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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 532/2022 trattenuta in decisione con termini ex art. 190 all'udienza sostitutiva del 11.6.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN SA – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AL TT – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.4.2019, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.9.2019; che dall'unione nascevano Controparte_1 due figli, (cl. 2000), maggiorenne ma non autonomo economicamente, ed (cl. Per_1 Per_2
2009), disabile al 100% – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
Pag. 1 a 7 matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole, specificatamente l'affido condiviso del figlio minore on collocamento presso la Per_2 madre nella casa familiare, da assegnare, dunque, alla resistente;
il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il minore (già percettore di indennità di Per_2 accompagnamento) nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il mantenimento esclusivo del figlio , studente universitario in Per_1
Cosenza; il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di € 300,00 mensili.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, contestando tuttavia la ricostruzione attorea e, seppur non avanzava domanda di addebito, sottolineava che il ricorrente intratteneva una relazione extraconiugale, motivo per cui trascurava il figlio minore che, a causa della sua gravissima patologia, necessitava di assistenza Per_2 continua tanto da aver indotto la resistente, nonostante laureata in Economia, a rinunciare alla propria autonomia lavorativa ed economica, chiedendo, dunque:
- mantenimento per sé nella misura di € 4.000,00 mensili;
- affido esclusivo del minore e nella presenza più costante del padre per le Per_2 terapie e le visite di controllo;
- assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il figlio maggiorenne e di € 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie per Per_2
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dep. l'11.11.2020, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso del figlio con collocamento con la madre nella casa coniugale che per l'effetto veniva Per_2 assegnata alla resistente;
regolamentava il diritto\dovere di visita paterno da esercitare almeno due volte a settimana, compatibilmente agli impegni lavorativi del ricorrente e con preavviso;
obbligava il ricorrente a corrispondere alla moglie il mantenimento in suo favore e del figlio per l'importo complessivo di € 1.500,00 mensili, oltre al Per_2
100% delle spese straordinarie del minore ed al mantenimento esclusivo (ordinario e straordinario) del primogenito;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.. Per_1
Venivano depositate le memorie integrative con le quali il ricorrente chiedeva la conferma dell'OP mentre la resistente insisteva nelle proprie richieste formulate negli atti introduttivi, avanzando richiesta di accertamento di polizia tributaria attesa l'incongruità tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dal e la reale situazione Parte_1 economica in capo allo stesso.
Depositate le memorie istruttorie, venivano espletate le prove per testi ed esperite le indagini di polizia tributaria, con decorrenza dall'anno 2019, nei confronti del ricorrente, della Società “Belvedere Gelateria S.n.c.” di cui lo stesso è socio unitamente al fratello,
Pag. 2 a 7 nonché nei confronti della compagna del , relativamente Parte_1 Controparte_2 altresì all'effettivo tenore di vita e all'effettiva situazione familiare del nuovo nucleo familiare del ricorrente.
Nelle more, la permanente litigiosità della coppia genitoriale sulla mancato-carente esercizio del dovere di visita da parte del ricorrente nei confronti del figlio minore, nonché sull'assenza del padre alle terapie e alle frequenti visite mediche, sfociava nell'apertura di due sub procedimenti (le cui ordinanze conclusive devono intendersi qui trascritte) su richiesta della resistente che instava per la modifica dei provvedimenti adottati con l'OP dell' 11.11.2020 in ordine ai tempi di permanenza con il figlio, segnatamente: RGC 532/2019 sub 1, su istanza del 6.7.2021, estinto in data 7.9.2021 per mancato deposito di note;
RGC 532/2019 sub 2, su istanza del 27.1.2022, accolto in data
13.4.2022 con la predisposizione di un calendario di visita dettagliato e con la previsione di accompagnamento alle terapie.
All'udienza sostitutiva dell'11.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al
Collegio.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e il PM concludeva in data
13.6.2025.
Motivi della decisione
Nel merito
1. Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione (dal 2019), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c..
2) Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita della prole e assegnazione della casa coniugale
Pag. 3 a 7 La maggiore età del primogenito , esime il Collegio dall'assunzione di Per_1 provvedimenti in merito.
Con riferimento, invece, al minore (16 anni, affetto da grave invalidità), i Per_2 coniugi concordano sull'affido condiviso con collocamento prevalente del minore con la madre e presso la casa familiare - costruita per essere adeguata alle esigenze correlate alla disabilità del minore stesso – nella quale potrà continuare ad abitare anche il figlio maggiorenne.
Per quanto attiene il diritto\dovere di visita del padre, il Collegio ritiene di poter confermare quanto già disposto con il provvedimento emesso a chiusura del sub 2 e, dunque, che “il diritto/dovere di visita di nei confronti del figlio Parte_1 ia esercitato, salvi migliori accordi, tutti i giovedì e venerdì mediante prelievo Per_2
a casa e accompagnamento a scuola (ore 9.30); al termine dell'anno scolastico, tutti i giovedì mediante accompagnamento al centro di riabilitazione e rientro (ore 16-17); tutti i lunedì mediante prelievo a casa ed accompagnamento al centro di riabilitazione e rientro ( ore 11-13); il primo e il terzo sabato del mese mediante prelievo a casa ed accompagnamento in parrocchia (dalle 15.30 alle 16,30); la seconda domenica del mese dalle 16 alle 18.30”; tenendo conto dei necessari adeguamenti degli orari indicati qualora gli stessi siano stati modificati rispetto all'emissione del predetto provvedimento e con possibilità di pernotto del ricorrente presso la casa coniugale, così come proposto dalla resistente.
3) Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
Per quanto attiene invece le questioni economiche, i coniugi controvertono in ordine al quantum delle misure economiche, chiedendo il ricorrente la conferma di quanto disposto con l'OP – che fissava il mantenimento in favore della resistente e del figlio Per_2 cumulativamente e per l'importo complessivo di € 1.500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie del minore, ed il mantenimento esclusivo (ordinario e straordinario) del primogenito . Per_1
In merito, il ricorrente evidenziava la riduzione della propria capacità economica, alla luce anche del fatto che, nelle more, ha costituito un nuovo nucleo familiare, con la nascita di due bambini, al mantenimento del quale provvede in via esclusiva non svolgendo la nuova compagna alcuna attività lavorativa.
La resistente con comparsa conclusionale riduceva gli importi inizialmente richiesti per il figlio maggiorenne – che, seppur nel frattempo laureatosi, non ha ancora Per_1 raggiunto l'autonomia economica - insistendo per la quantificazione specifica dell'assegno nella misura pari ad € 1.000,00 mensili;
mentre, con riferimento al minore Per_2 insisteva nella richiesta di mantenimento nella misura di € 2.000,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie.
Pag. 4 a 7 Sul punto della determinazione della capacità finanziaria ed economica ai fini della definizione dell'assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata ribadendo un principio già da tempo affermato: la misura dell'assegno deve essere rapportata non solo alle dichiarazioni fiscali, ma a tutto ciò che compone il reale assetto economico delle parti, includendo proprietà, disponibilità finanziarie, redditi non dichiarati e fonti di sostentamento abituali. In altre parole, la dichiarazione dei redditi non basta a dimostrare la condizione economica del coniuge, non rappresenta di per se sola un indice attendibile per stabilire la capacità economica e per quantificare l'assegno di mantenimento, in particolar modo, nel caso di redditi da lavoro autonomo e nei redditi da impresa;
il reddito fiscale non può costituire esso solo un indicatore affidabile della ricchezza disponibile, della disponibilità finanziaria e del tenore di vita.
Ciò posto, osserva il Collegio come le risultanze delle disposte indagini di polizia tributaria e della documentazione allegata, restituiscano una capacità economica del ricorrente ben superiore rispetto al mero dato formale di cui alle dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte.
Le movimentazioni bancarie nell'arco temporale di riferimento (2019-2024) sui conti correnti del e su quelli della Gelateria di cui è socio al 50%, i cospicui Parte_1 accreditamenti sui conti della compagna del ricorrente e le disponibilità finanziaria, economica ed immobiliare della Solohb Viktoria costituta da evidenti rimesse del ricorrente attesa la sostanziale coincidenza temporale e la incapienza della nuova compagna posta la dichiarata mancanza di attività lavorativa, sono tutti elementi che inducono a ritenere una situazione economico-patrimoniale in capo al ricorrente, differente in melius rispetto a quella emergente dalle dichiarazioni ufficiali.
Alla stregua dei superiori rilievi e altresì considerando che gli importi stabiliti con l'OP risalgono ormai al 2020, il Collegio stima equo determinare a carico del ricorrente un importo al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili per il primogenito
(laureato ma non ancora autonomo economicamente) e nella misura di € 1.200,00 Per_1 mensili per il minore oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli Per_2 come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
Inoltre, in virtù della prevalente collocazione di presso la madre – con Per_2 correlati maggiori oneri fattuali ed economici di accudimento a suo carico particolarmente gravosi attesa la disabilità del minore - e, di contro, dei tempi minimi di permanenza del minore con il padre, alla resistente va corrisposto per l'intero l' Assegno
Unico Universale, trattandosi del genitore che convive stabilmente con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass n, 4672 del 22.2.2025), analogamente l'intero importo dell'indennità di accompagno erogata dall' per CP_3 Per_2
4) Sull' assegno di mantenimento in favore della resistente
Pag. 5 a 7 Le parti, infine, controvertono in ordine all'importo dell'assegno del mantenimento, instando il ricorrente per la conferma dell'OP che ha disposto € 1.500,00 complessivi mensili per la resistente ed il figlio importo al quale la si oppone, Per_2 CP_1 insistendo nella richiesta di € 2.500,00 mensili per sé (così ridotto in comparsa conclusionale rispetto alla originaria richiesta di € 4.000,00), attesa l'impossibilità della resistente a reperire un'attività lavorativa dedicandosi completamente alla cura e all'accudimento del figlio minore disabile Per_2
Alla stregua delle considerazioni già svolte relativamente alla reale e maggiore disponibilità finanziaria e capacità economica emersa in capo al ricorrente sul quale tuttavia nelle more gravano ulteriori oneri connessi alla nascita di due figli dalla nuova relazione;
tenuto conto dei principi e criteri giurisprudenziali in punto di determinazione dell'assegno di separazione1 ; della situazione concreta della resistente - la quale è di fatto impossibilitata all'inserimento nel mercato lavorativo poiché dedita totalmente al figlio disabile bisognoso cure ed attenzioni costanti e continue- e del godimento della casa familiare da parte della ritiene il Collegio che possa ritenersi congruo CP_1 determinare un assegno di mantenimento a favore della resistente nella misura di €
800,00 mensili.
5) Sulle spese di lite
La natura della controversia, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio anche con riferimento ai due sub procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 6 a 7 A) Pronunzia, ai sensi dell'art. 151, co.1, cod. civ., la separazione personale dei coniugi e – smg –; Parte_1 Controparte_1
B) Dispone l'affido condiviso del figlio minore on collocazione prevalente con Per_2 la madre presso la casa familiare;
C) Assegna alla ricorrente la casa coniugale, ove abiterà unitamente ai figli e Per_2
; Per_1
D) Il padre eserciterà il diritto\dovere di visita al figlio minore secondo il Per_2 calendario di incontri riportato in parte motiva;
E) Obbliga il ricorrente a corrispondere alla resistente – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli : per il figlio - la somma di € 600,00 mensili e per il Per_1 figlio € 1.200,00 mensili, con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese;
oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT/Foi, oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli, come da vigente Protocollo Tribunale/COA
Vibo Valentia del 15.6.2023;
F) Riconosce alla resistente la facoltà di richiedere interamente l'Assegno Unico
Universale spettante al figlio nonché l'attribuzione dell'intero importo Per_2 dovuto dall' a titolo di indennità di accompagno;
CP_3
G) Obbliga il ricorrente a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della moglie la somma complessiva di € 800,00 mensili oltre rivalutazione annuale come per legge, da corrispondere alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese, con modalità tracciabile,;
H) Compensa integralmente le spese del presente giudizio e dei sub-procedimenti.
Così deciso nella C.C. telematica del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 7 a 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È noto che la separazione personale, a differenza del c.d. divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
In altri termini, nella permanenza, in costanza di separazione, degli obblighi assistenziali tra coniugi, all'assegno di mantenimento è riconosciuta una funzione tendenzialmente riequilibrativa/ricostituiva del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nell'ipotesi in cui vi sia un apprezzabile divario reddituale e patrimoniale. Presupposti che devono concorrere per l'accertamento dell'an del diritto alla percezione dell'assegno sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economico patrimoniale tra i coniugi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 532/2022 trattenuta in decisione con termini ex art. 190 all'udienza sostitutiva del 11.6.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN SA – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AL TT – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.4.2019, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.9.2019; che dall'unione nascevano Controparte_1 due figli, (cl. 2000), maggiorenne ma non autonomo economicamente, ed (cl. Per_1 Per_2
2009), disabile al 100% – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
Pag. 1 a 7 matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole, specificatamente l'affido condiviso del figlio minore on collocamento presso la Per_2 madre nella casa familiare, da assegnare, dunque, alla resistente;
il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il minore (già percettore di indennità di Per_2 accompagnamento) nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il mantenimento esclusivo del figlio , studente universitario in Per_1
Cosenza; il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di € 300,00 mensili.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda principale, contestando tuttavia la ricostruzione attorea e, seppur non avanzava domanda di addebito, sottolineava che il ricorrente intratteneva una relazione extraconiugale, motivo per cui trascurava il figlio minore che, a causa della sua gravissima patologia, necessitava di assistenza Per_2 continua tanto da aver indotto la resistente, nonostante laureata in Economia, a rinunciare alla propria autonomia lavorativa ed economica, chiedendo, dunque:
- mantenimento per sé nella misura di € 4.000,00 mensili;
- affido esclusivo del minore e nella presenza più costante del padre per le Per_2 terapie e le visite di controllo;
- assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il figlio maggiorenne e di € 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie per Per_2
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dep. l'11.11.2020, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso del figlio con collocamento con la madre nella casa coniugale che per l'effetto veniva Per_2 assegnata alla resistente;
regolamentava il diritto\dovere di visita paterno da esercitare almeno due volte a settimana, compatibilmente agli impegni lavorativi del ricorrente e con preavviso;
obbligava il ricorrente a corrispondere alla moglie il mantenimento in suo favore e del figlio per l'importo complessivo di € 1.500,00 mensili, oltre al Per_2
100% delle spese straordinarie del minore ed al mantenimento esclusivo (ordinario e straordinario) del primogenito;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.. Per_1
Venivano depositate le memorie integrative con le quali il ricorrente chiedeva la conferma dell'OP mentre la resistente insisteva nelle proprie richieste formulate negli atti introduttivi, avanzando richiesta di accertamento di polizia tributaria attesa l'incongruità tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dal e la reale situazione Parte_1 economica in capo allo stesso.
Depositate le memorie istruttorie, venivano espletate le prove per testi ed esperite le indagini di polizia tributaria, con decorrenza dall'anno 2019, nei confronti del ricorrente, della Società “Belvedere Gelateria S.n.c.” di cui lo stesso è socio unitamente al fratello,
Pag. 2 a 7 nonché nei confronti della compagna del , relativamente Parte_1 Controparte_2 altresì all'effettivo tenore di vita e all'effettiva situazione familiare del nuovo nucleo familiare del ricorrente.
Nelle more, la permanente litigiosità della coppia genitoriale sulla mancato-carente esercizio del dovere di visita da parte del ricorrente nei confronti del figlio minore, nonché sull'assenza del padre alle terapie e alle frequenti visite mediche, sfociava nell'apertura di due sub procedimenti (le cui ordinanze conclusive devono intendersi qui trascritte) su richiesta della resistente che instava per la modifica dei provvedimenti adottati con l'OP dell' 11.11.2020 in ordine ai tempi di permanenza con il figlio, segnatamente: RGC 532/2019 sub 1, su istanza del 6.7.2021, estinto in data 7.9.2021 per mancato deposito di note;
RGC 532/2019 sub 2, su istanza del 27.1.2022, accolto in data
13.4.2022 con la predisposizione di un calendario di visita dettagliato e con la previsione di accompagnamento alle terapie.
All'udienza sostitutiva dell'11.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al
Collegio.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e il PM concludeva in data
13.6.2025.
Motivi della decisione
Nel merito
1. Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione (dal 2019), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c..
2) Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita della prole e assegnazione della casa coniugale
Pag. 3 a 7 La maggiore età del primogenito , esime il Collegio dall'assunzione di Per_1 provvedimenti in merito.
Con riferimento, invece, al minore (16 anni, affetto da grave invalidità), i Per_2 coniugi concordano sull'affido condiviso con collocamento prevalente del minore con la madre e presso la casa familiare - costruita per essere adeguata alle esigenze correlate alla disabilità del minore stesso – nella quale potrà continuare ad abitare anche il figlio maggiorenne.
Per quanto attiene il diritto\dovere di visita del padre, il Collegio ritiene di poter confermare quanto già disposto con il provvedimento emesso a chiusura del sub 2 e, dunque, che “il diritto/dovere di visita di nei confronti del figlio Parte_1 ia esercitato, salvi migliori accordi, tutti i giovedì e venerdì mediante prelievo Per_2
a casa e accompagnamento a scuola (ore 9.30); al termine dell'anno scolastico, tutti i giovedì mediante accompagnamento al centro di riabilitazione e rientro (ore 16-17); tutti i lunedì mediante prelievo a casa ed accompagnamento al centro di riabilitazione e rientro ( ore 11-13); il primo e il terzo sabato del mese mediante prelievo a casa ed accompagnamento in parrocchia (dalle 15.30 alle 16,30); la seconda domenica del mese dalle 16 alle 18.30”; tenendo conto dei necessari adeguamenti degli orari indicati qualora gli stessi siano stati modificati rispetto all'emissione del predetto provvedimento e con possibilità di pernotto del ricorrente presso la casa coniugale, così come proposto dalla resistente.
3) Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
Per quanto attiene invece le questioni economiche, i coniugi controvertono in ordine al quantum delle misure economiche, chiedendo il ricorrente la conferma di quanto disposto con l'OP – che fissava il mantenimento in favore della resistente e del figlio Per_2 cumulativamente e per l'importo complessivo di € 1.500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie del minore, ed il mantenimento esclusivo (ordinario e straordinario) del primogenito . Per_1
In merito, il ricorrente evidenziava la riduzione della propria capacità economica, alla luce anche del fatto che, nelle more, ha costituito un nuovo nucleo familiare, con la nascita di due bambini, al mantenimento del quale provvede in via esclusiva non svolgendo la nuova compagna alcuna attività lavorativa.
La resistente con comparsa conclusionale riduceva gli importi inizialmente richiesti per il figlio maggiorenne – che, seppur nel frattempo laureatosi, non ha ancora Per_1 raggiunto l'autonomia economica - insistendo per la quantificazione specifica dell'assegno nella misura pari ad € 1.000,00 mensili;
mentre, con riferimento al minore Per_2 insisteva nella richiesta di mantenimento nella misura di € 2.000,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie.
Pag. 4 a 7 Sul punto della determinazione della capacità finanziaria ed economica ai fini della definizione dell'assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata ribadendo un principio già da tempo affermato: la misura dell'assegno deve essere rapportata non solo alle dichiarazioni fiscali, ma a tutto ciò che compone il reale assetto economico delle parti, includendo proprietà, disponibilità finanziarie, redditi non dichiarati e fonti di sostentamento abituali. In altre parole, la dichiarazione dei redditi non basta a dimostrare la condizione economica del coniuge, non rappresenta di per se sola un indice attendibile per stabilire la capacità economica e per quantificare l'assegno di mantenimento, in particolar modo, nel caso di redditi da lavoro autonomo e nei redditi da impresa;
il reddito fiscale non può costituire esso solo un indicatore affidabile della ricchezza disponibile, della disponibilità finanziaria e del tenore di vita.
Ciò posto, osserva il Collegio come le risultanze delle disposte indagini di polizia tributaria e della documentazione allegata, restituiscano una capacità economica del ricorrente ben superiore rispetto al mero dato formale di cui alle dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte.
Le movimentazioni bancarie nell'arco temporale di riferimento (2019-2024) sui conti correnti del e su quelli della Gelateria di cui è socio al 50%, i cospicui Parte_1 accreditamenti sui conti della compagna del ricorrente e le disponibilità finanziaria, economica ed immobiliare della Solohb Viktoria costituta da evidenti rimesse del ricorrente attesa la sostanziale coincidenza temporale e la incapienza della nuova compagna posta la dichiarata mancanza di attività lavorativa, sono tutti elementi che inducono a ritenere una situazione economico-patrimoniale in capo al ricorrente, differente in melius rispetto a quella emergente dalle dichiarazioni ufficiali.
Alla stregua dei superiori rilievi e altresì considerando che gli importi stabiliti con l'OP risalgono ormai al 2020, il Collegio stima equo determinare a carico del ricorrente un importo al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili per il primogenito
(laureato ma non ancora autonomo economicamente) e nella misura di € 1.200,00 Per_1 mensili per il minore oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli Per_2 come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
Inoltre, in virtù della prevalente collocazione di presso la madre – con Per_2 correlati maggiori oneri fattuali ed economici di accudimento a suo carico particolarmente gravosi attesa la disabilità del minore - e, di contro, dei tempi minimi di permanenza del minore con il padre, alla resistente va corrisposto per l'intero l' Assegno
Unico Universale, trattandosi del genitore che convive stabilmente con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass n, 4672 del 22.2.2025), analogamente l'intero importo dell'indennità di accompagno erogata dall' per CP_3 Per_2
4) Sull' assegno di mantenimento in favore della resistente
Pag. 5 a 7 Le parti, infine, controvertono in ordine all'importo dell'assegno del mantenimento, instando il ricorrente per la conferma dell'OP che ha disposto € 1.500,00 complessivi mensili per la resistente ed il figlio importo al quale la si oppone, Per_2 CP_1 insistendo nella richiesta di € 2.500,00 mensili per sé (così ridotto in comparsa conclusionale rispetto alla originaria richiesta di € 4.000,00), attesa l'impossibilità della resistente a reperire un'attività lavorativa dedicandosi completamente alla cura e all'accudimento del figlio minore disabile Per_2
Alla stregua delle considerazioni già svolte relativamente alla reale e maggiore disponibilità finanziaria e capacità economica emersa in capo al ricorrente sul quale tuttavia nelle more gravano ulteriori oneri connessi alla nascita di due figli dalla nuova relazione;
tenuto conto dei principi e criteri giurisprudenziali in punto di determinazione dell'assegno di separazione1 ; della situazione concreta della resistente - la quale è di fatto impossibilitata all'inserimento nel mercato lavorativo poiché dedita totalmente al figlio disabile bisognoso cure ed attenzioni costanti e continue- e del godimento della casa familiare da parte della ritiene il Collegio che possa ritenersi congruo CP_1 determinare un assegno di mantenimento a favore della resistente nella misura di €
800,00 mensili.
5) Sulle spese di lite
La natura della controversia, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio anche con riferimento ai due sub procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 6 a 7 A) Pronunzia, ai sensi dell'art. 151, co.1, cod. civ., la separazione personale dei coniugi e – smg –; Parte_1 Controparte_1
B) Dispone l'affido condiviso del figlio minore on collocazione prevalente con Per_2 la madre presso la casa familiare;
C) Assegna alla ricorrente la casa coniugale, ove abiterà unitamente ai figli e Per_2
; Per_1
D) Il padre eserciterà il diritto\dovere di visita al figlio minore secondo il Per_2 calendario di incontri riportato in parte motiva;
E) Obbliga il ricorrente a corrispondere alla resistente – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli : per il figlio - la somma di € 600,00 mensili e per il Per_1 figlio € 1.200,00 mensili, con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese;
oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT/Foi, oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambi i figli, come da vigente Protocollo Tribunale/COA
Vibo Valentia del 15.6.2023;
F) Riconosce alla resistente la facoltà di richiedere interamente l'Assegno Unico
Universale spettante al figlio nonché l'attribuzione dell'intero importo Per_2 dovuto dall' a titolo di indennità di accompagno;
CP_3
G) Obbliga il ricorrente a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento della moglie la somma complessiva di € 800,00 mensili oltre rivalutazione annuale come per legge, da corrispondere alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese, con modalità tracciabile,;
H) Compensa integralmente le spese del presente giudizio e dei sub-procedimenti.
Così deciso nella C.C. telematica del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È noto che la separazione personale, a differenza del c.d. divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
In altri termini, nella permanenza, in costanza di separazione, degli obblighi assistenziali tra coniugi, all'assegno di mantenimento è riconosciuta una funzione tendenzialmente riequilibrativa/ricostituiva del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nell'ipotesi in cui vi sia un apprezzabile divario reddituale e patrimoniale. Presupposti che devono concorrere per l'accertamento dell'an del diritto alla percezione dell'assegno sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economico patrimoniale tra i coniugi.