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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/11/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 555/2025 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento – stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992
T R A
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Boito, 14, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
24.01.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 26.09.2023, alla competente Commissione medica INPS, domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalida nella misura del 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dall'agosto 2024 – ovvero a far data dall'epoca delle operazioni peritali – ma che negava la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso. I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “DIABETE MELLITO TIPO II.
AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA (I-II CLASSE
NYHA). ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE MULTIPLE
E LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MODERATA ENTITÀ. IPOACUSIA. ZO
NODULARE. CRONICA CON SINDROME DEPRESSIVA Controparte_2
INVOLUTIVA DI LIEVE ENTITÀ “(cfr. pagina 18 della consulenza).
Tali patologie, tuttavia, alla luce delle argomentazioni del CTU, come affermato in sede di
ATP, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, il CTU osserva che “In merito poi alla perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza in rapporto alla vita di relazione e alla vita vegetativa, non si ritiene che la ricorrente abbisogni di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e che, allo stato, non sussista il requisito sanitario integrante il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento” (cfr. consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge la consulente in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992. Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni della CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie, che parte ricorrente asserisce siano state trascurate o, comunque, sottostimate dal consulente, deducendo, in ogni caso, un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
Ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sulla ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti.
In particolare, con riferimento al deficit ambulatorio che parte ricorrente lamenta non essere stato considerato dal CTU, va precisato che, in sede di anamnesi, con riferimento all'apparato osteo-articolare, il consulente evidenzia quanto segue: “Deambulazione in autonomia. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono lievemente ridotti. Si rileva marcata contrattura dei muscoli paravertebrali. SE di Laseguè negativo bilateralmente. Punti di
LL non dolenti. SE di ND negativo. SE di AN negativo. Manovra di
Strumpell-Naffziger negativa. Manovra di Valsalva negativa. SE di Delitala negativo. Il segno di del capo assente. Manovra di Roger-Bikelas-De Seze negativa. Tono, forza e trofismo ridotti ai CP_3 quattro arti. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili ai quattro arti. Ridotti moderatamente i movimenti attivi e passivi di tutte le articolazioni” (cfr. consulenza); in relazione al dedotto deterioramento cognitivo su base degenerativa con declino mnesico e cognitivo, il CTU descrive la ricorrente come una “Paziente cosciente, vigile, orientato nel tempo e nello spazio e nei confronti di persone. Ipomnesico. Assenza di deterioramento delle facoltà psico-intellettive senza disgregazione del pensiero. Facies ipomimica. Ipotonia ai quattro arti. Discreta ipostenia ai quattro arti. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili ai quattro arti. Sensibilità superficiale e profonda ridotta. Deambulazione in autonomia. Riferita incontinenza sfinterica” (cfr. consulenza).
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di certificati dai quale emerge una condizione, nella sostanza, del tutto compatibile con l'età della ricorrente ed, in ogni caso, sovrapponibile a quella già delineata dal consulente e risultante dalla documentazione in precedenza versata, già comprovante, ad esempio, la sussistenza di un T-score corrispondente ad una diagnosi di osteoporosi.
Ebbene, da tale documentazione, in assenza di ulteriori esami e/o altra documentazione a supporto, non è, pertanto, possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione, atteso che tale condizione, tra l'altro,
è stata già ampiamente valutata dal consulente nell'ambito della propria perizia all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica già prodotta (cfr. produzione contenuta nel fascicolo di ATPO).
Per tale ragione, tale documentazione, di per sé, non appare, rilevante ai fini di una nuova valutazione medico-legale.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Il tipo di decisione, in relazione al grado di invalidità in ogni caso accertato dal CTU, induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 28.11.2025 La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 555/2025 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento – stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992
T R A
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Boito, 14, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
24.01.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 26.09.2023, alla competente Commissione medica INPS, domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalida nella misura del 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dall'agosto 2024 – ovvero a far data dall'epoca delle operazioni peritali – ma che negava la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso. I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “DIABETE MELLITO TIPO II.
AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA (I-II CLASSE
NYHA). ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN SOGGETTO CON DISCOPATIE MULTIPLE
E LIMITAZIONE FUNZIONALE DI MODERATA ENTITÀ. IPOACUSIA. ZO
NODULARE. CRONICA CON SINDROME DEPRESSIVA Controparte_2
INVOLUTIVA DI LIEVE ENTITÀ “(cfr. pagina 18 della consulenza).
Tali patologie, tuttavia, alla luce delle argomentazioni del CTU, come affermato in sede di
ATP, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, il CTU osserva che “In merito poi alla perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza in rapporto alla vita di relazione e alla vita vegetativa, non si ritiene che la ricorrente abbisogni di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e che, allo stato, non sussista il requisito sanitario integrante il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento” (cfr. consulenza).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge la consulente in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992. Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni della CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie, che parte ricorrente asserisce siano state trascurate o, comunque, sottostimate dal consulente, deducendo, in ogni caso, un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
Ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sulla ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti.
In particolare, con riferimento al deficit ambulatorio che parte ricorrente lamenta non essere stato considerato dal CTU, va precisato che, in sede di anamnesi, con riferimento all'apparato osteo-articolare, il consulente evidenzia quanto segue: “Deambulazione in autonomia. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono lievemente ridotti. Si rileva marcata contrattura dei muscoli paravertebrali. SE di Laseguè negativo bilateralmente. Punti di
LL non dolenti. SE di ND negativo. SE di AN negativo. Manovra di
Strumpell-Naffziger negativa. Manovra di Valsalva negativa. SE di Delitala negativo. Il segno di del capo assente. Manovra di Roger-Bikelas-De Seze negativa. Tono, forza e trofismo ridotti ai CP_3 quattro arti. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili ai quattro arti. Ridotti moderatamente i movimenti attivi e passivi di tutte le articolazioni” (cfr. consulenza); in relazione al dedotto deterioramento cognitivo su base degenerativa con declino mnesico e cognitivo, il CTU descrive la ricorrente come una “Paziente cosciente, vigile, orientato nel tempo e nello spazio e nei confronti di persone. Ipomnesico. Assenza di deterioramento delle facoltà psico-intellettive senza disgregazione del pensiero. Facies ipomimica. Ipotonia ai quattro arti. Discreta ipostenia ai quattro arti. Riflessi osteo-tendinei ipoelicitabili ai quattro arti. Sensibilità superficiale e profonda ridotta. Deambulazione in autonomia. Riferita incontinenza sfinterica” (cfr. consulenza).
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di certificati dai quale emerge una condizione, nella sostanza, del tutto compatibile con l'età della ricorrente ed, in ogni caso, sovrapponibile a quella già delineata dal consulente e risultante dalla documentazione in precedenza versata, già comprovante, ad esempio, la sussistenza di un T-score corrispondente ad una diagnosi di osteoporosi.
Ebbene, da tale documentazione, in assenza di ulteriori esami e/o altra documentazione a supporto, non è, pertanto, possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione, atteso che tale condizione, tra l'altro,
è stata già ampiamente valutata dal consulente nell'ambito della propria perizia all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica già prodotta (cfr. produzione contenuta nel fascicolo di ATPO).
Per tale ragione, tale documentazione, di per sé, non appare, rilevante ai fini di una nuova valutazione medico-legale.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L.
11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Il tipo di decisione, in relazione al grado di invalidità in ogni caso accertato dal CTU, induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 28.11.2025 La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico