Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9335 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21-3-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta alla Parte_1 C.F._1
via Martino,29 presso lo studio degli Avv.ti Rosa Catalano e Attilio Scalzone che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania alla via Primo Maggio I Traversa, 10 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Liccardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 15.11.2024 il ricorrente (nato ad [...] il
17.5.1985), premesso di aver contratto matrimonio in Arzano il 13 giugno 2015 con la resistente (nata a Napoli il 5.3.1986) dal quale è nata una figlia (nata a [...] il [...]) - ha chiesto Per_1
1
che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva la conferma dell'affido condiviso della minore;
la conferma dell'assegnazione della casa familiare sita in Arzano alla Piazza Cimmino, 24; la disciplina del diritto di visita come da allegato piano genitoriale;
la previsione di una somma di 250,00 euro a titolo di mantenimento esclusivamente per la figlia;
il 50% delle spese straordinarie;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda principale, chiedeva fissarsi un mantenimento di 400,00 euro per la figlia;
un assegno per sé di 150,00 euro;
per il resto chiedeva la conferma delle condizioni della separazione, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 5 marzo 2025 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato dando atto di aver raggiunto un accordo;
chiedevano, pertanto, breve rinvio per formalizzare le pattuizioni.
All'udienza del 21 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal PM. in data 6 luglio 2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
privilegiato della stessa presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale, non di proprietà dei coniugi, sita in Arzano (NA) alla Piazza Cimmino, 24;
Per_ 2. Il IG. avrà la facoltà di vedere e portare con sé la minore nei giorni di martedì Parte_1
e giovedì, prelevandola all'uscita di scuola e riaccompagnandola alle ore 21.00 presso l'abitazione materna, e per un fine settimana al mese, dalle ore 19.00 del venerdì alle 21,00 della domenica.
Qualora le eIGenze personali e lavorative lo permettessero, il padre previo accordo con la madre, trascorrerà un altro fine settimana con la figlia al mese.
3. Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in via alternata il giorno del 24 dicembre con un genitore e il giorno del 25 con l'altro; inoltre la minore starà con il padre dal 26 al 31 dicembre,
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o dal 1 al 6 gennaio, sempre in via alternata annuale con la madre;
4. Durante le vacanze pasquali, la minore starà con il padre dal venerdì santo alla domenica di
Pasqua, e l'anno successivo dal lunedì in Albis al mercoledì mattina, con alternanza;
5. Durante le vacanze estive, luglio agosto, la minore starà con il padre per 10 giorni consecutivi, con pernottamento;
in ogni caso, il detto periodo dovrà essere comunicato entro il 31 marzo di ogni anno;
6. Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma non sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici istat per i primi 5 anni e pertanto tale aumento potrà essere chiesto a far data dall'anno 2031;
7. Il IG. parteciperà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie occorrenti per Parte_1
la sana ed equilibrata crescita della figlia, con riferimento alle spese sportive e alle spese mediche ed ospedaliere non coperte dal SSN, e comunque si terrà conto del Protocollo d'intesa come sottoscritto dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, e successivamente documentate ai fini del rimborso pro quota in favore di chi le aveva anticipate;
Per_ 8. La figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno e/o dell'onomastico ad anni alterni con ciascun genitore;
9. La minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico e il giorno 19 marzo (festa del papà), anche se dette ricorrenze cadranno in giorni di non competenza, mentre trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno, il giorno il giorno del suo onomastico
e la festa della mamma, anche se dette ricorrenze cadranno in giorni di non competenza.
10. Nulla dispone quale assegno divorzile a favore degli ex coniugi, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
11. I IG.ri e riconoscono che i mobili siti all'interno della casa Parte_1 Controparte_1
coniugale sono stati tutti acquistati durante il matrimonio, pertanto gli stessi sono di proprietà del
50% dei coniugi. Essi mobili vengono lasciati in uso alla IG.ra che si obbliga a mantenerli CP_1
in buono stato, fermo il normale deterioramento per uso quotidiano. Qualora la IG.ra CP_1
dovesse lasciare la casa coniugale, detti mobili verranno valutati e la IG.ra corrisponderà CP_1 all'ex marito il 50% del valore o i mobili corrispondenti al predetto valore.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il 13 giugno 2015
(atto n. 31, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) tra (nato ad Parte_1
Acerra il 17.5.1985) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Controparte_1
motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio il 9 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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