Articolo 80 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 79Articolo 81
Versione
6 maggio 1952
Art. 80.
(Sgombero delle banchine)


Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.
I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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