svolta l'udienza. 2 Ha quindi dedotto che la decisione del Tribunale del riesame era giunta oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, con conseguente perdita di efficacia della misura. Ha altresì dedotto che la Sezione che aveva deciso in sede di rinvio era la medesima che aveva confermato originariamente la misura cautelare, essendo le rispettive ordinanze state redatte dal medesimo estensore;
esponendo, altresì, che due membri dello stesso Collegio avevano pure deliberato in ordine all'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del GIP nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di applicazione di misura cautelare in ordine al reato previsto dall'art.416- bis cod.pen. e all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod.pen., decidendo per l'accoglimento del gravame;
ha quindi dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dal decidere in sede di rinvio ai sensi dell'art.36, lett.h), cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in relazione a entrambi i profili proposti, in quanto manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo la difesa ha dedotto la perdita di efficacia della misura coercitiva, in relazione ai capi oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio, in riferimento al disposto dell'art.309, comma 10, cod.proc.pen., in quanto la decisione del Tribunale sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente;
il tutto in implicito riferimento al disposto dell'art.311, comma 5bis, cod.proc.pen., inserito dall'art.13 della I. 16 aprile 2015, n.47, ai sensi del quale «Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata». In ordine all'interpretazione della suddetta disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533) hanno precisato che "Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio 3 in sede di rinvio è condotto pertanto in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento. E' pertanto conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall'art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest'ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l'avviso all'autorità procedente perché la stessa trasmetta al tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell'art. 309, tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio;
conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente è specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione;
e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5-bis dell'art. 311 fa riferimento in tal senso". Conseguendone che la valutazione in ordine al rispetto del termine per la decisione - da ritenere perentorio per espressa disposizione di legge, a pena di inefficacia dell'ordinanza applicativa (a differenza di quelli previsti, per il giudizio di cassazione, dall'art.311, comma 3, cod.proc.pen., Sez. 3, n. 16353 del 11/01/2021, Marinuzzi, Rv. 281292) - deve essere parametrata sul momento della ricezione degli atti da parte dell'autorità procedente a seguito di nuova richiesta proveniente dalla Cancelleria del Tribunale del riesame e in riferimento al momento iniziale coincidente con la trasmissione degli atti alla Cancelleria centrale (e non a quello della materiale trasmissione allo stesso giudice del riesame). 3. Va quindi premesso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 4 Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). 4. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, risulta che - a seguito della sentenza di annullamento con rinvio e della ricezione dagli atti da parte della Corte di Cassazione - la Cancelleria del Tribunale del riesame ha richiesto il 18/02/2025 la trasmissione degli atti al p.m. procedente e che questi sono pervenuti il 20/02/2025; risulta quindi che il Presidente della sezione ha fissato l'udienza camerale per il giorno 27/02/2025, calendarizzando un'ulteriore udienza per il 03/03/2025, qualora gli avvisi non si fossero perfezionati. All'udienza del 27/02/2025, sulla base della tardività della notifica di un avviso di fissazione, il Tribunale ha quindi rinviato all'udienza - come detto, risultante già calendarizzata dal Presidente della Sezione - del 03/03/2025, data nella quale è stato emesso il relativo dispositivo, pertanto depositato undici giorni dopo la ricezione degli atti. Peraltro, il termine di scadenza della decisione, ovvero il decimo giorno decorrente dalla ricezione degli atti, cadeva il 02/03/2025, ovvero in giorno festivo (domenica); va quindi richiamata, sul punto, la consolidata giurisprudenza in base alla quale la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo, dovendosi ritenere applicabile anche in tale materia il disposto dell'art.172, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 17434 del 13/01/2015, Prota, Rv. 263471, in senso conforme Sez. 3, n. 9345 del 19/01/2024, D., Rv. 286024). Pertanto, nel caso di specie, non risulta perfezionata la fattispecie di perdita di efficacia evocata dalla difesa. 5. Il secondo punto del motivo di ricorso è pure manifestamente infondato. In ordine alla relativa tematica, la giurisprudenza di nirEsta ha ripetutamente rilevato che, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (tra le altre, Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076). Peraltro, in riferimento a tema introdotto dalla difesa, questa Corte ha altresì sottolineato che non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in 5 nsigliere estensore Preiclente capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame, chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura (Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022, dep. 2023, D., Rv. 284501). Principio che appare sicuramente evocabile nel caso di specie, in cui la difesa ha dedotto l'incompatibilità di uno dei giudici chiamati a giudicare in sede di rinvio e che aveva già fatto parte del collegio chiamato a esprimersi, in sede di appello, sull'impugnativa del p.m. avverso il mancato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 cod.pen. e del reato associativo previsto dall'art.416- bis cod.pen.. Peraltro, atteso il riferimento operato dalla difesa al disposto dell'art.36, lett.h), cod.proc.pen., asseritamente violato da parte dei giudici chiamati a decidere in sede di rinvio, va comunque ricordato che l'eventuale violazione di tale disposizione non incide in alcun modo sulle condizioni di capacità del giudice e non è quindi suscettibile di determinare alcuna nullità del provvedimento decisorio (Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518, conf. Sez. 1, n. 30033 del 11/09/2020, Bilancia, Rv. 279732). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 4 luglio 2025