Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio preventivo

    Il motivo è infondato poiché, per la tipologia di controllo effettuato, non era necessario un processo verbale di constatazione. Inoltre, il contribuente non ha specificato le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio, onere necessario per dichiarare l'invalidità dell'atto.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41 bis del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 53 Cost.

    Il motivo è infondato. La Corte ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci in società di capitali a ristretta base sociale, anche in presenza di una perdita civilistica, poiché i ricavi non contabilizzati si presumono distratti e distribuiti ai soci.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa tributaria

    Il motivo è infondato. La presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci è fondata sulla partecipazione e prescinde dalle modalità di accertamento. Il contribuente non ha fornito prova contraria o dimostrato che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. La mancanza di depositi bancari ingenti non è rilevante poiché le somme incassate potrebbero non essere state reimmesse in un circuito bancario tracciabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 72
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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