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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1934 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni vertente tra
nata il [...] a [...] c.f. in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Gaspare Passanante come da procura in atti, attrice nei confronti di
nato a [...] il [...] ( ), e CP_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] l'[...] ( ), in CP_2 CodiceFiscale_3
giudizio con l'Avv. Gioacchino Minutella, convenuti
e di
nato a [...] il [...] ( ), in CP_3 CodiceFiscale_4
giudizio con l'Avv. Giuseppe Minutella, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “VOGLIA l'on.le TRIBUNALE - 1. Accertare e dichiarare che l'atto notarile stipulato in data 4 / 11 / 1996 tra e integra un contratto di vitalizio assistenziale Parte_1 CP_4
a prestazioni corrispettive e che lo stesso si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data
06.02.2022 (coincidente con il decesso della vitalizzante , a causa dell'impossibilità CP_4
sopravvenuta delle prestazioni assistenziali dovute, trattandosi di obbligazioni infungibili e intuitu personae;
2. Per l'effetto, dichiarare la caducazione dell'originario trasferimento della nuda proprietà del fabbricato meglio descritto in atto di citazione disposto con il suddetto atto del
4/11/1996, e conseguentemente dichiarare che la piena proprietà di detto immobile spetta esclusivamente all'odierna attrice reintegrando quest'ultima nei suoi diritti Parte_1
dominicali sul bene medesimo;
3. Ordinare ai convenuti e CP_1 CP_2 [...]
in qualità di eredi di di procedere immediatamente alla restituzione CP_3 CP_4
dell'immobile sopra descritto in favore dell'attrice, rilasciandolo libero da persone e cose a disposizione della stessa;
nonché disporre la cancellazione/rettifica delle relative intestazioni e trascrizioni nei registri immobiliari, con ri intestazione del bene a nome di 4. Parte_1
Condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro in quanto co obbligati derivanti da un'unica successione nel debito, al pagamento in favore dell'attrice di una somma a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui trattasi, nella misura indicata in atto di citazione o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, calcolata dal giorno 06.02.2022 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5. Rigettare qualsiasi domanda ed eccezione formulata dai convenuti, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
6. Condannare i convenuti al pagamento integrale delle spese e competenze di lite a favore dell'attrice, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”;
i convenuti e hanno concluso “Voglia l'On.le Tribunale CP_1 CP_2
Rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- In subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice, limitare ad un massimo di € 100,00 mensili la somma dovuta a titolo “di indennità di occupazione e/o sfruttamento dell'immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo” del fabbricato in questione, con decorrenza non antecedente al luglio 2023. - Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”; il convenuto ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale - Rigettare le CP_3
domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- In subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice, limitare ad un massimo di € 100,00 mensili la somma dovuta a titolo “di indennità di occupazione e/o sfruttamento dell'immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo” del fabbricato in questione, con decorrenza non antecedente al luglio 2023. - Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dopo aver Parte_1
premesso che “con atto pubblico del 4.11.1996 in Notar da Campobello di Persona_1
Mazara rep n. 111 racc.n. 27 l'attrice ed il costei coniuge ognuno per la propria quota indivisa cedevano in favore della loro figlia nata il [...] a [...] CP_4
la nuda proprietà riservandosene l'usufrutto loro vita natural durante di un fabbricato di civile abitazione sito in Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele 2° n.143”; che “la suddetta cessione
è stata stipulata ed accettata con l'onere espresso della sig.ra di assistere e servire i CP_4
signori e per tutto il tempo della loro vita, dispensando ai Parte_1 Controparte_5
medesimi con affetto e modi filiali l'assistenza materiale e spirituale e tutte le cure anche igienico- sanitarie di cui avessero avuto bisogno”; che tra le parti era stato espressamente pattuito “che qualora la cessionaria non avesse adempiuto puntualmente agli oneri da essa assunti la donazione onerosa avrebbe dovuto ritenersi risolta ipso facto”, evidenziava che di detto contratto da qualificarsi “cessione onerosa o vitalizio assistenziale” in quanto caratterizzato dalla “infungibilità delle prestazioni, nel senso che le prestazioni assistenziali devono provenire dal soggetto obbligato, in modo da soddisfare l'interesse del cedente, in termini materiali e spirituali” era possibile chiedere la risoluzione “essendo divenuta impossibile la prestazione da parte della sig.ra per l'avvenuto decesso della medesima.” CP_4
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Rejectis adversis. 1) Pronunciare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di cessione contro prestazione stipulato con atto pubblico in notaio del 4.11.1996 rep. N. Persona_1
111 e racc. n. 27; 2) Per l'effetto disporre il trasferimento in favore della odierna attrice della nuda proprietà e ritenerla pertanto piena proprietaria della quota del 50% indivisa dell'immobile sito in
Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele 2° n. 143 censito al catasto fabbricati del comune di
Campobello di Mazara foglio di mappa 32 particella 25 categ A/4 cl.4 vani 3,5 R.C. £ 269.500 ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani Ufficio Provinciale del
Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla relativa trascrizione. 3) Condannare gli odierni convenuti o chiunque altro ne sia in possesso, alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoti da cose, del fabbricato sito in
Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele n. 143 ed oggetto dell'atto pubblico di cessione onerosa del 4.11.1996 rogato in Notar rep n.111 e racc. n. 27. 4) Condannare, Persona_1
inoltre i convenuti in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attrice, la somma di € 250,00 mensili a titolo di indennità di occupazione e/o sfruttamento del superiore immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo con deocrrenza dalla data di diffida alla restituzione e precisamente dal sino al rilascio effettivo dal 29.07.2013 al rilascio effettivo e/o quelle maggiori che saranno accertate in corso di causa anche a mezzo espletanda ctu – 5)
Condannare, infine, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente procedimento con distrazione in favore del procuratore”.
Si costituivano tempestivamente i convenuti e i quali CP_1 CP_2
contestavano quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, evidenziavano “che il contratto de quo vada inteso e qualificato come “donazione modale o onerosa”” tenuto conto dello specifico contenuto dell'atto, che non sussisteva alcun inadempimento né della donataria loro dante causa né di essi convenuti (quali di lei eredi) atteso che la stessa attrice dopo il decesso della figlia aveva loro comunicato che “…non intendeva farsi assistere né dal genero, né dai suoi nipoti e CP_3 CP_2
ed aveva invece interesse e diritto alla restituzione dell'immobile…..”.
Chiedevano pertanto “Rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice, limitare ad un massimo di € 100,00 mensili la somma dovuta a titolo “di indennità di occupazione e/o sfruttamento dell'immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo” del fabbricato in questione, con decorrenza non antecedente al luglio 2023”.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter cpc il giudizio è stato istruito con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti, avendo il Tribunale ritenuto non conducenti le prove orali richieste da parte attrice.
Successivamente all'udienza di cui all'art 281 quinquies cpc si costituiva anche
[...]
il quale riproponeva pedissequamente le argomentazioni difensive dei convenuti CP_3
tempestivamente costituitisi. Ciò posto un punto di fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Ritiene il Tribunale che il contratto intercorso tra l'attrice e la di lei figlia rientri nello schema disciplinato dal combinato disposto degli artt. 769 e 793 cc
Ed invero a sostegno di tale qualificazione depongono il nomen iuris attribuito dalle parti
(“Donazione Onerosa”) e la terminologia utilizzata nell'intera regolamentazione dell'accordo negoziale (i coniugi “donano irrevocabilmente”; la figlia che “a tal titolo con grato animo accetta”, la circostanza che il bene indicato in contratto “viene donato ed accettato” ed ancora “dichiara la parte donante che quanto sopra donato…”; la “donazione ha effetto da oggi”; la “parte donante si spoglia … e surroga la parte donataria…”; “dichiarano i donanti che la presente donazione …”) ed anche laddove è descritto l'onere assunto dalla donataria (“la presente donazione viene fatta ed accettata con l'onere espresso per la parte donataria e suoi eredi e aventi causa ….) e gli effetti della risoluzione del contratto (“la presente donazione dovrà ritenersi risolta ipso facto con l'obbligo per la parte donataria”…).
La stessa previsione della risoluzione del contratto per inadempimento della donataria è conforme alla fattispecie normativa in esame in quanto espressamente consentito dal quarto comma del citato art. 793 cc.
inoltre anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 cc, la corrispondenza tra il Pt_2
negozio stipulato e la volontà delle parti.
In tale direzione del resto, seppure a livello indiziario, non possono non valutarsi anche la circostanza che l'atto è stato redatto da un Notaio sul quale grava l'obbligo di cui all'art 47 della legge notarile ed il rapporto di filiazione intercorrente tra donanti e donataria.
Eseguita la qualificazione del contratto, nel merito della controversia si osserva quanto segue.
L'attrice richiede la pronuncia di risoluzione del contratto sul presupposto che essendo la prestazione richiesta alla figlia infungibile in quanto fondata sull'intuitu personae della obbligata, il decesso di quest'ultima ha reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunta e pertanto determinato la risoluzione del contratto.
L'assunto non è condivisibile Il contratto de quo espressamente prevede che il pattuito onere gravi non solo sulla donataria ma anche sui “suoi eredi o aventi causa”.
Ricondotto il contratto nell'ambito della fattispecie di cui all'art 793 cc ed essendo stata tra le parti espressamente pattuita la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, quest'ultima deve soggiacere alla specifica disciplina codicistica di cui agli artt. 1453 e ss c.c. non potendo estendersi al negozio a titolo gratuito cui pur acceda un “modus” la risoluzione “ipso iure” del contratto senza valutazione della gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, essendo quest'ultimo istituto proprio dei contratti sinallagmatici.
In tema di donazione modale quindi al fine di giungere alla declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., dell'onere gravante sul donatario, va fatta la necessaria valutazione della sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ. Il tutto secondo la espressa previsione cristallizzata dalla Suprema Corte di Cassazione per la quale: “In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento” (Cassazione civile, sez. II,
20/06/2014, n. 14120 e più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28993 del 17/12/2020, Rv. 659729 -
01). In tema di ripartizione dell'onere probatori, incombe sul donatario-debitore l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario (Cassazione civile, sez. VI, 17/09/2013, n.
21208).
Nel caso di specie a fronte della specifica allegazione di tale inadempimento (si legge infatti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio “La NO … non aveva mai CP_4
provveduto alle cure ed assistenza dell'attrice”) i convenuti -tutti chiamati in giudizio “quali eredi di nata il [...] a [...] ed ivi deceduta in data 06 CP_4
febbraio 2022”- nulla hanno provato ma più a monte nemmeno allegato circa l'insussistenza dell'inadempimento ed il corretto e puntuale adempimento da parte della loro dante causa delle obbligazioni assunte con l'accettazione della ricevuta donazione (adempimento invero che gli stessi convenuti e sembrano escludere laddove affermano che l'attrice CP_1 CP_2
“non ha mai richiesto alla de cuius l'adempimento dell'obbligazione assistenziale prevista in donazione”). Il totale e perdurante inadempimento della prestazione assunta, non può che essere di per sé connotato da quella gravità necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda costituendo l'onere elemento essenziale della liberalità, espressamente voluto dal donante e funzionale alla causa concreta del contratto.
Ne deriva l'accoglimento della domanda con dichiarazione di risoluzione del contratto di donazione onerosa del 4.11.1996 per inadempimento delle obbligazioni assunte dalla donataria nei confronti della sola e quindi limitatamente alla di lei quota di nuda proprietà Parte_1
dell'immobile non essendo stato l'altro donante parte del presente giudizio (si Controparte_5
legge invero nell'atto pubblico sotteso al presente giudizio che l'immobile donato è pervenuto ai coniugi e “indivisamente e in parti eguali … per l'atto di vendita in Notar CP_4 Pt_1 Per_2
da Campobello di Mazara del 10 Dicembre 199i, registrato Castelvetrano il 19 Dicembre
[...]
1991 al n.2158 e trascritto a Trapani il 3 Gennaio 1992 ai nn.175/159”).
Non essendo stato dedotto alcunchè circa la divisibilità del bene non può essere accolta la domanda di condanna al rilascio del bene pacifica essendo la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che «non può ordinarsi il rilascio di un bene in comproprietà pro indiviso essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso» (Cass., 29 agosto 1997, n. 8238), né «può essere ordinato il rilascio della quota» (Cass., 11 marzo 1983, n. 1816, e Cass., 27 luglio 2006, n. 17094).
Va infine rigettata anche la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile de quo non avendo l'attrice provato ma più a monte nemmeno allegato che la donataria prima ed i di lei aventi causa poi abbiano avuto e continuino ad avere la materiale disponibilità del bene, oppure che ne abbiano conseguito una materiale e concreta utilità, che abbia subito un danno concreto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza è si liquidano tenuto conto del valore della controversia come indicato in citazione (€ 50.000,00) dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria in complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,50 per fase di studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€903 per la fase istruttoria e di trattazione;
€1.452,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti e le spese anticipate come risultanti dal foglio notizie disponibile presso la competente cancelleria
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1934/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato ai rogiti del
Notaio il 4.11.1996 di donazione onerosa della “casa di civile abitazione in Persona_1
Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele 17 n.143, composta da due vani, cucina e legnaia al piano terra, con cortile proprio in parte coperto da tettoia, e con l'area libera tutta soprastante “ censita “nel Catasto Fabbricati di Campobello di Mazara … alla partita 1002044, … Foglio di
Mappa 32, Particella 25” limitatamente alla quota di nuda proprietà donata da a Parte_1
per inadempimento di quest'ultima; CP_4
- condanna e in solido al pagamento in favore CP_1 CP_2 CP_3
dell'attrice e per essa dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in € 3.808,00 per compensi oltre le spese anticipate dallo Stato come risultanti dal foglio di notizie disponibile presso la competente cancelleria.
Così deciso in Marsala, il 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1934 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni vertente tra
nata il [...] a [...] c.f. in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Gaspare Passanante come da procura in atti, attrice nei confronti di
nato a [...] il [...] ( ), e CP_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] l'[...] ( ), in CP_2 CodiceFiscale_3
giudizio con l'Avv. Gioacchino Minutella, convenuti
e di
nato a [...] il [...] ( ), in CP_3 CodiceFiscale_4
giudizio con l'Avv. Giuseppe Minutella, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni “VOGLIA l'on.le TRIBUNALE - 1. Accertare e dichiarare che l'atto notarile stipulato in data 4 / 11 / 1996 tra e integra un contratto di vitalizio assistenziale Parte_1 CP_4
a prestazioni corrispettive e che lo stesso si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data
06.02.2022 (coincidente con il decesso della vitalizzante , a causa dell'impossibilità CP_4
sopravvenuta delle prestazioni assistenziali dovute, trattandosi di obbligazioni infungibili e intuitu personae;
2. Per l'effetto, dichiarare la caducazione dell'originario trasferimento della nuda proprietà del fabbricato meglio descritto in atto di citazione disposto con il suddetto atto del
4/11/1996, e conseguentemente dichiarare che la piena proprietà di detto immobile spetta esclusivamente all'odierna attrice reintegrando quest'ultima nei suoi diritti Parte_1
dominicali sul bene medesimo;
3. Ordinare ai convenuti e CP_1 CP_2 [...]
in qualità di eredi di di procedere immediatamente alla restituzione CP_3 CP_4
dell'immobile sopra descritto in favore dell'attrice, rilasciandolo libero da persone e cose a disposizione della stessa;
nonché disporre la cancellazione/rettifica delle relative intestazioni e trascrizioni nei registri immobiliari, con ri intestazione del bene a nome di 4. Parte_1
Condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro in quanto co obbligati derivanti da un'unica successione nel debito, al pagamento in favore dell'attrice di una somma a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui trattasi, nella misura indicata in atto di citazione o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, calcolata dal giorno 06.02.2022 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5. Rigettare qualsiasi domanda ed eccezione formulata dai convenuti, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
6. Condannare i convenuti al pagamento integrale delle spese e competenze di lite a favore dell'attrice, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”;
i convenuti e hanno concluso “Voglia l'On.le Tribunale CP_1 CP_2
Rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- In subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice, limitare ad un massimo di € 100,00 mensili la somma dovuta a titolo “di indennità di occupazione e/o sfruttamento dell'immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo” del fabbricato in questione, con decorrenza non antecedente al luglio 2023. - Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”; il convenuto ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale - Rigettare le CP_3
domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- In subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice, limitare ad un massimo di € 100,00 mensili la somma dovuta a titolo “di indennità di occupazione e/o sfruttamento dell'immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo” del fabbricato in questione, con decorrenza non antecedente al luglio 2023. - Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dopo aver Parte_1
premesso che “con atto pubblico del 4.11.1996 in Notar da Campobello di Persona_1
Mazara rep n. 111 racc.n. 27 l'attrice ed il costei coniuge ognuno per la propria quota indivisa cedevano in favore della loro figlia nata il [...] a [...] CP_4
la nuda proprietà riservandosene l'usufrutto loro vita natural durante di un fabbricato di civile abitazione sito in Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele 2° n.143”; che “la suddetta cessione
è stata stipulata ed accettata con l'onere espresso della sig.ra di assistere e servire i CP_4
signori e per tutto il tempo della loro vita, dispensando ai Parte_1 Controparte_5
medesimi con affetto e modi filiali l'assistenza materiale e spirituale e tutte le cure anche igienico- sanitarie di cui avessero avuto bisogno”; che tra le parti era stato espressamente pattuito “che qualora la cessionaria non avesse adempiuto puntualmente agli oneri da essa assunti la donazione onerosa avrebbe dovuto ritenersi risolta ipso facto”, evidenziava che di detto contratto da qualificarsi “cessione onerosa o vitalizio assistenziale” in quanto caratterizzato dalla “infungibilità delle prestazioni, nel senso che le prestazioni assistenziali devono provenire dal soggetto obbligato, in modo da soddisfare l'interesse del cedente, in termini materiali e spirituali” era possibile chiedere la risoluzione “essendo divenuta impossibile la prestazione da parte della sig.ra per l'avvenuto decesso della medesima.” CP_4
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Rejectis adversis. 1) Pronunciare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di cessione contro prestazione stipulato con atto pubblico in notaio del 4.11.1996 rep. N. Persona_1
111 e racc. n. 27; 2) Per l'effetto disporre il trasferimento in favore della odierna attrice della nuda proprietà e ritenerla pertanto piena proprietaria della quota del 50% indivisa dell'immobile sito in
Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele 2° n. 143 censito al catasto fabbricati del comune di
Campobello di Mazara foglio di mappa 32 particella 25 categ A/4 cl.4 vani 3,5 R.C. £ 269.500 ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani Ufficio Provinciale del
Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla relativa trascrizione. 3) Condannare gli odierni convenuti o chiunque altro ne sia in possesso, alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoti da cose, del fabbricato sito in
Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele n. 143 ed oggetto dell'atto pubblico di cessione onerosa del 4.11.1996 rogato in Notar rep n.111 e racc. n. 27. 4) Condannare, Persona_1
inoltre i convenuti in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attrice, la somma di € 250,00 mensili a titolo di indennità di occupazione e/o sfruttamento del superiore immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo con deocrrenza dalla data di diffida alla restituzione e precisamente dal sino al rilascio effettivo dal 29.07.2013 al rilascio effettivo e/o quelle maggiori che saranno accertate in corso di causa anche a mezzo espletanda ctu – 5)
Condannare, infine, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente procedimento con distrazione in favore del procuratore”.
Si costituivano tempestivamente i convenuti e i quali CP_1 CP_2
contestavano quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, evidenziavano “che il contratto de quo vada inteso e qualificato come “donazione modale o onerosa”” tenuto conto dello specifico contenuto dell'atto, che non sussisteva alcun inadempimento né della donataria loro dante causa né di essi convenuti (quali di lei eredi) atteso che la stessa attrice dopo il decesso della figlia aveva loro comunicato che “…non intendeva farsi assistere né dal genero, né dai suoi nipoti e CP_3 CP_2
ed aveva invece interesse e diritto alla restituzione dell'immobile…..”.
Chiedevano pertanto “Rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice, limitare ad un massimo di € 100,00 mensili la somma dovuta a titolo “di indennità di occupazione e/o sfruttamento dell'immobile da parametrarsi alla redditività e/o al valore locativo” del fabbricato in questione, con decorrenza non antecedente al luglio 2023”.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter cpc il giudizio è stato istruito con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti, avendo il Tribunale ritenuto non conducenti le prove orali richieste da parte attrice.
Successivamente all'udienza di cui all'art 281 quinquies cpc si costituiva anche
[...]
il quale riproponeva pedissequamente le argomentazioni difensive dei convenuti CP_3
tempestivamente costituitisi. Ciò posto un punto di fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Ritiene il Tribunale che il contratto intercorso tra l'attrice e la di lei figlia rientri nello schema disciplinato dal combinato disposto degli artt. 769 e 793 cc
Ed invero a sostegno di tale qualificazione depongono il nomen iuris attribuito dalle parti
(“Donazione Onerosa”) e la terminologia utilizzata nell'intera regolamentazione dell'accordo negoziale (i coniugi “donano irrevocabilmente”; la figlia che “a tal titolo con grato animo accetta”, la circostanza che il bene indicato in contratto “viene donato ed accettato” ed ancora “dichiara la parte donante che quanto sopra donato…”; la “donazione ha effetto da oggi”; la “parte donante si spoglia … e surroga la parte donataria…”; “dichiarano i donanti che la presente donazione …”) ed anche laddove è descritto l'onere assunto dalla donataria (“la presente donazione viene fatta ed accettata con l'onere espresso per la parte donataria e suoi eredi e aventi causa ….) e gli effetti della risoluzione del contratto (“la presente donazione dovrà ritenersi risolta ipso facto con l'obbligo per la parte donataria”…).
La stessa previsione della risoluzione del contratto per inadempimento della donataria è conforme alla fattispecie normativa in esame in quanto espressamente consentito dal quarto comma del citato art. 793 cc.
inoltre anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 cc, la corrispondenza tra il Pt_2
negozio stipulato e la volontà delle parti.
In tale direzione del resto, seppure a livello indiziario, non possono non valutarsi anche la circostanza che l'atto è stato redatto da un Notaio sul quale grava l'obbligo di cui all'art 47 della legge notarile ed il rapporto di filiazione intercorrente tra donanti e donataria.
Eseguita la qualificazione del contratto, nel merito della controversia si osserva quanto segue.
L'attrice richiede la pronuncia di risoluzione del contratto sul presupposto che essendo la prestazione richiesta alla figlia infungibile in quanto fondata sull'intuitu personae della obbligata, il decesso di quest'ultima ha reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunta e pertanto determinato la risoluzione del contratto.
L'assunto non è condivisibile Il contratto de quo espressamente prevede che il pattuito onere gravi non solo sulla donataria ma anche sui “suoi eredi o aventi causa”.
Ricondotto il contratto nell'ambito della fattispecie di cui all'art 793 cc ed essendo stata tra le parti espressamente pattuita la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, quest'ultima deve soggiacere alla specifica disciplina codicistica di cui agli artt. 1453 e ss c.c. non potendo estendersi al negozio a titolo gratuito cui pur acceda un “modus” la risoluzione “ipso iure” del contratto senza valutazione della gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, essendo quest'ultimo istituto proprio dei contratti sinallagmatici.
In tema di donazione modale quindi al fine di giungere alla declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., dell'onere gravante sul donatario, va fatta la necessaria valutazione della sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ. Il tutto secondo la espressa previsione cristallizzata dalla Suprema Corte di Cassazione per la quale: “In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento” (Cassazione civile, sez. II,
20/06/2014, n. 14120 e più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28993 del 17/12/2020, Rv. 659729 -
01). In tema di ripartizione dell'onere probatori, incombe sul donatario-debitore l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario (Cassazione civile, sez. VI, 17/09/2013, n.
21208).
Nel caso di specie a fronte della specifica allegazione di tale inadempimento (si legge infatti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio “La NO … non aveva mai CP_4
provveduto alle cure ed assistenza dell'attrice”) i convenuti -tutti chiamati in giudizio “quali eredi di nata il [...] a [...] ed ivi deceduta in data 06 CP_4
febbraio 2022”- nulla hanno provato ma più a monte nemmeno allegato circa l'insussistenza dell'inadempimento ed il corretto e puntuale adempimento da parte della loro dante causa delle obbligazioni assunte con l'accettazione della ricevuta donazione (adempimento invero che gli stessi convenuti e sembrano escludere laddove affermano che l'attrice CP_1 CP_2
“non ha mai richiesto alla de cuius l'adempimento dell'obbligazione assistenziale prevista in donazione”). Il totale e perdurante inadempimento della prestazione assunta, non può che essere di per sé connotato da quella gravità necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda costituendo l'onere elemento essenziale della liberalità, espressamente voluto dal donante e funzionale alla causa concreta del contratto.
Ne deriva l'accoglimento della domanda con dichiarazione di risoluzione del contratto di donazione onerosa del 4.11.1996 per inadempimento delle obbligazioni assunte dalla donataria nei confronti della sola e quindi limitatamente alla di lei quota di nuda proprietà Parte_1
dell'immobile non essendo stato l'altro donante parte del presente giudizio (si Controparte_5
legge invero nell'atto pubblico sotteso al presente giudizio che l'immobile donato è pervenuto ai coniugi e “indivisamente e in parti eguali … per l'atto di vendita in Notar CP_4 Pt_1 Per_2
da Campobello di Mazara del 10 Dicembre 199i, registrato Castelvetrano il 19 Dicembre
[...]
1991 al n.2158 e trascritto a Trapani il 3 Gennaio 1992 ai nn.175/159”).
Non essendo stato dedotto alcunchè circa la divisibilità del bene non può essere accolta la domanda di condanna al rilascio del bene pacifica essendo la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che «non può ordinarsi il rilascio di un bene in comproprietà pro indiviso essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso» (Cass., 29 agosto 1997, n. 8238), né «può essere ordinato il rilascio della quota» (Cass., 11 marzo 1983, n. 1816, e Cass., 27 luglio 2006, n. 17094).
Va infine rigettata anche la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile de quo non avendo l'attrice provato ma più a monte nemmeno allegato che la donataria prima ed i di lei aventi causa poi abbiano avuto e continuino ad avere la materiale disponibilità del bene, oppure che ne abbiano conseguito una materiale e concreta utilità, che abbia subito un danno concreto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza è si liquidano tenuto conto del valore della controversia come indicato in citazione (€ 50.000,00) dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria in complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,50 per fase di studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€903 per la fase istruttoria e di trattazione;
€1.452,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti e le spese anticipate come risultanti dal foglio notizie disponibile presso la competente cancelleria
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1934/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto stipulato ai rogiti del
Notaio il 4.11.1996 di donazione onerosa della “casa di civile abitazione in Persona_1
Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele 17 n.143, composta da due vani, cucina e legnaia al piano terra, con cortile proprio in parte coperto da tettoia, e con l'area libera tutta soprastante “ censita “nel Catasto Fabbricati di Campobello di Mazara … alla partita 1002044, … Foglio di
Mappa 32, Particella 25” limitatamente alla quota di nuda proprietà donata da a Parte_1
per inadempimento di quest'ultima; CP_4
- condanna e in solido al pagamento in favore CP_1 CP_2 CP_3
dell'attrice e per essa dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in € 3.808,00 per compensi oltre le spese anticipate dallo Stato come risultanti dal foglio di notizie disponibile presso la competente cancelleria.
Così deciso in Marsala, il 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo