Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1312
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 febbraio 1958
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1958