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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1643/2024
vertente tra
Parte_1
ONIO e avv. IADECOLA ALESSANDRA)
Parte appellante contro
Controparte_1
NDRA)
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11393/2023 del Tribunale civile di Roma, Sez. Lavoro, resa in data 14.12.2023, non notificata.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto contro la nnanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Parte_1 lavoro, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la natura subordinata del rapporto di Controparte_1 lavoro intercorso con la predetta Società, iniziato in data 18 luglio 2016 e terminato in data 30 giugno 2019, e, per l'effetto, l'obbligo della parte datoriale di pagargli la somma complessiva di euro 37.907,86 (incluso TFR per € 3.592,85), come meglio precisata nel conteggio sindacale allegato in atti, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, retribuzione per straordinario diurno, permessi, ex festività, 13^ mensilità, 14^ mensilità, nonché TFR, ai sensi di quanto previsto dal CCNL Pulizia Industria e Multiservizi, con condanna all'adempimento.
A sostegno della pretesa azionata, il ricorrente deduceva:
- di aver lavorato, ininterrottamente dal 18.7.2016 al 30.6.2019, alle dipendenze della convenuta Parte_1
avente sede in Roma, Viale Opita Oppio 66, ed esercente attività di pulizia, manutenzione e
[...] giardinaggio presso alberghi, uffici e condomìni;
- che, per tutta la durata del rapporto, aveva sempre svolto le mansioni di operaio addetto alle pulizie nei condomini, sotto le direttive del l.r.p.t. della il quale, ogni mattina, gli indicava Parte_1 Per_1 presso quali condomini recarsi;
- che riceveva ordini sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare, dal e Per_1 dalla di lui moglie, che ne controllavano l'operato;
- che aveva sempre lavorato presso i condomini indicatigli dal con esclusivo utilizzo delle Per_1 attrezzature messegli a disposizione dalla Società;
- che aveva sempre osservato gli orari di lavoro impostigli dalla parte datoriale: dalle 6.30 alle 17.00, per quattro giorni a settimana, dal martedì al venerdì, con l'obbligo di giustificare eventuali assenze e chiedere permessi per assentarsi;
- che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato per i primi 9 mesi di lavoro nel livello I CCNL Pulizia Industria e Multiservizi e per il periodo successivo nel II livello;
- che aveva ricevuto una retribuzione fissa mensile di circa 800,00 euro (parametrata a circa 50 euro al giorno), a mezzo bonifico bancario;
- che nel corso di durata della collaborazione non aveva mai usufruito di permessi retribuiti, né tantomeno di ferie, mancando, ciononostante, di percepire la relativa indennità sostitutiva;
- che, dall'inizio alla fine del rapporto lavorativo, non gli era mai stata corrisposta alcuna somma a titolo di 13^ e di 14^ mensilità;
- che all'atto della risoluzione del rapporto non gli era stato corrisposto il TFR;
Nel giudizio così incardinato, si è costituita la insistendo per il rigetto del ricorso, Parte_1 sostenendo, in particolare, l'instaurazione tra le parti di un rapporto di mera collaborazione occasionale, in ragione del legame di fiducia intercorrente tra l'Amministratore della Società e , che aveva Parte_2 appaltato alla il servizio di pulizia delle parti comuni e del giardino del condominio Parte_1 amministrato dalla stessa, evidenziando, inoltre, che il ricorrente si era occupato solo della raccolta di materiale di risulta, per il relativo smaltimento presso i centri autorizzati.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale, sentiti i testi, ha parzialmente accolto il ricorso accertando e dichiarando che tra l e la Società Bonny 2010 a r.l. era intercorso, dal 18.7.2016 al 30.6.2019, CP_1 un rapporto di lavoro riconducibile alla categoria prevista dall'art. 2 del D.lgs 81/2015 e, in quanto tale, soggetto alla disciplina del lavoro subordinato, con conseguente obbligo della Società di corrispondere al lavoratore la somma di euro 21.411,13, a titolo di differenze retributive, di cui euro 3.592,85, a titolo di TFR, inquadrando il ricorrente, per i primi 9 mesi di lavoro, nel livello I CCNL Pulizia Industria e Multiservizi e, per il periodo successivo, nel II livello. Il Tribunale ha, tuttavia, rigettato le domande del lavoratore volte ad ottenere il pagamento delle somme pretese a titolo di 14^ mensilità ed indennità spettanti per le ferie e permessi non goduti e di retribuzione per il lavoro straordinario e festivo prestato nel corso di durata del rapporto lavorativo, non essendone stati provati i presupposti e mancando, nel CCNL di riferimento, specifiche pattuizioni legittimanti le pretese fatte valere.
Avverso tale sentenza propone ora appello la Società Bonny 2010 a r.l., ritenendola viziata sotto diversi profili:
- Con un primo motivo, per il travisamento delle risultanze probatorie inerenti ai fatti di causa e/o per l'omessa valutazione delle stesse, in quanto, al contrario di quanto rilevato in sentenza, non sarebbero stati provati i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015 e, in particolare, l'eterodirezione dell'attività svolta dal ricorrente in favore della società resistente, data l'inattendibilità dei testi escussi e la riferibilità di alcune testimonianze a periodi ben più brevi dell'intera durata del rapporto oggetto di causa;
- Con un secondo motivo, per l'errata applicazione del CCNL di categoria, in quanto non sarebbe stato provato lo svolgimento delle mansioni di pulizia e giardinaggio dedotte dal ricorrente;
- Con terzo ed ultimo motivo, per la violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto il ricorrente avrebbe richiesto l'accertamento e la declaratoria della sola natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, con conseguente applicazione delle norme ad essa relative di cui agli artt. 2094 s.s. c.c., senza alcun riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 2, D.lgs. 81/2015.
Si è costituito nel presente giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per non conformità all'art. 434 c.p.c e insistendo nel merito per il rigetto del gravame, con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° L'appello, nonostante resista alla eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c. (la conformità al modello delineato dalla norma non va intesa in termini formalistici ma devono essere valutate le censure, qui formulate in modo idoneo dalla parte, mosse alla motivazione su cui si basa la sentenza), l'appello è nel merito infondato e va rigettato, per i seguenti motivi.
Il D. Lgs. n. 81/2015 ha previsto l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, dal 1° gennaio 2016, a tutti i rapporti di collaborazione, comunque denominati, caratterizzati dall'esecuzione di prestazioni esclusivamente personali, continuative ed etero-organizzate, carattere, quest'ultimo, riferito in particolare alla determinazione del luogo e dell'orario di lavoro da parte del committente. Il successivo D.L. n. 101/2019 (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019) ha ampliato l'ambito di applicazione di detta disciplina, estendendolo ai rapporti di lavoro caratterizzati da prestazioni
“prevalentemente” - e non più “esclusivamente” – personali, nonché espungendo, dal contesto normativo in esame, il richiamo “ai tempi e luoghi di lavoro”, in riferimento all'organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione da parte del committente. Infine, la circolare INL n. 7 del 30/10/2020 ha chiarito che, affinché il rapporto di lavoro possa essere sussunto nella categoria della subordinazione, i requisiti della personalità, continuità ed etero-organizzazione devono ricorrere contemporaneamente.
Tale essendo il quadro normativo, viene in rilievo, anzitutto, il carattere dell'infungibilità (in tutto o in parte) della prestazione di lavoro individuale, necessaria per ritenere integrato il carattere esclusivamente o prevalentemente personale del lavoro. In secondo luogo, occorre che la prestazione individuale sia resa con continuità, ossia ripetuta in un lasso di tempo apprezzabile e duraturo (circ. Ministero del Lavoro n. 3/2016).
Occorre infine che la prestazione risulti etero-organizzata.
Dunque, affinché la prestazione del lavoratore soggiaccia alla disciplina del lavoro subordinato è necessario che la stessa sia etero-diretta.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha affrontato il tema delle collaborazioni eterodirette affermando che “quando l'etero-organizzazione accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione rende il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e quindi il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”, evidenziando la funzione c.d. “rimediale” della norma, che rinviene in alcuni indicatori normativi la possibilità di applicare una tutela “rafforzata” nei confronti di alcune tipologie di lavoratori autonomi (la sentenza aveva ad oggetto la prestazione resa dai lavoratori delle piattaforme digitali, considerati “deboli”), cui estendere le tutele dei lavoratori subordinati.
La S.C. ha sostanzialmente concluso trattarsi di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie, non contenendo la stessa alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, tanto da osservare che, in passato, quando il legislatore ha voluto assimilare o equiparare situazioni diverse al lavoro subordinato, ha precisato quali parti della disciplina della subordinazione dovessero trovare applicazione.
In questo contesto, ed a seguito delle suddette riforme, la Cassazione ha inoltre negato che vi sia una differenza qualitativa e quantitativa tra “coordinamento” ed “etero organizzazione”.
In particolare, prima delle riforme intervenute sull'art. 409 c.p.c., nel 2015 (d.lgs. n. 81/2015) e nel 2017 (d.lgs. 81/2017), aveva già individuato il coordinamento nella “connessione o collegamento con il proponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità a cui esso mira” (Cass. 1° ottobre 2008, n. 24361). Inoltre, lo aveva ravvisato nella connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nella attività del prestatore (Cass. 6 maggio 2004, n. 8598), in modo tale che “l'opus realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione” (Cass. 30 dicembre 1999, n. 14722 cit.; v. anche Cass. n. 3485/2001). Più di recente, infine, la stessa Suprema Corte ha sostenuto che “l'attività coordinata è sinonimo di attività in qualche misura eterodiretta o, comunque, soggetta ad ingerenze o direttive altrui” (Cass., S.U., 20 gennaio 2017, n. 1545), contribuendo ad avvicinare il mero coordinamento alle caratteristiche del lavoro subordinato.
Tuttavia, ha individuato un discrimine tra le due fattispecie, ossia il fatto che il primo consiste in una integrazione funzionale con la struttura produttiva del committente, realizzata “di comune accordo tra le parti”, mentre nel lavoro subordinato e/o eterodiretto detta integrazione è imposta unilateralmente dal committente (Cass. n. 1663/2020, punto 53 delle ragioni della decisione).
Pertanto, il committente, su cui grava l'onere di provare che, in effetti, il lavoratore è stato consenziente ed ha negoziato i profili caratterizzanti la prestazione eseguita, è tenuto dimostrare entrambi tali elementi attraverso prove dirette (testimoni o altri documenti da cui siano desumibili le circostanze da dimostrare), per scongiurare la riconducibilità della fattispecie allo schema dell'etero-organizzazione e, quindi, della subordinazione.
Invece, chi agisce o resiste in giudizio per il riconoscimento della subordinazione e/o della collaborazione autonoma etero-organizzata ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi delle fattispecie di cui rivendica l'applicazione: retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e la continuità del rapporto, il collegamento tecnico organizzativo e produttivo della prestazione con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo-direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nella organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7024).
Infine, con le pronunce n. 29973/2022 e n. 25064/2022, la S.C. ha ribadito la rilevanza di alcuni indici sussidiari sintomatici della subordinazione nei casi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
modalità di erogazione del compenso;
obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive;
assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale riconducibile al lavoratore;
insussistenza di un effettivo potere di auto- organizzazione in capo al prestatore.
In particolare, con la sentenza n. 25064/2022, richiamando un precedente specifico delle Sezioni Unite (n. 379/1999) e, in continuità con quest'ultima decisione, la Cassazione ha precisato che il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una “valutazione globale dei medesimi”, da assumersi “come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività” della subordinazione.
Dunque, la giurisprudenza di legittimità riconduce gli indici della subordinazione nell'ambito delle presunzioni semplici previste dall'articolo 2729 del codice civile, affermando, con il richiamo della precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 379/1999, che “il giudizio (di fatto) circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato scaturisce da un ragionamento necessariamente presuntivo, in cui talune circostanze di fatto vengono assunte come indizi tramite i quali risalire al fatto da provare (che ovviamente consiste nella prestazione di lavoro subordinato per come tipizzata dall'art. 2094 c.c.)” (cfr. Cass. 21 luglio 2022, n. 22846).
Tanto premesso, con riferimento alla valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado, compiuta dal Tribunale, si osserva quanto segue.
Il teste escusso nel giudizio di primo grado, all'udienza del 9 novembre 2021 ha dichiarato: “Ho Tes_1 lavorato per la società resistente da marzo 2017 a settembre 2017 … Io ero addetto alle mansioni di pulizia dei condomini e di giardinaggio. …Conosco il ricorrente. L'ho conosciuto proprio quando ho cominciato a lavorare per la resistente. Durante l'intero periodo in cui io ho lavorato per tale società abbiamo lavorato insieme. Il ricorrente ha sempre svolto le mie stese mansioni. A volte è capitato che abbiamo lavorato nella stessa squadra. Mi pare che all'epoca lavorassero una decina di persone addette alle nostre stesse mansioni. La mattina ci presentavamo sul posto di lavoro, sito in zona Numidio Quadrato. Preciso che presso un magazzino vicino erano posteggiati i mezzi che poi utilizzavamo per recarci sui luoghi di lavoro assegnatici. La mattina trovavamo lì il sig. oggi presente in aula, che ci divideva in squadre e ci assegnava il Per_1 sito ove dovevamo recarci. In genere le squadre erano composte da due o tre unità, a seconda del lavoro da svolgere. La mattina ci dovevamo trovare lì alle 6.30. A seconda delle giornate poteva capitare che ci venisse chiesto di andare a fare delle pulizie oppure dei lavori di giardinaggio. Poi dopo la giornata lavorativa facevamo ritorno presso la sede della società intorno alle 17.00. Lavoravamo dal lunedì al venerdì, ma qualche volta è capitato che ci sia stato chiesto di lavorare anche di sabato, almeno così mi pare. Per svolgere la nostra attività lavorativa utilizzavamo attrezzature (tagliasiepi, decespugliatori, tagliaerba, forbici, attrezzi per le pulizie), tutte messeci a disposizione dalla società. … Durante quel periodo mi è capitato di lavorare presso un condominio sito in zona , dove facevamo pulizie e CP_2 manutenzione di una siepe. Abbiamo lavorato poi a Fiumicino, presso un piccolo condominio. Ricordo poi un giardino, di una palazzina, a Casal Bertone. Siamo andati a lavorare sull in zona Capanelle Per_2 presso dei grandi condomini. Ricordo anche qualche lavoro in centro, ma al momento non sono in grado di ricordare le strade. Anche se non tutti i giorni mi è capitato di lavorare in squadra con il ricorrente, io però la mattina tutti i giorni che andavo al lavoro avevo modo di incontrare il ricorrente, che come me arrivava alle 6.30. Anche quando non lavoravamo in squadra insieme, alle 17.00, quando rientravo col furgone in azienda mi capitava di incontrare il ricorrente. Che io ricordi la società aveva due furgoni.”.
A differenza di quanto evidenziato dall'appellante, tale testimonianza risulta coerente e non contrastante con quanto dedotto dall'originario ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento della collaborazione intercorsa con la a nulla rilevando che il ricorrente prestasse attività soltanto dal martedì al Parte_1 venerdì e non anche il lunedì; ciò che, infatti, è stato ritenuto rilevante dal primo giudice, ai fini dell'adozione della decisione impugnata, è la conferma dell'orario giornaliero dedotto dal ricorrente nei propri scritti e della circostanza che lo stesso non fosse autonomo nell'organizzazione della propria attività lavorativa, dovendo inserirsi nell'organizzazione datoriale e prestare la propria attività lavorativa nel rispetto degli orari di lavoro indicati dal committente, e che non possedesse una propria organizzazione imprenditoriale, avvalendosi per l'esecuzione delle prestazioni dovute di strumenti di pertinenza della società resistente (come ammesso dalla stessa società in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado).
Ed invero, tali elementi hanno consentito al giudice di prime cure di escludere sia che il ricorrente fosse soggetto del tutto esterno all'impresa, limitandosi a prestare la propria opera verso il corrispettivo preventivato per il servizio offerto, svolto secondo le proprie iniziative ed avvalendosi di mezzi propri (art. 2222 c.c.), sia che si trattasse di una collaborazione con autonoma organizzazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore ex art. 409 c.p.c..
Del pari, non rileva che il teste avesse lavorato per l'odierna appellante soltanto per un mese e mezzo Tes_1 nell'anno 2017, posto che, ad esempio, nella medesima udienza è stata ascoltata altresì la teste Tes_2
la quale ha dichiarato: “Lavoro dal 2014 per la società resistente in qualità di addetta alle pulizie
[...] presso condomini. … Conosco il ricorrente. L'ho visto qualche volta presso uno dei condomini dove ho lavorato anche io. In particolare ricordo di averlo visto presso il condominio sito in Via Massimo Grillandi 31, oppure presso un condominio in zona Casal Lombroso, Via Omaro. In queste occasioni il ricorrente è venuto presso tali condomini a ritirare col furgone le buste della spazzatura.”.
Ciò ha, infatti, consentito al primo giudice di ritenere, in via presuntiva, che l'attività descritta dal teste fosse stata svolta dall'originario ricorrente anche nel periodo precedente ed in quello successivo alla Tes_1 durata del rapporto intercorso tra la Società resistente ed il teste, posto che la collega con Persona_3 rapporto di lavoro ancora in essere dall'anno 2014, per sua ammissione, aveva in più occasioni, nel corso di durata del proprio rapporto lavorativo con la incontrato l nei condomìni in cui Parte_1 CP_1 aveva prestato il servizio di pulizia a cui era addetta, e che la stessa ha confermato che il ricorrente si occupava della raccolta rifiuti presso gli stessi condomìni, avvalendosi del furgone della Società (ciò consente di escludere, al di là dei profili di tardività evidenziati da parte appellata, la fondatezza stessa della domanda di limitazione delle spettanze al periodo 7 luglio 2017 – 30 settembre 2017, svolta in via gradata dall'appellante). Inoltre, la teste ha dichiarato che il servizio di pulizie del condominio di cui la stessa era Parte_2 amministratrice era stato appaltato alla nell'anno 2018, laddove il rapporto lavorativo Parte_1 oggetto di causa era iniziato già in precedenza, nell'anno 2016, come attestato dagli estratti conto delle somme incassate dall'originario ricorrente, da parte della a titolo di compenso per il Parte_1 lavoro prestato in favore della Società - allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -, nonché dall'attestazione del bonifico effettuato dalla Società odierna appellante in favore della in data Pt_2 24.08.2016, per il lavoro prestato dall prodotti dalla stessa Società. CP_1
Tanto, consente di escludere l'attendibilità di quanto affermato dall'appellante, e cioè che la collaborazione tra la e l fosse iniziata in ragione del rapporto di fiducia intercorrente tra Parte_1 CP_1 l'Amministratore della Società e , la quale addirittura avrebbe proposto di “provvedere lei Parte_2 stessa al pagamento delle prestazioni lavorative eventualmente fatte svolgere al figlio” pur di farlo lavorare. Trattasi, peraltro, di circostanze in alcun modo provate dalla committente.
La teste ha, anzi, dichiarato: “Ricordo che mentre il era impegnato a fare dei lavori Pt_2 Per_1 presso alcuni condomini nel palazzo, in un'occasione venne a prendere un caffè a casa mia. In quell'occasione erano presenti anche altri condomini. Fu il a proporre a mio figlio di andare a Per_1 lavorare con lui. Avevano iniziato a parlare di quello che facevano. Mio figlio all'epoca lavorava con una onlus che si occupava di insegnare l'utilizzo dei computer. Si trattava di un lavoro di tipo occasionale. In quell'occasione il gli propose di lavorare con lui perché aveva tanti lavori da fare. Gli parlò di Per_1 lavori tanto nel settore delle pulizie, quanto nel settore dell'edilizia.”.
Inoltre, non rileva la contraddizione evidenziata dall'appellante con riferimento alla testimonianza resa dalla in ordine all'orario di lavoro giornaliero rispettato dal figlio in costanza del rapporto intercorso con Pt_2 la ove “affermava di averlo visto uscire ed entrare dalla comune abitazione proprio in Parte_1 orari che potessero coincidere con l'inizio e la cessazione della prestazione;
contraddittoriamente, poi, non ha potuto sottacere come quegli si fosse allontanato dalla suddetta comune abitazione per andare “a vivere da solo dal 2011 ” ovvero ben cinque anni prima dei fatti causa !!” (cfr. pag. 10 ricorso in appello), posto che la ha, invece, precisato: “nel 2011, mio figlio ha iniziato a vivere per conto suo. Io mi sono Pt_2 trasferita da lui per qualche giorno solo per un breve periodo in quanto non stavo bene. Mio figlio non vive nel mio stesso stabile, ma abbiamo rapporti costanti”.
Infine, non rileva quanto affermato da teste indicata dall'originaria parte resistente, Testimone_3 ossia: “Conosco il ricorrente oggi presente in aula in quanto è il figlio della mia amministratrice di condominio. Il mio condominio ha 4 scale. Non ho mai visto il ricorrente lavorare nella mia scala. Non so dire se abbia mai lavorato nelle altre scale.”.
Difatti, l presente in persona alla stessa udienza ha dichiarato: “Non ho mai lavorato presso il CP_1 condominio di Via Selinunte 28, in quanto essendo mia madre l'amministratrice, per ragioni di opportunità ed evitare di metterla in difficoltà”.
Ebbene, tale quadro probatorio consente di confermare la correttezza delle valutazioni compiute dal primo giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per ricondurre il rapporto di lavoro de quo allo schema delineato dall'art. 2, D.lgs. 81/2015, posto che dai suddetti mezzi di prova è emerso come la società resistente esercitasse un costante coordinamento delle prestazioni rese dall che si inserivano e si CP_1 integravano con la sua organizzazione di impresa, con la determinazione, da parte della committente, dei tempi e dei luoghi della prestazione.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n.1400 del 22/01/2021: “In tema di rapporti di collaborazione ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai fini dell'individuazione della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa”.
Inoltre i requisiti della personalità e della continuità della prestazione lavorativa, parimenti richiesti dalla normativa in esame, risultano provati dalla circostanza pacifica dello svolgimento da parte dell di CP_1 mansioni connesse alla raccolta di materiale di risulta (spazzatura, edile o potature) presso i condomìni per il successivo relativo smaltimento presso i centri autorizzati - trattandosi di mansioni che implicano per loro natura la personalità esclusiva o prevalente della prestazione - e dalla periodicità e portata dei pagamenti effettuati in suo favore dalla a titolo di compenso per l'attività svolta, attestata dagli estratti Parte_1 conto e dalla copia dei bonifici bancari prodotti dall'originario ricorrente (v. docc. sub all. 3 e 4), dimostrativi della sistematica erogazione, con cadenza mensile, di un importo di circa 800,00 euro.
Pertanto, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello riguardante l'errata applicazione del CCNL di categoria, stante la mancanza di prove in ordine allo svolgimento di mansioni di pulizia e giardinaggio da parte dell'originario ricorrente.
Infatti, non rileva, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, che non sia stata raggiunta la prova piena dell'espletamento di tali mansioni da parte dell posto che la stessa Società ha CP_1 Parte_1 ammesso che il collaboratore si occupava presso i condomini della “raccolta di materiale di risulta (spazzatura, edile o potature) imbustandolo e caricandolo nel furgone” aziendale (cfr. pag 16 ricorso in appello), circostanza, questa, confermata anche dalla teste sentita in primo grado, Testimone_2 all'udienza del 9.11.2021.
Ed invero, il Primo Livello del CCNL Pulizia Industria e Multiservizi, di cui l'appellante non ha mai contestato l'applicazione, comprende: “… i lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratiche e che non necessitano di autorizzazioni….Operai, Manovali.”; mentre, il Secondo Livello comprende: “… i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione….Operai comuni”.
Ebbene, è evidente come ben possano ascriversi a tali categorie contrattuali altresì le mansioni di “raccolta di materiale di risulta (spazzatura, edile o potature) imbustandolo e caricandolo nel furgone”, pacificamente svolte dall nel corso di durata della collaborazione intercorsa con la Società CP_1 appellante.
Ne deriva la correttezza di quanto statuito dal primo giudice con il riferimento ai minimi pattizi previsti dal CCNL Pulizia Industria e Multiservizi per il livello I, per i primi nove mesi della collaborazione oggetto di causa, e per il livello II, per il periodo successivo (posto che al I Livello appartengono anche i “i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”), ai fini dell'esatta quantificazione delle differenze retributive spettanti all'odierno appellato, ai sensi dell'art. 36 Cost..
Infine, al contrario di quanto contestato dall'appellante, nel caso di specie, non può dirsi integrata alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Infatti, ferma restando, in ogni caso, l'operatività del principio iura novit curia, avendo l'originario ricorrente richiesto di accertare e dichiarare che con la era intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, ai fini del riconoscimento del relativo trattamento retributivo, ed essendo la collaborazione eterodiretta equiparata ex lege alla fattispecie della subordinazione, ai fini della relativa soggezione alla corrispondente disciplina normativa e contrattuale, non può dirsi che il primo giudice sia incorso in una pronuncia più ampia del petitum formulato dalla parte, posto che l'accertamento dell'esistenza di una collaborazione eterodiretta comporta le medesime conseguenze giuridiche dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex artt. 2094 s.s. c.c., ossia l'applicazione della disciplina giuridica propria di tale ultima fattispecie giuslavoristica e del relativo trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Tantomeno può dirsi che il Tribunale abbia alterato la causa petendi della pretesa azionata dall CP_1 avendo, piuttosto, provveduto - come suo onere e potere - all'esatto inquadramento giuridico della fattispecie sottoposta al suo esame, ove la pretesa azionata dall'originario ricorrente è stata giustificata mediante la deduzione e prova di un rapporto di collaborazione caratterizzato dagli elementi “tipici” dell'eterodirezione di cui all'art. 2, D.lgs. 81/2015: dalla personalità della prestazione lavorativa;
dalla soggezione del lavoratore alle direttive dell'Azienda, in ordine all'orario di lavoro ed al luogo delle prestazioni, nonché al contenuto ed alle modalità di svolgimento delle stesse, tramite gli strumenti forniti dall medesima;
dall'assenza di CP_3 un'autonoma organizzazione di mezzi facente capo al prestatore;
dall'espletamento di mansioni semplici e ripetitive, non implicanti il possesso di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche;
dall'inserimento all'interno di una “squadra operativa”; dalla corresponsione di un compenso periodico, pressoché fisso, in relazione sinallagmatica con il tempo lavorato.
Pertanto il Tribunale, in mancanza di prove idonee a dimostrare altresì la soggezione del lavoratore al controllo ed al potere disciplinare del datore di lavoro, quali elementi tipici peculiari del tipo di subordinazione delineato dagli artt. 2094 c.c., ha provveduto alla corretta qualificazione della fattispecie dedotta e provata dall'originario ricorrente, ancorché discostandosi dall'interpretazione giuridica offerta da quest'ultimo.
Ed invero, in virtù del principio iura novit curia, il Giudice ha il potere/dovere di qualificare la fattispecie in modo corretto, anche in mancanza o difformità delle norme richiamate dalle parti, non ostando il principio sancito dall'art. 112 c.p.c. ad una ricostruzione giuridica dei fatti autonoma rispetto a quella proposta dalle parti, purché non vengano stravolti il petitum e la causa petendi e sempreché la ricostruzione de qua trovi riscontro nelle deduzioni fattuali delle parti e nel quadro istruttorio emerso dal contraddittorio correttamente instaurato tra le stesse (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6368; Cassazione civile, sez. lav., 04/02/2016, n.2209).
Pertanto, la decisione impugnata risulta incensurabile anche sotto tale ultimo profilo, tantopiù in considerazione del fatto che nella già citata pronuncia n. 1663/2020, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2, D.lgs. 81/2015 ha introdotto una “una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie”, per cui, semplicemente, “al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione”.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello.
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro € 2.109,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano Il Presidente
dott. Alberto Celeste