Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 119
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990

    La ricorrente non ha indicato quali documenti avrebbe potuto depositare per modificare le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 della legge 241/1990

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia indicato quali documenti avrebbe potuto depositare per modificare le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Rigettato
    Infondatezza del provvedimento di rigetto e violazione dell'art. 19, comma 1.2, lett. b), D.P.R. 602/73

    La Corte ha ritenuto che la società abbia considerato nel computo degli indici di liquidità e alfa sia le voci di bilancio entro che oltre l'esercizio successivo, determinando un indice inferiore a 1. A fronte dei calcoli prodotti dall'Agenzia, il ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 19, comma 1.1, D.P.R. 602/73

    La Corte ha ritenuto che la società abbia considerato nel computo degli indici di liquidità e alfa sia le voci di bilancio entro che oltre l'esercizio successivo, determinando un indice inferiore a 1. A fronte dei calcoli prodotti dall'Agenzia, il ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 119
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo