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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati: dott. Danilo Maffa – Presidente dott.ssa Valentina Vecchietti – Giudice rel. dott. Fabio Santoro - Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3565 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MAZZINI 9 47042 CESENATICO, presso lo studio dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO, rappresentato e difeso dall'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO per (CF
), anche quale coerede della deceduta C.F._2 Pt_2
- Cod. Fisc. ;
[...] C.F._3
ATTORE nei confronti di
(CF ) anche quale coerede di CP_1 C.F._4
- Cod. Fisc. , Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici dei difensori rappresentata e difesa dall'avv. MOSCATELLI EMANUELE
[...]
e dall'avv. PIRACCINI ENRICO C.F._5
) C.F._6
1 CONVENUTA in punto a: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 4 dicembre 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1 [...]
e di per sentire accogliere le conclusioni di cui in atti. CP_1 Parte_2
Si costituivano nel processo e deceduta nel CP_1 Parte_2
corso del processo, successivamente riassunto.
Precisate le conclusioni all'esito dell'istruttoria, il Tribunale collegiale di
Forlì emetteva sentenza non definitiva, in data 4.12.2024, con la quale così provvedeva:
“1)Respinge l'eccezione formulata da di invalidità della CP_1
procura ad litem attorea;
2) Dichiara non doversi provvedere sulla domanda di accertamento della lesione della quota di legittima attorea;
3) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse ereditario di CP_2
, come meglio descritto in narrativa, come segue: a. per quanto
[...]
riguarda la componente mobiliare, meglio descritta in narrativa, mediante suddivisione del saldo attivo dei rapporti bancari, del controvalore dei titoli alla data della divisione, della somma di euro 57.774,65 (senza interessi) da ritrarsi dall'asse per le rispettive quote di 1/3 Giorgio), Parte_2 CP_1
1/3 , 1/3 (eredi . L'autoveicolo, CP_1 Parte_2
presumibilmente privo di valore, potrà essere demolito ovvero intestato al condividente interessato con relative spese di intestazione a carico pro quota di ciascuno dei condividenti;
b. per quanto concerne la componente
2 immobiliare, meglio descritta in parte narrativa, mediante vendita all'asta ex art. 720 c.c. e suddivisione sul ricavato;
4) pone a carico della massa le spese della divisione e di c.t.u.; 5) compensa interamente le spese di lite inter partes con riferimento alle restanti domande;
6) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza ai fini delle operazioni di vendita all'asta”.
Con ordinanza del 30.04.2025, il GI disponeva la vendita del compendio dividendo all'asta, con delega al Notaio delle relative operazioni.
Con rapporto riepilogativo iniziale in data 5.6.2025, il Notaio delegato rilevava una serie di criticità, tali da non garantire la continuità delle trascrizioni necessaria per la vendita.
Alla successiva udienza del 11.06.2025, le parti così verbalizzavano:
“L'avv. Moscatelli rileva che la trascrizione della domanda spetta alla parte attrice, come già eccepito in sede di comparsa di risposta, chiedendo che sia dato termine all'uopo; per le altre trascrizioni, dà atto di avere informato la cliente che si sta attivando di conseguenza. Quanto alle chiavi, dà atto che l'istanza riporta in modo non corretto la comunicazione inviata dalla difesa della convenuta, ribadisce la disponibilità alla consegna all'attore delle chiavi di via Mazzini, ove non in possesso dell'attore, a spese del sig Parte_1
e quanto all'immobile di via Vespucci, attualmente di proprietà della sig.ra avendo il sig. diritto solo alla quota di imputazione di un terzo, CP_1 CP_1
rileva che la controparte non ha titolo per chiedere la consegna delle chiavi;
in ogni caso si rende disponibile a fare visionare l'immobile concordando di volta in volta l'accesso con le rispettive difese. L'avv. Gusella riferirà al cliente in ordine alla trascrizione della domanda di divisione, per quanto
3 attiene alla questione delle chiavi, riserva ogni approfondimento”; all'esito della verbalizzazione, il giudice istruttore così disponeva: “Prende atto, e rimette gli atti al delegato per la prosecuzione, raccomandando alle parti di procedere celermente alla trascrizione della domanda (parte attrice) e alla sanatoria della continuità delle trascrizione, mandando al delegato di riferire al giudice in ordine alla corretta sanatoria di dette criticità. Per quanto attiene alle chiavi, prende atto facendo presente alle parti che pur non essendo istituzionalizzata la figura del custode, vertendosi in tema di divisione non endoesecutiva, le parti devono adoperarsi onde garantire gli accessi. Dispone trasmettersi il verbale al delegato”.
Con successivo decreto del 10.10.2025, il GI così disponeva:
“Il Giudice, premesso che a verbale dell'udienza del 11 giugno 2025, il
Giudice, inter alia, così ha disposto: “rimette gli atti al delegato per la prosecuzione, raccomandando alle parti di procedere celermente alla trascrizione della domanda (parte attrice) e alla sanatoria della continuità delle trascrizione, mandando al delegato di riferire al giudice in ordine alla corretta sanatoria di dette criticità”; rilevato che da quella data non constano aggiornamenti sul fascicolo;
rilevato che con decreto n. 42 del 2025 del
Presidente del Tribunale, è stato adottato il piano straordinario previsto ex dl 117 del 2025 per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, rilevato che il presente fascicolo rientra in area PNRR e che ne è urgente la definizione,
p.q.m.
assegna al delegato termine di 10 giorni per relazionare brevemente sullo stato della pratica, fissa in ogni caso l'udienza del 29 ottobre 2025 ore
11 e 30 per la verifica in contraddittorio dello stato degli adempimenti in essere. Si comunichi alle parti e al delegato”.
4 In data 20.10.2025, il Delegato forniva informativa al GI del seguente tenore: “- per quanto attiene le criticità rilevate nel rapporto riepilogativo iniziale (ovvero trascrizione domanda giudiziale e sanatoria della continuità delle trascrizioni), si informa che, come attestato dall'allegata ispezione ipotecaria, ad oggi le parti non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione della posizione nei termini indicati dall'Ill.mo G.I.”.
Con successivo decreto del 20.10.2025, il GI così disponeva:
“…rilevato che l'omessa regolarizzazione nei termini fissati costituisce evidenza del disinteresse delle parti alla prosecuzione e potrebbe costituire causa di improcedibilità della procedura,
p.q.m.
tiene ferma l'udienza già fissata del 29 ottobre 2025 ore 11 e 30, assegnando alle parti termine sino a quella data per comprovare l'adempimento alle regolarizzazioni sopra indicate dal Delegato e, in subordine, per la precisazione delle conclusioni, evidenziando, anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., che l'inerzia delle parti in ordine a dette necessarie regolarizzazioni potrebbe costituire motivo di declaratoria di improcedibilità della divisione”.
Alla udienza del 29.10.2025, le parti così verbalizzavano:
“L'avv. Moscatelli e l'avv. Piraccini chiedono che sia disposta l'estinzione della causa stante il sostanziale disinteresse alla prosecuzione della parte interessata L'avv. Gusella invece chiede che sia assegnato un termine per provvedere alle trascrizioni necessarie”.
Il Giudice, pertanto, così provvedeva: “Assegna alla parte richiedente termine di 20 giorni per procedere con gli adempimenti ancora mancanti, evidenziando che l'inerzia della parte in ordine a dette necessarie regolarizzazioni costituirà motivo di declaratoria di improcedibilità della
5 divisione e di estinzione del procedimento. Rinvia per la verifica di quanto sopra all'udienza del 26.11.2025 ore 11,00.”.
Alla successiva udienza del 26.11.2025, le parti chiedevano un brevissimo rinvio per trattative, che veniva concesso, per l'udienza del 4.12.2025.
Alla suddetta udienza del 4.12.2025, le parti così verbalizzavano: “L'avv.
Piraccini dà atto che parte attrice non ha adempiuto all'invito di trascrivere la domanda sull'immobile sito in Cesenatico, via Mazzini. Ritiene quindi palese il disinteresse alla prosecuzione della causa e chiede che la stessa sia dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, annullando ogni effetto della sentenza parziale già emessa e dando atto che la divisione disposta con sentenza non definitiva non è stata attuata. Chiede la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione di cui alla nota del 17.06.2020 RG
8208 RP 5339 Ufficio di Forlì. L'avv. Gusella chiede la compensazione delle spese. Entrambe le parti concordano per la sospensione immediata delle aste.”.
Appare evidente, dunque che le parti non hanno dato attuazione allo scioglimento della comunione disposto in sede di sentenza non definitiva, e hanno palesato il sopravvenuto disinteresse a coltivare la domanda di divisione, omettendo l'esecuzione dei necessari adempimenti prodromici alle disposte vendite;
in assenza di detta essenziale condizione della azione, la divisione deve dichiararsi improcedibile, con revoca della disposta vendita all'asta, ritiro della delega al Notaio e definizione del procedimento.
Le spese di lite, di ctu e del delegato, liquidate e liquidande, sono compensate integralmente fra le parti, dando atto che non può rinvenirsi soccombenza a carico di alcuno stante la natura del giudizio divisionale e
6 l'evidente concorde disinteresse alla prosecuzione.
Deve disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, con esonero di responsabilità.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione collegiale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3565 del 2018 ,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così
provvede:
1) Dichiara improcedibile la divisione;
2) Revoca la disposizione di vendita all'asta e ritira la delega al Notaio
delegato per le vendite;
3) Spese di lite, di c.t.u., e del delegato integralmente compensate fra le parti, il tutto come liquidato con separati decreti;
4) Ordina al competente Funzionario della Agenzia delle Entrate,
territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di cui alla nota del
17.06.2020 RG 8208 RP 5339 Ufficio di Forlì con esonero di responsabilità.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Danilo Maffa Il Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Vecchietti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati: dott. Danilo Maffa – Presidente dott.ssa Valentina Vecchietti – Giudice rel. dott. Fabio Santoro - Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3565 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MAZZINI 9 47042 CESENATICO, presso lo studio dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO, rappresentato e difeso dall'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO per (CF
), anche quale coerede della deceduta C.F._2 Pt_2
- Cod. Fisc. ;
[...] C.F._3
ATTORE nei confronti di
(CF ) anche quale coerede di CP_1 C.F._4
- Cod. Fisc. , Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici dei difensori rappresentata e difesa dall'avv. MOSCATELLI EMANUELE
[...]
e dall'avv. PIRACCINI ENRICO C.F._5
) C.F._6
1 CONVENUTA in punto a: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 4 dicembre 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1 [...]
e di per sentire accogliere le conclusioni di cui in atti. CP_1 Parte_2
Si costituivano nel processo e deceduta nel CP_1 Parte_2
corso del processo, successivamente riassunto.
Precisate le conclusioni all'esito dell'istruttoria, il Tribunale collegiale di
Forlì emetteva sentenza non definitiva, in data 4.12.2024, con la quale così provvedeva:
“1)Respinge l'eccezione formulata da di invalidità della CP_1
procura ad litem attorea;
2) Dichiara non doversi provvedere sulla domanda di accertamento della lesione della quota di legittima attorea;
3) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse ereditario di CP_2
, come meglio descritto in narrativa, come segue: a. per quanto
[...]
riguarda la componente mobiliare, meglio descritta in narrativa, mediante suddivisione del saldo attivo dei rapporti bancari, del controvalore dei titoli alla data della divisione, della somma di euro 57.774,65 (senza interessi) da ritrarsi dall'asse per le rispettive quote di 1/3 Giorgio), Parte_2 CP_1
1/3 , 1/3 (eredi . L'autoveicolo, CP_1 Parte_2
presumibilmente privo di valore, potrà essere demolito ovvero intestato al condividente interessato con relative spese di intestazione a carico pro quota di ciascuno dei condividenti;
b. per quanto concerne la componente
2 immobiliare, meglio descritta in parte narrativa, mediante vendita all'asta ex art. 720 c.c. e suddivisione sul ricavato;
4) pone a carico della massa le spese della divisione e di c.t.u.; 5) compensa interamente le spese di lite inter partes con riferimento alle restanti domande;
6) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza ai fini delle operazioni di vendita all'asta”.
Con ordinanza del 30.04.2025, il GI disponeva la vendita del compendio dividendo all'asta, con delega al Notaio delle relative operazioni.
Con rapporto riepilogativo iniziale in data 5.6.2025, il Notaio delegato rilevava una serie di criticità, tali da non garantire la continuità delle trascrizioni necessaria per la vendita.
Alla successiva udienza del 11.06.2025, le parti così verbalizzavano:
“L'avv. Moscatelli rileva che la trascrizione della domanda spetta alla parte attrice, come già eccepito in sede di comparsa di risposta, chiedendo che sia dato termine all'uopo; per le altre trascrizioni, dà atto di avere informato la cliente che si sta attivando di conseguenza. Quanto alle chiavi, dà atto che l'istanza riporta in modo non corretto la comunicazione inviata dalla difesa della convenuta, ribadisce la disponibilità alla consegna all'attore delle chiavi di via Mazzini, ove non in possesso dell'attore, a spese del sig Parte_1
e quanto all'immobile di via Vespucci, attualmente di proprietà della sig.ra avendo il sig. diritto solo alla quota di imputazione di un terzo, CP_1 CP_1
rileva che la controparte non ha titolo per chiedere la consegna delle chiavi;
in ogni caso si rende disponibile a fare visionare l'immobile concordando di volta in volta l'accesso con le rispettive difese. L'avv. Gusella riferirà al cliente in ordine alla trascrizione della domanda di divisione, per quanto
3 attiene alla questione delle chiavi, riserva ogni approfondimento”; all'esito della verbalizzazione, il giudice istruttore così disponeva: “Prende atto, e rimette gli atti al delegato per la prosecuzione, raccomandando alle parti di procedere celermente alla trascrizione della domanda (parte attrice) e alla sanatoria della continuità delle trascrizione, mandando al delegato di riferire al giudice in ordine alla corretta sanatoria di dette criticità. Per quanto attiene alle chiavi, prende atto facendo presente alle parti che pur non essendo istituzionalizzata la figura del custode, vertendosi in tema di divisione non endoesecutiva, le parti devono adoperarsi onde garantire gli accessi. Dispone trasmettersi il verbale al delegato”.
Con successivo decreto del 10.10.2025, il GI così disponeva:
“Il Giudice, premesso che a verbale dell'udienza del 11 giugno 2025, il
Giudice, inter alia, così ha disposto: “rimette gli atti al delegato per la prosecuzione, raccomandando alle parti di procedere celermente alla trascrizione della domanda (parte attrice) e alla sanatoria della continuità delle trascrizione, mandando al delegato di riferire al giudice in ordine alla corretta sanatoria di dette criticità”; rilevato che da quella data non constano aggiornamenti sul fascicolo;
rilevato che con decreto n. 42 del 2025 del
Presidente del Tribunale, è stato adottato il piano straordinario previsto ex dl 117 del 2025 per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, rilevato che il presente fascicolo rientra in area PNRR e che ne è urgente la definizione,
p.q.m.
assegna al delegato termine di 10 giorni per relazionare brevemente sullo stato della pratica, fissa in ogni caso l'udienza del 29 ottobre 2025 ore
11 e 30 per la verifica in contraddittorio dello stato degli adempimenti in essere. Si comunichi alle parti e al delegato”.
4 In data 20.10.2025, il Delegato forniva informativa al GI del seguente tenore: “- per quanto attiene le criticità rilevate nel rapporto riepilogativo iniziale (ovvero trascrizione domanda giudiziale e sanatoria della continuità delle trascrizioni), si informa che, come attestato dall'allegata ispezione ipotecaria, ad oggi le parti non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione della posizione nei termini indicati dall'Ill.mo G.I.”.
Con successivo decreto del 20.10.2025, il GI così disponeva:
“…rilevato che l'omessa regolarizzazione nei termini fissati costituisce evidenza del disinteresse delle parti alla prosecuzione e potrebbe costituire causa di improcedibilità della procedura,
p.q.m.
tiene ferma l'udienza già fissata del 29 ottobre 2025 ore 11 e 30, assegnando alle parti termine sino a quella data per comprovare l'adempimento alle regolarizzazioni sopra indicate dal Delegato e, in subordine, per la precisazione delle conclusioni, evidenziando, anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., che l'inerzia delle parti in ordine a dette necessarie regolarizzazioni potrebbe costituire motivo di declaratoria di improcedibilità della divisione”.
Alla udienza del 29.10.2025, le parti così verbalizzavano:
“L'avv. Moscatelli e l'avv. Piraccini chiedono che sia disposta l'estinzione della causa stante il sostanziale disinteresse alla prosecuzione della parte interessata L'avv. Gusella invece chiede che sia assegnato un termine per provvedere alle trascrizioni necessarie”.
Il Giudice, pertanto, così provvedeva: “Assegna alla parte richiedente termine di 20 giorni per procedere con gli adempimenti ancora mancanti, evidenziando che l'inerzia della parte in ordine a dette necessarie regolarizzazioni costituirà motivo di declaratoria di improcedibilità della
5 divisione e di estinzione del procedimento. Rinvia per la verifica di quanto sopra all'udienza del 26.11.2025 ore 11,00.”.
Alla successiva udienza del 26.11.2025, le parti chiedevano un brevissimo rinvio per trattative, che veniva concesso, per l'udienza del 4.12.2025.
Alla suddetta udienza del 4.12.2025, le parti così verbalizzavano: “L'avv.
Piraccini dà atto che parte attrice non ha adempiuto all'invito di trascrivere la domanda sull'immobile sito in Cesenatico, via Mazzini. Ritiene quindi palese il disinteresse alla prosecuzione della causa e chiede che la stessa sia dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, annullando ogni effetto della sentenza parziale già emessa e dando atto che la divisione disposta con sentenza non definitiva non è stata attuata. Chiede la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione di cui alla nota del 17.06.2020 RG
8208 RP 5339 Ufficio di Forlì. L'avv. Gusella chiede la compensazione delle spese. Entrambe le parti concordano per la sospensione immediata delle aste.”.
Appare evidente, dunque che le parti non hanno dato attuazione allo scioglimento della comunione disposto in sede di sentenza non definitiva, e hanno palesato il sopravvenuto disinteresse a coltivare la domanda di divisione, omettendo l'esecuzione dei necessari adempimenti prodromici alle disposte vendite;
in assenza di detta essenziale condizione della azione, la divisione deve dichiararsi improcedibile, con revoca della disposta vendita all'asta, ritiro della delega al Notaio e definizione del procedimento.
Le spese di lite, di ctu e del delegato, liquidate e liquidande, sono compensate integralmente fra le parti, dando atto che non può rinvenirsi soccombenza a carico di alcuno stante la natura del giudizio divisionale e
6 l'evidente concorde disinteresse alla prosecuzione.
Deve disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, con esonero di responsabilità.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione collegiale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3565 del 2018 ,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così
provvede:
1) Dichiara improcedibile la divisione;
2) Revoca la disposizione di vendita all'asta e ritira la delega al Notaio
delegato per le vendite;
3) Spese di lite, di c.t.u., e del delegato integralmente compensate fra le parti, il tutto come liquidato con separati decreti;
4) Ordina al competente Funzionario della Agenzia delle Entrate,
territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di cui alla nota del
17.06.2020 RG 8208 RP 5339 Ufficio di Forlì con esonero di responsabilità.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Danilo Maffa Il Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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