Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 658
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Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 69 cod.pen. e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti fosse corretto, evidenziando il ruolo non marginale dell'imputato nell'esecuzione dell'omicidio, la sua scelta come uomo di fiducia del mandante e la sua capacità di adattamento al programma criminoso, dimostrata dall'episodio del cancello condominiale. Le dichiarazioni confessorie sono state ritenute generiche e prive di rilievo per ulteriori indagini, non giustificando un giudizio di prevalenza.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto corretta la commisurazione della pena e delle sue componenti, quantificando l'aumento per la continuazione in un anno di reclusione e motivando tale scelta con la gravità dei reati, l'intensità del dolo e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. in contesti di criminalità organizzata.

  • Accolto
    Violazione di legge e di norma processuale in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 444, 546 lettera e) cod. proc. pen., 133 cod. pen. oltre che vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia rigettato la richiesta difensiva basandosi nuovamente sull'incertezza dell'identità dell'arma, argomentazioni già censurate dalla sentenza di annullamento. Non sono stati considerati altri indici sintomatici della riconducibilità degli illeciti al medesimo disegno criminoso, come la prossimità temporale e la commissione in un medesimo contesto territoriale o criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 658
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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