Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 19/06/2025, notificato alla ricorrente in pari data mediante trasmissione via pec al difensore, con il quale il Ministero dell'Interno decretava il respingimento dell'istanza di cambio nome e cognome presentata dalla medesima;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NA LU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig. -OMISSIS-, odierna ricorrente, ha presentato alla Prefettura di Reggio Emilia istanza di cambio di nome e di cognome, motivate l’una sulla estrema difficoltà di pronuncia del nome “-OMISSIS-”, del quale chiede la conversione nel corrispondente italiano “-OMISSIS-”, e l’altra sulla circostanza di non aver avuto mai alcun rapporto con il padre, -OMISSIS-, che la aveva abbandonata fin dalla tenera età, disinteressandosi completamente di lei, da un punto di vista sia economico-materiale che affettivo ed educativo, ragion per cui chiede la sostituzione del cognome paterno con quello materno “-OMISSIS-”.
Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Prefettura di Reggio Emilia, non ritenendo rilevanti le memorie presentate dall’interessata, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2025 ha rigettato l’istanza in quanto “ il nome ed il cognome quale elemento onomastico essendo rappresentativo della persona come individuo riveste caratteristiche sostanziali di immutabilità e può essere modificato solo quando vi sottendano obiettivi rilevanti motivi (...)” e adducendo che nel caso di specie “ non sussistono le condizioni di discrezionalità che consentono l'accoglimento dell'istanza che tende a superare le caratteristiche sostanziali d'immutabilità dell'elemento onomastico ”.
Avverso tale provvedimento, la sig.ra -OMISSIS- ha presentato l’odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, instando per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 170 del 6 novembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze della parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto: I. “ Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art 6 c.c. e 89 e seguenti DPR 396/2000 ”, II. “ Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e segnatamente per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”, III. “ Violazione di legge in relazione all'art. 97 Cost. in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione ”.
In via di estrema sintesi, la ricorrente ritiene non adeguatamente motivato il provvedimento prefettizio di diniego della variazione del nome e del cognome.
Per quanto attiene al mutamento del cognome, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 21 dicembre 2016 n. 286, che ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno ”, la ricorrente ritiene che l’atto impugnato sia annullabile per violazione di legge e carenza di istruttoria, o comunque per essere le motivazioni del diniego di cambio cognome apodittiche e carenti a fronte della documentata situazione di assoluta assenza del padre nella vita della giovane.
Per quanto attiene alla variazione del nome, adduce trattarsi non di un vero e proprio cambio di nome, ma di una semplice traduzione dello stesso dall’albanese “-OMISSIS-” al corrispondente italiano “-OMISSIS-”.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
L’art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 prevede che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza ”.
La valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”) con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2023 n. 8422).
Perché possa essere assentita la variazione del nome e del cognome, ad esito dell’esercizio di un potere di natura discrezionale, è necessario che l’istanza sia supportata da significative motivazioni e il risultato non sia in contrasto con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 novembre 2025 n. 1433).
Con riferimento alla variazione del cognome, il Collegio ritiene di conformarsi all’orientamento espresso dalla citata sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 novembre 2025 n. 1433 (che a sua volta richiama quale precedente conforme Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2023 n. 8422), che ha ritenuto illegittimo il diniego prefettizio di variazione del cognome, a fronte di un’istanza motivata dalla richiedente in ragione del totale disinteresse del padre nei suoi confronti, così motivando «(...) Negli anni la Corte Costituzionale (sentenze n. 135 del 2023 e n. 286 del 2016) ha evidenziato una particolare sensibilità sul tema del “cognome”, come testimonianza del legame del figlio con entrambi i suoi genitori, o, se si vuole, con ciascuno di essi, in quanto l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio. Sulla scorta di ciò, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8422/2023, ha definito una controversia del tutto analoga a quella in esame sottolineando che “le motivazioni addotte dalla richiedente sono indicative di una palese divergenza tra la sua identità personale ed il cognome che le è stato attribuito, che costituisce espressione di un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato; dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio emerge in modo palese il solo legame della ricorrente con la madre, unica figura di riferimento che le ha consentito di formarsi un’identità personale, della quale ha chiesto il riconoscimento formale attraverso l’acquisizione del relativo cognome. Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per la richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale.”. Tali conclusioni si attagliano perfettamente anche alla fattispecie in esame, in cui la ricorrente ha lamentato la totale assenza dei rapporti con il padre e la percepita estraneità del cognome paterno, mentre, per converso, nel provvedimento non sono state evidenziate “specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza”. Né il provvedimento in esame può ritenersi adeguatamente motivato in ragione delle contestate mancanze probatorie, in quanto anche nel caso di specie, come in quello già esaminato dal Consiglio di Stato, la richiedente ha prodotto ciò di cui disponeva (essendo una probatio diabolica quella relativa all’inesistenza del rapporto) e sarebbe stato onere della Prefettura coinvolgere nel procedimento il controinteressato per verificare la veridicità di quanto asserito (...)».
Quanto al cambio di nome, il Collegio condivide la prospettazione attorea secondo la quale non si tratta di una variazione stricto sensu , idonea come tale ad incidere sulla immutabilità dell’elemento onomastico, ma di una semplice traduzione dall’albanese “-OMISSIS-” al corrispondente italiano “-OMISSIS-”, peraltro ragionevolmente richiesta per le difficoltà di pronuncia del primo.
In definitiva, quindi, il cambio di cognome costituisce, per la richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale, e l’Amministrazione non ha evidenziato specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2023 n. 8422); il cambio di nome ( rectius la “traduzione” del nome dall’albanese all’italiano), oltre che ragionevolmente motivata su difficoltà legate alla pronuncia, non risulta essere di per sé idonea ad incidere sull’immodificabilità del nomen quale elemento distintivo della persona.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio, in quanto illegittimo per carenza di istruttoria e di adeguata motivazione.
La particolarità della controversia, di natura prettamente interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
A seguito dell’ammissione disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (v. decreto n. 10/2025 del 8 ottobre 2025), non emergono ragioni ostative alla definitiva ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Conferma in via definitiva l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente Commissione con decreto n. 10/2025 del 8 ottobre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
NA LU, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LU | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.