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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/08/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1246/2024
TRA
Parte_1
[...]
Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fortunato Taglioretti, Marco Gandini, Raffaele Carbonaro ed
Everardo Zilio, per procura in atti;
ATTORI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Pecora ed Elena Pollio, per procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fortunato Taglioretti, Marco Gandini, Raffaele Carbonaro ed
Everardo Zilio, per procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.2.2024 , e Parte_1 Parte_2 soci della deducevano che il 5.4.2023 tale società Parte_2 Controparte_2 aveva stipulato con la un contratto di affitto di ramo di azienda Controparte_1 avente ad oggetto il ristorante denominato “1489 Food Pop”, sito in Gallipoli, alla Via Lecce n. 173, che prevedeva, all'art.
3.1.a, la corresponsione da parte della i un Controparte_1 canone fisso pari a € 100.000,00, oltre IVA, da pagarsi in ratei mensili anticipati dell'importo costante pari a € 8.333,33, oltre IVA, fatta eccezione per l'ultima rata di importo pari a € 8.333,37, oltre IVA. Gli attori deducevano che nel medesimo contratto del 5.4.2023 le parti avevano altresì pattuito, da un lato, il versamento da parte della entro venti giorni dalla stipula, del CP_1 complessivo importo di € 190.000,00 a titolo di canoni di affitto anticipati da imputare, entro il limite di € 38.000,00 per ogni anno contrattuale compreso tra il 5.4.2024 e il 4.4.2028, al canone d'affitto mensile (art. 3.3), e, dall'altro, il diritto dell'affittuaria di recedere dal contratto, con preavviso di almeno duecentosettanta giorni, e di ricevere in tal caso la restituzione di quanto versato anticipatamente alla concedente (art. 2.2). Sotto altro profilo, CP_2 Pt_1
, e deducevano che il 28.4.2023 si erano
[...] Parte_2 Parte_2 costituiti garanti della per la restituzione nei confronti della della CP_2 CP_1 somma versata dalla stessa, ai sensi dell'art.
3.3 del contratto di affitto di ramo di azienda, a titolo di canoni anticipati e che, nonostante il grave inadempimento della rispetto agli CP_1 obblighi contrattualmente assunti, la stessa società, con lettera del 18.1.2024, aveva esercitato il diritto di recesso con effetto dal 15.10.2024, richiedendo loro, in forza della garanzia prestata in favore della la ripetizione dei suddetti canoni, con compensazione di quelli rimasti CP_2 insoluti per le mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024 e alcune utenze non pagate. A tale riguardo, e eccepivano Parte_1 Parte_2 Parte_2
l'inesigibilità delle pretese restitutorie formulate dalla società convenuta in ragione del mancato decorso del termine di duecentosettanta giorni previsto dall'art.
2.2 del contratto. Aggiungevano, inoltre, che era inadempiente per il pagamento dei canoni di affitto da dicembre CP_1
2023 sino a febbraio 2024 (€ 17.385,00) e per utenze che erano state pagate dalla per CP_2
€ 4.697,97, che da ottobre 2023 il ristorante non era attivo, così determinandosi un grave danno da una perdita di clientela, e che non aveva adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 14 CP_1 del contratto di rilascio dell'immobile, di cessazione dell'uso del marchio della e di CP_2 redazione dell'inventario dei beni. Per queste ragioni gli attori sollevavano ai sensi degli artt. 1175 e
1375 c.c. l'exceptio doli generalis rispetto alla richiesta restitutoria, in quanto formulata dalla nonostante le gravi inadempienze. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, CP_1
2 e chiedevano che fosse Parte_1 Parte_2 Parte_2 accertata l'inesigibilità delle pretese restitutorie vantate dalla nei loro confronti in CP_1 virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda del 5.4.2023 e della garanzia prestata dagli stessi nei confronti della e per l'effetto, che fosse respinta ogni richiesta formulata dalla società CP_2 convenuta nei loro riguardi, con vittoria delle spese di lite.
La i costituiva in giudizio, deducendo che il 28.4.2023 gli attori Controparte_1 avevano sottoscritto una garanzia c.d. a prima richiesta, avendo espressamente rinunciato a ogni eccezione, contestazione o riserva rispetto alla domanda di restituzione degli importi di cui ai canoni versati anticipatamente dalla in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda CP_2 del 5.4.2023. Sotto altro profilo, la società convenuta eccepiva l'improponibilità e comunque l'infondatezza dell'exceptio doli generalis sollevata dagli attori, non potendo la stessa essere validamente proposta in quanto non vi era alcuna prova del dolo attuale nell'instaurazione di un giudizio e, dall'altro, la garanzia non era stata certo nella consapevolezza dell'avvenuto adempimento da parte del soggetto garantito. In ordine alla corretta interpretazione del contratto di affitto di ramo di azienda e alla morosità dedotta, la deduceva che le parti avevano CP_1 pattuito un canone annuo per la parte fissa di € 100.000,00, oltre IVA, comprensivo del canone di locazione di € 52.459,00 dovuto alla società locatrice dell'immobile (IC Coppola s.r.l.), e che, pertanto, alla spettava la sola differenza mensile, salva la compensazione con quanto CP_2 pagato anticipatamente dall'affittuaria, precisando che dalla data di comunicazione del recesso aveva comunque continuato a corrispondere il canone di locazione delle mura nei confronti della
IC Coppola s.r.l., compensando le somme dovute alla con quanto corrisposto CP_2 anticipatamente per canoni di locazione. La società convenuta, peraltro, deduceva la tempestività del recesso esercitato con pec del 18.1.2024 rispetto all'obbligo di preavviso di duecentosettanta giorni stabilito dalle parti all'art.
2.2 del contratto di affitto di ramo di azienda, rispetto al quale era sorto il suo diritto di ricevere l'importo dei canoni corrisposti anticipatamente, ma non l'importo di
€ 30.000,00 di cui al deposito cauzionale, dovuto invece dalla ai sensi dell'art. 19 del CP_2 medesimo contratto solo dopo la riconsegna dell'azienda. Alla luce di queste considerazioni, dunque, la concludeva chiedendo che fosse emessa ingiunzione in corso di causa ai CP_1 sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per la complessiva somma di € 165.359,66 nei confronti degli attori e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dagli attori, nonché, in via riconvenzionale, la condanna degli stessi, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 165.359,66, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 13.2.2024 e al risarcimento del danno per lite temeraria, con vittoria delle spese di lite.
3 Con memoria ex art. 171 ter, n. 1), la precisava poi la propria Controparte_1 domanda riconvenzionale, richiedendo la condanna di , Parte_1 Parte_2
e tra loro, al pagamento del complessivo importo di Parte_2 Parte_3
€ 189.546,66, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 13.2.2024 per la somma di € 165.359,66 e dalla pronuncia per gli ulteriori € 24.205,00, essendo maturato il suo diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, che aveva formato parimenti oggetto della garanzia prestata dagli attori con atto del 28.4.2023.
Con atto di intervento adesivo volontario, interveniva in giudizio la terza Controparte_2 eccependo l'illegittima interpretazione del contratto di affitto di ramo di azienda del 5.4.2023 da parte della atteso che quest'ultima aveva richiesto ai garanti la restituzione dei CP_1 canoni corrisposti anticipatamente senza rispettare il termine di preavviso di duecentosettanta giorni previsto dall'art.
2.2 e senza adempiere alle obbligazioni a proprio carico previste dall'art. 14. Sotto altro profilo, la sollevava inoltre l'exceptio doli generalis rispetto alla richiesta CP_2 restitutoria da parte della società convenuta, in quanto formulata, da un lato, in assenza dei presupposti per l'attivazione della garanzia prestata dagli attori e, dall'altro, in pendenza di un procedimento di sfratto per morosità instaurato proprio dalla interveniente prima della sua costituzione nel presente giudizio. La società intervenuta, peraltro, eccepiva, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il grave inadempimento della rispetto al pagamento dei canoni di CP_1 locazione per le mensilità da dicembre 2023 a marzo 2024 (per un totale di € 23.180,20) e delle utenze (per un totale di € 9.027,09), i cui importi non potevano contrattualmente comunque essere posti in compensazione, nonché rispetto alla negligente gestione del ristorante che aveva formato oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda. Da ultimo, la eccepiva l'irrilevanza CP_2 ai fini del presente procedimento dei canoni versati dalla in favore della IC CP_1
Coppola s.r.l., in quanto corrisposti limitatamente come controprestazione rispetto alla locazione delle mura e non anche rispetto all'affitto del ramo di azienda e al pagamento delle utenze. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, la concludeva chiedendo che fosse accertata CP_2
l'inesigibilità delle pretese restitutorie vantate dalla nei confronti degli attori in virtù CP_1 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 5.4.2023 e della garanzia prestata dagli stessi in favore della medesima società intervenuta, e per l'effetto, respingesse ogni richiesta formulata dalla società convenuta nei loro riguardi, con vittoria delle spese di lite.
Dopo che con ordinanza del 31.5.2024 era rigettata la richiesta di ingiunzione formulata dalla società convenuta ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti degli attori, la causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 15.5.2025 e quindi era trattenuta in decisione.
********
4 Le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno rigettate, mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di CP_1 ragione, per i motivi di seguito esposti.
Da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come a fronte delle specifiche pattuizioni previste rispettivamente dall'art.
3.3 e dall'art. 19 del medesimo contratto, con cui le parti avevano espressamente previsto il versamento da parte della entro venti giorni dalla stipula, CP_1 del complessivo importo di € 190.000,00 a titolo di canoni di affitto anticipati da imputare al canone mensile in favore della e della somma di € 30.000,00 a titolo di deposito cauzionale, CP_2
, e con atto del 28.4.2023, si Parte_1 Parte_2 Parte_2 siano costituiti garanti della rispetto all'obbligo restitutorio assunto da quest'ultima per CP_2 la somma complessiva di € 220.000,00, al netto delle somme già incamerate. Dall'analisi della medesima documentazione, peraltro, emerge anche come la con lettera del CP_1
18.1.2024, abbia esercitato il diritto di recesso riconosciuto espressamente in suo favore dall'art.
2.2 del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 5.4.2023, con efficacia dal decorso del termine di preavviso di duecentosettanta giorni (18.10.2024).
Al riguardo, ai fini della valutazione della legittimità del recesso esercitato dalla società convenuta, non assumono alcuna rilevanza le contestazioni di inadempimento formulate dagli attori rispetto al mancato pagamento da parte della dei canoni di locazione da dicembre 2023 e del CP_1 costo di alcune utenze, nonché dalla terza intervenuta rispetto agli obblighi previsti CP_2 dall'art. 14 del contratto di affitto di ramo di azienda, atteso che la concedente non ha CP_2 attivato alcun rimedio risolutorio nei confronti dell'affittuaria, prima che la stessa esercitasse il diritto di recesso in questione. Pertanto, si deve ritenere che, decorso il termine di preavviso di duecentosettanta giorni (18.10.2024) il recesso abbia determinato la cessazione del contratto e, dunque, a partire da tale data sono sorti tra le parti i reciproci obblighi sanciti dall'art. 14 del contratto di affitto di azienda, come automatiche conseguenze di scadenza, di risoluzione o di libero recesso dell'affittuaria, tra cui l'obbligo della concedente di restituire all'affittuaria la somma ricevuta in anticipo di cui al paragrafo 3.3 al netto di quanto già dedotto in compensazione dal 5 aprile 2024 e sino alla data di cessazione del contratto.
A tale proposito occorre, peraltro, osservare che i garanti si sono espressamente obbligati a garantire, in caso di cessazione del contratto, anche per recesso della “la restituzione CP_1 immediata del deposito cauzionale, nonché, alla data del successivo 31 dicembre, la restituzione di quanto versato in anticipo per canoni al netto di ciò che sarà stato già incamerato” e proprio dall'analisi del contenuto dell'atto del 28.4.2023 stipulato dagli attori rispetto alle obbligazioni
5 sopra menzionate, emerge in maniera evidente come nonostante il documento riporti la loro sottoscrizione nella qualità di fideiussori, lo stesso debba essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia con c.d. pagamento a prima richiesta, atteso che gli attori, oltre a qualificare in tal senso l'oggetto del contratto nella sua intestazione, hanno espressamente rinunciato ad avvalersi di ogni eccezione eventualmente sollevata da parte della società garantita rispetto alla domanda di pagamento avanzata dalla obbligandosi in solido al pagamento delle CP_1 somme richieste nel termine di dieci giorni, escludendo altresì il beneficium excussionis nei confronti della CP_2
Di conseguenza si deve ritenere che, dopo che si è verificata la cessazione del contratto di affitto di ramo di azienda il 18.10.2024, al 31 dicembre 2024, è divenuto esigibile il credito della nei confronti dei garanti odierni attori per la restituzione dei canoni di locazione CP_1 anticipati, a prescindere dall'adempimento da parte della degli altri obblighi sulla CP_1 stessa gravanti a seguito della cessazione del contratto ai sensi dell'art. 14 del medesimo accordo, proprio in ragione della ampia rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione sollevata dalla CP_2 dichiarata dai garanti nell'espressione della loro più ampia libertà contrattuale, anche a
[...] prescindere da qualsivoglia controversia pendente.
Per tale ragione, peraltro, va rigettata l'eccezione di dolo formulata sia dalla stessa società garantita che dagli attori rispetto alla richiesta restitutoria formulata dalla atteso che secondo CP_1 la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità la "exceptio doli generalis seu praesentis" ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta del richiedente, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della
"exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibili nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. (cfr. Cass. Civ. Sez. V, Sent. n. 15216/2012; Cass. Civ., Sez.
I, Sent. n. 16213/2015). Ed invero, ai fini di una completa disamina delle eccezioni opponibili dal garante autonomo, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, da un lato, deve fornire adeguata prova che la richiesta di pagamento sia stata formulata a fronte dell'avvenuto
6 adempimento dell'obbligazione garantita da parte del debitore principale (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Ordinanza n. 31956/18), e, dall'altro, fuori da questi casi, può comunque sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa. (cfr., Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 23434 del
30.08.2024). Ebbene, nel caso di specie, i garanti , e Parte_1 Parte_2
la non hanno in alcun modo dimostrato, e in realtà nemmeno Parte_2 CP_2 allegato, alcuna condotta che possa ritenersi abusiva o fraudolenta da parte della società convenuta, né alcuna circostanza estintiva del rapporto principale garantito, essendosi limitati a sollevare eccezioni di merito riferibili al rapporto principale intercorrente tra debitore garantito e creditore beneficiario della garanzia, coincidenti essenzialmente con l'inadempimento di alcune obbligazioni contrattualmente assunte dalla che potrebbero dar luogo a eventuali controcrediti e CP_1 che, in quanto tali, non possono ritenersi idonee a paralizzare la domanda restitutoria formulata dalla società convenuta in forza della garanzia prestata dagli attori con atto del 28.4.2023, la cui operatività discende direttamente dalla cessazione anticipata del contratto, non risultando in alcun modo che le somme pagate come anticipazione dei canoni di locazione, oggetto della domanda di restituzione, fossero finalizzate a costituire una garanzia per l'adempimento di altre obbligazioni.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito esigibile dalla occorre rilevare CP_1 come la stessa abbia domandato il pagamento della somma di € 165.359,66, al netto di € 23.180,00 per i canoni non corrisposti di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, oltre che di € 1.460,34 per la fattura per utenza SKY di ottobre, novembre e dicembre 2023, mentre poi con la memoria ex art. 171 ter, n. 1) c.p.c., abbia richiesto anche la condanna degli attori al pagamento della ulteriore somma di € 24.205,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la domanda inerente la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale deve ritenersi inammissibile, in quanto formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., trattandosi di una domanda nuova, che non può ritenersi conseguenza delle domande o delle eccezioni sollevate dalle controparti.
Con riferimento, invece, ai canoni di locazione corrisposti in anticipo, occorre osservare come fermo restando l'importo entro cui la ha inteso limitare la domanda tenendo conto di CP_1 canoni effettivamente non corrisposti per i mesi di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, oltre che per una fattura relativa ad utenze, si deve rilevare come ai sensi degli artt.
3.3, 3.5 e 14 lett. g) del contratto di affitto di ramo di azienda, nonché della espressa previsione
7 della garanzia prestata il 28.4.2023, dall'importo da restituire vanno dedotti in compensazione i canoni di affitto maturati dal 5 aprile 2024.
Considerando che, come già evidenziato, a seguito del recesso esercitato dalla il CP_1
18.1.2024, decorso il periodo di preavviso di duecentosettanta giorni cui la non risulta CP_2 che abbia rinunciato, il contratto di affitto di ramo di azienda è cessato il 18.10.2014 e, dunque, dall'ammontare dei canoni pagati in anticipo va scomputato l'importo di € 38.000,00 idoneo a coprire i canoni maturati dal 5 aprile 2024 sino al 5 settembre 2024, oltre che una parte del canone maturato il 5 ottobre 2024.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, la domanda restitutoria dei canoni di affitto versati anticipatamente formulata dalla può essere accolta limitatamente all'importo CP_1 complessivo di € 127.359,66, e, conseguentemente, i garanti , Parte_1 Pt_2
e vanno condannati, in solido, al pagamento di tale somma, oltre
[...] Parte_2 interessi legali ex D. Lgs. 231/02 con decorrenza dal 31.12.2024, data in cui la pretesa azionata in giudizio è divenuta esigibile.
Per quanto riguarda la richiesta di condanna formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., si deve osservare come non vi sia stata una condotta processuale imputabile agli attori idonea a configurare una responsabilità aggravata da c.d. “lite temeraria”, essendosi gli stessi limitati a prospettare una propria tesi difensiva, anche se poi rivelatasi nel merito infondata, così limitandosi ad esercitare il proprio diritto di difesa, senza aggravare o ritardare con malafede o colpa grave il presente procedimento.
A fronte del rigetto della domanda attorea e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico di
, , e della Parte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da , Parte_1 Parte_2 Pt_2 nonché dalla
[...] CP_2 CP_2
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
condanna , , in solido,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_2 al pagamento in favore della della somma di € 127.359,66, oltre Controparte_1 interessi legali ex D. Lgs. 231/02 dal 31.12.2024;
8 3) condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_2 CP_2
in solido, al pagamento in favore della elle spese di lite che
[...] Controparte_1 liquida in € 759,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 1 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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