Articolo 11 della Legge 1 agosto 1988, n. 345
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 agosto 1988
Art. 11. (Entrate) 1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1987 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 7.185.334.540 interamente versate. 2. Al 31 dicembre 1987 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 28 agosto 1988