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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10870 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24844/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.24844 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Napoli, al C.so Vittorio Emanuele n. 494/C, elettivamente domiciliata in Napoli, al Vico Belledonne a Chiaia n. 25, presso lo studio dell'avv. Carlo Carbone, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
, C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in CP_2
Singapore, 7 Straits View #16-01/03 Marine One East Tower, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via I. d'Aste 1/5 presso lo studio dell'avv.
IM TI, che la rappresenta e difende in virtù di procura notarile autenticata e munita di apostille e traduzione asseverata in italiano;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 7017/2022 emesso il 27-09-2022, la compagnia di Co navigazione . (d'ora in poi per brevità ONE), CP_1 CP_1 ingiungeva alla , il pagamento della somma di € 6.132,40, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2022 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dei c.d. costi di demurrage.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo venivano ritualmente notificati all'intimata in data 30-09-2022.
Avverso il predetto ricorso proponeva opposizione la , con atto Parte_1 di citazione notificato alla compagnia di navigazione ONE in data 20-10-
2022, eccependo in sintesi l 'inefficacia probatoria della fattura n. ITR028741 emessa in data 17-11-2020 e l 'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c..
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendone la totale infondatezza;
in particolare evidenziava che l'opponente si era limitata a svolgere contestazioni generiche e di rito nulla contestando, invece, in ordine all'ammontare delle tariffe di demurrage applicate.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta
- 2 -
in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Preliminarmente va disattesa la lamentata carenza dei requisiti di prova del credito ingiunto di cui all'art. 633 c.p.c. necessari per l'emissione del decreto.
Invero, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere-dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
23.07.2014 n. 16767).
Nella specie si rileva la piena ammissibilità del decreto essendo lo stesso fondato su prova scritta (cfr. fattura n. ITR028741 emessa in data 17-11-2020, polizza di carico ONEYSZPA05363700, diposizione di bonifico acconto di €
2.643,60, versati in atti nel fascicolo monitorio). La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, tra cui le fatture, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione.
Deve quindi ritenersi che siano stati pienamente integrati i requisiti, individuati dal legislatore, necessari per dar corso al procedimento speciale di ingiunzione e dunque il relativo decreto deve ritenersi valido a tutti gli effetti di legge.
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l 'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l 'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o
- 3 -
modificativi del credito ” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli,
31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cass.civile, 31 maggio
2007, n. 12765; Cass. civile, sez., 24 novembre 2005 n. 24815; Cass. civile, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nella specie, tuttavia, l'opponente non ha contestato di essere la destinataria della merce (grucce per vestiti) stivata nel container matricola
KKTU7933171, oggetto della polizza di carico ONEYSZPA05363700, né tantomeno ha negato di aver ritirato la predetta merce dopo oltre otto mesi di ritardo.
E' noto, in proposito, l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “i fatti allegati da una delle parti possono considerarsi pacifici, sì da poter essere posti a base della decisione senza bisogno di apposita dimostrazione, non solo quando risultino esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li abbia contestati specificamente”.
Il nuovo art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice possa porre a fondamento della sua decisione «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Con questa nuova formulazione anche il Legislatore ha accolto quel tradizionale orientamento giurisprudenziale, (sentenza a S.U. n.
761/2002), in base al quale nel processo civile, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra sono automaticamente espunti dal thema probandum, ponendo così una sostanziale equivalenza tra non contestazione e relevatio ab onere probandi.
- 4 -
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provata l'esistenza del titolo posto a base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria.
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001). In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posta a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'opponente non solo non ha contestato il titolo posto a base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria, ma anzi emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta sin dalla fase monitoria (e mai specificamente e puntualmente contestata da che a seguito di messa in mora, in data 04-03-2021 il sig. Parte_1
, per sempre a mezzo pec chiedeva: 1) una Persona_1 Parte_1 dilazione del pagamento della somma complessiva richiesta dalla Compagnia
ONE (euro 6.132,40) in due rate. “ La prima rata entro il 20\03\2021 di €
- 5 -
3.000,00. La seconda a saldo dovuto di € 3.132,40 entro e non oltre il
20\04\2021”;
2) si scusava per il ritardo nei versamenti – che veniva ascritto a problemi di liquidità ed al riguardo asseriva “ E' nostra intenzione pagare l'intero importo dovuto e solo e soltanto a causa del perdurare dell'emergenza dell'epidemia da covid 19 che la ns. azienda è in forti difficoltà ,con fatturati ridotti oltre il
50% , ma suddividendo la somma in due scadenze siamo certi di poter far fronte al saldo dovuto”.
La mentovata pec esprime indubbiamente un riconoscimento del debito atteso che il linguaggio lessicale della stessa denota una manifestazione della consapevolezza del debito da parte della società opponente, tanto vero che quest'ultima ha volontariamente rappresentato di avere l'intenzione di saldare il debito per l'importo di € 6.132,40 (€ 3.000,00 + € 3.132,40).
Per quanto rilevato, si profilano tutti gli estremi per confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 7017/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27-09-2022.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., infine, non può essere accolta atteso che nessuna prova è stata fornita dall'opposta circa il danno subito per effetto del comportamento processuale della controparte.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7017/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.540,00 per compensi
- 6 -
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste;
Così deciso in Napoli, il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.24844 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Napoli, al C.so Vittorio Emanuele n. 494/C, elettivamente domiciliata in Napoli, al Vico Belledonne a Chiaia n. 25, presso lo studio dell'avv. Carlo Carbone, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
, C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in CP_2
Singapore, 7 Straits View #16-01/03 Marine One East Tower, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via I. d'Aste 1/5 presso lo studio dell'avv.
IM TI, che la rappresenta e difende in virtù di procura notarile autenticata e munita di apostille e traduzione asseverata in italiano;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 7017/2022 emesso il 27-09-2022, la compagnia di Co navigazione . (d'ora in poi per brevità ONE), CP_1 CP_1 ingiungeva alla , il pagamento della somma di € 6.132,40, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2022 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dei c.d. costi di demurrage.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo venivano ritualmente notificati all'intimata in data 30-09-2022.
Avverso il predetto ricorso proponeva opposizione la , con atto Parte_1 di citazione notificato alla compagnia di navigazione ONE in data 20-10-
2022, eccependo in sintesi l 'inefficacia probatoria della fattura n. ITR028741 emessa in data 17-11-2020 e l 'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c..
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendone la totale infondatezza;
in particolare evidenziava che l'opponente si era limitata a svolgere contestazioni generiche e di rito nulla contestando, invece, in ordine all'ammontare delle tariffe di demurrage applicate.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., si fissava udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa veniva trattenuta
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in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Preliminarmente va disattesa la lamentata carenza dei requisiti di prova del credito ingiunto di cui all'art. 633 c.p.c. necessari per l'emissione del decreto.
Invero, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere-dovere del giudice di decidere la causa nel merito (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
23.07.2014 n. 16767).
Nella specie si rileva la piena ammissibilità del decreto essendo lo stesso fondato su prova scritta (cfr. fattura n. ITR028741 emessa in data 17-11-2020, polizza di carico ONEYSZPA05363700, diposizione di bonifico acconto di €
2.643,60, versati in atti nel fascicolo monitorio). La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, tra cui le fatture, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione.
Deve quindi ritenersi che siano stati pienamente integrati i requisiti, individuati dal legislatore, necessari per dar corso al procedimento speciale di ingiunzione e dunque il relativo decreto deve ritenersi valido a tutti gli effetti di legge.
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l 'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l 'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o
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modificativi del credito ” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli,
31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cass.civile, 31 maggio
2007, n. 12765; Cass. civile, sez., 24 novembre 2005 n. 24815; Cass. civile, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nella specie, tuttavia, l'opponente non ha contestato di essere la destinataria della merce (grucce per vestiti) stivata nel container matricola
KKTU7933171, oggetto della polizza di carico ONEYSZPA05363700, né tantomeno ha negato di aver ritirato la predetta merce dopo oltre otto mesi di ritardo.
E' noto, in proposito, l'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “i fatti allegati da una delle parti possono considerarsi pacifici, sì da poter essere posti a base della decisione senza bisogno di apposita dimostrazione, non solo quando risultino esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li abbia contestati specificamente”.
Il nuovo art. 115, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice possa porre a fondamento della sua decisione «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Con questa nuova formulazione anche il Legislatore ha accolto quel tradizionale orientamento giurisprudenziale, (sentenza a S.U. n.
761/2002), in base al quale nel processo civile, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra sono automaticamente espunti dal thema probandum, ponendo così una sostanziale equivalenza tra non contestazione e relevatio ab onere probandi.
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Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provata l'esistenza del titolo posto a base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria.
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001). In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posta a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'opponente non solo non ha contestato il titolo posto a base della domanda di adempimento contrattuale proposta in via monitoria, ma anzi emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta sin dalla fase monitoria (e mai specificamente e puntualmente contestata da che a seguito di messa in mora, in data 04-03-2021 il sig. Parte_1
, per sempre a mezzo pec chiedeva: 1) una Persona_1 Parte_1 dilazione del pagamento della somma complessiva richiesta dalla Compagnia
ONE (euro 6.132,40) in due rate. “ La prima rata entro il 20\03\2021 di €
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3.000,00. La seconda a saldo dovuto di € 3.132,40 entro e non oltre il
20\04\2021”;
2) si scusava per il ritardo nei versamenti – che veniva ascritto a problemi di liquidità ed al riguardo asseriva “ E' nostra intenzione pagare l'intero importo dovuto e solo e soltanto a causa del perdurare dell'emergenza dell'epidemia da covid 19 che la ns. azienda è in forti difficoltà ,con fatturati ridotti oltre il
50% , ma suddividendo la somma in due scadenze siamo certi di poter far fronte al saldo dovuto”.
La mentovata pec esprime indubbiamente un riconoscimento del debito atteso che il linguaggio lessicale della stessa denota una manifestazione della consapevolezza del debito da parte della società opponente, tanto vero che quest'ultima ha volontariamente rappresentato di avere l'intenzione di saldare il debito per l'importo di € 6.132,40 (€ 3.000,00 + € 3.132,40).
Per quanto rilevato, si profilano tutti gli estremi per confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 7017/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27-09-2022.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., infine, non può essere accolta atteso che nessuna prova è stata fornita dall'opposta circa il danno subito per effetto del comportamento processuale della controparte.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7017/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.540,00 per compensi
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professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste;
Così deciso in Napoli, il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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