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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 515 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 515 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 12/03/2025 ore 10:00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Ilaria Meacci;
- per parte convenuta l'avv. Elisa Nannucci.
L'avv. Meacci insiste nell'accoglimento del ricorso, ponendo in risalto l'ordinanza della Cass. 24180\2022 per un caso analogo a quello di cui si discute. Contesta comunque la notifica di qualsivoglia provvedimento, ivi compreso il verbale che ha abbassato la percentuale. Contesta il conteggio effettuato, peraltro con correzione a penna e chiede che, al massimo, il ricalcolo sia effettuato dalla data di notifica del provvedimento di riliquidazione. In ipotesi di soccombenza, chiede di valutare la compensazione delle spese del giudizio.
L'avv. Nannucci si riporta agli atti evidenziando come il precedente menzionato da controparte sia precedente alla pronuncia da lei evidenziata (Cass., n. 248 del 2023). Pur non essendovi prova documentale, adduce una serie di circostanze che non rende credibile la mancata conoscenza del contenuto del verbale di revisione da parte del ricorrente, che comunque si sarebbe sottoposto a visita.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.45
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 12.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 515 / 2024 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Ilaria Meacci;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: azione accertamento negativo – indebito assistenziale.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare l'insussistenza del debito del ricorrente pari ad €. 35.653,17 nei Parte_1
CP_ confronti dell' di Prato e dichiarare illegittimità delle trattenute operate a carico degli emolumenti erogati a favore del ricorrente, stante l'irripetibilità delle somme de quibus in forza della normativa in materia di indebito previdenziale, per tutto quanto esposto in narrativa, ordinare all' resistente di cessare di operare le trattenute sulla pensione erogata a CP_2 favore del Sig. e per l'effetto ordinare all' avversario la restituzione al ricorrente di tutte le somme già Pt_1 CP_2
2 trattenute a decorrere dal mese di gennaio 2024 e che saranno trattenute da parte avversa fino alla pronuncia del provvedimento conclusivo del presente procedimento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Prato, ogni contraria difesa, eccezione reietta e disattesa, respingere il ricorso in quanto infondato. Con condanna alle spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'iniziativa giudiziaria è stata promossa da al fine di ottenere la dichiarazione di Parte_1 irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità.
Il sig. ha esposto di essere stato riconosciuto prima inabile al lavoro e poi invalido civile Pt_1 al 100 %, percependo entrambi gli emolumenti dovuti a tali condizioni sanitarie fino al 31.01.2024, CP_ data in cui l' gli consegnava a mani provvedimento di “riquilidazione” degli emolumenti per difetto dei requisiti sanitari (in particolare, per effetto della revisione medica d'ufficio effettuata il
16.05.2011 con la percentuale di invalidità era stata riconosciuta dal 100% al 67%), con richiesta di restituzione della somma di €. 35.653,17 nei limiti della prescrizione decennale.
Dopo aver esperito vanamente ricorso amministrativo, il sig. contesta la debenza della Pt_1 somma, evocando i principi in tema di irripetibilità delle somme erogate, sostenendo la buona fede del proprio comportamento e, di converso, l'illegittimità del comportamento dell , che non ha CP_2 provveduto alla debita verifica annuale dei presupposti.
Oltre a chiedere accertamento negativo in merito alla richiesta di ripetizione dell'indebito, il CP_ ricorrente richiede altresì la restituzione degli eventuali ratei trattenuti dall' CP_ Si è costituito l' contestando l'applicabilità dell'art. 52, comma 2, l. n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991 (disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche previdenziali), affermando di converso che solo il legislatore, con espresse previsioni e per casi specifici, ove ha ritenuto di privilegiare l'affidamento determinato dal fatto dell'attribuzione della prestazione per un lungo lasso di tempo, avrebbe potuto esonerare il debitore dalla restituzione e che, in mancanza, doveva trovare applicazione l'art. 2033 c.c.. Evoca a sostegno pronunce della giurisprudenza di legittimità, per cui la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita nella quale lo stato di minor invalidità è stato accertato e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni.
3 La causa non impone, neppure ai sensi dell'art. 421 c.p.c., approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite.
Il ricorso risulta fondato.
Vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 28771 del 2018, n. 10642 del 2019 e successive conformi) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
È quindi la stessa Corte Costituzionale a sottolineare (nell'esegesi dell'art. 38 della Costituzione) la ratio di apprestare la soddisfazione delle esigenze essenziali di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000 e, nello stesso senso nella sentenza n. 8 del 2023). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale” “nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata
4 dell'istituto; avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione"” Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.”. CP_ La pronuncia richiamata dall' (Cass., n. 248 del 2023), è vero, ritiene che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati. Tale pronuncia, tuttavia, sottolinea a sua volta l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, dal momento che la tenuta costituzionale dell'interpretazione proposta in rapporto all'art. 38 della
Costituzione è giustificata proprio in ragione del fatto che l'accertamento amministrativo, una volta reso noto al beneficiario, determina la fine dell'affidamento nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
Unendo tali spunti interpretativi, è quindi possibile affermare che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio, più che la generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, che valorizza situazioni di fatto, variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento.
Va affermato, in altri termini, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
5 Nella fattispecie in esame, occorre prendere le mosse dalle tempistiche della revoca, dal momento che, è documentale e pacifico che l' non ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art. 37, CP_2 comma 8, l. n. 448 del 1998, una volta venuto meno il requisito sanitario all'esito della visita di revisione d'ufficio, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Piuttosto, ha continuato ad erogare la prestazione per molti anni, fino, in realtà, alla sollecitazione effettuata dallo stesso ricorrente, che ha richiesto il verbale di visita in quanto non nella sua disponibilità (circostanza pacifica e riportata nella stessa relazione della funzionaria dell'istituto).
Tale vasto iato temporale è del tutto idoneo a generare una situazione di affidamento dell'accipiens, condizione tempestivamente allegata in ricorso, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era CP_ legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (in merito alla revoca per intervenuta insussistenza dei requisiti sanitari, si veda, per una controversia analoga a quella di specie
Cass., n. 4668 del 2021).
Considerate, quindi, le dette circostanze, l'erogazione della pensione non può essere addebitata a dolo dell'accipiens, né è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza sullo stesso gravanti;
doveri “che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo” (così, App. Torino, n. 113 del 2025; v. anche App.
Genova n. 105 del 2024).
Ad ogni buon conto, occorre registrare (come nel caso esaminato dalla Cassazione appena sopra citata ed in altro caso analogo App. Palermo, n. 250 del 2025) anche l'assenza di documentazione che dimostri la notifica di qualsivoglia provvedimento precedente, anche in punto della revisione del requisito sanitario, al ricorrente, elemento che rende pertanto indimostrato (né, invero, risultano elementi presuntivi di segno diverso) che il ricorrente avesse effettivamente contezza della diminuzione percentuale del grado di invalidità e, quindi, delle possibili conseguenze sul trattamento pensionistico. Nulla, inoltre, è documentato con riferimento all'ulteriore visita di revisione del 2013, in quanto non è dato sapere né in che tempi, né in che modi si sarebbe verificata la carenza CP_ documentale contenuta all'interno della relazione della funzionaria dell (in atti, difatti, neppure è stata allegata documentazione al riguardo, né il verbale di visita).
6 L'istituto, conclusivamente, ha diritto alla ripetizione soltanto a decorrere dalla revoca (e non dalla visita di revisione), pertanto, dalla comunicazione del provvedimento di riliquidazione consegnato il 31.1.2024.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Alla luce della sussistenza di incertezze interpretative emergenti anche dai precedenti citati CP_ dall' sussistono motivi per compensare la metà delle spese del giudizio. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della linearità della ricostruzione in fatto e della decisione sulla scorta della documentazione allegata con gli atti introduttivi del giudizio (che non rende individuabile – e, pertanto, individuabile un'autonoma fase di trattazione). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_ 1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto di a ripetere la somma di €. CP_ 35.653,17 richiesta con provvedimento di riliquidazione 31.1.2024 e condanna a restituire al ricorrente i ratei finora trattenuti;
CP_ 2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida per l'intero in €. 3.291,00 (quota parte, pertanto, €. 1.645,50), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Compensa
l'ulteriore frazione tra le parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 515 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 12/03/2025 ore 10:00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Ilaria Meacci;
- per parte convenuta l'avv. Elisa Nannucci.
L'avv. Meacci insiste nell'accoglimento del ricorso, ponendo in risalto l'ordinanza della Cass. 24180\2022 per un caso analogo a quello di cui si discute. Contesta comunque la notifica di qualsivoglia provvedimento, ivi compreso il verbale che ha abbassato la percentuale. Contesta il conteggio effettuato, peraltro con correzione a penna e chiede che, al massimo, il ricalcolo sia effettuato dalla data di notifica del provvedimento di riliquidazione. In ipotesi di soccombenza, chiede di valutare la compensazione delle spese del giudizio.
L'avv. Nannucci si riporta agli atti evidenziando come il precedente menzionato da controparte sia precedente alla pronuncia da lei evidenziata (Cass., n. 248 del 2023). Pur non essendovi prova documentale, adduce una serie di circostanze che non rende credibile la mancata conoscenza del contenuto del verbale di revisione da parte del ricorrente, che comunque si sarebbe sottoposto a visita.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 11.45
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 12.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 515 / 2024 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Ilaria Meacci;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: azione accertamento negativo – indebito assistenziale.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare l'insussistenza del debito del ricorrente pari ad €. 35.653,17 nei Parte_1
CP_ confronti dell' di Prato e dichiarare illegittimità delle trattenute operate a carico degli emolumenti erogati a favore del ricorrente, stante l'irripetibilità delle somme de quibus in forza della normativa in materia di indebito previdenziale, per tutto quanto esposto in narrativa, ordinare all' resistente di cessare di operare le trattenute sulla pensione erogata a CP_2 favore del Sig. e per l'effetto ordinare all' avversario la restituzione al ricorrente di tutte le somme già Pt_1 CP_2
2 trattenute a decorrere dal mese di gennaio 2024 e che saranno trattenute da parte avversa fino alla pronuncia del provvedimento conclusivo del presente procedimento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Prato, ogni contraria difesa, eccezione reietta e disattesa, respingere il ricorso in quanto infondato. Con condanna alle spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'iniziativa giudiziaria è stata promossa da al fine di ottenere la dichiarazione di Parte_1 irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità.
Il sig. ha esposto di essere stato riconosciuto prima inabile al lavoro e poi invalido civile Pt_1 al 100 %, percependo entrambi gli emolumenti dovuti a tali condizioni sanitarie fino al 31.01.2024, CP_ data in cui l' gli consegnava a mani provvedimento di “riquilidazione” degli emolumenti per difetto dei requisiti sanitari (in particolare, per effetto della revisione medica d'ufficio effettuata il
16.05.2011 con la percentuale di invalidità era stata riconosciuta dal 100% al 67%), con richiesta di restituzione della somma di €. 35.653,17 nei limiti della prescrizione decennale.
Dopo aver esperito vanamente ricorso amministrativo, il sig. contesta la debenza della Pt_1 somma, evocando i principi in tema di irripetibilità delle somme erogate, sostenendo la buona fede del proprio comportamento e, di converso, l'illegittimità del comportamento dell , che non ha CP_2 provveduto alla debita verifica annuale dei presupposti.
Oltre a chiedere accertamento negativo in merito alla richiesta di ripetizione dell'indebito, il CP_ ricorrente richiede altresì la restituzione degli eventuali ratei trattenuti dall' CP_ Si è costituito l' contestando l'applicabilità dell'art. 52, comma 2, l. n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991 (disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche previdenziali), affermando di converso che solo il legislatore, con espresse previsioni e per casi specifici, ove ha ritenuto di privilegiare l'affidamento determinato dal fatto dell'attribuzione della prestazione per un lungo lasso di tempo, avrebbe potuto esonerare il debitore dalla restituzione e che, in mancanza, doveva trovare applicazione l'art. 2033 c.c.. Evoca a sostegno pronunce della giurisprudenza di legittimità, per cui la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita nella quale lo stato di minor invalidità è stato accertato e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni.
3 La causa non impone, neppure ai sensi dell'art. 421 c.p.c., approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite.
Il ricorso risulta fondato.
Vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 28771 del 2018, n. 10642 del 2019 e successive conformi) con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
È quindi la stessa Corte Costituzionale a sottolineare (nell'esegesi dell'art. 38 della Costituzione) la ratio di apprestare la soddisfazione delle esigenze essenziali di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000 e, nello stesso senso nella sentenza n. 8 del 2023). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale” “nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata
4 dell'istituto; avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione"” Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.”. CP_ La pronuncia richiamata dall' (Cass., n. 248 del 2023), è vero, ritiene che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati. Tale pronuncia, tuttavia, sottolinea a sua volta l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, dal momento che la tenuta costituzionale dell'interpretazione proposta in rapporto all'art. 38 della
Costituzione è giustificata proprio in ragione del fatto che l'accertamento amministrativo, una volta reso noto al beneficiario, determina la fine dell'affidamento nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
Unendo tali spunti interpretativi, è quindi possibile affermare che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio, più che la generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, che valorizza situazioni di fatto, variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento.
Va affermato, in altri termini, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
5 Nella fattispecie in esame, occorre prendere le mosse dalle tempistiche della revoca, dal momento che, è documentale e pacifico che l' non ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art. 37, CP_2 comma 8, l. n. 448 del 1998, una volta venuto meno il requisito sanitario all'esito della visita di revisione d'ufficio, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Piuttosto, ha continuato ad erogare la prestazione per molti anni, fino, in realtà, alla sollecitazione effettuata dallo stesso ricorrente, che ha richiesto il verbale di visita in quanto non nella sua disponibilità (circostanza pacifica e riportata nella stessa relazione della funzionaria dell'istituto).
Tale vasto iato temporale è del tutto idoneo a generare una situazione di affidamento dell'accipiens, condizione tempestivamente allegata in ricorso, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era CP_ legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (in merito alla revoca per intervenuta insussistenza dei requisiti sanitari, si veda, per una controversia analoga a quella di specie
Cass., n. 4668 del 2021).
Considerate, quindi, le dette circostanze, l'erogazione della pensione non può essere addebitata a dolo dell'accipiens, né è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza sullo stesso gravanti;
doveri “che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo” (così, App. Torino, n. 113 del 2025; v. anche App.
Genova n. 105 del 2024).
Ad ogni buon conto, occorre registrare (come nel caso esaminato dalla Cassazione appena sopra citata ed in altro caso analogo App. Palermo, n. 250 del 2025) anche l'assenza di documentazione che dimostri la notifica di qualsivoglia provvedimento precedente, anche in punto della revisione del requisito sanitario, al ricorrente, elemento che rende pertanto indimostrato (né, invero, risultano elementi presuntivi di segno diverso) che il ricorrente avesse effettivamente contezza della diminuzione percentuale del grado di invalidità e, quindi, delle possibili conseguenze sul trattamento pensionistico. Nulla, inoltre, è documentato con riferimento all'ulteriore visita di revisione del 2013, in quanto non è dato sapere né in che tempi, né in che modi si sarebbe verificata la carenza CP_ documentale contenuta all'interno della relazione della funzionaria dell (in atti, difatti, neppure è stata allegata documentazione al riguardo, né il verbale di visita).
6 L'istituto, conclusivamente, ha diritto alla ripetizione soltanto a decorrere dalla revoca (e non dalla visita di revisione), pertanto, dalla comunicazione del provvedimento di riliquidazione consegnato il 31.1.2024.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Alla luce della sussistenza di incertezze interpretative emergenti anche dai precedenti citati CP_ dall' sussistono motivi per compensare la metà delle spese del giudizio. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della linearità della ricostruzione in fatto e della decisione sulla scorta della documentazione allegata con gli atti introduttivi del giudizio (che non rende individuabile – e, pertanto, individuabile un'autonoma fase di trattazione). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, CP_ 1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto di a ripetere la somma di €. CP_ 35.653,17 richiesta con provvedimento di riliquidazione 31.1.2024 e condanna a restituire al ricorrente i ratei finora trattenuti;
CP_ 2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida per l'intero in €. 3.291,00 (quota parte, pertanto, €. 1.645,50), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Compensa
l'ulteriore frazione tra le parti del giudizio.
Così deciso in Prato, il 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
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