CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da FA VE n. a Milano 31/7/1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/7/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Alessandro Mainardi, il quale ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse della terza interessata VI ER avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi in data 18 marzo e 3 maggio 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli e per l'effetto annullava il provvedimento genetico con la sola eccezione delle quote sociali della Cavicore Metalworking s.r.l. e di due orologi, indicati ai punti 7 e 9 del decreto di sequestro, in relazione ai quali non è contestata la riferibilità all'indagato PA MA, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3191 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 imputato dei reati ascritti ai capi 8 e 30 della rubrica, costituenti titolo per la misura cautelare reale adottata. In particolare con decreto di sequestro preventivo del 18/3/2023 il Gip del Tribunale di Napoli nell'ambito del proc. n. 56/2021 EPPO disponeva il sequestro impeditivo nei confronti delle società ritenute coinvolte nelle frodi comunitarie in contestazione (par. 15 a), il sequestro a fini di confisca ex art. 648quater cod.pen (par. 15b), il sequestro di cui al D. Lgs 231/01 (par.16). VI ER, legale rappresentante e socia di maggioranza della Cavicore Metalworking, proponeva istanza di riesame esclusivamente in relazione al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 648quater cod.pen. eseguito per equivalente sui beni della ricorrente ritenuti nella disponibilità dell'imputato PA MA, chiamato a rispondere delle condotte di riciclaggio di cui al capo 8 della rubrica. Il collegio cautelare riteneva che solo in relazione alle quote di partecipazione della Cavicore Metalworking, società operativa ed utilizzata dal PA per la commissione dei delitti ascrittigli, sussistesse il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri illeciti e fosse ravvisabile la sostanziale disponibilità della compagine in capo all'imputato sicchè il collegio, in assenza di prova in relazione a tutti gli altri beni della disponibilità in capo al PA disponeva l'annullamento dei decreti di sequestro impugnati. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della VI deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 322, 597 e 125 cod.proc.pen. La difesa, premesso che la richiesta di riesame avverso il decreto 18/3/2023 era circoscritta alla misura disposta dal Gip al par. 15b in relazione al capo di imputazione sub 8) mentre non costituivano oggetto dell'istanza né il sequestro impeditivo né quello disposto ai sensi dell'art. 53 D. Igs 231/2001, lamenta che il collegio cautelare ha rigettato le doglianze afferenti il sequestro per equivalente delle quote della Cavicore Metalworking srl, attinte da tutte le tipologie di sequestro disposte con il provvedimento del 18/3/23, argomentando anche in relazione alle misure non oggetto di impugnazione. In tal modo l'ordinanza impugnata ha violato il principio della domanda che governa le impugnazioni e ha omesso il necessario vaglio delle doglianze difensive relative alla legittima titolarità in capo alla ricorrente delle quote societarie sequestrate. In particolare, secondo il difensore, i giudici cautelari hanno trascurato le argomentazioni relative alle modalità di costituzione della società, alla legittima provvista utilizzata nonché le circostanze compendiate nella consulenza tecnica allegata ai motivi in ordine all'attività svolta dalla compagine;
2.2 la violazione dell'art. 648 bis cod.pen. Il difensore deduce che l'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza del fumus in relazione al delitto di riciclaggio ascritto al capo 8) con motivazione apodittica senza alcun vaglio critico delle censure difensive che 2 rappresentavano che alcun provento del delitto ex art. 2 D.Igs 74/2000 posto in essere da Mastertrade Spa è mai stato impiegato nell'acquisto di vergella di rame dalla società spagnola Cunext segnalando, altresì, che l'unico bonifico effettuato da detta società ed astrattamente riconducibile alle vicende della società MT era costituito dal bonifico per euro 60mila disposto da RI UL per l'acquisto del credito IVA della Phoenix Ltd, di cui in seguito il RI dotava la MT onde compensare il debito IVA generato dall'acquisto della vergella. Aggiunge il difensore che l'acquisto del cennato credito Iva non costituisce oggetto della contestazione di cui al capo 8) in quanto compendiato nel fatto ascritto al capo 7); 2.3 la violazione degli artt. 648bis, 648 quater cod.pen. 240 cod.pen.; 125 e 275 cod.proc.pen. Il difensore denunzia che il collegio cautelare, pur avendo dato atto che le uniche somme provento di delitto impiegate nel commercio di metalli corrispondono -alla stregua dell'imputazione- ad euro 60mila, ha, tuttavia, ratificato la quantificazione del profitto del reato operata dal Gip nella misura di euro 619.907,99. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che in relazione al delitto di riciclaggio ritiene applicabile la confisca per equivalente solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore, lamenta che i giudici cautelari non hanno effettuato alcun accertamento sulla concreta entità del profitto goduto dall'indagato in relazione alla condotte ascritte al capo 8) sicchè deve ritenersi illegittima la quantificazione del profitto confiscabile nei suoi confronti. Il Tribunale del riesame non ha adeguatamente scrutinato le doglianze difensive sul punto, confondendo l'ammontare del profitto del delitto di riciclaggio con quello del profitto configurato al capo 7 della rubrica e ha omesso di quantificare lo stesso profitto in relazione a ciascun correo in violazione del principio di proporzionalità. 2.4 In data 24 novembre 2023 il difensore ha depositato un motivo nuovo, con allegati documentali, segnalando che il tribunale collegiale di Napoli all'udienza del 7/11/2023, in accoglimento dell'eccezione difensiva, ha dichiarato la nullità dell'imputazione sub 8) ritenendo oggettivamente non individuabile la condotta ascritta ai singoli imputati in relazione alle somme provento dei delitti presupposto di cui ai capi 2 e 8, determinazione che incide sia sul fumus del delitto che sull'entità del profitto da sottoporre a vincolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse. La difesa ha ben chiarito di aver impugnato il provvedimento impositivo del vincolo sulle quote della Cavicore Metalworking srl esclusivamente in relazione al sequestro disposto ex artt. 321 cod.proc.pen. e 648quater cod.pen. mentre in relazione al sequestro impeditivo di cui al par. 15 a) del decreto genetico come pure avverso il sequestro disposto ai sensi del D. Igs 231/2001 non veniva formulata istanza di riesame. ' 3 1.1 Osserva la Corte che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, Ord. n.21809 del 18/12/2014, Rv 263538). In tema di misure cautelari reali questa Corte ha più volte chiarito che l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005-01;Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098-01), essendo gli specifici mezzi di impugnazione finalizzati appunto all'eventuale rimozione del vincolo reale e alla conseguente restituzione della cosa sequestrata (Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018,dep. 2019, Rv. 275598 - 01, in motivazione). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 - 01). 1.2 Nella specie il giudicato cautelare interno conseguente all'omessa impugnazione dei titoli costituti dal sequestro innpeditivo e da quello ex art. 53 D.Igs 231/2001, insistenti sullo stesso bene, rende palese la impossibilità per la ricorrente di conseguire un risultato pratico favorevole attraverso la parziale impugnazione azionata. La convergenza dei titoli cautelari reali sullo stesso bene rende, pertanto, inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione proposta relativamente ad uno di essi senza contestare la sussistenza degli altri. 2. Fermo l'assorbente rilievo che precede, anche il secondo motivo che censura l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo 8) e il terzo motivo in punto di quantificazione del profitto sono inammissibili. Questa Corte ha infatti affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070 - 01; Sez. 2, n. 4 53384 del 12/10/2018, Rv. 274242 - 02; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 - 01). 3.Quanto alla sopravvenienza segnalata dal difensore in sede di motivi nuovi relativa al disposto annullamento da parte del giudice di cognizione del capo 8 per genericità dell'imputazione, deve darsi continuità al principio affermato in fattispecie analoga secondo cui in tema di impugnazioni cautelari eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Alessandro Mainardi, il quale ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse della terza interessata VI ER avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi in data 18 marzo e 3 maggio 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli e per l'effetto annullava il provvedimento genetico con la sola eccezione delle quote sociali della Cavicore Metalworking s.r.l. e di due orologi, indicati ai punti 7 e 9 del decreto di sequestro, in relazione ai quali non è contestata la riferibilità all'indagato PA MA, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3191 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 imputato dei reati ascritti ai capi 8 e 30 della rubrica, costituenti titolo per la misura cautelare reale adottata. In particolare con decreto di sequestro preventivo del 18/3/2023 il Gip del Tribunale di Napoli nell'ambito del proc. n. 56/2021 EPPO disponeva il sequestro impeditivo nei confronti delle società ritenute coinvolte nelle frodi comunitarie in contestazione (par. 15 a), il sequestro a fini di confisca ex art. 648quater cod.pen (par. 15b), il sequestro di cui al D. Lgs 231/01 (par.16). VI ER, legale rappresentante e socia di maggioranza della Cavicore Metalworking, proponeva istanza di riesame esclusivamente in relazione al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 648quater cod.pen. eseguito per equivalente sui beni della ricorrente ritenuti nella disponibilità dell'imputato PA MA, chiamato a rispondere delle condotte di riciclaggio di cui al capo 8 della rubrica. Il collegio cautelare riteneva che solo in relazione alle quote di partecipazione della Cavicore Metalworking, società operativa ed utilizzata dal PA per la commissione dei delitti ascrittigli, sussistesse il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri illeciti e fosse ravvisabile la sostanziale disponibilità della compagine in capo all'imputato sicchè il collegio, in assenza di prova in relazione a tutti gli altri beni della disponibilità in capo al PA disponeva l'annullamento dei decreti di sequestro impugnati. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della VI deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 322, 597 e 125 cod.proc.pen. La difesa, premesso che la richiesta di riesame avverso il decreto 18/3/2023 era circoscritta alla misura disposta dal Gip al par. 15b in relazione al capo di imputazione sub 8) mentre non costituivano oggetto dell'istanza né il sequestro impeditivo né quello disposto ai sensi dell'art. 53 D. Igs 231/2001, lamenta che il collegio cautelare ha rigettato le doglianze afferenti il sequestro per equivalente delle quote della Cavicore Metalworking srl, attinte da tutte le tipologie di sequestro disposte con il provvedimento del 18/3/23, argomentando anche in relazione alle misure non oggetto di impugnazione. In tal modo l'ordinanza impugnata ha violato il principio della domanda che governa le impugnazioni e ha omesso il necessario vaglio delle doglianze difensive relative alla legittima titolarità in capo alla ricorrente delle quote societarie sequestrate. In particolare, secondo il difensore, i giudici cautelari hanno trascurato le argomentazioni relative alle modalità di costituzione della società, alla legittima provvista utilizzata nonché le circostanze compendiate nella consulenza tecnica allegata ai motivi in ordine all'attività svolta dalla compagine;
2.2 la violazione dell'art. 648 bis cod.pen. Il difensore deduce che l'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza del fumus in relazione al delitto di riciclaggio ascritto al capo 8) con motivazione apodittica senza alcun vaglio critico delle censure difensive che 2 rappresentavano che alcun provento del delitto ex art. 2 D.Igs 74/2000 posto in essere da Mastertrade Spa è mai stato impiegato nell'acquisto di vergella di rame dalla società spagnola Cunext segnalando, altresì, che l'unico bonifico effettuato da detta società ed astrattamente riconducibile alle vicende della società MT era costituito dal bonifico per euro 60mila disposto da RI UL per l'acquisto del credito IVA della Phoenix Ltd, di cui in seguito il RI dotava la MT onde compensare il debito IVA generato dall'acquisto della vergella. Aggiunge il difensore che l'acquisto del cennato credito Iva non costituisce oggetto della contestazione di cui al capo 8) in quanto compendiato nel fatto ascritto al capo 7); 2.3 la violazione degli artt. 648bis, 648 quater cod.pen. 240 cod.pen.; 125 e 275 cod.proc.pen. Il difensore denunzia che il collegio cautelare, pur avendo dato atto che le uniche somme provento di delitto impiegate nel commercio di metalli corrispondono -alla stregua dell'imputazione- ad euro 60mila, ha, tuttavia, ratificato la quantificazione del profitto del reato operata dal Gip nella misura di euro 619.907,99. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che in relazione al delitto di riciclaggio ritiene applicabile la confisca per equivalente solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore, lamenta che i giudici cautelari non hanno effettuato alcun accertamento sulla concreta entità del profitto goduto dall'indagato in relazione alla condotte ascritte al capo 8) sicchè deve ritenersi illegittima la quantificazione del profitto confiscabile nei suoi confronti. Il Tribunale del riesame non ha adeguatamente scrutinato le doglianze difensive sul punto, confondendo l'ammontare del profitto del delitto di riciclaggio con quello del profitto configurato al capo 7 della rubrica e ha omesso di quantificare lo stesso profitto in relazione a ciascun correo in violazione del principio di proporzionalità. 2.4 In data 24 novembre 2023 il difensore ha depositato un motivo nuovo, con allegati documentali, segnalando che il tribunale collegiale di Napoli all'udienza del 7/11/2023, in accoglimento dell'eccezione difensiva, ha dichiarato la nullità dell'imputazione sub 8) ritenendo oggettivamente non individuabile la condotta ascritta ai singoli imputati in relazione alle somme provento dei delitti presupposto di cui ai capi 2 e 8, determinazione che incide sia sul fumus del delitto che sull'entità del profitto da sottoporre a vincolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse. La difesa ha ben chiarito di aver impugnato il provvedimento impositivo del vincolo sulle quote della Cavicore Metalworking srl esclusivamente in relazione al sequestro disposto ex artt. 321 cod.proc.pen. e 648quater cod.pen. mentre in relazione al sequestro impeditivo di cui al par. 15 a) del decreto genetico come pure avverso il sequestro disposto ai sensi del D. Igs 231/2001 non veniva formulata istanza di riesame. ' 3 1.1 Osserva la Corte che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, Ord. n.21809 del 18/12/2014, Rv 263538). In tema di misure cautelari reali questa Corte ha più volte chiarito che l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005-01;Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098-01), essendo gli specifici mezzi di impugnazione finalizzati appunto all'eventuale rimozione del vincolo reale e alla conseguente restituzione della cosa sequestrata (Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018,dep. 2019, Rv. 275598 - 01, in motivazione). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 - 01). 1.2 Nella specie il giudicato cautelare interno conseguente all'omessa impugnazione dei titoli costituti dal sequestro innpeditivo e da quello ex art. 53 D.Igs 231/2001, insistenti sullo stesso bene, rende palese la impossibilità per la ricorrente di conseguire un risultato pratico favorevole attraverso la parziale impugnazione azionata. La convergenza dei titoli cautelari reali sullo stesso bene rende, pertanto, inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione proposta relativamente ad uno di essi senza contestare la sussistenza degli altri. 2. Fermo l'assorbente rilievo che precede, anche il secondo motivo che censura l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo 8) e il terzo motivo in punto di quantificazione del profitto sono inammissibili. Questa Corte ha infatti affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070 - 01; Sez. 2, n. 4 53384 del 12/10/2018, Rv. 274242 - 02; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 - 01). 3.Quanto alla sopravvenienza segnalata dal difensore in sede di motivi nuovi relativa al disposto annullamento da parte del giudice di cognizione del capo 8 per genericità dell'imputazione, deve darsi continuità al principio affermato in fattispecie analoga secondo cui in tema di impugnazioni cautelari eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente