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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/01/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15127/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240172250772000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto a questa Corte di giustizia tributaria ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720240172250772000, emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificata in data 18/06/2024 per l'importo complessivo di € 742,38 a titolo di TASSA
AUTOMOBILISTICA, per l'anno d'imposta 2022 chiedendone l'annullamento.
In particolare la tassa automobilistica 2022 era relativa a tre veicoli vettura trg. Targa_1, con relativi interessi e sanzioni, pari a € 169,97;
vettura trg. Targa_2, con relativi interessi e sanzioni, pari a € 230,62;
vettura trg. Targa_3, con relativi interessi e sanzioni, pari a € 335,91;
Il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica: la comunicazione PEC inviata in data 18/06/2024 non proveniva da un indirizzo inserito nei Pubblici Registri stabiliti dalla legge nel merito evidenziava che, all'atto di ricevimento di una precedente cartella esattoriale, relativa sempre a tasse automobilistiche (anno 2019) per i citati veicoli, aveva inoltrato, in data 04/04/2023 istanza in autotutela a cui non era stato dato alcun riscontro e che aveva provveduto ad effettuare dichiarazione di perdita di possesso dei veicoli (che risultavano registrati all'estero)
Si costituiva l'Agenzia dell'Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della vicenda. Ad ogni buon conto rappresentava che la cartella di pagamento risultava correttamente notificata.
La Regione Lazio, costituitasi con memoria di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare, evidenziando l'infondatezza del ricorso
Il ricorrente ha depositato memorie aggiunte in cui, nel reiterare di non avere più il possesso dei tre veicoli già molto tempo prima dell'anno 2022, chiedeva una rimodulazione degli importi dovuti atteso che la perdita di possesso, al 11.07.2022, copriva solo una parte del periodo fiscale richiesto.
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione della Regione Lazio e dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, ha deciso la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, in merito alla dedotta illegittimità della notifica proveniente da un indirizzo PEC non pubblicato nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), si evidenzia che la notifica a mezzo PEC è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. L'indirizzo sopra indicato deve essere quello del destinatario e non quello del mittente, atteso che la regola prevista dall'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 riguarda le sole notifiche effettuate dagli avvocati (cfr.
Cass. S.U. n. 15979 del 18.05.2022).
In materia di notifica degli atti tributari, l'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60, D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo pec del mittente, sicché il disposto dell'art.
3-bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. (Corte Giustizia
Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XI, 08/01/2023, n.16 più recente rispetto alla giurisprudenza citata dal ricorrente)
Passando al merito, ai sensi dell'art.5 comma 32 del d.l. n.953/1982 convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, L.n.53/1983, la tassa di possesso dei veicoli è dovuta da chi risulta intestatario del veicolo dal pubblico registro automobilistico.
Del resto anche l'art.6 della L.R.n.2 del 27.2.2004 prevede testualmente al comma 3 che “l'esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).” L'art.5 della L.R. 30 dicembre 2013, n.13 ha ribadito, fra l'altro, che la perdita di possesso deve essere annotata al PRA e che, in caso di mancata annotazione, tenuto al pagamento della tassa automobilistica è colui che risulta al PRA intestatario del veicolo.
Veicolo targato Targa_1
Dalla visura PRA, risulta che il ricorrente è proprietario del veicolo dal 06/11/2012 al 11/07/2022 causa perdita del possesso tramite atto notorio
Veicolo targato Targa_2
Dalla visura PRA, risulta che il ricorrente è proprietario del veicolo dal 19/06/2009 al 11/07/2022 causa perdita del possesso tramite atto notorio.
Veicolo targato Targa_3
Dalla visura PRA, risulta che il ricorrente è proprietario del veicolo dal 04/08/2006 al 11/07/2022 causa perdita del possesso tramite atto notorio
Pertanto la tassa è dovuta, non potendo essere pagata in proporzione ai mesi di possesso del veicolo, rispetto all'intero periodo tributario, così rigettando l'istanza di annullamento parziale della cartella formulata dal ricorrente nelle memorie finali Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro duecento,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori se spettanti. Così deciso in
Roma, 12.01.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15127/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240172250772000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto a questa Corte di giustizia tributaria ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720240172250772000, emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificata in data 18/06/2024 per l'importo complessivo di € 742,38 a titolo di TASSA
AUTOMOBILISTICA, per l'anno d'imposta 2022 chiedendone l'annullamento.
In particolare la tassa automobilistica 2022 era relativa a tre veicoli vettura trg. Targa_1, con relativi interessi e sanzioni, pari a € 169,97;
vettura trg. Targa_2, con relativi interessi e sanzioni, pari a € 230,62;
vettura trg. Targa_3, con relativi interessi e sanzioni, pari a € 335,91;
Il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica: la comunicazione PEC inviata in data 18/06/2024 non proveniva da un indirizzo inserito nei Pubblici Registri stabiliti dalla legge nel merito evidenziava che, all'atto di ricevimento di una precedente cartella esattoriale, relativa sempre a tasse automobilistiche (anno 2019) per i citati veicoli, aveva inoltrato, in data 04/04/2023 istanza in autotutela a cui non era stato dato alcun riscontro e che aveva provveduto ad effettuare dichiarazione di perdita di possesso dei veicoli (che risultavano registrati all'estero)
Si costituiva l'Agenzia dell'Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della vicenda. Ad ogni buon conto rappresentava che la cartella di pagamento risultava correttamente notificata.
La Regione Lazio, costituitasi con memoria di controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare, evidenziando l'infondatezza del ricorso
Il ricorrente ha depositato memorie aggiunte in cui, nel reiterare di non avere più il possesso dei tre veicoli già molto tempo prima dell'anno 2022, chiedeva una rimodulazione degli importi dovuti atteso che la perdita di possesso, al 11.07.2022, copriva solo una parte del periodo fiscale richiesto.
All'odierna udienza la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione della Regione Lazio e dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, ha deciso la controversia come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, in merito alla dedotta illegittimità della notifica proveniente da un indirizzo PEC non pubblicato nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), si evidenzia che la notifica a mezzo PEC è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. L'indirizzo sopra indicato deve essere quello del destinatario e non quello del mittente, atteso che la regola prevista dall'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 riguarda le sole notifiche effettuate dagli avvocati (cfr.
Cass. S.U. n. 15979 del 18.05.2022).
In materia di notifica degli atti tributari, l'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60, D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo pec del mittente, sicché il disposto dell'art.
3-bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. (Corte Giustizia
Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XI, 08/01/2023, n.16 più recente rispetto alla giurisprudenza citata dal ricorrente)
Passando al merito, ai sensi dell'art.5 comma 32 del d.l. n.953/1982 convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, L.n.53/1983, la tassa di possesso dei veicoli è dovuta da chi risulta intestatario del veicolo dal pubblico registro automobilistico.
Del resto anche l'art.6 della L.R.n.2 del 27.2.2004 prevede testualmente al comma 3 che “l'esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).” L'art.5 della L.R. 30 dicembre 2013, n.13 ha ribadito, fra l'altro, che la perdita di possesso deve essere annotata al PRA e che, in caso di mancata annotazione, tenuto al pagamento della tassa automobilistica è colui che risulta al PRA intestatario del veicolo.
Veicolo targato Targa_1
Dalla visura PRA, risulta che il ricorrente è proprietario del veicolo dal 06/11/2012 al 11/07/2022 causa perdita del possesso tramite atto notorio
Veicolo targato Targa_2
Dalla visura PRA, risulta che il ricorrente è proprietario del veicolo dal 19/06/2009 al 11/07/2022 causa perdita del possesso tramite atto notorio.
Veicolo targato Targa_3
Dalla visura PRA, risulta che il ricorrente è proprietario del veicolo dal 04/08/2006 al 11/07/2022 causa perdita del possesso tramite atto notorio
Pertanto la tassa è dovuta, non potendo essere pagata in proporzione ai mesi di possesso del veicolo, rispetto all'intero periodo tributario, così rigettando l'istanza di annullamento parziale della cartella formulata dal ricorrente nelle memorie finali Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro duecento,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori se spettanti. Così deciso in
Roma, 12.01.2026