TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo, ossia, “Voglia il Tribunale
di Grosseto, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati il 19.10.1988 a Grosseto, con atto registrato presso l'ufficio dello stato
[...]
civile di quel Comune al n. 71 P. 1 dell'anno 1988 con rito civile, alle seguenti condizioni:
nessun assegno di mantenimento per la moglie in quanto economicamente
autosufficiente; porre a carico del ricorrente un assegno di euro 200,00 mensili da
corrispondere direttamente nella mani della IA fino al compimento del 25esimo Per_1
anno di età; Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16.8.2023, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di con cui ebbe a contrarre matrimonio in data 19.10.1988, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto.
Dall'unione tra i coniugi, sono nati i figli , , tutti Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , maggiorenne ma Per_1
ancora non totalmente indipendente.
Il ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto anche che sia disposto a suo carico un assegno di mantenimento di euro 200,00 da corrispondere alla IA
, nata il [...], fino al compimento del suo venticinquesimo anno di età; Per_1
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che a far data dal 2009 il rapporto sentimentale è entrato in crisi, tant'è che da allora le parti vivono separate.
Ha dedotto inoltre di voler contribuire con un assegno mensile di euro 200,00, da corrispondere direttamente nelle mani della IA fino al compimento del Per_1 venticinquesimo anno di età, atteso che la stessa svolge lavori stagionali ed è
iscritta all'università, e che nessun assegno di mantenimento debba essere disposto in favore della moglie, in quanto economicamente autosufficiente.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, effettuata in data 8.9.2023, a fronte del regolare tentativo di notificazione ex art 139 c.p.c. svolto presso la sua residenza.
La stessa è stata pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 10.12.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono invero i presupposti di cui all'art. 151 c.c., atteso che le allegazioni del ricorrente trovano conferma nel comportamento della resistente, la quale,
rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato indifferenza e disinteresse rispetto al vincolo coniugale che ci occupa.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 19.10.1988, trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 71, anno 1988),
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le pronunce di carattere economico
Come detto sopra, il ricorrente ha chiesto anche che il Tribunale volesse porre a suo carico un contributo al mantenimento in favore della IA , pari ad Per_1
euro 200,00. La domanda è invero la formalizzazione di una atto negoziale unilaterale del ricorrente in favore della IA, rispetto al quale, il Tribunale nonpuò che prendere atto ex art 337 ter c.c., comma 2.
Tale impegno negoziale non è infatti contrario ad alcuna norma di legge e corrisponde all'interesse della IA.
4) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alle pronunce richieste, si giustifica, attesa la contumacia della resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 19.10.1988, trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 71, anno
1988);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) PRENDE ATTO dell'impegno di a contribuire al Parte_1
mantenimento ordinario della IA , mediante il pagamento direttamente Per_1
nelle mani della IA, dell'importo di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge, sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura DI Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo, ossia, “Voglia il Tribunale
di Grosseto, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati il 19.10.1988 a Grosseto, con atto registrato presso l'ufficio dello stato
[...]
civile di quel Comune al n. 71 P. 1 dell'anno 1988 con rito civile, alle seguenti condizioni:
nessun assegno di mantenimento per la moglie in quanto economicamente
autosufficiente; porre a carico del ricorrente un assegno di euro 200,00 mensili da
corrispondere direttamente nella mani della IA fino al compimento del 25esimo Per_1
anno di età; Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16.8.2023, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di con cui ebbe a contrarre matrimonio in data 19.10.1988, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto.
Dall'unione tra i coniugi, sono nati i figli , , tutti Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , maggiorenne ma Per_1
ancora non totalmente indipendente.
Il ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto anche che sia disposto a suo carico un assegno di mantenimento di euro 200,00 da corrispondere alla IA
, nata il [...], fino al compimento del suo venticinquesimo anno di età; Per_1
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che a far data dal 2009 il rapporto sentimentale è entrato in crisi, tant'è che da allora le parti vivono separate.
Ha dedotto inoltre di voler contribuire con un assegno mensile di euro 200,00, da corrispondere direttamente nelle mani della IA fino al compimento del Per_1 venticinquesimo anno di età, atteso che la stessa svolge lavori stagionali ed è
iscritta all'università, e che nessun assegno di mantenimento debba essere disposto in favore della moglie, in quanto economicamente autosufficiente.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, effettuata in data 8.9.2023, a fronte del regolare tentativo di notificazione ex art 139 c.p.c. svolto presso la sua residenza.
La stessa è stata pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 10.12.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono invero i presupposti di cui all'art. 151 c.c., atteso che le allegazioni del ricorrente trovano conferma nel comportamento della resistente, la quale,
rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato indifferenza e disinteresse rispetto al vincolo coniugale che ci occupa.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 19.10.1988, trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 71, anno 1988),
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le pronunce di carattere economico
Come detto sopra, il ricorrente ha chiesto anche che il Tribunale volesse porre a suo carico un contributo al mantenimento in favore della IA , pari ad Per_1
euro 200,00. La domanda è invero la formalizzazione di una atto negoziale unilaterale del ricorrente in favore della IA, rispetto al quale, il Tribunale nonpuò che prendere atto ex art 337 ter c.c., comma 2.
Tale impegno negoziale non è infatti contrario ad alcuna norma di legge e corrisponde all'interesse della IA.
4) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alle pronunce richieste, si giustifica, attesa la contumacia della resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 19.10.1988, trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 71, anno
1988);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) PRENDE ATTO dell'impegno di a contribuire al Parte_1
mantenimento ordinario della IA , mediante il pagamento direttamente Per_1
nelle mani della IA, dell'importo di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge, sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024. Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura DI Girolamo