Art. 6.
Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza che non sia gia' pensionato, e' aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato come e' prescritto all'art. 4.
Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 22.
Nel regolamento di cui all'art. 30 saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i due primi anni d'istituzione della Cassa durante i quali il saggio dell'interesse e' stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale gia' costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva eta'; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1º dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.
Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza che non sia gia' pensionato, e' aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato come e' prescritto all'art. 4.
Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 22.
Nel regolamento di cui all'art. 30 saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i due primi anni d'istituzione della Cassa durante i quali il saggio dell'interesse e' stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale gia' costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva eta'; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1º dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.