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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
AN EN, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14135/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 14569771000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. F52979 144.506,22
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Nord Eventi srl ha impugnato nei confronti dell'DE il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione “documentata” con identificativo F52979 del 22/05/2025 notificato da Agenzia delle Entrate
Riscossione il 22/07/2025
Tra i motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione veniva redatto il 21.07.2025 e comunicato il 22.07.2025, prima della scadenza dei 10 giorni concessi per le integrazioni, così motivando: "il bilancio fornito ad integrazione al
31/12/2024 non evidenzia una situazione di difficoltà economica. L'indice di liquidità individuato per tale verifica risulta essere superiore ad 1.").
2) Violazione dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (la violazione dell'art. 10-bis ha inevitabilmente comportato anche la violazione dell'art.10, in quanto, non rispettando il termine riconosciuto al contribuente per poter replicare, l'AdE-Riscossione ha di fatto violato l'obbligo di valutazione impostale dalla disciplina sul procedimento amministrativo).
3) Infondatezza del provvedimento di rigetto e violazione dell'art. 19, comma 1.2, lett. b), D.P.R. n.
602/73; (indice di liquidità pari a 0,99);
4) Violazione dell'art. 19, comma 1.1, D.P.R. n. 602/73 (l'AdE-Riscossione avrebbe dovuto accogliere l'istanza di rateizzazione, trovandosi la Roma Nord Eventi S.r.l. in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria).
Si costituiva l'ADER evidenziando di aver richiesto documentazione integrativa e, una volta ricevuta la documentazione integrativa, di aver rigettato l'istanza di rateizzazione per carenza dei requisiti. Invero, sull'istanza di rateizzazione presentata dalla società, prot. n. 3273449 del 16/05/2025, aveva predisposto un primo preavviso di rigetto il 25/06/2025 prot. n. 3402737 in quanto carente della documentazione necessaria per la richiesta di dilazione per le società di capitali. La società aveva inviato l'integrazione richiesta nel preavviso in data 04/07/2025 con prot. n. 4283749, ma tale documentazione integrativa non era risultata idonea in quanto il bilancio depositato al 31/12/2024 riportava un indice di liquidità superiore a 1 (2,64), e pertanto era stato predisposto un secondo preavviso il giorno 16/07/2025, seguito dal provvedimento di rigetto definitivo del 21.07.2025 comunicato a mezzo pec il 22.07.2025.
L'ADER resistente chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Concessa la sospensiva alla udienza del 24.11.2025 alla odierna udienza la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto per accedere alla rateizzazione del debito è rappresentato dall'esistenza di un indice di liquidità inferiore a 1.
L'indice di liquidità è l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente ed è quindi possibile accedere al beneficio della rateizzazione se il valore dell'Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra
(liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1. Il calcolo dell'Indice di Liquidità
e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere o meno alla dilazione.
L'indice Alfa è il parametro che viene utilizzato, in presenza dei requisiti per accedere alla dilazione, per determinare il numero massimo delle rate concedibili
Per l'Agenzia resistente, il bilancio fornito dalla società al 31/12/2024, (documentazione integrativa inviata dopo il preavviso di rigetto del 25/06/2025) non evidenzia una situazione di difficoltà economica. L'indice di liquidità individuato per tale verifica risulta essere superiore ad 1 e precisamente di 2,64.
Per la società ricorrente, invece, la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice alfa allegato all'istanza di rateizzazione integrativa trasmessa, ai sensi dell'art. 10-bis, in data 03/07/2025, risultava essere pari a 0.99
Osserva il Collegio che la ragione della differenza va individuata nei dati inseriti e, nella specie, nella voce
PASSIVO CORRENTE. Invero, nel prospetto per la determinazione degli indici di liquidità e alfa devono essere inserite solamente le voci di bilancio esigibili "entro l'esercizio successivo". La società ha considerato nel computo del prospetto degli indici di liquidità e alfa, sia le voci di bilancio “entro” che “oltre l'esercizio successivo” ed è per questo motivo che il loro indice rientrava sotto la soglia dell'1, come specificato nel secondo preavviso di rigetto. In particolare è la voce del PASSIVO CORRENTE che viene diversamente computata. A fronte dei calcoli prodotti dalla Agenzia il ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche.
Quanto alla seconda eccezione, parte ricorrente evidenzia che il provvedimento di rigetto è stato emesso sette giorni prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 10-bis per replicare al secondo preavviso di rigetto, e notificato sei giorni prima che tale termine maturasse.
In effetti il secondo preavviso di rigetto del 16/07/2025 concedeva 10 giorni per eventuali osservazioni ma
è stato seguito dal provvedimento di rigetto definitivo del 21.07.2025 comunicato a mezzo pec il
22.07.2025 e quindi prima del decorso dei 10 giorni concessi
La ricorrente tuttavia non indica quali documenti avrebbe potuto depositare al fine di modificare le determinazioni di AdER al rigetto dell'istanza di rateazione. Ad oggi non esistono integrazioni pervenute dopo il secondo preavviso di rigetto.
Il ricorso va quindi respinto
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite per la questione interpretativa sottesa (voce “passivo corrente”)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
AN EN, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14135/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 14569771000
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. F52979 144.506,22
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Nord Eventi srl ha impugnato nei confronti dell'DE il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione “documentata” con identificativo F52979 del 22/05/2025 notificato da Agenzia delle Entrate
Riscossione il 22/07/2025
Tra i motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione veniva redatto il 21.07.2025 e comunicato il 22.07.2025, prima della scadenza dei 10 giorni concessi per le integrazioni, così motivando: "il bilancio fornito ad integrazione al
31/12/2024 non evidenzia una situazione di difficoltà economica. L'indice di liquidità individuato per tale verifica risulta essere superiore ad 1.").
2) Violazione dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (la violazione dell'art. 10-bis ha inevitabilmente comportato anche la violazione dell'art.10, in quanto, non rispettando il termine riconosciuto al contribuente per poter replicare, l'AdE-Riscossione ha di fatto violato l'obbligo di valutazione impostale dalla disciplina sul procedimento amministrativo).
3) Infondatezza del provvedimento di rigetto e violazione dell'art. 19, comma 1.2, lett. b), D.P.R. n.
602/73; (indice di liquidità pari a 0,99);
4) Violazione dell'art. 19, comma 1.1, D.P.R. n. 602/73 (l'AdE-Riscossione avrebbe dovuto accogliere l'istanza di rateizzazione, trovandosi la Roma Nord Eventi S.r.l. in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria).
Si costituiva l'ADER evidenziando di aver richiesto documentazione integrativa e, una volta ricevuta la documentazione integrativa, di aver rigettato l'istanza di rateizzazione per carenza dei requisiti. Invero, sull'istanza di rateizzazione presentata dalla società, prot. n. 3273449 del 16/05/2025, aveva predisposto un primo preavviso di rigetto il 25/06/2025 prot. n. 3402737 in quanto carente della documentazione necessaria per la richiesta di dilazione per le società di capitali. La società aveva inviato l'integrazione richiesta nel preavviso in data 04/07/2025 con prot. n. 4283749, ma tale documentazione integrativa non era risultata idonea in quanto il bilancio depositato al 31/12/2024 riportava un indice di liquidità superiore a 1 (2,64), e pertanto era stato predisposto un secondo preavviso il giorno 16/07/2025, seguito dal provvedimento di rigetto definitivo del 21.07.2025 comunicato a mezzo pec il 22.07.2025.
L'ADER resistente chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Concessa la sospensiva alla udienza del 24.11.2025 alla odierna udienza la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto per accedere alla rateizzazione del debito è rappresentato dall'esistenza di un indice di liquidità inferiore a 1.
L'indice di liquidità è l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente ed è quindi possibile accedere al beneficio della rateizzazione se il valore dell'Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra
(liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1. Il calcolo dell'Indice di Liquidità
e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere o meno alla dilazione.
L'indice Alfa è il parametro che viene utilizzato, in presenza dei requisiti per accedere alla dilazione, per determinare il numero massimo delle rate concedibili
Per l'Agenzia resistente, il bilancio fornito dalla società al 31/12/2024, (documentazione integrativa inviata dopo il preavviso di rigetto del 25/06/2025) non evidenzia una situazione di difficoltà economica. L'indice di liquidità individuato per tale verifica risulta essere superiore ad 1 e precisamente di 2,64.
Per la società ricorrente, invece, la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice alfa allegato all'istanza di rateizzazione integrativa trasmessa, ai sensi dell'art. 10-bis, in data 03/07/2025, risultava essere pari a 0.99
Osserva il Collegio che la ragione della differenza va individuata nei dati inseriti e, nella specie, nella voce
PASSIVO CORRENTE. Invero, nel prospetto per la determinazione degli indici di liquidità e alfa devono essere inserite solamente le voci di bilancio esigibili "entro l'esercizio successivo". La società ha considerato nel computo del prospetto degli indici di liquidità e alfa, sia le voci di bilancio “entro” che “oltre l'esercizio successivo” ed è per questo motivo che il loro indice rientrava sotto la soglia dell'1, come specificato nel secondo preavviso di rigetto. In particolare è la voce del PASSIVO CORRENTE che viene diversamente computata. A fronte dei calcoli prodotti dalla Agenzia il ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche.
Quanto alla seconda eccezione, parte ricorrente evidenzia che il provvedimento di rigetto è stato emesso sette giorni prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 10-bis per replicare al secondo preavviso di rigetto, e notificato sei giorni prima che tale termine maturasse.
In effetti il secondo preavviso di rigetto del 16/07/2025 concedeva 10 giorni per eventuali osservazioni ma
è stato seguito dal provvedimento di rigetto definitivo del 21.07.2025 comunicato a mezzo pec il
22.07.2025 e quindi prima del decorso dei 10 giorni concessi
La ricorrente tuttavia non indica quali documenti avrebbe potuto depositare al fine di modificare le determinazioni di AdER al rigetto dell'istanza di rateazione. Ad oggi non esistono integrazioni pervenute dopo il secondo preavviso di rigetto.
Il ricorso va quindi respinto
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite per la questione interpretativa sottesa (voce “passivo corrente”)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.