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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1488/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
OL IO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2312/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 21/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TY7012Q00919, per IRPEF, IRAP, IVA ed altro, anno d'imposta 2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione redditi imponibili non dichiarati.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l'illegittimità dell'atto impugnato “… perché la pretesa erariale è indimostrata …”.
La deduzione è infondata.
Va, infatti, osservato che nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione
Finanziaria, i cui poteri trovano fondamento nell'art. 41 del dpr n. 600 del 1973 (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (v. Cass. civ. n. 2581 del 4.2.2021).
Nel caso in esame, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la sua prova, anche indiziaria, posta a fondamento dell'atto impositivo e l'appellante, pur a conoscenza degli elementi acquisiti nei suoi confronti, non ha assolto al suo onere probatorio, anzi, invitato a produrre documentazione giustificativa con atto n. 100828/2018 notificato il 15.5.2018, non si è presentato.
Con il secondo motivo l'appellante deduce “… l'erronea valutazione dei costi aziendali …”.
Il motivo è infondato.
L'Ufficio, infatti, ha determinato il volume d'affari per l'anno d'imposta 2012 e riconosciuto, a fronte dei ricavi accertati, i costi medi dell'attività pari al 30%, essendo il contribuente risultato cedente-prestatore nei confronti di n. 12 soggetti con 39 operazioni ricostruite.
La circostanza, inoltre, che il contribuente, come già detto, che non si è presentato all'invito per controdedurre consente di ritenere applicabile il principio di non contestazione.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (v. Cass. civ. n.
31619 del 6.12.2018, rv. 651627 - 01).
Con il terzo motivo l'appellante deduce “… l'illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto prive di motivazione
...”. La deduzione non coglie nel segno.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (v. Cass. civ. n. 116 del 4 maggio 2021).
Osserva, inoltre, il Collegio che l'appellante non deduce alcun elemento diretto ad apprezzare la violazione con minore gravità laddove la determinazione della misura della sanzione costituisce una mera applicazione del dettato normativo e sono state irrogate nella misura prevista dalla legge.
La giurisprudenza, infatti, esclude l'esistenza di un profilo di discrezionalità amministrativa nell'esercizio del potere sanzionatorio riconducendo lo spazio di scelta di cui dispone l'Autorità nella quantificazione della sanzione nell'ambito della discrezionalità tecnica o giudiziale (v. Cass. civ. n. 5443 dell'11.4.2001, rv. 545863).
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Palermo 2.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
OL IO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2312/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 21/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00919/2018 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TY7012Q00919, per IRPEF, IRAP, IVA ed altro, anno d'imposta 2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione redditi imponibili non dichiarati.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l'illegittimità dell'atto impugnato “… perché la pretesa erariale è indimostrata …”.
La deduzione è infondata.
Va, infatti, osservato che nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione
Finanziaria, i cui poteri trovano fondamento nell'art. 41 del dpr n. 600 del 1973 (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (v. Cass. civ. n. 2581 del 4.2.2021).
Nel caso in esame, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la sua prova, anche indiziaria, posta a fondamento dell'atto impositivo e l'appellante, pur a conoscenza degli elementi acquisiti nei suoi confronti, non ha assolto al suo onere probatorio, anzi, invitato a produrre documentazione giustificativa con atto n. 100828/2018 notificato il 15.5.2018, non si è presentato.
Con il secondo motivo l'appellante deduce “… l'erronea valutazione dei costi aziendali …”.
Il motivo è infondato.
L'Ufficio, infatti, ha determinato il volume d'affari per l'anno d'imposta 2012 e riconosciuto, a fronte dei ricavi accertati, i costi medi dell'attività pari al 30%, essendo il contribuente risultato cedente-prestatore nei confronti di n. 12 soggetti con 39 operazioni ricostruite.
La circostanza, inoltre, che il contribuente, come già detto, che non si è presentato all'invito per controdedurre consente di ritenere applicabile il principio di non contestazione.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (v. Cass. civ. n.
31619 del 6.12.2018, rv. 651627 - 01).
Con il terzo motivo l'appellante deduce “… l'illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto prive di motivazione
...”. La deduzione non coglie nel segno.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (v. Cass. civ. n. 116 del 4 maggio 2021).
Osserva, inoltre, il Collegio che l'appellante non deduce alcun elemento diretto ad apprezzare la violazione con minore gravità laddove la determinazione della misura della sanzione costituisce una mera applicazione del dettato normativo e sono state irrogate nella misura prevista dalla legge.
La giurisprudenza, infatti, esclude l'esistenza di un profilo di discrezionalità amministrativa nell'esercizio del potere sanzionatorio riconducendo lo spazio di scelta di cui dispone l'Autorità nella quantificazione della sanzione nell'ambito della discrezionalità tecnica o giudiziale (v. Cass. civ. n. 5443 dell'11.4.2001, rv. 545863).
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Palermo 2.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto