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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 1673/2022 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su domande nuove eventualmente
ex adverso formulate;
IN VIA PRINCIPALE:
In totale riforma della sentenza n. 189/2022 del Tribunale di Biella, pubblicata il 27.05.2022,
nell'ambito del procedimento con RG n. 586/2017, dichiararsi tenuta e condannarsi la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_1
IVA con sede in Sellero, Via Nazionale n. 5/D, a pagare parte attrice la capitale somma P.IVA_1
di € 24.000,00 per la causale di cui sopra, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 101746/14 al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 Ammettersi, senza inversione alcuna dell'onere probatorio gravante su controparte, i seguenti capi di prova non ammessi e rigettati in primo grado:
1) Vero che, in occasione di una precedente vendita di filato di colore grigio 100% cotone (analogo prodotto per cui è causa), con mail del 18.07.2014, è stata informata Controparte_1
dell'utilizzo e della presenza di viscosa nera nel filato?
2) Vero che, con mail del 18.07.2014, è stata informata che la viscosa Controparte_1
nera sarebbe stata fornita direttamente da _2
3) Vero che, a seguito dell'email del 18.07.2014, confermava l'ordine Controparte_1
a senza sollevare contestazioni in merito alla presenza della viscosa? _2
4) Vero che, in quell'occasione, ha dato incarico alla società ungherese Tintoria Piana MGR _2
Festode KFT di svolgere la mescolatura del cotone candido con la viscosa nera fornita da _2
come da email e disposizione lavoro che mi si rammostrano (doc. 13)?
5) Vero che la viscosa era il materiale tecnicamente più idoneo per le sue caratteristiche tecniche, ad essere utilizzata al fine di ottenere il filato richiesto da ? Controparte_1
6) Vero che la viscosa è stata aggiunta per uno scopo decorativo?
7) Vero che, in data 21.04.2015, ho effettuato le analisi che mi si rammostrano (doc. 9) sui campioni di filato consegnati da DM e oggetto della presente vertenza?
8) Vero che il filato era composto da fibre di cotone e da fibre di viscosa?
9) Vero che i valori di laboratorio possono essere suscettibili di una tolleranza di errore del +/-1%?
10) Vero che, in data 15.11.2017, ho effettuato ulteriori analisi, che mi si rammostrano (doc. 16), sui campioni di filato consegnati da DM e oggetto della presente vertenza?
11) Vero che il filato era composto da fibre di cotone e da fibre di viscosa?
12) Vero che, nei campioni consegnati, la viscosa è visibile ed isolabile?
13) Vero che la viscosa, nei campioni consegnati, ha uno scopo decorativo del filato?
14) Vero che la viscosa, nella quantità presente nei campioni consegnati, rispetta i limiti previsti dalla normativa europea in materia di composizione fibrosa dei prodotti tessili?
2 Si indicano a testi (da intendersi sin d'ora indicati anche in prova contraria sui capi avversari eventualmente ammessi):
, residente in [...] sui capi da 1 a 6; Testimone_1
, residente in [...] sui capi n. 1, 2, 3; Testimone_2
, c/o TO ZI (VA) sui capi da 7 a 14; Testimone_3 CP_3
IN OGNI CASO
Condannare al pagamento delle spese di lite, diritti e onorari, dei Controparte_1
due gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso forfetario del 15% come per legge.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
IN VIA PRELIMINARE: accertata la palese infondatezza dei motivi d'appello addotti da CP
dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis
[...]
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla in quanto CP
infondato in fatto ed in diritto, confermando pertanto l'impugnata sentenza n° 189/2022 pronunciata dal Tribunale di Biella.
IN OGNI CASO: spese di causa di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado veniva promosso da con atto di citazione notificato in data CP
14.03.2017 a al fine di vederla condannata al pagamento di € Controparte_1
24.000,00, oltre interessi e spese, in forza del residuo della fattura n. 1001746/2014 del 20.10.2014,
oggetto di cessione del credito tra la società ungherese e la stessa Controparte_5 [...]
essendo divenuta quest'ultima cessionaria del credito vantato da nei confronti di CP _2
. Controparte_1
3 Con sentenza n. 189/2022 il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda proposta da CP
nei confronti di condannando per l'effetto l'attrice al rimborso Controparte_1
delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda statuendo in sintesi, dopo avere riaffermato i principi di ripartizione dell'onere probatorio tra creditore e debitore dell'obbligazione, che era processualmente accertato che l'accordo di fornitura prevedeva la fornitura di un filato che doveva consistere nel “100% cotone pettinato”, in ragione delle diciture riportate in fatture e nei ddt e del contenuto del documento del 15 aprile 2015 (doc. 5 di parte convenuta), in “assenza di contestazioni ex art. 2712 c.c.” su quest'ultimo punto della parte attrice.
Sempre secondo il giudice di prima cura non può giustificare la dedotta differente composizione del filato la precedente cessione di filato misto tra la e e la coincidenza _2 Parte_1
tra la merce rivenduta ed il materiale acquistato da può trarsi documentalmente Controparte_1
dall'identità del numero dei lotti.
Viene poi affermato che la presenza di viscosa nel filato risulta sia dalla perizia di parte effettuata dalla cedente e sia dalle risultanze della ctu e che non appare persuasiva la tesi di parte attrice circa l'asserita modifica, sotto il profilo quantitativo, della composizione del filato ceduto.
Infine secondo la sentenza impugnata “appare infine verosimile che, a fronte delle predette difformità
qualitative, siano effettivamente derivate alla conseguenze dannose, sotto il Controparte_1
profilo risarcitorio, di cui alle note di credito prodotte”….”tale circostanza è comunque apprezzabile
nell'ottica della valutazione dei reciproci inadempimenti, a prescindere da un'espressa domanda di
condanna al risarcimento delle asserite voci di danno, in questa sede non proposta”.
-I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DA DM
L'appellante propone i seguenti motivi di appello:
1) Quale primo motivo, afferma che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado,
la dicitura riportata sulle fatture e sui documenti di trasporto non può di per sé considerarsi indicativa della effettiva composizione del filato ed in particolare della circostanza che oggetto dell'accordo tra le due Società fosse la fornitura di filato di composizione 100% cotone pettinato. Ciò, a partire dalla
4 circostanza che ha sempre indicato, sia nei documenti contabili che in quelli di trasporto, la _2
dicitura 100% cotone proprio in virtù del fatto che, nonostante fosse presente una piccola percentuale di viscosa nera, la normativa europea vigente in materia di composizione fibrosa dei prodotti tessili acconsente che un tale filato venga contrassegnato con il termine 100% puro, purchè nei limiti della tollerabilità prescritta.
In relazione al suddetto profilo poi, il Giudice di primo grado non ha attribuito rilevanza alla determinante circostanza che - essendo il filato oggetto dell'ordine da parte di Controparte_1
di colore grigio - la presenza di viscosa ovvero di un materiale sintetico, di colore nero,
[...]
avrebbe consentito, unitamente al materiale di colore bianco, di donare al prodotto il colore voluto.
Tale allegazione attorea non è stata oggetto di contestazione dell'odierna appellata nell'ambito del giudizio di primo grado.
Al contempo il Tribunale ha omesso di attribuire rilievo al dato, pacificamente emerso dalle risultanze di causa, che controparte era a conoscenza dell'utilizzo della viscosa da parte di come è _2
risultato innanzitutto dagli stessi assunti avversari (pagina 3 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. e capitolo di prova 13 dedotto da controparte) La stessa CTU ha concluso che “…anche in base ai documenti di causa la viscosa accertata risulta da un'aggiunta sistematica della quale le parti erano a conoscenza”.
Il Tribunale è inoltre erroneamente pervenuto all'impugnata decisione omettendo altresì di attribuire rilievo alla duplice circostanza - emersa dai documenti prodotti, dalla CTU e dalle stesse dichiarazioni avversarie - che per quella particolare tipologia di grigio (quella del filato oggetto dell'ordine per cui
è causa), utilizzava per prassi la viscosa, proprio al fine di ottenere quella specifica tonalità, _2
e di ciò era a conoscenza. Controparte_1
Sempre sotto tale profilo il Tribunale ha omesso di considerare che la normativa vigente in materia di denominazione delle fibre tessili di cui al Regolamento n. 1007/2011 tollera la presenza di fibre colorate puramente decorative se visibili, isolabili e presenti in percentuale non superiore al 7% del prodotto finito, e che in tal caso le suddette fibre non vengono considerate nelle composizioni fibrose dei prodotti tessili puri che possono, dunque, essere contrassegnati con il termine “100% puro”.
5 Per quanto le evidenze documentali (in particolare docc. 12, 13, 14, 15 attorei) fossero già di per sé
sufficienti, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da DM – e rigettate dal Tribunale – avrebbe ulteriormente confermato tale circostanza. La sentenza impugnata viene censurata altresì per il fatto che la motivazione in ordine alla non ammissione delle istanze istruttorie attoree sarebbe stata omessa dal Tribunale, sì da legittimare, da un lato, la censura della pronuncia de qua per tale motivo e, dall'altro, la riproposizione nella presente sede delle istanze disattese.
Altro motivo di impugnazione sarebbe dato da fatto che, dalla mera lettura della e-mail prodotta in primo grado dalla convenuta sub doc. 5 si evinca proprio il contrario di quanto ritenuto dal Tribunale.
2) Quale secondo motivo di impugnazione, sostiene l'appellante che, qualora il Tribunale avesse correttamente escluso che la fornitura dovesse consistere in un filato 100%, avrebbe dovuto comunque interrogarsi sull'esattezza dell'adempimento della creditrice, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal controparte a norma dell'art. 1460 c.c.. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la fornitura del filato a composizione mista fosse tale da rendere la cosa venduta inidonea all'uso cui era destinata, verifica da compiersi con riferimento alle vicende inerenti la consegna del materiale a , vicende erroneamente lette dal Tribunale. Per_1
La sentenza viene altresì impugnata con riferimento ai capi c1), c2), c3) per avere il Tribunale
attribuito rilievo ai fini dell'accoglimento dell'indicata eccezione ad elementi non correttamente interpretati.
3) Quale terzo motivo, afferma l'appellante che il Tribunale non ha, preliminarmente, accertato la coincidenza tra il materiale venduto da a e quello consegnato Controparte_1 Per_1
da a;
se il Tribunale avesse correttamente applicato gli artt. _2 Controparte_1
115, 116 cpc e 1460 cc sarebbe giunto a diverse conclusioni.
4) Quale quarto motivo, parte appellante rileva che il Tribunale non ha accertato il danno asseritamente subito dal terzo . L'asserito ritiro dal mercato di più di 11.000 pezzi da parte Per_1
di è rimasta un'affermazione totalmente priva di riscontro probatorio, così come Per_1
analogamente l'asserito pagamento della richiesta risarcitoria di USD 10.394,68. Inoltre sono risultate presenti nel magazzino della venditrice solo 14 rocche, a fronte dell'ingente numero di quelle spedite,
6 ragione per cui si deve ritenere che le stesse non siano state restituite e quindi siano state commercializzate. Il Tribunale ha ritenuto “verosimile” la sussistenza del danno sulla base di un ragionamento presuntivo privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
5) Infine, quale quinto motivo, viene dedotto che il Giudice – facendo applicazione del principio enunciato in sentenza – avrebbe dovuto accertare se il rifiuto di pagamento del prezzo risultasse giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Contro
-LA DIFESA DI PARTE APPELLATA
Con riferimento al primo motivo ed al secondo motivo di appello parte appellante ribadisce l'evidente efficacia probatoria, in ordine all'oggetto dell'accordo intercorso tra Controparte_1
e della documentazione prodotta in giudizio ed in particolare delle fatture e dei documenti _2
di trasporto emessi da quest'ultima, nei quali risulta l'espressa dicitura “100% cotone”.
In primis rileva che, anche ove la normativa europea avesse tollerato la presenza di fibra sintetica,
nell'ambito dei principi di trasparenza e buona fede contrattuale, il venditore avrebbe comunque dovuto comunicarlo al cliente, a maggior ragione considerata l'espressa richiesta di cotone 100%.
Inoltre sul punto controparte sottace che la CTU espletata ha chiaramente ed espressamente escluso che la normativa europea consenta di identificare un filato come 100% puro quando contenga una percentuale di sintetico, tantomeno quando la percentuale sia superiore al 2% come nel caso di specie in cui la percentuale di viscosa accertata era pari al 2,5%.
Più precisamente il CTU Dott. specificava ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento UE Per_2
n. 1007/2011 che nel caso de quo “la percentuale di fibre estranee riscontrate sui campioni di filato analizzati (nel caso specifico viscosa) superano il 2% e inoltre la viscosa accertata risultava da un'aggiunta sistematica”, pertanto sulla base dei suddetti risultati analitici, affermava che il filato oggetto di perizia non poteva essere etichettato come “Puro Cotone e non rientrava nei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1007/2011.
Priva di pregio risulterebbe poi la considerazione avversaria secondo cui essendo il filato venduto di colore grigio, la presenza di viscosa di colore nero fosse necessaria per donare al prodotto la tonalità
7 voluta: anche il tal caso il CTU ha smentito la circostanza, la quale risulta in ogni caso irrilevante,
precisando che “l''effetto “melange” (miscelatura di fibre tinte o colorate con fibre bianche) allo scopo di ottenere determinate tonalità di colore si può ottenere anche miscelando fibre dell'identica specie chimica. Nel caso specifico: cotone tinto con cotone naturale” (pag. 12 CTU).
Contr In merito all'asserita conoscenza da parte di della presenza di viscosa, l'affermazione del CTU riportata da controparte non ha alcuna rilevanza né prova alcunché il consulente era infatti chiamato esclusivamente a valutare la composizione del filato e la sua rispondenza alla normativa europea e nulla più.
Con riferimento alla precedente cessione di filato, estranea alla vicenda de qua, di cui al doc. 12
prodotto da controparte, trattavasi di acquisto di un prodotto di diversa tipologia e composizione (di altro colore e identificato infatti da un diverso codice prodotto) in relazione al quale era prevista la presenza di viscosa, tant'è vero che per tale ordine non sorgeva alcuna problematica: veniva _2
regolarmente pagata ed il cliente ultimo austriaco al quale è poi era stato venduto il filato dalla mai contestava nulla (come si vede nella relativa bolla doc. 10 risultava Controparte_1
espressamente specificata la percentuale di viscosa presente).
La circostanza sostenuta da D.M.P. secondo cui per tale tipologia di grigio utilizzasse per _2
prassi la viscosa al fine di ottenere la citata tonalità non significa certamente che Controparte_1
ne fosse a conoscenza: al contrario ciò evidenzia ulteriormente la malafede del venditore
[...]
il quale ha sottaciuto tale circostanza nonostante l'acquirente avesse espressamente richiesto filato
100% cotone.
Le ulteriori mail richiamate da controparte nell'atto di appello (dalla stessa prodotte ai docc. 13-15)
al fine di sostenere l'asserita conoscenza da parte della convenuta della presenza di fibra sintetica nel filato venduto, oltre ad essere inammissibili per le ragioni già dedotte nella memoria ex art. 183
comma VI n° 3 c.p.c., sono del tutto inconferenti e non hanno in realtà alcuna attinenza con la fornitura oggetto della presente controversia, posto che non concernevano in alcun modo la convenuta né ordini a lei riconducibili: la stessa infatti non è mai menzionata negli scambi epistolari allegati né
nelle bolle.
8 Nè può sostenersi, come più volte rilevato dalla DM, anche in sede d'appello (pag. 14 atto d'impugnazione) che l'utilizzo delle suddette fibre sintetiche fosse tollerato dal Regolamento Europeo
1007/2001 se in misura inferiore al 7% in quanto puramente decorative. Anche tale assunto risulta espressamente negato e smentito dalla Consulenza Tecnica espletata.
Con riferimento inoltre al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, si rileva che il
Giudicante ha ben specificato nella sua ordinanza del 05.12.2018 richiamata nella sentenza (pag. 4)
le ragioni fondanti tale sua decisione, prendendo posizione su ciascun capitolo di prova formulato dall'attrice ed evidenziando il motivo della sua inammissibilità/irrilevanza. Anche tale doglianza pertanto risulta evidentemente infondata.
Con riferimento al terzo motivo con cui l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere dimostrata la coincidenza tra i filati forniti da a _2 Controparte_1
e quelli da quest'ultima venduti a , afferma come tale circostanza, come
[...] Per_1
correttamente rilevato dal Giudicante, risulti pienamente dimostrata documentalmente.
L'ordine di filato era stato unico e aveva ad oggetto, tra gli altri, i lotti di cotone “100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4 241021 e 100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4
240131”: il materiale veniva fatturato da alla convenuta in parte con la 1001714/2014 del _2
14.10.2014, in parte con la n. 1001746/2014 del 20.10.2014 e in parte con la fattura 1684/2014 del
7.10.14 (docc. 1 e 8).
E' sufficiente confrontare le suddette fatture emesse da con le fatture emesse dalla convenuta _2
nei confronti di e le relative bolle doganali di cui al doc. 2 per verificare la perfetta Per_1
coincidenza dei codici prodotto (nella numero 1252 del 29/10/2014, lot 240131 e il 241021, nella
1008 del 14.10.2014, lot 241021, presenti solo le ultime 6 cifre per ragioni di software).
Il filato venduto da non era solamente il 240131 ma altresì il 241021 ed entrambi tali codici _2
prodotto, come sopra specificato, risultano presenti nelle fatture e nelle bolle doganali del filato rivenduto a . Per_1
9 Nessun rilievo assume inoltre l'ulteriore considerazione avversaria relativa al numero di fili presenti nel filato (30/1 o 30/2) in quanto del tutto prive di fondamento come già dedotto negli scritti difensivi depositati e smentite anch'esse dall'espletata CTU.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Biella infatti il CTU ha verificato e accertato che anche nel campione di filato di provenienza DM (Globo 30/1 Col. 231175 partita V4240131), oltre che negli ulteriori campioni prelevati presso lo stabilimento della convenuta, erano presenti percentuali superiori al 2% di viscosa, nello specifico il 2,4%.
Risulta dunque dimostrato che il prodotto fornito da contenesse sin dal principio fibra _2
sintetica, circostanza che per di più è stata pienamente confermata, come già precedentemente rilevato, dallo stesso CTP avversario e dalle analisi interne compiute all'epoca dei fatti da DM.
Con riferimento al quarto motivo d'appello l'appellato rammenta all'appellante che “in tema di
inadempimento del contratto di compravendita, e' sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto
adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale e'
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre e' a carico del venditore, quale
debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilita' o vicinanza della
prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme
alle caratteristiche (Cass. Sez. 2 24/05/2018 n.13034, Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez.
2, 02/09/2013, n. 20110).”
Tale prova non è stata fornita da controparte, risultando al contrario processualmente accertato che il filato venduto fosse qualitativamente difforme da quello pattuito, contenendo percentuali rilevanti di fibra sintetica nonostante fosse stato ordinato ed espressamente richiesto un filato 100% cotone.
Alla luce di quanto sopra le considerazioni avversarie in ordine alla prova del danno subito da risultano del tutto irrilevanti oltre che infondate, anche considerato che Controparte_1
la convenuta non ha proposto in questa sede domanda risarcitoria.
In ogni caso tale danno, nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante, risulta dimostrato documentalmente: è stata prodotta la corrispondenza intercorsa con l'agente CP_7
10 di cui al doc. 3, il conteggio dei danni subiti da le relative note di debito e credito, la ricevuta Per_1
del bonifico effettuato (si veda doc. 4 prodotto) nonché i mastrini cliente 2014 e 2015.
Si precisa che sia nelle note di credito prodotte che nella ricevuta del bonifico effettuato è presente l'espresso riferimento alle problematiche derivate al cliente dalla presenza della fibra viscosa nei filati venduti lotti 240131 e 241021.
Del tutto irrilevanti, oltre che prive di fondamento, le considerazioni e asserzioni di controparte relative al numero di rocche di filato presenti nel capannone;
ci si limita a rilevare che risultano trascorsi oltre 8 anni dalla fornitura de qua.
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione parte appellante ricorda che, come statuito da una recente sentenza della Suprema Corte in un caso del tutto analogo, “ La parte evocata in giudizio per
il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo
formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio
stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art.
1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto
–l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in
qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene
consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345;Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).
Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non
solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in
cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è
destinata (Sentenza Cassazione Civile n. 14986 del 28/05/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Il primo e secondo motivo di impugnazione
Il primo e secondo motivo di appello debbono essere rigettati.
11 Non può essere accolta la tesi di parte appellante secondo cui la sentenza non sarebbe logicamente motivata laddove indica come fonte di prova la dicitura “cotone 100%” riportata sulle fatture e sui documenti di trasporto, dicitura, che a detta dello stesso, dovrebbe considerarsi meramente indicativa.
Infatti la dicitura ha quale propria funzione quella di indicare esattamente qual è la composizione di un bene, nella specie un filato ed è, nel caso in oggetto, la regola contrattuale.
In ogni caso la percentuale di viscosa accertata dal ctu risulta maggiore di quanto consentito dall'art. 7 del regolamento dell'Unione Europea n. 1007/2011.
La circostanza affermata dall'appellante secondo cui, nei loro rapporti commerciali, avrebbe _2
sempre indicato la dicitura “100% cotone” nonostante vi fosse sempre nei filati l'aggiunta di viscosa nera, risulta sfornita di prova.
Il fatto che in una precedente vendita di filato di colore grigio 100% cotone fosse pattuita la presenza di viscosa nel filato è irrilevante, trattandosi di una singola compravendita, proprio perché un singolo caso non può essere espressione di una prassi consuetudinaria.
Circa il fatto che la presenza di viscosa sarebbe indispensabile per donare al filato il colore grigio,
il ctu a pg. 12 ha affermato che “L'effetto “melange” (miscelatura di fibre tinte o colorate con fibre
bianche) allo scopo di ottenere determinate tonalità di colore si può ottenere anche miscelando fibre
dell'identica specie chimica. Nel caso specifico: cotone tinto con cotone naturale.”
Non può neppure essere condiviso il rilievo secondo cui il filato esaminato rientrerebbe nelle caratteristiche dell'articolo 10 del regolamento U.E. 1007/2011.
Sul punto il ctu ha infatti affermato (pg. 10) che il fatto che la viscosa non è “decorativa” deriva dal fatto che “le fibre di viscosa tinte in nero (a dire di parte attrice “ad effetto decorativo”) non sono visibili ad occhio nudo ma solamente dopo osservazione al microscopio ottico essendo in mischia intima con le fibre di cotone.”
Rileva ancora sul punto il ctu che “Per quanto concerne la relazione del Consulente di Parte
Manifatture Tessili Bresciane Sig. concordo con la sua affermazione, in riferimento Persona_3
all'artico 10 del regolamento UE n° 1007/2011, che le fibre visibili, isolabili e puramente decorative
possono essere meglio identificate ad esempio in pizzi e ricami.”
12 Ritiene altresì il Collegio che debba essere confermata l'interpretazione della mail 15 aprile 2015
(documento 5 convenuta) contenuta nella sentenza di primo grado ritenendosi che, da un punto di vista logico, la dichiarata necessità di espletamento di indagini tecniche, quale risulta dal documento in oggetto, non può che derivare dal fatto che l'accordo iniziale non prevedeva la viscosa;
diversamente la mail avrebbe avuto diverso contenuto. Se l'accordo fosse stato dall'inizio quello di comprendere la viscosa, la parte appellata lo avrebbe rilevato chiedendo che fosse data esecuzione all'accordo iniziale.
Deve confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie proposte dall'appellante in primo grado.
I capi sono inammissibili in quanto non necessari ai fini della decisione in considerazione della circostanza che i fatti dedotti dalla appellante ai capi da 1 a 4 riguardano da 1 a 3 fatti non contestati,
il 4 fatti irrilevanti in quanto conseguenti all'accordo intercorso tra le parti in relazione alla precedente fornitura, i capi successivi aventi ad oggetto fatti di natura tecnica già oggetto di contraddittorio nell'ambito della ctu.
-Il terzo motivo di impugnazione
Anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Deve ritenersi accertata la sussistenza della corrispondenza tra il materiale venduto da a _2
Contr e quello venduto da quest'ultima a . Per_1
Risulta infatti dagli atti che l'ordine effettuato riguardava, tra gli altri, due lotti di cotone pettinato così identificati: 1) il primo di 100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4 241021 fattura numero
1001714/2014 del 14.10.2014; 2) il secondo 100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4 240131
fattura numero 1001746/2014 del 20.10.2014.
Contr Se si confrontano le fatture emesse da con quelle emesse da nei confronti di _2 Per_1
Contr e le relative bolle doganali (doc. 2 , si leggono gli stessi identici numeri di “lotto prodotto”
vale a dire, nella numero 1252 del 29/10/2014, il 240131 (pag. 2-7) e il 240121 (pag. 7-9), mentre nella 1008 del 14.10.2014, il 241021 (pag. 20-22).
Quanto alla presenza di un solo filo nel filato venduto da e di due fili in quello venduto da _2
Contr parte appellata, la ha chiarito il punto affermando che, ricevuto il filato, lo ha ritorto e rivenduto
13 nell'ottobre 2014 alla Gracedon Knitters Limited di Honk Kong, utilizzando quindi due fili forniti da
. _2
-Quarto motivo di impugnazione.
Il motivo merita accoglimento.
Certamente è corretto quanto afferma l'appellato, ossia che “in tema di inadempimento del contratto di compravendita, e' sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento..”.
Tuttavia tale affermazione deve essere intesa, alla luce degli ordinari principi processuali in tema di onere della prova, nel senso che non è sufficiente che il compratore si limiti a dedurre l'inesatto adempimento, dovendo lo stesso anche necessariamente provare i fatti che costituiscono detta fattispecie.
Afferma la Cassazione n. 5694 del 1996 (fonte ) che la dimostrazione a carico del CP_8
committente che oppone l'exceptio non rite adimpleti contractus a chi gli richieda il pagamento del corrispettivo ha ad oggetto lo scarto tra il progetto convenuto e la sua realizzazione.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 9825 del 1996 (fonte ) rileva che “Nei contratti CP_8
a prestazioni corrispettive, qualora il convenuto contesti l'esattezza dell'adempimento della
controparte, spetta al medesimo dimostrare la differenza tra ciò che è stato prestato e ciò che era
dovuto, non potendosi far gravare sull'attore - che ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento -
anche la prova di aver adempiuto esattamente.”
In un contratto a prestazioni corrispettive infatti l'inesatto adempimento rileva se ha alterato la corrispettività delle prestazioni, determinando il diritto di chi ha sollevato detta eccezione a non adempiere, provandone i presupposti.
Sul punto statuisce la Cassazione con sentenza n. 58 del 2004 (fonte ) che, in tema di CP_8
responsabilità contrattuale, l'"exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi,
con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
14 Contr Nel caso in oggetto ha sollevato l'eccezione di inadempimento motivandolo in ragione del risarcimento che asseritamente ha dovuto effettuare a favore di e della perdita dei rapporti Per_1
commerciali con la stessa.
Tali fatti non sono dimostrati.
Contr Il contesto contrattuale infatti è quello per cui non solo la ma anche, a quanto risulta, , Per_1
non hanno richiesto la risoluzione del contratto.
In tale contesto, a fronte della regolare fornitura di un filato la presenza nel quale (come affermato dal Ctu) di viscosa non ne ha diminuito il valore, è onere del compratore dimostrare le conseguenze negative dell'inesatto adempimento.
Contr Non risulta provata la sussistenza di un danno subito da
L'asserzione di parte appellata secondo cui la aveva dovuto ritirare dal mercato oltre Per_1
11.000,00 pezzi a causa della presenza di viscosa risulta totalmente sfornita di prova.
Manca inoltre qualunque prova dell'avvenuto pagamento da parte della prima a favore della seconda di USD 10.394,68. E' stata infatti prodotta in causa solo la nota di debito emessa da il Per_1
28.5.2018 (doc. 4 allegato a comparsa), giustificata peraltro con la seguente dizione “being claim for extracosts on treatment of defects caused by your yarn problem” senza alcuna prova di pagamento.
Risulta invece effettivamente stato pagato un bonifico per complessivi USD 8.909,58 da parte dell'appellante a favore di . Per_1
Tale bonifico, che ha come causale “for claim melange with viscose”, è giustificato in base alle due
Contr note di credito n. 1111 e 1112 emesse da del 26.08.2018 per complessivi USD 8.909,58,
giustificate, per la maggior parte dell'importo, con la dizione “hang replacement, transports and
additional handlinh costs”.
Ora tale pagamento, come rilevato da parte appellante, non risulta essere supportato da alcuna altra documentazione probatoria che lo giustifichi, essendo le note di credito di provenienza unilaterale di
Contr
né sussistendo una richiesta di risarcimento per quell'importo e/o di restituzione della merce da parte di . Per_1
15 Contr Va inoltre considerato che non ha provato che, a seguito dell'asserito risarcimento, ha avuto in restituzione la partita di filato venduta.
Contr Se avesse dovuto restituire il prezzo della vendita, è ragionevole ritenere che si sarebbe fatta restituire il filato, in caso contrario avrebbe consentito ad un indebito arricchimento di , Per_1
anche alla luce delle affermazioni del ctu circa la mancata perdita di valore della merce.
E' significativo che nel suo magazzino siano state rinvenute solo 14 rocche di filato, in assenza di ogni elemento dimostrante che il filato non sia stato commerciato e sia stato smaltito in quanto inutilizzabile.
Nemmeno i mastrini prodotti da , diretti a dimostrare che “il giro Controparte_1
d'affare con sia passato dagli € 241.252,64 del 2014 agli € 4.932,12 del Controparte_9
2015”, sono idonei a dimostrare che tale riduzione di fatturato sia effettivamente collegata alla difformità del filato venduto da in difetto di prova rigorosa in tale senso, e quindi non _2
dimostrano la sussistenza di tale danno.
Contr Conclusivamente l'appello deve essere accolto non avendo assolto al proprio onere probatorio.
Parte convenuta deve dunque essere condannata a pagare a l'importo di euro Parte_1
24.000,00 oltre accessori di legge quali indicati nel dispositivo.
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza e le spese difensive sono liquidate ai valori medi dei parametri di riferimento, tenuto conto delle medie difficoltà della controversia.
P.Q.M.
in integrale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della Parte_2
sentenza n. 189/2022 emessa dal Tribunale di Biella,
dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 24.000,00 oltre ad interessi di mora ex dlg 231/2002 dalla scadenza della
[...]
fattura 101746/2014 al saldo;
dichiara tenuta e condanna l'appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute nei due gradi di giudizio, che liquida in:
euro 4.835,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il giudizio di primo grado;
16 euro 3.966,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il presente giudizio;
pone le spese di ctu nell'importo già liquidato a carico di parte appellata.
Torino, 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
17
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 1673/2022 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che non si accetta il contraddittorio su domande nuove eventualmente
ex adverso formulate;
IN VIA PRINCIPALE:
In totale riforma della sentenza n. 189/2022 del Tribunale di Biella, pubblicata il 27.05.2022,
nell'ambito del procedimento con RG n. 586/2017, dichiararsi tenuta e condannarsi la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_1
IVA con sede in Sellero, Via Nazionale n. 5/D, a pagare parte attrice la capitale somma P.IVA_1
di € 24.000,00 per la causale di cui sopra, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 101746/14 al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 Ammettersi, senza inversione alcuna dell'onere probatorio gravante su controparte, i seguenti capi di prova non ammessi e rigettati in primo grado:
1) Vero che, in occasione di una precedente vendita di filato di colore grigio 100% cotone (analogo prodotto per cui è causa), con mail del 18.07.2014, è stata informata Controparte_1
dell'utilizzo e della presenza di viscosa nera nel filato?
2) Vero che, con mail del 18.07.2014, è stata informata che la viscosa Controparte_1
nera sarebbe stata fornita direttamente da _2
3) Vero che, a seguito dell'email del 18.07.2014, confermava l'ordine Controparte_1
a senza sollevare contestazioni in merito alla presenza della viscosa? _2
4) Vero che, in quell'occasione, ha dato incarico alla società ungherese Tintoria Piana MGR _2
Festode KFT di svolgere la mescolatura del cotone candido con la viscosa nera fornita da _2
come da email e disposizione lavoro che mi si rammostrano (doc. 13)?
5) Vero che la viscosa era il materiale tecnicamente più idoneo per le sue caratteristiche tecniche, ad essere utilizzata al fine di ottenere il filato richiesto da ? Controparte_1
6) Vero che la viscosa è stata aggiunta per uno scopo decorativo?
7) Vero che, in data 21.04.2015, ho effettuato le analisi che mi si rammostrano (doc. 9) sui campioni di filato consegnati da DM e oggetto della presente vertenza?
8) Vero che il filato era composto da fibre di cotone e da fibre di viscosa?
9) Vero che i valori di laboratorio possono essere suscettibili di una tolleranza di errore del +/-1%?
10) Vero che, in data 15.11.2017, ho effettuato ulteriori analisi, che mi si rammostrano (doc. 16), sui campioni di filato consegnati da DM e oggetto della presente vertenza?
11) Vero che il filato era composto da fibre di cotone e da fibre di viscosa?
12) Vero che, nei campioni consegnati, la viscosa è visibile ed isolabile?
13) Vero che la viscosa, nei campioni consegnati, ha uno scopo decorativo del filato?
14) Vero che la viscosa, nella quantità presente nei campioni consegnati, rispetta i limiti previsti dalla normativa europea in materia di composizione fibrosa dei prodotti tessili?
2 Si indicano a testi (da intendersi sin d'ora indicati anche in prova contraria sui capi avversari eventualmente ammessi):
, residente in [...] sui capi da 1 a 6; Testimone_1
, residente in [...] sui capi n. 1, 2, 3; Testimone_2
, c/o TO ZI (VA) sui capi da 7 a 14; Testimone_3 CP_3
IN OGNI CASO
Condannare al pagamento delle spese di lite, diritti e onorari, dei Controparte_1
due gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso forfetario del 15% come per legge.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
IN VIA PRELIMINARE: accertata la palese infondatezza dei motivi d'appello addotti da CP
dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis
[...]
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla in quanto CP
infondato in fatto ed in diritto, confermando pertanto l'impugnata sentenza n° 189/2022 pronunciata dal Tribunale di Biella.
IN OGNI CASO: spese di causa di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado veniva promosso da con atto di citazione notificato in data CP
14.03.2017 a al fine di vederla condannata al pagamento di € Controparte_1
24.000,00, oltre interessi e spese, in forza del residuo della fattura n. 1001746/2014 del 20.10.2014,
oggetto di cessione del credito tra la società ungherese e la stessa Controparte_5 [...]
essendo divenuta quest'ultima cessionaria del credito vantato da nei confronti di CP _2
. Controparte_1
3 Con sentenza n. 189/2022 il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda proposta da CP
nei confronti di condannando per l'effetto l'attrice al rimborso Controparte_1
delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda statuendo in sintesi, dopo avere riaffermato i principi di ripartizione dell'onere probatorio tra creditore e debitore dell'obbligazione, che era processualmente accertato che l'accordo di fornitura prevedeva la fornitura di un filato che doveva consistere nel “100% cotone pettinato”, in ragione delle diciture riportate in fatture e nei ddt e del contenuto del documento del 15 aprile 2015 (doc. 5 di parte convenuta), in “assenza di contestazioni ex art. 2712 c.c.” su quest'ultimo punto della parte attrice.
Sempre secondo il giudice di prima cura non può giustificare la dedotta differente composizione del filato la precedente cessione di filato misto tra la e e la coincidenza _2 Parte_1
tra la merce rivenduta ed il materiale acquistato da può trarsi documentalmente Controparte_1
dall'identità del numero dei lotti.
Viene poi affermato che la presenza di viscosa nel filato risulta sia dalla perizia di parte effettuata dalla cedente e sia dalle risultanze della ctu e che non appare persuasiva la tesi di parte attrice circa l'asserita modifica, sotto il profilo quantitativo, della composizione del filato ceduto.
Infine secondo la sentenza impugnata “appare infine verosimile che, a fronte delle predette difformità
qualitative, siano effettivamente derivate alla conseguenze dannose, sotto il Controparte_1
profilo risarcitorio, di cui alle note di credito prodotte”….”tale circostanza è comunque apprezzabile
nell'ottica della valutazione dei reciproci inadempimenti, a prescindere da un'espressa domanda di
condanna al risarcimento delle asserite voci di danno, in questa sede non proposta”.
-I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DA DM
L'appellante propone i seguenti motivi di appello:
1) Quale primo motivo, afferma che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado,
la dicitura riportata sulle fatture e sui documenti di trasporto non può di per sé considerarsi indicativa della effettiva composizione del filato ed in particolare della circostanza che oggetto dell'accordo tra le due Società fosse la fornitura di filato di composizione 100% cotone pettinato. Ciò, a partire dalla
4 circostanza che ha sempre indicato, sia nei documenti contabili che in quelli di trasporto, la _2
dicitura 100% cotone proprio in virtù del fatto che, nonostante fosse presente una piccola percentuale di viscosa nera, la normativa europea vigente in materia di composizione fibrosa dei prodotti tessili acconsente che un tale filato venga contrassegnato con il termine 100% puro, purchè nei limiti della tollerabilità prescritta.
In relazione al suddetto profilo poi, il Giudice di primo grado non ha attribuito rilevanza alla determinante circostanza che - essendo il filato oggetto dell'ordine da parte di Controparte_1
di colore grigio - la presenza di viscosa ovvero di un materiale sintetico, di colore nero,
[...]
avrebbe consentito, unitamente al materiale di colore bianco, di donare al prodotto il colore voluto.
Tale allegazione attorea non è stata oggetto di contestazione dell'odierna appellata nell'ambito del giudizio di primo grado.
Al contempo il Tribunale ha omesso di attribuire rilievo al dato, pacificamente emerso dalle risultanze di causa, che controparte era a conoscenza dell'utilizzo della viscosa da parte di come è _2
risultato innanzitutto dagli stessi assunti avversari (pagina 3 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. e capitolo di prova 13 dedotto da controparte) La stessa CTU ha concluso che “…anche in base ai documenti di causa la viscosa accertata risulta da un'aggiunta sistematica della quale le parti erano a conoscenza”.
Il Tribunale è inoltre erroneamente pervenuto all'impugnata decisione omettendo altresì di attribuire rilievo alla duplice circostanza - emersa dai documenti prodotti, dalla CTU e dalle stesse dichiarazioni avversarie - che per quella particolare tipologia di grigio (quella del filato oggetto dell'ordine per cui
è causa), utilizzava per prassi la viscosa, proprio al fine di ottenere quella specifica tonalità, _2
e di ciò era a conoscenza. Controparte_1
Sempre sotto tale profilo il Tribunale ha omesso di considerare che la normativa vigente in materia di denominazione delle fibre tessili di cui al Regolamento n. 1007/2011 tollera la presenza di fibre colorate puramente decorative se visibili, isolabili e presenti in percentuale non superiore al 7% del prodotto finito, e che in tal caso le suddette fibre non vengono considerate nelle composizioni fibrose dei prodotti tessili puri che possono, dunque, essere contrassegnati con il termine “100% puro”.
5 Per quanto le evidenze documentali (in particolare docc. 12, 13, 14, 15 attorei) fossero già di per sé
sufficienti, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da DM – e rigettate dal Tribunale – avrebbe ulteriormente confermato tale circostanza. La sentenza impugnata viene censurata altresì per il fatto che la motivazione in ordine alla non ammissione delle istanze istruttorie attoree sarebbe stata omessa dal Tribunale, sì da legittimare, da un lato, la censura della pronuncia de qua per tale motivo e, dall'altro, la riproposizione nella presente sede delle istanze disattese.
Altro motivo di impugnazione sarebbe dato da fatto che, dalla mera lettura della e-mail prodotta in primo grado dalla convenuta sub doc. 5 si evinca proprio il contrario di quanto ritenuto dal Tribunale.
2) Quale secondo motivo di impugnazione, sostiene l'appellante che, qualora il Tribunale avesse correttamente escluso che la fornitura dovesse consistere in un filato 100%, avrebbe dovuto comunque interrogarsi sull'esattezza dell'adempimento della creditrice, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal controparte a norma dell'art. 1460 c.c.. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la fornitura del filato a composizione mista fosse tale da rendere la cosa venduta inidonea all'uso cui era destinata, verifica da compiersi con riferimento alle vicende inerenti la consegna del materiale a , vicende erroneamente lette dal Tribunale. Per_1
La sentenza viene altresì impugnata con riferimento ai capi c1), c2), c3) per avere il Tribunale
attribuito rilievo ai fini dell'accoglimento dell'indicata eccezione ad elementi non correttamente interpretati.
3) Quale terzo motivo, afferma l'appellante che il Tribunale non ha, preliminarmente, accertato la coincidenza tra il materiale venduto da a e quello consegnato Controparte_1 Per_1
da a;
se il Tribunale avesse correttamente applicato gli artt. _2 Controparte_1
115, 116 cpc e 1460 cc sarebbe giunto a diverse conclusioni.
4) Quale quarto motivo, parte appellante rileva che il Tribunale non ha accertato il danno asseritamente subito dal terzo . L'asserito ritiro dal mercato di più di 11.000 pezzi da parte Per_1
di è rimasta un'affermazione totalmente priva di riscontro probatorio, così come Per_1
analogamente l'asserito pagamento della richiesta risarcitoria di USD 10.394,68. Inoltre sono risultate presenti nel magazzino della venditrice solo 14 rocche, a fronte dell'ingente numero di quelle spedite,
6 ragione per cui si deve ritenere che le stesse non siano state restituite e quindi siano state commercializzate. Il Tribunale ha ritenuto “verosimile” la sussistenza del danno sulla base di un ragionamento presuntivo privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
5) Infine, quale quinto motivo, viene dedotto che il Giudice – facendo applicazione del principio enunciato in sentenza – avrebbe dovuto accertare se il rifiuto di pagamento del prezzo risultasse giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Contro
-LA DIFESA DI PARTE APPELLATA
Con riferimento al primo motivo ed al secondo motivo di appello parte appellante ribadisce l'evidente efficacia probatoria, in ordine all'oggetto dell'accordo intercorso tra Controparte_1
e della documentazione prodotta in giudizio ed in particolare delle fatture e dei documenti _2
di trasporto emessi da quest'ultima, nei quali risulta l'espressa dicitura “100% cotone”.
In primis rileva che, anche ove la normativa europea avesse tollerato la presenza di fibra sintetica,
nell'ambito dei principi di trasparenza e buona fede contrattuale, il venditore avrebbe comunque dovuto comunicarlo al cliente, a maggior ragione considerata l'espressa richiesta di cotone 100%.
Inoltre sul punto controparte sottace che la CTU espletata ha chiaramente ed espressamente escluso che la normativa europea consenta di identificare un filato come 100% puro quando contenga una percentuale di sintetico, tantomeno quando la percentuale sia superiore al 2% come nel caso di specie in cui la percentuale di viscosa accertata era pari al 2,5%.
Più precisamente il CTU Dott. specificava ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento UE Per_2
n. 1007/2011 che nel caso de quo “la percentuale di fibre estranee riscontrate sui campioni di filato analizzati (nel caso specifico viscosa) superano il 2% e inoltre la viscosa accertata risultava da un'aggiunta sistematica”, pertanto sulla base dei suddetti risultati analitici, affermava che il filato oggetto di perizia non poteva essere etichettato come “Puro Cotone e non rientrava nei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1007/2011.
Priva di pregio risulterebbe poi la considerazione avversaria secondo cui essendo il filato venduto di colore grigio, la presenza di viscosa di colore nero fosse necessaria per donare al prodotto la tonalità
7 voluta: anche il tal caso il CTU ha smentito la circostanza, la quale risulta in ogni caso irrilevante,
precisando che “l''effetto “melange” (miscelatura di fibre tinte o colorate con fibre bianche) allo scopo di ottenere determinate tonalità di colore si può ottenere anche miscelando fibre dell'identica specie chimica. Nel caso specifico: cotone tinto con cotone naturale” (pag. 12 CTU).
Contr In merito all'asserita conoscenza da parte di della presenza di viscosa, l'affermazione del CTU riportata da controparte non ha alcuna rilevanza né prova alcunché il consulente era infatti chiamato esclusivamente a valutare la composizione del filato e la sua rispondenza alla normativa europea e nulla più.
Con riferimento alla precedente cessione di filato, estranea alla vicenda de qua, di cui al doc. 12
prodotto da controparte, trattavasi di acquisto di un prodotto di diversa tipologia e composizione (di altro colore e identificato infatti da un diverso codice prodotto) in relazione al quale era prevista la presenza di viscosa, tant'è vero che per tale ordine non sorgeva alcuna problematica: veniva _2
regolarmente pagata ed il cliente ultimo austriaco al quale è poi era stato venduto il filato dalla mai contestava nulla (come si vede nella relativa bolla doc. 10 risultava Controparte_1
espressamente specificata la percentuale di viscosa presente).
La circostanza sostenuta da D.M.P. secondo cui per tale tipologia di grigio utilizzasse per _2
prassi la viscosa al fine di ottenere la citata tonalità non significa certamente che Controparte_1
ne fosse a conoscenza: al contrario ciò evidenzia ulteriormente la malafede del venditore
[...]
il quale ha sottaciuto tale circostanza nonostante l'acquirente avesse espressamente richiesto filato
100% cotone.
Le ulteriori mail richiamate da controparte nell'atto di appello (dalla stessa prodotte ai docc. 13-15)
al fine di sostenere l'asserita conoscenza da parte della convenuta della presenza di fibra sintetica nel filato venduto, oltre ad essere inammissibili per le ragioni già dedotte nella memoria ex art. 183
comma VI n° 3 c.p.c., sono del tutto inconferenti e non hanno in realtà alcuna attinenza con la fornitura oggetto della presente controversia, posto che non concernevano in alcun modo la convenuta né ordini a lei riconducibili: la stessa infatti non è mai menzionata negli scambi epistolari allegati né
nelle bolle.
8 Nè può sostenersi, come più volte rilevato dalla DM, anche in sede d'appello (pag. 14 atto d'impugnazione) che l'utilizzo delle suddette fibre sintetiche fosse tollerato dal Regolamento Europeo
1007/2001 se in misura inferiore al 7% in quanto puramente decorative. Anche tale assunto risulta espressamente negato e smentito dalla Consulenza Tecnica espletata.
Con riferimento inoltre al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, si rileva che il
Giudicante ha ben specificato nella sua ordinanza del 05.12.2018 richiamata nella sentenza (pag. 4)
le ragioni fondanti tale sua decisione, prendendo posizione su ciascun capitolo di prova formulato dall'attrice ed evidenziando il motivo della sua inammissibilità/irrilevanza. Anche tale doglianza pertanto risulta evidentemente infondata.
Con riferimento al terzo motivo con cui l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere dimostrata la coincidenza tra i filati forniti da a _2 Controparte_1
e quelli da quest'ultima venduti a , afferma come tale circostanza, come
[...] Per_1
correttamente rilevato dal Giudicante, risulti pienamente dimostrata documentalmente.
L'ordine di filato era stato unico e aveva ad oggetto, tra gli altri, i lotti di cotone “100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4 241021 e 100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4
240131”: il materiale veniva fatturato da alla convenuta in parte con la 1001714/2014 del _2
14.10.2014, in parte con la n. 1001746/2014 del 20.10.2014 e in parte con la fattura 1684/2014 del
7.10.14 (docc. 1 e 8).
E' sufficiente confrontare le suddette fatture emesse da con le fatture emesse dalla convenuta _2
nei confronti di e le relative bolle doganali di cui al doc. 2 per verificare la perfetta Per_1
coincidenza dei codici prodotto (nella numero 1252 del 29/10/2014, lot 240131 e il 241021, nella
1008 del 14.10.2014, lot 241021, presenti solo le ultime 6 cifre per ragioni di software).
Il filato venduto da non era solamente il 240131 ma altresì il 241021 ed entrambi tali codici _2
prodotto, come sopra specificato, risultano presenti nelle fatture e nelle bolle doganali del filato rivenduto a . Per_1
9 Nessun rilievo assume inoltre l'ulteriore considerazione avversaria relativa al numero di fili presenti nel filato (30/1 o 30/2) in quanto del tutto prive di fondamento come già dedotto negli scritti difensivi depositati e smentite anch'esse dall'espletata CTU.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Biella infatti il CTU ha verificato e accertato che anche nel campione di filato di provenienza DM (Globo 30/1 Col. 231175 partita V4240131), oltre che negli ulteriori campioni prelevati presso lo stabilimento della convenuta, erano presenti percentuali superiori al 2% di viscosa, nello specifico il 2,4%.
Risulta dunque dimostrato che il prodotto fornito da contenesse sin dal principio fibra _2
sintetica, circostanza che per di più è stata pienamente confermata, come già precedentemente rilevato, dallo stesso CTP avversario e dalle analisi interne compiute all'epoca dei fatti da DM.
Con riferimento al quarto motivo d'appello l'appellato rammenta all'appellante che “in tema di
inadempimento del contratto di compravendita, e' sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto
adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale e'
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre e' a carico del venditore, quale
debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilita' o vicinanza della
prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme
alle caratteristiche (Cass. Sez. 2 24/05/2018 n.13034, Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez.
2, 02/09/2013, n. 20110).”
Tale prova non è stata fornita da controparte, risultando al contrario processualmente accertato che il filato venduto fosse qualitativamente difforme da quello pattuito, contenendo percentuali rilevanti di fibra sintetica nonostante fosse stato ordinato ed espressamente richiesto un filato 100% cotone.
Alla luce di quanto sopra le considerazioni avversarie in ordine alla prova del danno subito da risultano del tutto irrilevanti oltre che infondate, anche considerato che Controparte_1
la convenuta non ha proposto in questa sede domanda risarcitoria.
In ogni caso tale danno, nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante, risulta dimostrato documentalmente: è stata prodotta la corrispondenza intercorsa con l'agente CP_7
10 di cui al doc. 3, il conteggio dei danni subiti da le relative note di debito e credito, la ricevuta Per_1
del bonifico effettuato (si veda doc. 4 prodotto) nonché i mastrini cliente 2014 e 2015.
Si precisa che sia nelle note di credito prodotte che nella ricevuta del bonifico effettuato è presente l'espresso riferimento alle problematiche derivate al cliente dalla presenza della fibra viscosa nei filati venduti lotti 240131 e 241021.
Del tutto irrilevanti, oltre che prive di fondamento, le considerazioni e asserzioni di controparte relative al numero di rocche di filato presenti nel capannone;
ci si limita a rilevare che risultano trascorsi oltre 8 anni dalla fornitura de qua.
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione parte appellante ricorda che, come statuito da una recente sentenza della Suprema Corte in un caso del tutto analogo, “ La parte evocata in giudizio per
il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo
formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio
stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art.
1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto
–l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in
qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene
consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345;Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).
Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non
solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in
cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è
destinata (Sentenza Cassazione Civile n. 14986 del 28/05/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Il primo e secondo motivo di impugnazione
Il primo e secondo motivo di appello debbono essere rigettati.
11 Non può essere accolta la tesi di parte appellante secondo cui la sentenza non sarebbe logicamente motivata laddove indica come fonte di prova la dicitura “cotone 100%” riportata sulle fatture e sui documenti di trasporto, dicitura, che a detta dello stesso, dovrebbe considerarsi meramente indicativa.
Infatti la dicitura ha quale propria funzione quella di indicare esattamente qual è la composizione di un bene, nella specie un filato ed è, nel caso in oggetto, la regola contrattuale.
In ogni caso la percentuale di viscosa accertata dal ctu risulta maggiore di quanto consentito dall'art. 7 del regolamento dell'Unione Europea n. 1007/2011.
La circostanza affermata dall'appellante secondo cui, nei loro rapporti commerciali, avrebbe _2
sempre indicato la dicitura “100% cotone” nonostante vi fosse sempre nei filati l'aggiunta di viscosa nera, risulta sfornita di prova.
Il fatto che in una precedente vendita di filato di colore grigio 100% cotone fosse pattuita la presenza di viscosa nel filato è irrilevante, trattandosi di una singola compravendita, proprio perché un singolo caso non può essere espressione di una prassi consuetudinaria.
Circa il fatto che la presenza di viscosa sarebbe indispensabile per donare al filato il colore grigio,
il ctu a pg. 12 ha affermato che “L'effetto “melange” (miscelatura di fibre tinte o colorate con fibre
bianche) allo scopo di ottenere determinate tonalità di colore si può ottenere anche miscelando fibre
dell'identica specie chimica. Nel caso specifico: cotone tinto con cotone naturale.”
Non può neppure essere condiviso il rilievo secondo cui il filato esaminato rientrerebbe nelle caratteristiche dell'articolo 10 del regolamento U.E. 1007/2011.
Sul punto il ctu ha infatti affermato (pg. 10) che il fatto che la viscosa non è “decorativa” deriva dal fatto che “le fibre di viscosa tinte in nero (a dire di parte attrice “ad effetto decorativo”) non sono visibili ad occhio nudo ma solamente dopo osservazione al microscopio ottico essendo in mischia intima con le fibre di cotone.”
Rileva ancora sul punto il ctu che “Per quanto concerne la relazione del Consulente di Parte
Manifatture Tessili Bresciane Sig. concordo con la sua affermazione, in riferimento Persona_3
all'artico 10 del regolamento UE n° 1007/2011, che le fibre visibili, isolabili e puramente decorative
possono essere meglio identificate ad esempio in pizzi e ricami.”
12 Ritiene altresì il Collegio che debba essere confermata l'interpretazione della mail 15 aprile 2015
(documento 5 convenuta) contenuta nella sentenza di primo grado ritenendosi che, da un punto di vista logico, la dichiarata necessità di espletamento di indagini tecniche, quale risulta dal documento in oggetto, non può che derivare dal fatto che l'accordo iniziale non prevedeva la viscosa;
diversamente la mail avrebbe avuto diverso contenuto. Se l'accordo fosse stato dall'inizio quello di comprendere la viscosa, la parte appellata lo avrebbe rilevato chiedendo che fosse data esecuzione all'accordo iniziale.
Deve confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie proposte dall'appellante in primo grado.
I capi sono inammissibili in quanto non necessari ai fini della decisione in considerazione della circostanza che i fatti dedotti dalla appellante ai capi da 1 a 4 riguardano da 1 a 3 fatti non contestati,
il 4 fatti irrilevanti in quanto conseguenti all'accordo intercorso tra le parti in relazione alla precedente fornitura, i capi successivi aventi ad oggetto fatti di natura tecnica già oggetto di contraddittorio nell'ambito della ctu.
-Il terzo motivo di impugnazione
Anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Deve ritenersi accertata la sussistenza della corrispondenza tra il materiale venduto da a _2
Contr e quello venduto da quest'ultima a . Per_1
Risulta infatti dagli atti che l'ordine effettuato riguardava, tra gli altri, due lotti di cotone pettinato così identificati: 1) il primo di 100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4 241021 fattura numero
1001714/2014 del 14.10.2014; 2) il secondo 100% cotone pettinato colore 231175N Grey V4 240131
fattura numero 1001746/2014 del 20.10.2014.
Contr Se si confrontano le fatture emesse da con quelle emesse da nei confronti di _2 Per_1
Contr e le relative bolle doganali (doc. 2 , si leggono gli stessi identici numeri di “lotto prodotto”
vale a dire, nella numero 1252 del 29/10/2014, il 240131 (pag. 2-7) e il 240121 (pag. 7-9), mentre nella 1008 del 14.10.2014, il 241021 (pag. 20-22).
Quanto alla presenza di un solo filo nel filato venduto da e di due fili in quello venduto da _2
Contr parte appellata, la ha chiarito il punto affermando che, ricevuto il filato, lo ha ritorto e rivenduto
13 nell'ottobre 2014 alla Gracedon Knitters Limited di Honk Kong, utilizzando quindi due fili forniti da
. _2
-Quarto motivo di impugnazione.
Il motivo merita accoglimento.
Certamente è corretto quanto afferma l'appellato, ossia che “in tema di inadempimento del contratto di compravendita, e' sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento..”.
Tuttavia tale affermazione deve essere intesa, alla luce degli ordinari principi processuali in tema di onere della prova, nel senso che non è sufficiente che il compratore si limiti a dedurre l'inesatto adempimento, dovendo lo stesso anche necessariamente provare i fatti che costituiscono detta fattispecie.
Afferma la Cassazione n. 5694 del 1996 (fonte ) che la dimostrazione a carico del CP_8
committente che oppone l'exceptio non rite adimpleti contractus a chi gli richieda il pagamento del corrispettivo ha ad oggetto lo scarto tra il progetto convenuto e la sua realizzazione.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 9825 del 1996 (fonte ) rileva che “Nei contratti CP_8
a prestazioni corrispettive, qualora il convenuto contesti l'esattezza dell'adempimento della
controparte, spetta al medesimo dimostrare la differenza tra ciò che è stato prestato e ciò che era
dovuto, non potendosi far gravare sull'attore - che ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento -
anche la prova di aver adempiuto esattamente.”
In un contratto a prestazioni corrispettive infatti l'inesatto adempimento rileva se ha alterato la corrispettività delle prestazioni, determinando il diritto di chi ha sollevato detta eccezione a non adempiere, provandone i presupposti.
Sul punto statuisce la Cassazione con sentenza n. 58 del 2004 (fonte ) che, in tema di CP_8
responsabilità contrattuale, l'"exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'art. 1460, secondo comma, cod. civ. postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi,
con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
14 Contr Nel caso in oggetto ha sollevato l'eccezione di inadempimento motivandolo in ragione del risarcimento che asseritamente ha dovuto effettuare a favore di e della perdita dei rapporti Per_1
commerciali con la stessa.
Tali fatti non sono dimostrati.
Contr Il contesto contrattuale infatti è quello per cui non solo la ma anche, a quanto risulta, , Per_1
non hanno richiesto la risoluzione del contratto.
In tale contesto, a fronte della regolare fornitura di un filato la presenza nel quale (come affermato dal Ctu) di viscosa non ne ha diminuito il valore, è onere del compratore dimostrare le conseguenze negative dell'inesatto adempimento.
Contr Non risulta provata la sussistenza di un danno subito da
L'asserzione di parte appellata secondo cui la aveva dovuto ritirare dal mercato oltre Per_1
11.000,00 pezzi a causa della presenza di viscosa risulta totalmente sfornita di prova.
Manca inoltre qualunque prova dell'avvenuto pagamento da parte della prima a favore della seconda di USD 10.394,68. E' stata infatti prodotta in causa solo la nota di debito emessa da il Per_1
28.5.2018 (doc. 4 allegato a comparsa), giustificata peraltro con la seguente dizione “being claim for extracosts on treatment of defects caused by your yarn problem” senza alcuna prova di pagamento.
Risulta invece effettivamente stato pagato un bonifico per complessivi USD 8.909,58 da parte dell'appellante a favore di . Per_1
Tale bonifico, che ha come causale “for claim melange with viscose”, è giustificato in base alle due
Contr note di credito n. 1111 e 1112 emesse da del 26.08.2018 per complessivi USD 8.909,58,
giustificate, per la maggior parte dell'importo, con la dizione “hang replacement, transports and
additional handlinh costs”.
Ora tale pagamento, come rilevato da parte appellante, non risulta essere supportato da alcuna altra documentazione probatoria che lo giustifichi, essendo le note di credito di provenienza unilaterale di
Contr
né sussistendo una richiesta di risarcimento per quell'importo e/o di restituzione della merce da parte di . Per_1
15 Contr Va inoltre considerato che non ha provato che, a seguito dell'asserito risarcimento, ha avuto in restituzione la partita di filato venduta.
Contr Se avesse dovuto restituire il prezzo della vendita, è ragionevole ritenere che si sarebbe fatta restituire il filato, in caso contrario avrebbe consentito ad un indebito arricchimento di , Per_1
anche alla luce delle affermazioni del ctu circa la mancata perdita di valore della merce.
E' significativo che nel suo magazzino siano state rinvenute solo 14 rocche di filato, in assenza di ogni elemento dimostrante che il filato non sia stato commerciato e sia stato smaltito in quanto inutilizzabile.
Nemmeno i mastrini prodotti da , diretti a dimostrare che “il giro Controparte_1
d'affare con sia passato dagli € 241.252,64 del 2014 agli € 4.932,12 del Controparte_9
2015”, sono idonei a dimostrare che tale riduzione di fatturato sia effettivamente collegata alla difformità del filato venduto da in difetto di prova rigorosa in tale senso, e quindi non _2
dimostrano la sussistenza di tale danno.
Contr Conclusivamente l'appello deve essere accolto non avendo assolto al proprio onere probatorio.
Parte convenuta deve dunque essere condannata a pagare a l'importo di euro Parte_1
24.000,00 oltre accessori di legge quali indicati nel dispositivo.
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza e le spese difensive sono liquidate ai valori medi dei parametri di riferimento, tenuto conto delle medie difficoltà della controversia.
P.Q.M.
in integrale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della Parte_2
sentenza n. 189/2022 emessa dal Tribunale di Biella,
dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 24.000,00 oltre ad interessi di mora ex dlg 231/2002 dalla scadenza della
[...]
fattura 101746/2014 al saldo;
dichiara tenuta e condanna l'appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute nei due gradi di giudizio, che liquida in:
euro 4.835,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il giudizio di primo grado;
16 euro 3.966,00 oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il presente giudizio;
pone le spese di ctu nell'importo già liquidato a carico di parte appellata.
Torino, 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
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