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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9/7/2025 nella causa iscritta al n. 4770/24 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i ai fini dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 o co. 1 legge 104/1992, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che aveva riconosciuto esclusivamente il requisito di cui all'art. 3, co.
1, l. 104/92, la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che sia accertata la sussistenza dei relativi requisiti nonché il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1
L'Ente resistente, costituitosi, ha concluso per l'inammissibilità e nel merito per l'infondatezza del ricorso.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese a fronte dell'intervenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti in via amministrativa.
La causa è stata discussa all'udienza odierna. Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità della domanda relativa al pagamento dei ratei, non oggetto del presente giudizio volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario, a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
Nel merito, la parte ricorrente ha versato in atti verbale sanitario relativo alla domanda n.
3930957702076, datato 24.1.2025, con cui è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'indennità di accompagnamento, ma non anche l'handicap in condizione di gravità.
Rispetto al primo requisito, deve quindi dichiararsi la cessata materia del contendere.
Rispetto al secondo requisito, invece, non vi sono circostanze fattuali tali da far ritenere riconosciuta la spettanza sostanziale della pretesa, sicché la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve intendersi quale rinuncia ex art. 306 c.p.c., da intendersi implicitamente accettata dalla controparte la quale non ha preso posizione in senso contrario per due udienze consecutive.
Quanto alle spese, deve darsi atto dell'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di uno soltanto dei due benefici oggetto di ricorso. Tale circostanza, unitamente alla già rilevata inammissibilità della domanda di condanna, impone di concludere che il ricorso, al momento della sua proposizione, era solo parzialmente fondato.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese possono quindi essere CP_ compensate per il 50%, ed il 50% deve essere posto a carico di con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata espletata attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4770/24 r.g.:
- Accerta la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 1, l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. della domanda relativa all'accertamento dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3, co. 3, l. 104/92;
- Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere sul resto;
- Compensa per il 50% le spese di lite, e pone il restante 50% a carico di parte resistente, liquidato in euro 750,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Tivoli, 9 luglio 2025
Il Giudice
IB OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9/7/2025 nella causa iscritta al n. 4770/24 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i ai fini dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 o co. 1 legge 104/1992, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che aveva riconosciuto esclusivamente il requisito di cui all'art. 3, co.
1, l. 104/92, la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che sia accertata la sussistenza dei relativi requisiti nonché il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1
L'Ente resistente, costituitosi, ha concluso per l'inammissibilità e nel merito per l'infondatezza del ricorso.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese a fronte dell'intervenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti in via amministrativa.
La causa è stata discussa all'udienza odierna. Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità della domanda relativa al pagamento dei ratei, non oggetto del presente giudizio volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario, a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
Nel merito, la parte ricorrente ha versato in atti verbale sanitario relativo alla domanda n.
3930957702076, datato 24.1.2025, con cui è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'indennità di accompagnamento, ma non anche l'handicap in condizione di gravità.
Rispetto al primo requisito, deve quindi dichiararsi la cessata materia del contendere.
Rispetto al secondo requisito, invece, non vi sono circostanze fattuali tali da far ritenere riconosciuta la spettanza sostanziale della pretesa, sicché la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve intendersi quale rinuncia ex art. 306 c.p.c., da intendersi implicitamente accettata dalla controparte la quale non ha preso posizione in senso contrario per due udienze consecutive.
Quanto alle spese, deve darsi atto dell'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di uno soltanto dei due benefici oggetto di ricorso. Tale circostanza, unitamente alla già rilevata inammissibilità della domanda di condanna, impone di concludere che il ricorso, al momento della sua proposizione, era solo parzialmente fondato.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese possono quindi essere CP_ compensate per il 50%, ed il 50% deve essere posto a carico di con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata espletata attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4770/24 r.g.:
- Accerta la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 1, l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. della domanda relativa all'accertamento dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3, co. 3, l. 104/92;
- Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere sul resto;
- Compensa per il 50% le spese di lite, e pone il restante 50% a carico di parte resistente, liquidato in euro 750,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Tivoli, 9 luglio 2025
Il Giudice
IB OT