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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
13955 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13955 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
(VR), Via IV Novembre, 67, rappresentata e difesa dall'avv. TURCO ANDREA
e
nato il [...] a [...], residente a [...], CP_1
Via IV Novembre, 67 rappresentato e difeso dall'avv. MARCHELUZZO ALBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
I La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori. La residenza di Per_1 Per_1 verrà trasferita presso la nuova abitazione della madre non appena quest'ultima ivi si trasferirà.
II I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. III Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
IV La casa familiare di Via IV Novembre, 67 – 37057 San Giovanni UP (Vr), viene assegnata al sig. con tutti gli arredi;
CP_1
V Fermo restando quanto indicato al punto IV che precede, la signora avrà diritto Pt_1 di continuare ad occupare a titolo gratuito l'immobile di Via IV Novembre, 67 fino a quando, ma non oltre il termine del 30/06/2026, non avrà terminato i lavori di ristrutturazione ed arredamento nell'appartamento già oggetto di preliminare e che andrà ad acquistare a mezzo rogito da stipularsi entro e non oltre il 31/01/2026;
VI Per quanto riguarda il diritto di frequentazione della minore i ricorrenti richiamano integralmente il contenuto del “Piano Genitoriale Condiviso” di cui al capitolo 3 che precede;
contenuto che, per maggior comodità, viene qui riproposto:
Cfr. § 2.2.:
• il lunedì ed il martedì: starà a settimane alternate con la mamma ed il papà. Per_1
• il mercoledì ed il giovedì: starà a settimane alternate con la mamma ed il papà Per_1
• dal venerdì alla domenica: starà a settimane alternate con la mamma ed il papà Per_1
• nei pomeriggi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: verrà Per_1 recuperata presso l'abitazione dei nonni paterni verso le ore 19:00 dal genitore con cui è previsto stia in quegli stessi giorni (lunedì / martedì e mercoledì / giovedì) che, quindi, l'accompagnerà a scuola la mattina seguente entro le ore 08:00
• il venerdì: verrà recuperata presso l'abitazione dei nonni paterni verso le ore Per_1
19:00 dal genitore con cui è previsto stia in quello stesso week-end e che la terrà con sé sino al lunedì mattina allorquando avrà cura di accompagnarla a scuola entro le ore 08:00.
Cfr. § 2.3.: accompagnamento e recupero al / dall'istituto scolastico:
• il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina verrà accompagnata a Per_1 scuola dal genitore con cui è previsto stia in quegli stessi giorni secondo quanto indicato al punto 2.2. che precede;
• il lunedì mattina verrà accompagnata a scuola alternativamente dal genitore con il Per_1 quale avrà trascorso il week-end
• di norma dal lunedì al venerdì verrà recuperata a scuola alle ore 16:30 dai nonni Per_1 paterni
Cfr. § 2.4.: accompagnamento e recupero alle / dalle attività extrascolastiche: il martedì e il giovedì pomeriggio: verrà accompagnata e recuperata al corso di pallavolo Per_1 dai nonni paterni.
Cfr. § 2.5.: vacanze estive / invernali – attività:
• Per quanto riguarda le vacanze estive: trascorrerà uguale periodo con ciascun Per_1 genitore e precisamente 15 gg. consecutivi con ciascun genitore nel periodo che dovrà essere comunicato dall'una all'altra delle parti al più tardi entro il 30/04. In ogni caso, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore sempre un uguale periodo di vacanza.
• Per quanto riguarda il CENTRO ESTIVO: compatibilmente con le vacanze estive che verranno concordate e prenotate, frequenterà il centro estivo nei mesi di giugno e luglio e Per_1 secondo le esigenze familiari.
• Per quanto riguarda le festività Natalizie, NT NO, DA e Pasquali: Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Natale e NT NO (indicativamente dal 23/12 al 30/12), DA ed IF (indicativamente dal 30/12 al 06/01), ripartendo alternativamente i singoli predetti periodi di festività. Per quanto riguarda le festività Pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Pasqua ed il lunedì Per_1 dell'Angelo.
VII. Il signor e la signora si obbligano, altresì, a corrispondere, l'uno all'altra CP_1 Pt_1
e viceversa, il 50% delle spese come elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il 17/09/2020 che qui di seguito si specificano:
• (i) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
• (ii) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
• (iii) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, nonché la retta delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
• (iv) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
• (v) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €. 1.000,00.= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
• (VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo, attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
(VII) in osservanza al Protocollo citato, disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso (ii), (iv), (vi) (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro gg. 10
(dieci) dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque suddivisa secondo le quote concordate tra i genitori.
• (VIII) Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute, avverrà entro gg. 15 (quindici) dalla richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative.
• (IX) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà l'obbligo di rispetto della reciproca tempestiva informazione.
VIII I genitori prestano l'assenso al rilascio del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio per la minore.
IX Darsi atto che le i signori e con quanto sopra stabilito, hanno Pt_1 CP_1 definitivamente e concordemente regolato ogni questione null'altro avendo a che pretendere l'una dall'altro.
X Spese legali integralmente compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025, e Parte_1 CP_1
– sul presupposto per cui avevano intessuto una convivenza more uxorio dalla quale era nata la figlia
(6/11/17) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e Per_1 mantenimento della minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso la madre e alla regolamentazione paritaria dei tempi di visita cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della figlia.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento in chiave paritaria, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_2
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13955 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
(VR), Via IV Novembre, 67, rappresentata e difesa dall'avv. TURCO ANDREA
e
nato il [...] a [...], residente a [...], CP_1
Via IV Novembre, 67 rappresentato e difeso dall'avv. MARCHELUZZO ALBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
I La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori. La residenza di Per_1 Per_1 verrà trasferita presso la nuova abitazione della madre non appena quest'ultima ivi si trasferirà.
II I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. III Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
IV La casa familiare di Via IV Novembre, 67 – 37057 San Giovanni UP (Vr), viene assegnata al sig. con tutti gli arredi;
CP_1
V Fermo restando quanto indicato al punto IV che precede, la signora avrà diritto Pt_1 di continuare ad occupare a titolo gratuito l'immobile di Via IV Novembre, 67 fino a quando, ma non oltre il termine del 30/06/2026, non avrà terminato i lavori di ristrutturazione ed arredamento nell'appartamento già oggetto di preliminare e che andrà ad acquistare a mezzo rogito da stipularsi entro e non oltre il 31/01/2026;
VI Per quanto riguarda il diritto di frequentazione della minore i ricorrenti richiamano integralmente il contenuto del “Piano Genitoriale Condiviso” di cui al capitolo 3 che precede;
contenuto che, per maggior comodità, viene qui riproposto:
Cfr. § 2.2.:
• il lunedì ed il martedì: starà a settimane alternate con la mamma ed il papà. Per_1
• il mercoledì ed il giovedì: starà a settimane alternate con la mamma ed il papà Per_1
• dal venerdì alla domenica: starà a settimane alternate con la mamma ed il papà Per_1
• nei pomeriggi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: verrà Per_1 recuperata presso l'abitazione dei nonni paterni verso le ore 19:00 dal genitore con cui è previsto stia in quegli stessi giorni (lunedì / martedì e mercoledì / giovedì) che, quindi, l'accompagnerà a scuola la mattina seguente entro le ore 08:00
• il venerdì: verrà recuperata presso l'abitazione dei nonni paterni verso le ore Per_1
19:00 dal genitore con cui è previsto stia in quello stesso week-end e che la terrà con sé sino al lunedì mattina allorquando avrà cura di accompagnarla a scuola entro le ore 08:00.
Cfr. § 2.3.: accompagnamento e recupero al / dall'istituto scolastico:
• il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina verrà accompagnata a Per_1 scuola dal genitore con cui è previsto stia in quegli stessi giorni secondo quanto indicato al punto 2.2. che precede;
• il lunedì mattina verrà accompagnata a scuola alternativamente dal genitore con il Per_1 quale avrà trascorso il week-end
• di norma dal lunedì al venerdì verrà recuperata a scuola alle ore 16:30 dai nonni Per_1 paterni
Cfr. § 2.4.: accompagnamento e recupero alle / dalle attività extrascolastiche: il martedì e il giovedì pomeriggio: verrà accompagnata e recuperata al corso di pallavolo Per_1 dai nonni paterni.
Cfr. § 2.5.: vacanze estive / invernali – attività:
• Per quanto riguarda le vacanze estive: trascorrerà uguale periodo con ciascun Per_1 genitore e precisamente 15 gg. consecutivi con ciascun genitore nel periodo che dovrà essere comunicato dall'una all'altra delle parti al più tardi entro il 30/04. In ogni caso, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore sempre un uguale periodo di vacanza.
• Per quanto riguarda il CENTRO ESTIVO: compatibilmente con le vacanze estive che verranno concordate e prenotate, frequenterà il centro estivo nei mesi di giugno e luglio e Per_1 secondo le esigenze familiari.
• Per quanto riguarda le festività Natalizie, NT NO, DA e Pasquali: Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Natale e NT NO (indicativamente dal 23/12 al 30/12), DA ed IF (indicativamente dal 30/12 al 06/01), ripartendo alternativamente i singoli predetti periodi di festività. Per quanto riguarda le festività Pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Pasqua ed il lunedì Per_1 dell'Angelo.
VII. Il signor e la signora si obbligano, altresì, a corrispondere, l'uno all'altra CP_1 Pt_1
e viceversa, il 50% delle spese come elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il 17/09/2020 che qui di seguito si specificano:
• (i) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
• (ii) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
• (iii) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, nonché la retta delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
• (iv) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
• (v) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €. 1.000,00.= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
• (VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo, attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
(VII) in osservanza al Protocollo citato, disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso (ii), (iv), (vi) (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro gg. 10
(dieci) dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque suddivisa secondo le quote concordate tra i genitori.
• (VIII) Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute, avverrà entro gg. 15 (quindici) dalla richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative.
• (IX) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà l'obbligo di rispetto della reciproca tempestiva informazione.
VIII I genitori prestano l'assenso al rilascio del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio per la minore.
IX Darsi atto che le i signori e con quanto sopra stabilito, hanno Pt_1 CP_1 definitivamente e concordemente regolato ogni questione null'altro avendo a che pretendere l'una dall'altro.
X Spese legali integralmente compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025, e Parte_1 CP_1
– sul presupposto per cui avevano intessuto una convivenza more uxorio dalla quale era nata la figlia
(6/11/17) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e Per_1 mantenimento della minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso la madre e alla regolamentazione paritaria dei tempi di visita cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della figlia.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento in chiave paritaria, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_2
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra