CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24162 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA TT AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo e alla determinazione della pena nonché il rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24162 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha ridotto a mesi dieci di reclusione ed euro centosei di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di MA RI LB, in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 56, 56, 624 cod. pen. (capo A), 99, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo B) e 99, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo C). 2. Il MA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen.. Si deduce che, in violazione del divieto di reformatio in peius, in totale difformità dalla decisione del Tribunale, la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'au- mento per la recidiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si osserva che il danno era del tutto inesistente, in quanto i beni oggetto di tentato furto erano stati riconsegnati e posti in vendita. La Corte di appello ha for- mulato un giudizio del tutto parziale, basato su interpretazioni personali in un'ottica sfavorevole all'imputato, trascurando di operare una più meritevole valutazione og- gettiva degli elementi di segno positivo. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che la Corte di merito non ha tenuto conto dello scarso allarme sociale derivante dalla condotta tenuta dall'imputato, essendo lo stesso modesto e non sin- tomatico di un elevato spessore criminale nonché dimostrativo di una ridotta capacità delinquenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'aumento di pena sancito per la recidiva ed è manifestamente infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erroneità dell'applicazione dell'au- mento per la recidiva, è fondato. Va premesso che, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale improntato a maggior rigore, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato concerne esclusivamente l'entità complessiva della pena (Sez. 5, n. 15130 3 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086; Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Me- lone, Rv. 274390). Questa Corte ritiene di aderire al secondo prevalente orientamento, basato anche sul contenuto della Relazione Preliminare al vigente codice processuale, per il quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non ri- guarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Brajdic, Rv. 271182; Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066). La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ha più volte evidenziato i limiti alla possibilità di rideterminare la pena base e la pena finale stabilite nei gradi precedenti, osservando che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677). Tale principio ha trovato applicazione anche nel giudizio di legittimità: ad esempio, è stato affermato che, in tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, es- sendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672). Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che non era stato applicato l'aumento di pena per la recidiva, bensì esclusivamente l'incremento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Al contrario, la Corte terri- toriale, nel ricalcolare la pena per effetto dell'esclusione di tale aggravante, ha appli- cato un aumento di mesi sei di reclusione per la recidiva in relazione alla sola pena detentiva. La Corte di appello, pertanto, nel disporre suddetto incremento, è incorsa in una violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto, come sopra illustrato, tale principio è valido anche in relazione ai singoli componenti del calcolo della sanzione. /t 4 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infon- dato. In linea generale va osservato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagio- nato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno eco- nomico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, fat- tispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza atte- nuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di ottantadue euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato); Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con cer- tezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528). La Corte di appello ha correttamente rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta, in quanto i generi alimen- tari oggetto della sottrazione avevano valore complessivo di oltre milleduecentono- vanta euro. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). 5 Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali, della mancata indicazione dei nominativi dei complici e del suo riconoscimento quale autore di pregressi furti in supermercati. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di mesi sei di reclusione per la recidiva, che deve essere eliminato, con conseguente determinazione della pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro centosei di multa. Il ricorso è inammissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'aumento di pena sancito per la recidiva, che elimina, determinando la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro centosei di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo e alla determinazione della pena nonché il rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24162 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha ridotto a mesi dieci di reclusione ed euro centosei di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di MA RI LB, in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 56, 56, 624 cod. pen. (capo A), 99, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo B) e 99, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (capo C). 2. Il MA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 99 cod. pen.. Si deduce che, in violazione del divieto di reformatio in peius, in totale difformità dalla decisione del Tribunale, la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'au- mento per la recidiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si osserva che il danno era del tutto inesistente, in quanto i beni oggetto di tentato furto erano stati riconsegnati e posti in vendita. La Corte di appello ha for- mulato un giudizio del tutto parziale, basato su interpretazioni personali in un'ottica sfavorevole all'imputato, trascurando di operare una più meritevole valutazione og- gettiva degli elementi di segno positivo. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che la Corte di merito non ha tenuto conto dello scarso allarme sociale derivante dalla condotta tenuta dall'imputato, essendo lo stesso modesto e non sin- tomatico di un elevato spessore criminale nonché dimostrativo di una ridotta capacità delinquenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'aumento di pena sancito per la recidiva ed è manifestamente infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erroneità dell'applicazione dell'au- mento per la recidiva, è fondato. Va premesso che, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale improntato a maggior rigore, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato concerne esclusivamente l'entità complessiva della pena (Sez. 5, n. 15130 3 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086; Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Me- lone, Rv. 274390). Questa Corte ritiene di aderire al secondo prevalente orientamento, basato anche sul contenuto della Relazione Preliminare al vigente codice processuale, per il quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non ri- guarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Brajdic, Rv. 271182; Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066). La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ha più volte evidenziato i limiti alla possibilità di rideterminare la pena base e la pena finale stabilite nei gradi precedenti, osservando che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677). Tale principio ha trovato applicazione anche nel giudizio di legittimità: ad esempio, è stato affermato che, in tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, es- sendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672). Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che non era stato applicato l'aumento di pena per la recidiva, bensì esclusivamente l'incremento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Al contrario, la Corte terri- toriale, nel ricalcolare la pena per effetto dell'esclusione di tale aggravante, ha appli- cato un aumento di mesi sei di reclusione per la recidiva in relazione alla sola pena detentiva. La Corte di appello, pertanto, nel disporre suddetto incremento, è incorsa in una violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto, come sopra illustrato, tale principio è valido anche in relazione ai singoli componenti del calcolo della sanzione. /t 4 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infon- dato. In linea generale va osservato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagio- nato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno eco- nomico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, fat- tispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza atte- nuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di ottantadue euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato); Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con cer- tezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528). La Corte di appello ha correttamente rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta, in quanto i generi alimen- tari oggetto della sottrazione avevano valore complessivo di oltre milleduecentono- vanta euro. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). 5 Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali, della mancata indicazione dei nominativi dei complici e del suo riconoscimento quale autore di pregressi furti in supermercati. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di mesi sei di reclusione per la recidiva, che deve essere eliminato, con conseguente determinazione della pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro centosei di multa. Il ricorso è inammissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'aumento di pena sancito per la recidiva, che elimina, determinando la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro centosei di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.