TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3041/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.09.2024 da:
(C.F ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sassari, Viale Umberto n. 134, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe
Bassu (C.F. in forza di procura speciale in calce al ricorso, C.F._3
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 205/24 del 07.11.2024, pubblicata in data 14.11.2024, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti del seguente tenore:
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) La casa coniugale sita in Florinas, Via Sa Serra, è assegnata allo stesso, essendo intendimento della sig.ra stabilirsi definitivamente nella sua città natale;
Pt_2
pagina 1 di 4 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento. Avendo gli stessi già pacificamente regolato tutti i rapporti patrimoniali dichiarano, altresì, di non aver nulla da pretendere l'un l'altro. Per
4) La figlia , maggiorenne, che attualmente risiede presso l'abitazione familiare, con il padre, potrà decidere con quale dei genitori stabilirsi abitualmente o per brevi periodi, compatibilmente con le sue esigenze personali e di studio, essendo iscritta al II anno della Facoltà di Lingue, presso l'Università di Sassari.
Le spese per il mantenimento della stessa, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica, saranno a carico del genitore ove di volta in volta avrà deciso di stabilirsi, con partecipazione di entrambi i genitori, nella misura rispettiva del 50%, per le spese straordinarie;
7) Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”.
All'udienza dell'01.07.2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione che qui si riportano:
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Florinas, Via Sa Serra, è assegnata allo stesso, essendo intendimento della sig.ra stabilirsi definitivamente nella sua città natale;
Pt_2
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento. Avendo gli stessi già pacificamente regolato tutti i rapporti patrimoniali dichiarano, altresì, di non aver nulla da pretendere l'un l'altro. Per
4) La figlia , maggiorenne, che attualmente risiede presso l'abitazione familiare, con il padre, potrà decidere con quale dei genitori stabilirsi abitualmente o per brevi periodi, compatibilmente con le sue esigenze personali e di studio, essendo iscritta al II anno della Facoltà di Lingue, presso l'Università di Sassari.
Le spese per il mantenimento della stessa, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica, saranno a carico del genitore ove di volta in volta avrà deciso di stabilirsi, con partecipazione di entrambi i genitori, nella misura rispettiva del 50%, per le spese straordinarie;
5) Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso
Si chiede, altresì, nell'interesse del sig. e , che l'Ill.mo Sig. Presidente del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sassari Voglia:
pagina 2 di 4 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Florinas il 27.02.2016 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Florinas, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3) Disporre la conferma delle condizioni sotto riportate, omologate dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 205/2024 in data 07.11.2024 – R.G. 3041/2024;
4) Disporre la compensazione delle spese fra le parti
Le parti, inoltre, dichiarano di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis 12, di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio e confermano la loro volontà di non volersi riconciliare, confermando, come detto, integralmente le condizioni suindicate concordemente raggiunte fra le stesse”.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, (C.F ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Florinas (SS) in via Sa Serra, che hanno contratto matrimonio civile in data 27/02/2016 nel Comune di Florinas (SS) (anno 2016, Numero 1, Parte I, Ufficio 1), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Florinas (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
- spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari in data 17 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.09.2024 da:
(C.F ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sassari, Viale Umberto n. 134, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe
Bassu (C.F. in forza di procura speciale in calce al ricorso, C.F._3
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 205/24 del 07.11.2024, pubblicata in data 14.11.2024, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti del seguente tenore:
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) La casa coniugale sita in Florinas, Via Sa Serra, è assegnata allo stesso, essendo intendimento della sig.ra stabilirsi definitivamente nella sua città natale;
Pt_2
pagina 1 di 4 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento. Avendo gli stessi già pacificamente regolato tutti i rapporti patrimoniali dichiarano, altresì, di non aver nulla da pretendere l'un l'altro. Per
4) La figlia , maggiorenne, che attualmente risiede presso l'abitazione familiare, con il padre, potrà decidere con quale dei genitori stabilirsi abitualmente o per brevi periodi, compatibilmente con le sue esigenze personali e di studio, essendo iscritta al II anno della Facoltà di Lingue, presso l'Università di Sassari.
Le spese per il mantenimento della stessa, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica, saranno a carico del genitore ove di volta in volta avrà deciso di stabilirsi, con partecipazione di entrambi i genitori, nella misura rispettiva del 50%, per le spese straordinarie;
7) Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”.
All'udienza dell'01.07.2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione che qui si riportano:
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Florinas, Via Sa Serra, è assegnata allo stesso, essendo intendimento della sig.ra stabilirsi definitivamente nella sua città natale;
Pt_2
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento. Avendo gli stessi già pacificamente regolato tutti i rapporti patrimoniali dichiarano, altresì, di non aver nulla da pretendere l'un l'altro. Per
4) La figlia , maggiorenne, che attualmente risiede presso l'abitazione familiare, con il padre, potrà decidere con quale dei genitori stabilirsi abitualmente o per brevi periodi, compatibilmente con le sue esigenze personali e di studio, essendo iscritta al II anno della Facoltà di Lingue, presso l'Università di Sassari.
Le spese per il mantenimento della stessa, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica, saranno a carico del genitore ove di volta in volta avrà deciso di stabilirsi, con partecipazione di entrambi i genitori, nella misura rispettiva del 50%, per le spese straordinarie;
5) Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso
Si chiede, altresì, nell'interesse del sig. e , che l'Ill.mo Sig. Presidente del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sassari Voglia:
pagina 2 di 4 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Florinas il 27.02.2016 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Florinas, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3) Disporre la conferma delle condizioni sotto riportate, omologate dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 205/2024 in data 07.11.2024 – R.G. 3041/2024;
4) Disporre la compensazione delle spese fra le parti
Le parti, inoltre, dichiarano di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis 12, di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio e confermano la loro volontà di non volersi riconciliare, confermando, come detto, integralmente le condizioni suindicate concordemente raggiunte fra le stesse”.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, (C.F ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Florinas (SS) in via Sa Serra, che hanno contratto matrimonio civile in data 27/02/2016 nel Comune di Florinas (SS) (anno 2016, Numero 1, Parte I, Ufficio 1), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Florinas (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
- spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari in data 17 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4