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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2287/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del giorno 11.12.2025 fissato ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2287/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCHETTI SERGIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.08.2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase, e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo a quello della domanda amministrativa con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e che il CTU nominato aveva ritenuto che la compromissione dell'autonomia personale da giustificare il diritto all'accompagno poteva essersi verificato solo limitatamente al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto a trattamento chemioterapico;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 specifiche contestazioni alla CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti.
L'eccezione dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
L'art 445 bis comma 5 prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia contestato le conclusioni del consulente tecnico di ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al primo comma, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione”.
Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità i motivi di contestazione alla CTU, non essendo sufficiente enunciare le patologie cui è affetto il ricorrente o censurare genericamente l'erroneità o l'inadeguatezza dell'elaborato peritale senza evidenziare gli errori tecnici nei quali sarebbe incorso.
Nel caso di specie il ricorso non contiene specifiche contestazioni alla CTU, ma solo critiche generiche che lo rendono inammissibile.
Il CTU ha ritenuto che “..l'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale non ha evidenziato una compromissione della capacità deambulatoria. La stazione eretta i cambi posturali e la deambulazione risultano possibili in autonomia. La visita ha inoltre messo in evidenza l'assenza di deficit cognitivi e funzionali che compromettano le autonomie nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Si ritiene tuttavia che, limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia (con schema gemcitabina + cisplatino), possano essersi verificate condizioni di marcata compromissione delle autonomie personali — in particolare astenia intensa, nausea persistente, neuropatia periferica e rischio infettivo — tali da rendere verosimile la necessità di assistenza continua da parte di terzi. Pertanto, in tale fase, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento temporaneo dell'indennità di accompagnamento.” La relazione del C.T.U. è correttamente motivata ed il giudizio sulla necessità di far ricorso alla rinnovazione della C.T.U. rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, posto che l'obbligo di rinnovo è limitato ai casi in cui la pregressa CTU abbia omesso di valutare un fatto storico decisivo ai fini di una diversa conclusione.
P.Q.M.
Rigetta la domanda
Compensa le spese.
12.12.2025
Il Giudice Onorario
RI DA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2287/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
RI DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del giorno 11.12.2025 fissato ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2287/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCHETTI SERGIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.08.2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase, e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese successivo a quello della domanda amministrativa con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e che il CTU nominato aveva ritenuto che la compromissione dell'autonomia personale da giustificare il diritto all'accompagno poteva essersi verificato solo limitatamente al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto a trattamento chemioterapico;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 specifiche contestazioni alla CTU e deducendo l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti.
L'eccezione dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
L'art 445 bis comma 5 prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia contestato le conclusioni del consulente tecnico di ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al primo comma, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione”.
Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità i motivi di contestazione alla CTU, non essendo sufficiente enunciare le patologie cui è affetto il ricorrente o censurare genericamente l'erroneità o l'inadeguatezza dell'elaborato peritale senza evidenziare gli errori tecnici nei quali sarebbe incorso.
Nel caso di specie il ricorso non contiene specifiche contestazioni alla CTU, ma solo critiche generiche che lo rendono inammissibile.
Il CTU ha ritenuto che “..l'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale non ha evidenziato una compromissione della capacità deambulatoria. La stazione eretta i cambi posturali e la deambulazione risultano possibili in autonomia. La visita ha inoltre messo in evidenza l'assenza di deficit cognitivi e funzionali che compromettano le autonomie nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Si ritiene tuttavia che, limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia (con schema gemcitabina + cisplatino), possano essersi verificate condizioni di marcata compromissione delle autonomie personali — in particolare astenia intensa, nausea persistente, neuropatia periferica e rischio infettivo — tali da rendere verosimile la necessità di assistenza continua da parte di terzi. Pertanto, in tale fase, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento temporaneo dell'indennità di accompagnamento.” La relazione del C.T.U. è correttamente motivata ed il giudizio sulla necessità di far ricorso alla rinnovazione della C.T.U. rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, posto che l'obbligo di rinnovo è limitato ai casi in cui la pregressa CTU abbia omesso di valutare un fatto storico decisivo ai fini di una diversa conclusione.
P.Q.M.
Rigetta la domanda
Compensa le spese.
12.12.2025
Il Giudice Onorario
RI DA