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Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1312
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Legge 20 dicembre 1957, n. 1312
Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1312
Versione
5 febbraio 1958
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1958
Vedi fonte istituzionale
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