Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
ES S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale AR DR NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AN LI LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL Healthcare Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, ad accedere agli atti e documenti afferenti alla procedura aperta per la fornitura di tre risonanze magnetiche aperte da destinare alle radiologie del P.T.A. di Spinazzola, del P.O. di AR e del P.O. di Bisceglie (C.I.G. B77078565B);
nonché, per l'annullamento
della nota di data 22 dicembre 2025 a firma del R.U.P. ing. Domenico Colucci e della Responsabile di Fase, dott.ssa Nuziana Losito; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna
dell'Azienda Sanitaria Locale BT di DR all'esibizione di ogni atto, provvedimento e documento afferente alla menzionata procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale AR DR NI;
Vista la memoria del 23.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. NC DA e uditi per le parti i difensori AN LI LI per l'ASL BAT resistente; nessuno comparso per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 116 c.p.a e 36 del D.lgs. n. 36 del 2023, notificato e depositato il 2.1.2026, la ES S.p.A. ha agito innanzi a questo tribunale, deducendo, per quanto di interesse:
- che, con deliberazione n.459 del 13/06/2025 e successiva pubblicazione sulla GUUE in data 16 luglio 2025, veniva indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di tre risonanze magnetiche aperte a basso campo da destinare alle radiologie del P.T.A. di Spinazzola, del P.O. di AR e del P.O. di Bisceglie, comprensiva della garanzia full risk 24 mesi e di assistenza full risk di 60 mesi post garanzia (importo a base di gara euro 3.062.456,89, oltre IVA);
- la procedura di gara, si sarebbe dovuta svolgere in modalità telematica tramite portale EmPulia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’attribuzione di un massimo di 80 punti alla parte tecnica e 20 punti a quella economica;
- alla procedura hanno partecipato due operatori economici, l’esponente ES S.p.A. e IL Healthcare Italia S.p.A.;
- nelle sedute del 13, 21 e 31 ottobre 2025, la Commissione giudicatrice dopo aver valutato le offerte tecniche, ha attribuito 74,84 punti a ES e 72,44 punti a IL;
- nella seduta del successivo 7 novembre 2025 la Commissione ha aperto le buste economiche attribuendo 20 punti all’offerta di IL (con l’offerta di euro 2.531.055,76, con ribasso del 17,290 %) e 16,55 punti a quella di ES (con l’offerta di euro 2.619.692,31, con un ribasso 14,394 %);
- il 10 dicembre 2025 perveniva agli operatori comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 in ordine alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1421 del 4 dicembre 2025, con cui veniva disposta l’aggiudicazione della fornitura in favore della società IL Healthcare Italia S.p.A., che aveva conseguito il punteggio complessivo di 92,44 punti a fronte dei 91,49 punti conseguiti dalla scrivente ES;
- nella piattaforma telematica EmPulia di gestione della procedura, sarebbero stati disponibili solo la menzionata comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 e la presupposta deliberazione di aggiudicazione del 4 dicembre 2025, ma non i verbali integrali della Commissione, le griglie/schede di valutazione della parte tecnica, né l’offerta dell’aggiudicataria.
Quindi con nota inviata via pec del 17 dicembre 2025, acquisita al protocollo dell’amministrazione al n. 102391 del 18 dicembre 2025, ES ha chiesto di avere integrale accesso agli atti del procedimento di gara, come prescritto dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.
L’istanza veniva riscontrata dalla ASL resistente il 22 dicembre 2025, che ha comunicato di aver “provveduto in data 10/12/2025 a comunicare, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, l’avvenuto affidamento, giusta Deliberazione di aggiudicazione del Commissario Straordinario n. 1241 del 04/12/2025.
Si dà atto altresì che contestualmente, ai sensi dell’art. 36 del medesimo Codice, è stata abilitata sulla piattaforma Empulia l’apposita sezione “Accesso agli atti” per entrambi gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto ed è stata effettuata la pubblicazione, nella sezione “Esiti e pubblicazioni”, di tutti i verbali di gara e delle relative griglie di valutazione”.
Ancora, si rappresentava che “la medesima documentazione è stata pubblicata in data 04/12/2025 sul sito istituzionale dell’ASL BAT, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’interessata rappresenta tuttavia che, nella piattaforma elettronica, non sarebbero stati pubblicati i verbali integrali della Commissione, le griglie/schede di valutazione della parte tecnica, né l’offerta dell’aggiudicataria. In particolare sul sito istituzionale risulterebbero pubblicati solo i verbali, privi degli allegati recanti le valutazioni delle offerte in gara, risultando in ogni caso indisponibile l’offerta presentata in gara dall’aggiudicataria.
Formulando un unico motivo di ricorso ("Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, nonché degli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990"), la Società ricorrente chiede, dunque, nella presente sede di accedere ai verbali di gara in forma integrale completi di allegati, alle griglie valutative e all’offerta dell’operatore individuato quale aggiudicatario, l'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria parzialmente oscurata dalla Stazione appaltante, annullando la nota del 22 dicembre 2025 firma dal R.U.P. e dalla Responsabile di Fase.
All'esito della camera di consiglio del 15.1.2026, sono stati disposti incombenti istruttori voltoi a conoscere se la controinteressata sia stata resa edotta della predetta richiesta di accesso nella fase procedimentale.
Con memoria depositata il 23.1.2026, l’istante ha rappresentato che nella “data stessa dell’udienza camerale, la ASL AR DR NI ha provveduto a trasmettere alla ricorrente ES S.p.A. l’integrale documentazione di cui si chiedeva l’ostensione per il tramite del ricorso in epigrafe; è stata quindi posta in essere una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato”.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa della deducente risulti completamente soddisfatta dalla suddetta ASL, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC DA |
IL SEGRETARIO