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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°28924/2024 del r.g. lavoro e vertente
TRA in persona del Ministro rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato opponente
E rapp.to e difeso dall'avv.to M.E. Rende in virtù di CP_1 mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2024 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3165\2024 avente ad oggetto il pagamento della somma ivi indicata, oltre accessori di legge e spese, maturata a titolo di doppia indennità giornaliera per la guida di veicoli ordinario e\o blindati per le ore di lavoro svolte nel periodo dal 2016 al 2021 eccependo che il credito è in parte prescritto, che non sussiste il diritto alla doppia indennità di guida per i dipendenti che effettuavano tre giorni lavorativi settimanali anziché sei per un totale di n.35 per settimanali, che l'art.37 ccni 29.7.2010 qualifica tale indennità come giornaliera nonché unica e ne prevede l'aumento per la guida di automezzi blindati, che l'art. 42 che l'indennità è corrisposta per i giorni di effettiva presenza, che l'accordo locale del 2011 non è vincolante per la P.A., che il ccnl riserva alla contrattazione integrativa a livello nazionale la materia in oggetto, ha chiesto di annullare il decreto opposto con vittoria di spese.
Si è costituito l'opposto eccependo che il termine di prescrizione era iniziato a decorrere dalla sottoscrizione del fondo risorse decentrate intervenuta nell'anno 2018, che esso non è maturato altresì per l'anno 2016, che il diritto alla doppia indennità di guida trova titolo nell'accordo decentrato del 2011, che i conducenti in servizio presso altre sedi percepiscono l'indennità in misura doppia e chiedendo il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
L'opposizione è fondata.
Essendo pacifico tra le parti che l'opposto nel periodo dedotto ha svolto mansioni di addetto alla conduzione di autoveicoli osservando turni settimanali articolati su tre giorni lavorativi settimanali, anziché sei, per un totale di n.35 per settimanali, deve rilevarsi che l'art.37 co.1 ccni 29.7.2010 dispone: “Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere. Nelle sei ore devono intendersi compresi i tempi di attesa e le soste.”.
Nell'evidenza che la norma richiamata ricollega espressamente il diritto all'emolumento in oggetto alla condizione del dipendente di addetto alla conduzione per un periodo minimo non inferiore alle sei ore, non può condividersi l'assunto di parte opposta che afferma la sussistenza del diritto al doppio pagamento dell'unica indennità qualora il dipendente svolta il turno di durata doppia al turno articolato su sei giorni lavorativi settimanali.
Ed invero, la circostanza che elemento costitutivo del diritto all'indennità di guida è la durata minima della prestazione, fissata nelle sei ore giornaliere, vale ad escludere ogni rilevanza in termini di aumento dell'indennità medesima legato alla maggiore durata della prestazione;
ciò trova conferma nel co.2 del medesimo art.37 laddove è previsto l'aumento dell'indennità esclusivamente nell'ipotesi di conduzione di automezzi blindati.
Dalla espressa formulazione della disposizione emerge, perciò, in maniera inequivoca che il riferimento temporale per il riconoscimento dell'emolumento nella misura ivi prevista è costituito dalla giornata lavorativa e non già dalla durata della stessa che rileva unicamente quale durata minima per la configurabilità del relativo diritto.
Né può attribuirsi efficacia vincolante all'accordo del 2011, pure richiamato a fondamento della domanda dell'opposto, atteso che esso
è stato siglato in sede decentrata al di fuori della contrattazione integrativa alla quale, per effetto di espressa previsione del ccnl,
è demandata la regolamentazione delle indennità collegate all'esercizio di particolari attività.
In ogni caso, nell'accordo stesso è fatta espressa riserva da parte pubblica di valutare l'opportunità di sottoporre l'interpretazione dell'art. 37 ad ulteriore vaglio del Ministero.
La domanda dell'opposto va, dunque, respinta ed il decreto ingiuntivo n.3165\2024 è revocato.
Le spese rimangono compensate tra le parti in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta la domanda dell'opposto e revoca il decreto ingiuntivo n.3165\2024, compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 19.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°28924/2024 del r.g. lavoro e vertente
TRA in persona del Ministro rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato opponente
E rapp.to e difeso dall'avv.to M.E. Rende in virtù di CP_1 mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2024 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3165\2024 avente ad oggetto il pagamento della somma ivi indicata, oltre accessori di legge e spese, maturata a titolo di doppia indennità giornaliera per la guida di veicoli ordinario e\o blindati per le ore di lavoro svolte nel periodo dal 2016 al 2021 eccependo che il credito è in parte prescritto, che non sussiste il diritto alla doppia indennità di guida per i dipendenti che effettuavano tre giorni lavorativi settimanali anziché sei per un totale di n.35 per settimanali, che l'art.37 ccni 29.7.2010 qualifica tale indennità come giornaliera nonché unica e ne prevede l'aumento per la guida di automezzi blindati, che l'art. 42 che l'indennità è corrisposta per i giorni di effettiva presenza, che l'accordo locale del 2011 non è vincolante per la P.A., che il ccnl riserva alla contrattazione integrativa a livello nazionale la materia in oggetto, ha chiesto di annullare il decreto opposto con vittoria di spese.
Si è costituito l'opposto eccependo che il termine di prescrizione era iniziato a decorrere dalla sottoscrizione del fondo risorse decentrate intervenuta nell'anno 2018, che esso non è maturato altresì per l'anno 2016, che il diritto alla doppia indennità di guida trova titolo nell'accordo decentrato del 2011, che i conducenti in servizio presso altre sedi percepiscono l'indennità in misura doppia e chiedendo il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
L'opposizione è fondata.
Essendo pacifico tra le parti che l'opposto nel periodo dedotto ha svolto mansioni di addetto alla conduzione di autoveicoli osservando turni settimanali articolati su tre giorni lavorativi settimanali, anziché sei, per un totale di n.35 per settimanali, deve rilevarsi che l'art.37 co.1 ccni 29.7.2010 dispone: “Spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore un'indennità di € 4,00 giornaliere. Nelle sei ore devono intendersi compresi i tempi di attesa e le soste.”.
Nell'evidenza che la norma richiamata ricollega espressamente il diritto all'emolumento in oggetto alla condizione del dipendente di addetto alla conduzione per un periodo minimo non inferiore alle sei ore, non può condividersi l'assunto di parte opposta che afferma la sussistenza del diritto al doppio pagamento dell'unica indennità qualora il dipendente svolta il turno di durata doppia al turno articolato su sei giorni lavorativi settimanali.
Ed invero, la circostanza che elemento costitutivo del diritto all'indennità di guida è la durata minima della prestazione, fissata nelle sei ore giornaliere, vale ad escludere ogni rilevanza in termini di aumento dell'indennità medesima legato alla maggiore durata della prestazione;
ciò trova conferma nel co.2 del medesimo art.37 laddove è previsto l'aumento dell'indennità esclusivamente nell'ipotesi di conduzione di automezzi blindati.
Dalla espressa formulazione della disposizione emerge, perciò, in maniera inequivoca che il riferimento temporale per il riconoscimento dell'emolumento nella misura ivi prevista è costituito dalla giornata lavorativa e non già dalla durata della stessa che rileva unicamente quale durata minima per la configurabilità del relativo diritto.
Né può attribuirsi efficacia vincolante all'accordo del 2011, pure richiamato a fondamento della domanda dell'opposto, atteso che esso
è stato siglato in sede decentrata al di fuori della contrattazione integrativa alla quale, per effetto di espressa previsione del ccnl,
è demandata la regolamentazione delle indennità collegate all'esercizio di particolari attività.
In ogni caso, nell'accordo stesso è fatta espressa riserva da parte pubblica di valutare l'opportunità di sottoporre l'interpretazione dell'art. 37 ad ulteriore vaglio del Ministero.
La domanda dell'opposto va, dunque, respinta ed il decreto ingiuntivo n.3165\2024 è revocato.
Le spese rimangono compensate tra le parti in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta la domanda dell'opposto e revoca il decreto ingiuntivo n.3165\2024, compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 19.6.2025 Il Giudice