CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC NO, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1377/2020 depositato il 11/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070303336-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai propri atti.
Resistente/Appellato: l'Ufficio dichiara che il ricorso iscritto a ruolo per la società è stato definito con sentenza n. 2433/2024 della CGT Puglia. Si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK070303336/2019 notificatogli il 12.12.2019 per l'anno 2014 in qualità di coobbligato (ai sensi dell'art. 35 DPR 602/73), con il quale veniva accertata l'omessa applicazione della ritenuta sui redditi di capitale corrisposti limitatamente ad un maggior imponibile di euro 3.440,00 (pari alla quota di reddito attribuita alla quota di partecipazione dell'1% detenuta da esso ricorrente), per un ammontare di euro 791,00, oltre sanzioni ed interessi, contestando altresì la dichiarazione infedele (mod. 770/S, relativo all'anno 2014).
All'uopo, esponeva:
- la violazione del fondamentale principio del contraddittorio preventivo o endo-procedimentale, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, la violazione dell'art. 7, co. 1 della legge n. 212/2000, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione;
- la nullità dell'avviso di accertamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 41 bis del d.p.r. n. 600/73
e dell'art. 53 Cost.; ed invero, l'accertamento in capo alla società era nullo, così come quello notificato al ricorrente in qualità di socio, in quanto conteneva presunzioni prive dei requisiti di legge (art. 38 DPR 600/73 comma 3), avverso cui era ammessa la prova contraria da parte del contribuente;
- la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa tributaria, la totale illegittimità della pretesa portata dall'atto impugnato e la consequenziale nullità di quest'ultimo, risultando comprovata la infondatezza dell'assunto secondo cui avrebbe percepito i presunti utili occulti accertati in capo alla
Società_1 S.r.l.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che resisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non è possibile disporre la riunione in quanto i ricorsi proposti dalla società sono stati decisi e rigettati dalla Corte di Giustizia di primo grado.
Il primo motivo, attinente la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, è infondato, poiché - per la tipologia di controllo effettuato - non è necessario che l'attività di controllo dell'Amministrazione debba concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione (necessario solo in caso di ocntrollo presso la sede del contribuente); peraltro, il contribuente avrebbe dovuto evidenziare le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, comportando l'invalidità dell'atto solo nel caso in cui il contribuente assolva all'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Al che, parte istante non ha adempiuto.
Venendo adesso al difetto di motivazione, si afferma l'impossibilità di presumere una distribuzione di utili extra bilancio in presenza di un recupero di costi, sulla circostanza che il bilancio civilistico della partecipata si era chiuso in perdita per la società per € 1.668.954,00, il che avrebbe impedito qualsivoglia distribuzione di utili.
Anche detto motivo è infondato. Ed invero, la società ha conseguito un maggior reddito di 366.026,00 euro e tale maggior reddito risulta distribuito ai soci, stante la presunzione che, nella società di capitali a ristretta base sociale (come quella in oggetto), è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati.
Né parte ricorrente ha mai posto in contestazione la ristretta base sociale in cui è socio all'1% mentre la sorella al 99% (come pure in un'altra società denominata Società_2 s.r.l.).
Tale principio, sussiste anche per l'ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile, atteso che, per effetto della mancata inclusione dei ricavi non contabilizzati nella contabilità, essi non risultano né accantonati né reinvestiti e, quindi, si presume siano stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato negativo del bilancio non esclude infatti che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, siano stati distribuiti ai soci, come da giurisprudenza di legittimità richiamata dall'ufficio.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'avviso di accertamento degli utili extra bilancio per nullità dell'atto presupposto;
orbene, non è possibile riunire il presente procedimento a quello della società, posto che esso risulta allo stato definito, sia pure con sentenza non passata in giudicato.
Pertanto, la circostanza che l'accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato non incide sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili fra i soci, bensì sulla individuazione dell'oggetto di tale distribuzione” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 24 marzo 2015, n. 5925).
Quanto alla presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati ai soci, è appena il caso di rammentare che la stessa ha origine nella partecipazione e prescinde dalle modalità di accertamento, per cui non viola il divieto di dopia imposizione, salva la prova contraria o la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Quanto al fatto che nell'unico rapporto di conto corrente del contribuente non è dato rinvenire depositi di somme così ingenti come quelle accertate, è agevole replicare che dette somme incassate non sono state certo reimmesse in un circuito bancario tracciabile.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto.
Le spese possono compensarsi, data la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
così deciso in Fogia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
GA labianca
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NC NO, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1377/2020 depositato il 11/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK070303336-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai propri atti.
Resistente/Appellato: l'Ufficio dichiara che il ricorso iscritto a ruolo per la società è stato definito con sentenza n. 2433/2024 della CGT Puglia. Si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK070303336/2019 notificatogli il 12.12.2019 per l'anno 2014 in qualità di coobbligato (ai sensi dell'art. 35 DPR 602/73), con il quale veniva accertata l'omessa applicazione della ritenuta sui redditi di capitale corrisposti limitatamente ad un maggior imponibile di euro 3.440,00 (pari alla quota di reddito attribuita alla quota di partecipazione dell'1% detenuta da esso ricorrente), per un ammontare di euro 791,00, oltre sanzioni ed interessi, contestando altresì la dichiarazione infedele (mod. 770/S, relativo all'anno 2014).
All'uopo, esponeva:
- la violazione del fondamentale principio del contraddittorio preventivo o endo-procedimentale, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, la violazione dell'art. 7, co. 1 della legge n. 212/2000, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione;
- la nullità dell'avviso di accertamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 41 bis del d.p.r. n. 600/73
e dell'art. 53 Cost.; ed invero, l'accertamento in capo alla società era nullo, così come quello notificato al ricorrente in qualità di socio, in quanto conteneva presunzioni prive dei requisiti di legge (art. 38 DPR 600/73 comma 3), avverso cui era ammessa la prova contraria da parte del contribuente;
- la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della pretesa tributaria, la totale illegittimità della pretesa portata dall'atto impugnato e la consequenziale nullità di quest'ultimo, risultando comprovata la infondatezza dell'assunto secondo cui avrebbe percepito i presunti utili occulti accertati in capo alla
Società_1 S.r.l.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che resisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che non è possibile disporre la riunione in quanto i ricorsi proposti dalla società sono stati decisi e rigettati dalla Corte di Giustizia di primo grado.
Il primo motivo, attinente la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, è infondato, poiché - per la tipologia di controllo effettuato - non è necessario che l'attività di controllo dell'Amministrazione debba concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione (necessario solo in caso di ocntrollo presso la sede del contribuente); peraltro, il contribuente avrebbe dovuto evidenziare le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, comportando l'invalidità dell'atto solo nel caso in cui il contribuente assolva all'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Al che, parte istante non ha adempiuto.
Venendo adesso al difetto di motivazione, si afferma l'impossibilità di presumere una distribuzione di utili extra bilancio in presenza di un recupero di costi, sulla circostanza che il bilancio civilistico della partecipata si era chiuso in perdita per la società per € 1.668.954,00, il che avrebbe impedito qualsivoglia distribuzione di utili.
Anche detto motivo è infondato. Ed invero, la società ha conseguito un maggior reddito di 366.026,00 euro e tale maggior reddito risulta distribuito ai soci, stante la presunzione che, nella società di capitali a ristretta base sociale (come quella in oggetto), è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati.
Né parte ricorrente ha mai posto in contestazione la ristretta base sociale in cui è socio all'1% mentre la sorella al 99% (come pure in un'altra società denominata Società_2 s.r.l.).
Tale principio, sussiste anche per l'ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile, atteso che, per effetto della mancata inclusione dei ricavi non contabilizzati nella contabilità, essi non risultano né accantonati né reinvestiti e, quindi, si presume siano stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato negativo del bilancio non esclude infatti che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, siano stati distribuiti ai soci, come da giurisprudenza di legittimità richiamata dall'ufficio.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'avviso di accertamento degli utili extra bilancio per nullità dell'atto presupposto;
orbene, non è possibile riunire il presente procedimento a quello della società, posto che esso risulta allo stato definito, sia pure con sentenza non passata in giudicato.
Pertanto, la circostanza che l'accertamento degli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria sia contenuto in un atto impositivo non definitivo o in una sentenza non passata in giudicato non incide sulla operatività della presunzione di distribuzione di tali utili fra i soci, bensì sulla individuazione dell'oggetto di tale distribuzione” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 24 marzo 2015, n. 5925).
Quanto alla presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati ai soci, è appena il caso di rammentare che la stessa ha origine nella partecipazione e prescinde dalle modalità di accertamento, per cui non viola il divieto di dopia imposizione, salva la prova contraria o la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Quanto al fatto che nell'unico rapporto di conto corrente del contribuente non è dato rinvenire depositi di somme così ingenti come quelle accertate, è agevole replicare che dette somme incassate non sono state certo reimmesse in un circuito bancario tracciabile.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto.
Le spese possono compensarsi, data la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
così deciso in Fogia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
GA labianca
Il Presidente Antonio D'Alessio