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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15802 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EO ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 56188 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 6.11.2025, e vertente
TRA
CONDOMINIO DI VIA MARCO FULVIO NOBILIORE n. 38 VIA TUSCOLANA n. 909/923/937
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Viale dei Colli Portuensi
n. 442 presso e nello studio dell'Avv. Angela Grimaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Larussa, come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, per: Email_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. il Condominio attore riassumeva il giudizio a seguito della sentenza n.15132/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di dichiarazione del difetto di giurisdizione per la pretesa contenuta nella cartella esattoriale n. 09720200026729506000 relativa ad omesso pagamento del per l'importo di euro di € 15.936,73 - anno di riferimento 2013 CP_2 chiedendo, la nullità della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento n.
09720239071824131000 notificata il 06.02.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l che chiedeva Controparte_1
la cessata materia del contendere per l'intervenuta sospensione della cartella di pagamento impugnata in data 30.01.2025.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per la pretesa canone
COSAP contenuta nella cartella esattoriale n. 09720200026729506000 per l'importo di euro di €
15.936,73.
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr. Cass., 1.06.2004, n. 10478; Cass., ss uu,
28.09.2000, n. 1048).
Nel caso in esame, l' ha depositato, in sede di costituzione del giudizio, Controparte_1
provvedimento dell'11.02.2025 di Dichiarazione di inefficacia della cartella esattoriale n. 097 2020
0026729506 con la dichiarazione che “Con riferimento al contribuente in oggetto, si comunica che in
ragione dell'errata notifica la cartella 09720200026729506 è stata resa inefficace. In ordine alla
suddetta cartella, pertanto, non saranno intraprese attività cautelari e/o esecutive”.
L'intervenuto provvedimento ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sulla pretesa iscritta a ruolo e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale. Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire, secondo la regola della “soccombenza virtuale” con cui rileva, ai fini delle spese, la “normale”
probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione di inefficacia della cartella è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio riassunto davante dal Tribunale con citazione ex art. 50 c.p.c. 20.12.2024
mentre il provvedimento di inefficacia della cartella e, quindi, della pretesa creditoria è datato
11.02.2025. Ne discende che non può disporsi la compensazione delle spese di lite che devono essere liquidate in favore del procuratore antistatario del Condominio attore, ex DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n.
09720200026729506000 per l'importo di euro di € 15.936,73.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore Controparte_1
antistatario avv. Angela Grimaldi che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11.11.2025
IL GIUDICE
EO ES
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EO ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 56188 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 6.11.2025, e vertente
TRA
CONDOMINIO DI VIA MARCO FULVIO NOBILIORE n. 38 VIA TUSCOLANA n. 909/923/937
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Viale dei Colli Portuensi
n. 442 presso e nello studio dell'Avv. Angela Grimaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Larussa, come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, per: Email_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. il Condominio attore riassumeva il giudizio a seguito della sentenza n.15132/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di dichiarazione del difetto di giurisdizione per la pretesa contenuta nella cartella esattoriale n. 09720200026729506000 relativa ad omesso pagamento del per l'importo di euro di € 15.936,73 - anno di riferimento 2013 CP_2 chiedendo, la nullità della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento n.
09720239071824131000 notificata il 06.02.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l che chiedeva Controparte_1
la cessata materia del contendere per l'intervenuta sospensione della cartella di pagamento impugnata in data 30.01.2025.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per la pretesa canone
COSAP contenuta nella cartella esattoriale n. 09720200026729506000 per l'importo di euro di €
15.936,73.
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr. Cass., 1.06.2004, n. 10478; Cass., ss uu,
28.09.2000, n. 1048).
Nel caso in esame, l' ha depositato, in sede di costituzione del giudizio, Controparte_1
provvedimento dell'11.02.2025 di Dichiarazione di inefficacia della cartella esattoriale n. 097 2020
0026729506 con la dichiarazione che “Con riferimento al contribuente in oggetto, si comunica che in
ragione dell'errata notifica la cartella 09720200026729506 è stata resa inefficace. In ordine alla
suddetta cartella, pertanto, non saranno intraprese attività cautelari e/o esecutive”.
L'intervenuto provvedimento ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sulla pretesa iscritta a ruolo e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale. Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire, secondo la regola della “soccombenza virtuale” con cui rileva, ai fini delle spese, la “normale”
probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione di inefficacia della cartella è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio riassunto davante dal Tribunale con citazione ex art. 50 c.p.c. 20.12.2024
mentre il provvedimento di inefficacia della cartella e, quindi, della pretesa creditoria è datato
11.02.2025. Ne discende che non può disporsi la compensazione delle spese di lite che devono essere liquidate in favore del procuratore antistatario del Condominio attore, ex DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n.
09720200026729506000 per l'importo di euro di € 15.936,73.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore Controparte_1
antistatario avv. Angela Grimaldi che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11.11.2025
IL GIUDICE
EO ES