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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7120/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7120/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MATTEO LUIGI VESCOVI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 57 20129 MILANO presso il difensore avv. MATTEO
LUIGI VESCOVI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO MILARDI (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato in Via Marsala 6\b 89127 89127 Reggio C.F._4
Calabria presso il difensore avv. MILARDI VITTORIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito ed in via principale:
pagina 1 di 11 - Rigettare tutte le istanze e le conclusioni di parte Convenuta;
- Accertata e dichiarata la qualifica e/o il ruolo di amministratore di fatto della società fallita da parte del sig. Controparte_2
- accertata e dichiarata la responsabilità dei signori e ex art. CP_1 Controparte_2
146 L.F. e/o artt. 2392, 2394, 2495 e 2476 cod. civ., per l'effetto,
- condannare i signori e , in base alle responsabilità come CP_1 Controparte_2 meglio in atti descritte e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal quantificati in euro 545.155,69=, ovvero in quella diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre alla rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto e sino all'effettivo saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfetario del 15%, Cpa ed Iva come per legge, comprese le spese del ricorso per sequestro conservativo già concesso.
Per parte convenuta CP_1 Controparte_2
In via preliminare, revocare il sequestro conservativo
Nel merito
Rigettare tutte le domande poiché inammissibili, illegittime, irrituali oltre che infondate sia in fatto che in diritto, con la declaratoria di inammissibilità, infondatezza, rigetto ed incompetenza.
Con condanna di controparte alle spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il società Parte_1
➢ costituita il 30 gennaio 2014, avente per oggetto sociale la gestione di alberghi, bungalow e residence,
➢ dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 2 dicembre 2019, dopo aver ottenuto ante causam l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo fino alla concorrenza di 400.000,00 euro nei confronti di entrambi i convenuti agisce per l'accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c. e 146 l.f.1 nei confronti di quale ex amministratore unico dalla costituzione della società Controparte_3 fino al 5 giugno 2019, nonché socio unico della medesima 1 Azione autorizzata con decreto del 18 settembre 2020 dal Giudice delegato (All. B parte attrice). pagina 2 di 11 ˃ padre di , quale amministratore di fatto fino al 5 Controparte_2 CP_1 giugno 2019 e quindi amministratore unico dal 5 giugno 2019 sino al fallimento addebitando ad entrambi le seguenti condotte di mala gestio:
➢ aver omesso o ritardato la presentazione delle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP dal
2015 al 2018;
➢ non aver provveduto alla redazione dei bilanci di esercizio (unico bilancio depositato è quello chiuso al 31 dicembre 2014), circostanza che ha impedito al di Parte_1 ricostruire l'esatta situazione finanziaria e contabile della società;
➢ aver omesso il pagamento di quasi tutti i tributi erariali dalla costituzione della società sino al fallimento, tanto da generare in capo alla procedura fallimentare un debito pari ad euro 547.058,23 di cui:
o euro 28.104,11 a titolo di sanzioni e interessi per il mancato pagamento dei debiti tributari, ammessi al passivo del fallimento e o euro 518.954,09 a titolo di sanzioni ed interessi relativi ai debiti erariali, dedotti in 8 avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
➢ aver costituito pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento de Parte_1
la newco avente il medesimo oggetto sociale, Parte_1 Parte_2 alla quale è stato trasferito il ramo d'azienda che diversamente sarebbe rimasto nella disponibilità del ceto creditorio;
addebitando al solo CP_1
➢ di non aver vigilato sull'operato dell'amministratore di fatto Controparte_2
chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dal
, limitando la domanda a euro 547.058,23, importo precisato con la memoria ex art. Parte_1
183, comma 6 c.p.c. n.1 in euro 545.155,69, sulla base delle risultanze dello stato passivo aggiornato.
Costituiti in giudizio con un unico atto, i due convenuti e CP_1 CP_2 anno contrastato le difese del ,
[...] Parte_1
- esponendo:
o che parte degli avvisi di addebito relativi alle debenze erariali oggetto della domanda di risarcimento sono stati revocati in autotutela dall'amministrazione finanziaria;
o che parte delle cartelle di pagamento erano state impugnate e contestate dagli ultimi commercialisti della società,
- negando l'imputabilità delle condotte di cui agli addebiti a il quale CP_1 si era venuto a trovare nell'impossibilità di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'Erario, nonché nell'impossibilità di redigere i bilanci, a causa dei raggiri posti in pagina 3 di 11 essere ai danni della società dall'ex commercialista della società, dott. Per_1
, e da tale
[...] Persona_2
- negando il ruolo svolto da (cfr. in particolare le dichiarazioni rese Controparte_2 alla G.d.F. da ex dipendente della Testimone_1 Parte_1
in data 13 agosto 2019).
[...]
Alla prima udienza, il Giudice invitava i convenuti a formulare un'offerta transattiva in favore del e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. con decorrenza Parte_1 posticipata.
Nelle memorie intermedie, nessuna delle parti ha richiesto l'ammissione di prove costituende, essendosi limitato:
• il a precisare gli indici da cui desumere il ruolo di amministratore di Parte_1 fatto svolto da Controparte_2
• i convenuti a insistere negli argomenti a sostegno delle proprie difese.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio il Tribunale reputa che la domanda svolta dal Parte_1 possa trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
1. Onere della prova
A fronte della prospettazione del , che ha addebitato agli amministratori de Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ”) condotte omissive quali Parte_1 Parte_1 mancata redazione dei bilanci, mancata presentazione dichiarazioni IVA IRES, omesso pagamento dei tributi erariali e commissive (cessione ramo d'azienda) che rilevano sia ai fini della responsabilità contrattuale verso la società che ai fini della responsabilità extracontrattuale verso i creditori, i convenuti non hanno svolto alcuna puntuale contestazione in ordine alla sussistenza di tali addebiti, essendosi limitati a precisare che gli amministratori
“si erano trovati nell'impossibilità di adempiere al proprio dovere nei confronti dell'erario di depositare i bilanci d'esercizio” a causa di raggiri posti in essere dall'allora commercialista della società, tale , e “della successiva querelle venutasi a creare che vede Persona_3 come protagonista anche tale . Persona_2
Le difese sono rimaste alquanto vaghe e indefinite, avendo i convenuti omesso:
- di illustrare con precisione la condotta asseritamente truffaldina tenuta dai professionisti;
- di fornire prova delle vicende cui hanno fatto mero accenno, avendo mancato di formulare richieste istruttorie, trincerandosi dietro l'argomento difensivo principale, in rito, ovvero che spettasse al pagina 4 di 11 Fallimento attore l'onere di fornire la prova degli illeciti addebitati agli amministratori.
A questo riguardo va subito rammentato che nell'assumere la presente iniziativa giudiziale a norma del secondo comma dell'art. 146 l.f. il curatore del ha Parte_1 esercitato cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità, che sarebbe stata esperibile dalla medesima società se ancora in bonis nei confronti dei propri amministratori, ai sensi degli artt. 2393 c.c., sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza della società debitrice, ai sensi dell'art. 2394 c.c.. L'azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell'onere della prova, può farsi riferimento ai canoni fissati dalla nota decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (principio confermato per le obbligazioni di mezzi da Cass. Sezioni Unite n. 15781/2005 e con riguardo all'azione sociale di responsabilità da Cass. Sezione Unite n. 9100/2015; Cass. n. 12454/2016; Cass. n. 23452/2019).
In applicazione di tale principio nelle azioni di responsabilità
˃ spetta al allegare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio Parte_1 che si pone in violazione dei doveri degli amministratori e dei sindaci posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
Nel caso in esame il ha dedotto analiticamente i singoli addebiti, ovvero gli Parte_1 inadempimenti cui sono incorsi gli amministratori de risetto agli obblighi di Parte_1 legge e di statuo (in particolare per quanto qui rileva, obbligo di regolare tenuta della contabilità, obbligo di redigere i bilanci, obbligo di non pregiudicare l'integrità patrimoniale della società), mentre nessuno degli amministratori convenuti ha fornito la prova dell'esatto adempimento.
A ciò si aggiunga che l'amministratore rimane responsabile verso la società e i terzi anche delle condotte poste in essere dai professionisti e collaboratori della società, e che l'obbligo di redigere il progetto di bilancio (o di curare che il consulente lo rediga sulla base dei dati risultanti dai registri contabili) è specifico dovere dell'amministratore, che ne risponde anche in caso di dolo o colpa del professionista collaboratore, sotto il profilo della culpa in vigilando.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista,
pagina 5 di 11 finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, ordinanza n.
11958 del 6 maggio 2021; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016).
Peraltro, nel caso in esame l'omesso pagamento dei tributi si è protratta per tutto il periodo di attività della società, sicché l'eventuale condotta fraudolenta (asseritamente posta in essere dal commercialista , che “è scomparso nel 2016”, come riferito dagli stessi Persona_3 convenuti) non è idonea neppure astrattamente a esonerare l'amministratore da responsabilità.
2. Omesso pagamento dei debiti erariali.
Il ha limitato l'oggetto della domanda al minor importo di euro 545.155,69, che Parte_1 corrisponde al solo ammontare di interessi e sanzioni sul maggior debito erariale accertato in sede concorsuale.
Si tratta di interessi e sanzioni derivanti dall'omesso pagamento, da parte degli odierni convenuti, di tutti i tributi e debiti erariali dal 2014 (anno di costituzione della società) sino al
2019 (anno in cui detta società è stata dichiarata fallita).
È appena il caso di rammentare che tra gli obblighi primari dell'amministratore di società di capitali, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società di cui al citato art. 2392 c.c., vi è il rispetto della normativa fiscale e tributaria e quindi il pagamento dei relativi oneri. Ciò, se non altro, in considerazione di quanto prescritto in via generale dall'art. 53 della Carta
Fondamentale, le cui norme hanno valore precettivo, oltre che programmatico, secondo l'insegnamento ormai consolidato della dottrina.
Tuttavia, la condotta consistente nell'aver omesso il pagamento dei debiti erariali può assumere rilevanza – sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità degli amministratori – al ricorrere di certe condizioni.
Sul punto, la giurisprudenza – anche di questo Ufficio – distingue infatti tra:
o l'ipotesi in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'Erario – fosse in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare i debiti erariali,
˃ in tal caso l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'Erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale;
o il caso in cui l'amministratore eccepisca di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell'incapacità finanziaria o dell'incapienza patrimoniale della società, e, in tal caso, gli adeguati assetti di cui all'art. 2086 c.c. debbono permettere all'amministratore di valutare prontamente:
˃ se si tratta di difficoltà solo temporanea che non incide sulla continuità aziendale e dunque di adottare misure idonee per il rapido superamento del transitorio di crisi;
˃ se si verificano i presupposti di cui all'art. 2485 c.c. (verificarsi di una causa di pagina 6 di 11 scioglimento) con i conseguenti obblighi e connesse responsabilità ex 2486 c.c. qualora non si attivi “senza indugio”;
o il caso in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l'amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale
˃ in tal caso lo stesso risponde dei danni in misura pari non solo al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati, ma anche con riguardo all'ammontare dei maggiori tributi, quale nuovo indebitamento maturato successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.
Nel caso di specie, l'omessa redazione dei bilanci e la mancanza della contabilità hanno impedito al di verificare il preciso momento in cui si la società ha perso il capitale. Parte_1
Tuttavia il curatore ha limitato nel quantum la propria domanda ai soli accessori del debito erariale rimasto insoddisfatto, sicché diviene superfluo ogni ulteriore accertamento.
Il ha ampiamente assolto all'onere probatorio producendo in giudizio: Parte_1
- tutte le insinuazioni al passivo dell'Agenzia delle Entrate e dai relativi verbali di ammissione allo stato passivo (cfr. documenti n. 6, 6 bis, 22, 23, 24 e 25);
- il verbale di ammissione allo stato passivo dei crediti vantati dall'erario a titolo di sanzioni e interessi alla data del 30 settembre 2020 (doc. 7)
- gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate pervenuti alla curatela fallimentare (cfr. documenti da n. 8 a 15),
Per contro, i convenuti su tali crediti nulla hanno specificatamente dedotto, né in comparsa di costituzione né nei successivi atti, dovendosi dunque ritenere non contestati i conteggi e gli scorpori effettuati dal , che - come già detto - ha limitato la propria domanda ad Parte_1 euro 545.155,69.
Entrambi gli amministratori convenuti, che si sono succeduti nell'incarico, debbono essere chiamati a rispondere verso il di tale importo, non potendo ritenersi sufficiente – al Parte_1 fine di andare esente da responsabilità – allegare di aver delegato tali incombenti a un professionista.
Invero, come evidenziato anche dalla già citata giurisprudenza di questo Ufficio, qualora la società non fosse trovata nelle condizioni di poter pagare le imposte in ragione della propria incapacità finanziaria o patrimoniale, solo l'attivazione dei meccanismi sopra menzionati avrebbe potuto impedire l'ulteriore accrescimento dell'esposizione debitoria della società – limitando di conseguenza il danno per la medesima e per i suoi creditori – e consentire agli odierni convenuti di andare esente da responsabilità. pagina 7 di 11 Entrambi quali amministratori di diritto debbono essere condannati in via solidale al pagamento di euro 545.155,69 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento (2 dicembre 2019) al saldo effettivo.
3. Circa la ritenuta qualifica di 'amministratore di fatto' in capo a CP_2
[...]
Con specifico riferimento alla posizione di la difesa ha altresì eccepito Controparte_2
l'insussistenza di indici tali da poterlo qualificare quale amministratore di fatto della società fallita.
In particolare, vengono menzionate le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da un'ex dipendente de (tale , dalle quali Parte_1 Testimone_1 emergerebbe, al contrario, l'estraneità di ispetto alle attività di gestione Controparte_2 della società.
Orbene, il Tribunale ritiene di non poter condividere detta prospettazione di parte convenuta.
Le dichiarazioni rese da tale ex dipendente, invero, nulla provano circa il ruolo assunto da nell'ambito della gestione societaria, limitandosi piuttosto a confermare gli Controparte_2 stretti rapporti di collaborazione tra e il figlio nella gestione Controparte_2 CP_1 sociale.
Il , per contro, ha allegato e dedotto una serie di elementi, dai quali poter desumere Parte_1 la qualità di amministratore di fatto rivestita da In particolare, sono stati Controparte_2 prodotti i seguenti documenti:
1) le dichiarazioni rese da alla Guardia di Finanza in data 1° agosto Controparte_2
2018 e 13 agosto 2019 (così “Parlando con questo , ho Controparte_2 Per_1 deciso di aprire una società di ristorazione e ricettività. Quindi il sig. mi Per_1 aiutò ad aprire affidando la consulenza al suo amico dott. Parte_1
… preciso che mi sono occupato della gestione dei bungalow, siti Persona_4 presso la struttura, sin dal 2014, anno di costituzione della società … Mio figlio
invece era socio unico e rappresentante legale si occupava di altre attività CP_1
(matrimoni feste e cerimonie). Inoltre la gestione amministrativo contabile era seguita da e da mio figlio … per quanto riguarda la gestione Testimone_1 CP_1 fiscale, dal 2014 il nostro consulente era di Milano che ad oggi Persona_2 non ci ha ancora consegnato la gestione 2015. Nell'anno 2016 non ci siamo rivolti ad altri consulenti in quanto aspettavamo risposta da Nel 2017 abbiamo Per_2 deciso di rivolgerci al rag. di Scanzano. Non ho mai istituito libri Parte_3 contabili perché pensavo fosse compito del consulente”. Dal canto suo il figlio CP_1 ha dichiarato: “mi occupavo della gestione degli eventi, mentre della gestione dei bungalow si è sempre occupato mio padre ” - doc. 16); CP_2
2) la “relazione circa le cause del fallimento” consegnata al curatore in data 29 ottobre pagina 8 di 11 2021 è firmata da entrambi convenuti, a dimostrazione dell'unicità dell'amministrazione congiunta della società nel corso degli anni (doc. 19);
3) il “verbale di audizione degli amministratori”, datato 16 giugno 2021, nell'ambito del quale i convenuti, sentiti dal Curatore fallimentare, non chiedevano di differenziare le rispettive responsabilità e anzi davano prova del comune agire nella gestione della società, affermando entrambi che “non sono mai stati predisposti i libri e documenti sociali della società ora fallita” (doc. 21);
4) la situazione patrimoniale dei convenuti, così come desumibile dalle note di trascrizione del sequestro conservativo emesso nei loro confronti (dalle quali risulta che, mentre è proprietario di 33 immobili, il figlio è titolare di CP_2 CP_1 qualche terreno agricolo e della quota superficiaria di un solo immobile – documenti
n. 27 e 28). Questa circostanza induce a ritenere la volontà dei convenuti di far ricadere le conseguenze di eventuali atti di mala gestio solo in capo all'amministratore di diritto, limitando i beni aggredibili da parte dei creditori;
Da tutte queste circostanze si evince che l'organizzazione delle responsabilità fra i due convenuti fosse condivisa e frutto di un preciso assetto organizzativo, in base al quale ciascuno era a capo di uno dei due rami dell'attività:
- il padre , proprietario dei terreni su cui sorgono tutte le strutture recettive, CP_2 ideatore dell'iniziativa imprenditoriale e responsabile diretto di tutta la gestione dell'affitto dei bungalow, con indiscussa autonomia decisionale,
- il figlio , responsabile dell'organizzazione degli eventi. CP_1
Dunque, sulla base delle dichiarazioni rese dai medesimi convenuti alla Guardia di Finanza e delle ulteriori circostanze di fatto sopra riportate, trova precisa conferma la tesi del Parte_1 in ordine all'effettivo e costante coinvolgimento di in tutte le decisioni Controparte_2 attinenti alla ordinaria amministrazione della società, quali:
- la costituzione della società e la scelta dei professionisti Parte_1 esterni per l'attività di consulenza;
- la gestione autonoma del ramo aziendale della società relativo all'attività ricettiva dei bungalow;
- la nomina e la consultazione dei consulenti fiscali esterni;
- la gestione contabile della società, interfacciandosi con il figlio e con i CP_1 consulenti esterni.
L'atteggiamento complessivamente dimostrato da dapprima in occasione Controparte_2 delle indagini fiscali svolte dalla Guarda di Finanza, quindi in relazione agli adempimenti successivi alla dichiarazione di fallimento della società, dimostra come lo stesso abbia sempre inteso atteggiarsi quale amministratore di detta società, spendendo tale qualifica nei confronti di terzi (quali, ad esempio, i professionisti esterni cui la società si rivolgeva per l'attività di consulenza, anche contabile).
Dal complessivo materiale probatorio esaminato si può, pertanto, trarre la convinzione che pagina 9 di 11 “benché privo della corrispondente investitura formale, si è inserito nella Controparte_2 gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative” con ingerenza non occasionale volta a influenzare le scelte più rilevanti, in modo tale da
“improntare di sé l'operato complessivo della società” (in questo senso, secondo un orientamento consolidato, Cass. Sez. 1, n. 4045 del 1 marzo 2016 e Cass. Sez. I, n. 21567 del
18 settembre 2017).
Ne consegue che lo stesso dovrà essere ritenuto responsabile anche a tale titolo, in solido con il figlio , degli atti di mala gestio (i.e. dell'omesso versamento degli oneri tributari ed CP_1 erariali) che hanno portato all'esposizione debitoria della società, nei confronti dell'Erario, nei limiti della domanda di complessivi euro 545.155,69.
4. Spese
Il regime delle spese processuali segue il principio della soccombenza, ex artt. 91 e ss. c.p.c., di talché, i convenuti e sono tenuti, in solido tra loro, a rifondere al CP_2 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate: Parte_1
- per entrambe le fasi di giudizio, ivi compresa la fase cautelare, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente prestata e del valore della domanda, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022
in complessivi euro 30.000,00 per compensi professionali oltre ad euro 3.678,00 per contributo unificato e bolli, oltre al 15% per spese generali da calcolare sul primo importo,
IVA e CPA come per legge, dovendosi disporre, posta l'ammissione del al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, che i convenuti eseguano il pagamento di tale importo a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7120/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda dell'attore “ Parte_1
, accertata la responsabilità dei convenuti e
[...] CP_1 CP_2 er i fatti di cui in motivazione, liquida il danno derivatone all'attore in euro
[...]
545.155,69 e
2. condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell' Parte_1 attore di tale importo di euro 545.155,69, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 2 dicembre 2019 all'effettivo saldo;
3. condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore del Parte_1 attore delle spese di lite, spese che liquida complessivamente in euro 30.000,00 per compensi professionali oltre ad euro 3.678,00 per contributo unificato e bolli, oltre al
15% per spese generali da calcolare sul primo importo, IVA e CPA come per legge, pagina 10 di 11 disponendo che i convenuti eseguano il pagamento di tali importi a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 1° luglio 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7120/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MATTEO LUIGI VESCOVI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 57 20129 MILANO presso il difensore avv. MATTEO
LUIGI VESCOVI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO MILARDI (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato in Via Marsala 6\b 89127 89127 Reggio C.F._4
Calabria presso il difensore avv. MILARDI VITTORIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito ed in via principale:
pagina 1 di 11 - Rigettare tutte le istanze e le conclusioni di parte Convenuta;
- Accertata e dichiarata la qualifica e/o il ruolo di amministratore di fatto della società fallita da parte del sig. Controparte_2
- accertata e dichiarata la responsabilità dei signori e ex art. CP_1 Controparte_2
146 L.F. e/o artt. 2392, 2394, 2495 e 2476 cod. civ., per l'effetto,
- condannare i signori e , in base alle responsabilità come CP_1 Controparte_2 meglio in atti descritte e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal quantificati in euro 545.155,69=, ovvero in quella diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre alla rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto e sino all'effettivo saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfetario del 15%, Cpa ed Iva come per legge, comprese le spese del ricorso per sequestro conservativo già concesso.
Per parte convenuta CP_1 Controparte_2
In via preliminare, revocare il sequestro conservativo
Nel merito
Rigettare tutte le domande poiché inammissibili, illegittime, irrituali oltre che infondate sia in fatto che in diritto, con la declaratoria di inammissibilità, infondatezza, rigetto ed incompetenza.
Con condanna di controparte alle spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il società Parte_1
➢ costituita il 30 gennaio 2014, avente per oggetto sociale la gestione di alberghi, bungalow e residence,
➢ dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 2 dicembre 2019, dopo aver ottenuto ante causam l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo fino alla concorrenza di 400.000,00 euro nei confronti di entrambi i convenuti agisce per l'accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c. e 146 l.f.1 nei confronti di quale ex amministratore unico dalla costituzione della società Controparte_3 fino al 5 giugno 2019, nonché socio unico della medesima 1 Azione autorizzata con decreto del 18 settembre 2020 dal Giudice delegato (All. B parte attrice). pagina 2 di 11 ˃ padre di , quale amministratore di fatto fino al 5 Controparte_2 CP_1 giugno 2019 e quindi amministratore unico dal 5 giugno 2019 sino al fallimento addebitando ad entrambi le seguenti condotte di mala gestio:
➢ aver omesso o ritardato la presentazione delle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP dal
2015 al 2018;
➢ non aver provveduto alla redazione dei bilanci di esercizio (unico bilancio depositato è quello chiuso al 31 dicembre 2014), circostanza che ha impedito al di Parte_1 ricostruire l'esatta situazione finanziaria e contabile della società;
➢ aver omesso il pagamento di quasi tutti i tributi erariali dalla costituzione della società sino al fallimento, tanto da generare in capo alla procedura fallimentare un debito pari ad euro 547.058,23 di cui:
o euro 28.104,11 a titolo di sanzioni e interessi per il mancato pagamento dei debiti tributari, ammessi al passivo del fallimento e o euro 518.954,09 a titolo di sanzioni ed interessi relativi ai debiti erariali, dedotti in 8 avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
➢ aver costituito pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento de Parte_1
la newco avente il medesimo oggetto sociale, Parte_1 Parte_2 alla quale è stato trasferito il ramo d'azienda che diversamente sarebbe rimasto nella disponibilità del ceto creditorio;
addebitando al solo CP_1
➢ di non aver vigilato sull'operato dell'amministratore di fatto Controparte_2
chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dal
, limitando la domanda a euro 547.058,23, importo precisato con la memoria ex art. Parte_1
183, comma 6 c.p.c. n.1 in euro 545.155,69, sulla base delle risultanze dello stato passivo aggiornato.
Costituiti in giudizio con un unico atto, i due convenuti e CP_1 CP_2 anno contrastato le difese del ,
[...] Parte_1
- esponendo:
o che parte degli avvisi di addebito relativi alle debenze erariali oggetto della domanda di risarcimento sono stati revocati in autotutela dall'amministrazione finanziaria;
o che parte delle cartelle di pagamento erano state impugnate e contestate dagli ultimi commercialisti della società,
- negando l'imputabilità delle condotte di cui agli addebiti a il quale CP_1 si era venuto a trovare nell'impossibilità di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'Erario, nonché nell'impossibilità di redigere i bilanci, a causa dei raggiri posti in pagina 3 di 11 essere ai danni della società dall'ex commercialista della società, dott. Per_1
, e da tale
[...] Persona_2
- negando il ruolo svolto da (cfr. in particolare le dichiarazioni rese Controparte_2 alla G.d.F. da ex dipendente della Testimone_1 Parte_1
in data 13 agosto 2019).
[...]
Alla prima udienza, il Giudice invitava i convenuti a formulare un'offerta transattiva in favore del e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. con decorrenza Parte_1 posticipata.
Nelle memorie intermedie, nessuna delle parti ha richiesto l'ammissione di prove costituende, essendosi limitato:
• il a precisare gli indici da cui desumere il ruolo di amministratore di Parte_1 fatto svolto da Controparte_2
• i convenuti a insistere negli argomenti a sostegno delle proprie difese.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio il Tribunale reputa che la domanda svolta dal Parte_1 possa trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
1. Onere della prova
A fronte della prospettazione del , che ha addebitato agli amministratori de Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ”) condotte omissive quali Parte_1 Parte_1 mancata redazione dei bilanci, mancata presentazione dichiarazioni IVA IRES, omesso pagamento dei tributi erariali e commissive (cessione ramo d'azienda) che rilevano sia ai fini della responsabilità contrattuale verso la società che ai fini della responsabilità extracontrattuale verso i creditori, i convenuti non hanno svolto alcuna puntuale contestazione in ordine alla sussistenza di tali addebiti, essendosi limitati a precisare che gli amministratori
“si erano trovati nell'impossibilità di adempiere al proprio dovere nei confronti dell'erario di depositare i bilanci d'esercizio” a causa di raggiri posti in essere dall'allora commercialista della società, tale , e “della successiva querelle venutasi a creare che vede Persona_3 come protagonista anche tale . Persona_2
Le difese sono rimaste alquanto vaghe e indefinite, avendo i convenuti omesso:
- di illustrare con precisione la condotta asseritamente truffaldina tenuta dai professionisti;
- di fornire prova delle vicende cui hanno fatto mero accenno, avendo mancato di formulare richieste istruttorie, trincerandosi dietro l'argomento difensivo principale, in rito, ovvero che spettasse al pagina 4 di 11 Fallimento attore l'onere di fornire la prova degli illeciti addebitati agli amministratori.
A questo riguardo va subito rammentato che nell'assumere la presente iniziativa giudiziale a norma del secondo comma dell'art. 146 l.f. il curatore del ha Parte_1 esercitato cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità, che sarebbe stata esperibile dalla medesima società se ancora in bonis nei confronti dei propri amministratori, ai sensi degli artt. 2393 c.c., sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza della società debitrice, ai sensi dell'art. 2394 c.c.. L'azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell'onere della prova, può farsi riferimento ai canoni fissati dalla nota decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (principio confermato per le obbligazioni di mezzi da Cass. Sezioni Unite n. 15781/2005 e con riguardo all'azione sociale di responsabilità da Cass. Sezione Unite n. 9100/2015; Cass. n. 12454/2016; Cass. n. 23452/2019).
In applicazione di tale principio nelle azioni di responsabilità
˃ spetta al allegare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio Parte_1 che si pone in violazione dei doveri degli amministratori e dei sindaci posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
Nel caso in esame il ha dedotto analiticamente i singoli addebiti, ovvero gli Parte_1 inadempimenti cui sono incorsi gli amministratori de risetto agli obblighi di Parte_1 legge e di statuo (in particolare per quanto qui rileva, obbligo di regolare tenuta della contabilità, obbligo di redigere i bilanci, obbligo di non pregiudicare l'integrità patrimoniale della società), mentre nessuno degli amministratori convenuti ha fornito la prova dell'esatto adempimento.
A ciò si aggiunga che l'amministratore rimane responsabile verso la società e i terzi anche delle condotte poste in essere dai professionisti e collaboratori della società, e che l'obbligo di redigere il progetto di bilancio (o di curare che il consulente lo rediga sulla base dei dati risultanti dai registri contabili) è specifico dovere dell'amministratore, che ne risponde anche in caso di dolo o colpa del professionista collaboratore, sotto il profilo della culpa in vigilando.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista,
pagina 5 di 11 finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, ordinanza n.
11958 del 6 maggio 2021; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016).
Peraltro, nel caso in esame l'omesso pagamento dei tributi si è protratta per tutto il periodo di attività della società, sicché l'eventuale condotta fraudolenta (asseritamente posta in essere dal commercialista , che “è scomparso nel 2016”, come riferito dagli stessi Persona_3 convenuti) non è idonea neppure astrattamente a esonerare l'amministratore da responsabilità.
2. Omesso pagamento dei debiti erariali.
Il ha limitato l'oggetto della domanda al minor importo di euro 545.155,69, che Parte_1 corrisponde al solo ammontare di interessi e sanzioni sul maggior debito erariale accertato in sede concorsuale.
Si tratta di interessi e sanzioni derivanti dall'omesso pagamento, da parte degli odierni convenuti, di tutti i tributi e debiti erariali dal 2014 (anno di costituzione della società) sino al
2019 (anno in cui detta società è stata dichiarata fallita).
È appena il caso di rammentare che tra gli obblighi primari dell'amministratore di società di capitali, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società di cui al citato art. 2392 c.c., vi è il rispetto della normativa fiscale e tributaria e quindi il pagamento dei relativi oneri. Ciò, se non altro, in considerazione di quanto prescritto in via generale dall'art. 53 della Carta
Fondamentale, le cui norme hanno valore precettivo, oltre che programmatico, secondo l'insegnamento ormai consolidato della dottrina.
Tuttavia, la condotta consistente nell'aver omesso il pagamento dei debiti erariali può assumere rilevanza – sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità degli amministratori – al ricorrere di certe condizioni.
Sul punto, la giurisprudenza – anche di questo Ufficio – distingue infatti tra:
o l'ipotesi in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'Erario – fosse in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare i debiti erariali,
˃ in tal caso l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'Erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale;
o il caso in cui l'amministratore eccepisca di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell'incapacità finanziaria o dell'incapienza patrimoniale della società, e, in tal caso, gli adeguati assetti di cui all'art. 2086 c.c. debbono permettere all'amministratore di valutare prontamente:
˃ se si tratta di difficoltà solo temporanea che non incide sulla continuità aziendale e dunque di adottare misure idonee per il rapido superamento del transitorio di crisi;
˃ se si verificano i presupposti di cui all'art. 2485 c.c. (verificarsi di una causa di pagina 6 di 11 scioglimento) con i conseguenti obblighi e connesse responsabilità ex 2486 c.c. qualora non si attivi “senza indugio”;
o il caso in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l'amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale
˃ in tal caso lo stesso risponde dei danni in misura pari non solo al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati, ma anche con riguardo all'ammontare dei maggiori tributi, quale nuovo indebitamento maturato successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.
Nel caso di specie, l'omessa redazione dei bilanci e la mancanza della contabilità hanno impedito al di verificare il preciso momento in cui si la società ha perso il capitale. Parte_1
Tuttavia il curatore ha limitato nel quantum la propria domanda ai soli accessori del debito erariale rimasto insoddisfatto, sicché diviene superfluo ogni ulteriore accertamento.
Il ha ampiamente assolto all'onere probatorio producendo in giudizio: Parte_1
- tutte le insinuazioni al passivo dell'Agenzia delle Entrate e dai relativi verbali di ammissione allo stato passivo (cfr. documenti n. 6, 6 bis, 22, 23, 24 e 25);
- il verbale di ammissione allo stato passivo dei crediti vantati dall'erario a titolo di sanzioni e interessi alla data del 30 settembre 2020 (doc. 7)
- gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate pervenuti alla curatela fallimentare (cfr. documenti da n. 8 a 15),
Per contro, i convenuti su tali crediti nulla hanno specificatamente dedotto, né in comparsa di costituzione né nei successivi atti, dovendosi dunque ritenere non contestati i conteggi e gli scorpori effettuati dal , che - come già detto - ha limitato la propria domanda ad Parte_1 euro 545.155,69.
Entrambi gli amministratori convenuti, che si sono succeduti nell'incarico, debbono essere chiamati a rispondere verso il di tale importo, non potendo ritenersi sufficiente – al Parte_1 fine di andare esente da responsabilità – allegare di aver delegato tali incombenti a un professionista.
Invero, come evidenziato anche dalla già citata giurisprudenza di questo Ufficio, qualora la società non fosse trovata nelle condizioni di poter pagare le imposte in ragione della propria incapacità finanziaria o patrimoniale, solo l'attivazione dei meccanismi sopra menzionati avrebbe potuto impedire l'ulteriore accrescimento dell'esposizione debitoria della società – limitando di conseguenza il danno per la medesima e per i suoi creditori – e consentire agli odierni convenuti di andare esente da responsabilità. pagina 7 di 11 Entrambi quali amministratori di diritto debbono essere condannati in via solidale al pagamento di euro 545.155,69 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento (2 dicembre 2019) al saldo effettivo.
3. Circa la ritenuta qualifica di 'amministratore di fatto' in capo a CP_2
[...]
Con specifico riferimento alla posizione di la difesa ha altresì eccepito Controparte_2
l'insussistenza di indici tali da poterlo qualificare quale amministratore di fatto della società fallita.
In particolare, vengono menzionate le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da un'ex dipendente de (tale , dalle quali Parte_1 Testimone_1 emergerebbe, al contrario, l'estraneità di ispetto alle attività di gestione Controparte_2 della società.
Orbene, il Tribunale ritiene di non poter condividere detta prospettazione di parte convenuta.
Le dichiarazioni rese da tale ex dipendente, invero, nulla provano circa il ruolo assunto da nell'ambito della gestione societaria, limitandosi piuttosto a confermare gli Controparte_2 stretti rapporti di collaborazione tra e il figlio nella gestione Controparte_2 CP_1 sociale.
Il , per contro, ha allegato e dedotto una serie di elementi, dai quali poter desumere Parte_1 la qualità di amministratore di fatto rivestita da In particolare, sono stati Controparte_2 prodotti i seguenti documenti:
1) le dichiarazioni rese da alla Guardia di Finanza in data 1° agosto Controparte_2
2018 e 13 agosto 2019 (così “Parlando con questo , ho Controparte_2 Per_1 deciso di aprire una società di ristorazione e ricettività. Quindi il sig. mi Per_1 aiutò ad aprire affidando la consulenza al suo amico dott. Parte_1
… preciso che mi sono occupato della gestione dei bungalow, siti Persona_4 presso la struttura, sin dal 2014, anno di costituzione della società … Mio figlio
invece era socio unico e rappresentante legale si occupava di altre attività CP_1
(matrimoni feste e cerimonie). Inoltre la gestione amministrativo contabile era seguita da e da mio figlio … per quanto riguarda la gestione Testimone_1 CP_1 fiscale, dal 2014 il nostro consulente era di Milano che ad oggi Persona_2 non ci ha ancora consegnato la gestione 2015. Nell'anno 2016 non ci siamo rivolti ad altri consulenti in quanto aspettavamo risposta da Nel 2017 abbiamo Per_2 deciso di rivolgerci al rag. di Scanzano. Non ho mai istituito libri Parte_3 contabili perché pensavo fosse compito del consulente”. Dal canto suo il figlio CP_1 ha dichiarato: “mi occupavo della gestione degli eventi, mentre della gestione dei bungalow si è sempre occupato mio padre ” - doc. 16); CP_2
2) la “relazione circa le cause del fallimento” consegnata al curatore in data 29 ottobre pagina 8 di 11 2021 è firmata da entrambi convenuti, a dimostrazione dell'unicità dell'amministrazione congiunta della società nel corso degli anni (doc. 19);
3) il “verbale di audizione degli amministratori”, datato 16 giugno 2021, nell'ambito del quale i convenuti, sentiti dal Curatore fallimentare, non chiedevano di differenziare le rispettive responsabilità e anzi davano prova del comune agire nella gestione della società, affermando entrambi che “non sono mai stati predisposti i libri e documenti sociali della società ora fallita” (doc. 21);
4) la situazione patrimoniale dei convenuti, così come desumibile dalle note di trascrizione del sequestro conservativo emesso nei loro confronti (dalle quali risulta che, mentre è proprietario di 33 immobili, il figlio è titolare di CP_2 CP_1 qualche terreno agricolo e della quota superficiaria di un solo immobile – documenti
n. 27 e 28). Questa circostanza induce a ritenere la volontà dei convenuti di far ricadere le conseguenze di eventuali atti di mala gestio solo in capo all'amministratore di diritto, limitando i beni aggredibili da parte dei creditori;
Da tutte queste circostanze si evince che l'organizzazione delle responsabilità fra i due convenuti fosse condivisa e frutto di un preciso assetto organizzativo, in base al quale ciascuno era a capo di uno dei due rami dell'attività:
- il padre , proprietario dei terreni su cui sorgono tutte le strutture recettive, CP_2 ideatore dell'iniziativa imprenditoriale e responsabile diretto di tutta la gestione dell'affitto dei bungalow, con indiscussa autonomia decisionale,
- il figlio , responsabile dell'organizzazione degli eventi. CP_1
Dunque, sulla base delle dichiarazioni rese dai medesimi convenuti alla Guardia di Finanza e delle ulteriori circostanze di fatto sopra riportate, trova precisa conferma la tesi del Parte_1 in ordine all'effettivo e costante coinvolgimento di in tutte le decisioni Controparte_2 attinenti alla ordinaria amministrazione della società, quali:
- la costituzione della società e la scelta dei professionisti Parte_1 esterni per l'attività di consulenza;
- la gestione autonoma del ramo aziendale della società relativo all'attività ricettiva dei bungalow;
- la nomina e la consultazione dei consulenti fiscali esterni;
- la gestione contabile della società, interfacciandosi con il figlio e con i CP_1 consulenti esterni.
L'atteggiamento complessivamente dimostrato da dapprima in occasione Controparte_2 delle indagini fiscali svolte dalla Guarda di Finanza, quindi in relazione agli adempimenti successivi alla dichiarazione di fallimento della società, dimostra come lo stesso abbia sempre inteso atteggiarsi quale amministratore di detta società, spendendo tale qualifica nei confronti di terzi (quali, ad esempio, i professionisti esterni cui la società si rivolgeva per l'attività di consulenza, anche contabile).
Dal complessivo materiale probatorio esaminato si può, pertanto, trarre la convinzione che pagina 9 di 11 “benché privo della corrispondente investitura formale, si è inserito nella Controparte_2 gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative” con ingerenza non occasionale volta a influenzare le scelte più rilevanti, in modo tale da
“improntare di sé l'operato complessivo della società” (in questo senso, secondo un orientamento consolidato, Cass. Sez. 1, n. 4045 del 1 marzo 2016 e Cass. Sez. I, n. 21567 del
18 settembre 2017).
Ne consegue che lo stesso dovrà essere ritenuto responsabile anche a tale titolo, in solido con il figlio , degli atti di mala gestio (i.e. dell'omesso versamento degli oneri tributari ed CP_1 erariali) che hanno portato all'esposizione debitoria della società, nei confronti dell'Erario, nei limiti della domanda di complessivi euro 545.155,69.
4. Spese
Il regime delle spese processuali segue il principio della soccombenza, ex artt. 91 e ss. c.p.c., di talché, i convenuti e sono tenuti, in solido tra loro, a rifondere al CP_2 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate: Parte_1
- per entrambe le fasi di giudizio, ivi compresa la fase cautelare, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente prestata e del valore della domanda, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022
in complessivi euro 30.000,00 per compensi professionali oltre ad euro 3.678,00 per contributo unificato e bolli, oltre al 15% per spese generali da calcolare sul primo importo,
IVA e CPA come per legge, dovendosi disporre, posta l'ammissione del al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, che i convenuti eseguano il pagamento di tale importo a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7120/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda dell'attore “ Parte_1
, accertata la responsabilità dei convenuti e
[...] CP_1 CP_2 er i fatti di cui in motivazione, liquida il danno derivatone all'attore in euro
[...]
545.155,69 e
2. condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell' Parte_1 attore di tale importo di euro 545.155,69, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 2 dicembre 2019 all'effettivo saldo;
3. condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore del Parte_1 attore delle spese di lite, spese che liquida complessivamente in euro 30.000,00 per compensi professionali oltre ad euro 3.678,00 per contributo unificato e bolli, oltre al
15% per spese generali da calcolare sul primo importo, IVA e CPA come per legge, pagina 10 di 11 disponendo che i convenuti eseguano il pagamento di tali importi a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 1° luglio 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
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