Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/12/2025, n. 23275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23275 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4137 del 2025, proposto da
MA MA SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei giudizi individuali e collegiale, terzo quadrimestre, pubblicati in data 25 febbraio 2025, con i quali la Commissione ha negato alla ricorrente l’ASN per le funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e la condanna della Amministrazione resistente a sottoporre la ricorrente al giudizio di una nuova Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, del giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicatrice nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale.
Invero, la stessa Commissione, come emerge dal giudizio collegiale e dai giudizi individuali, ha denegato l’aspirata ASN sull’assunto per cui le pubblicazioni della ricorrente, ad eccezione della prima monografia, che ha ricevuto giudizi più che lusinghieri si caratterizzerebbero:
- quanto alla seconda monografia (Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo, Giappichelli, Torino, 2018), nel senso che essa «non va oltre una rassegna della giurisprudenza e della prassi in materia, mancando così di fornire una visione critica su un tema che continua ad essere all’attenzione della dottrina e oggetto di prassi» (così il giudizio collegiale);
- quanto alle pubblicazioni così dette “minori”, nel senso che esse «spesso si caratterizzano per eccessiva brevità di analisi […] e le collocazioni non sono sempre di adeguato rilievo», e che «anche nei lavori più lunghi il taglio è solitamente descrittivo […] e la produzione non spicca quindi per il raggiungimento di conclusioni che possano segnalarsi per originalità o per un particolare rigore nella ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza» (così, ancora, il giudizio collegiale).
La ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, PER CONTRAD-DITTORIETÀ E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ
Sostiene parte ricorrente che non appare plausibile che una studiosa che, sino ad oggi, ha – tra l’altro – organizzato o partecipato, come relatrice, a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero, è stata responsabile di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche e private, è stata responsabile scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari, ha diretto o partecipato a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, ha ottenuto la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali, e ha conseguito premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore, abbia potuto scrivere una sola opera monografica ritenuta di alto profilo, per poi inabissarsi, con tutte le altre 14 pubblicazioni sottoposte a valutazione, in una vera e propria irrilevanza scientifica, dal carattere scadente e misero.
Anche in questo caso, come si vede, i giudizi sono, in parte qua, sostanzialmente identici.
Ciò tradisce non soltanto un evidente difetto di collegialità, ma anche di istruttoria da parte degli altri tre Commissari, i quali, sia pur utilizzando terminologie in parte differenti, si sono, nella sostanza, “appiattiti” su quelli dei due predetti Commissari.
Per quanto concerne le pubblicazioni così dette “minori”, esse vengono liquidate, nel loro complesso, o per essere troppo brevi, o per essere descrittive, o per essere accolte in sedi editoriali asseritamente «di non sempre adeguato rilievo».
Ma, fermo restando che delle 13 pubblicazioni così dette “minori” soltanto 2 vengono menzionate in sede di giudizio collegiale, mentre le altre 11 vengono valutate – attraverso pochissime parole – tutte insieme, senza una qualsivoglia e benché minima analiticità, occorre porre in evidenza come la Commissione non illustri né le ragioni per cui talune sedi editoriali, non meglio specificate, sarebbero “inadeguate” (la Prof. SA, peraltro, ha pubblicato nella medesima sede editoriale del Commissario Seatzu: allegato n. 3), né le ragioni per cui le pubblicazioni “non brevi” sarebbero descrittive, e neanche le ragioni per cui le pubblicazioni “brevi” sarebbero prive di rilevanza scientifica sia per quanto riguarda le pubblicazioni così dette “minori”.
Si è costituita l’amministrazione resistente con un’articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, si legge in motivazione: “ L’attività scientifica di MA MA SA è di qualità altalenante. Le pubblicazioni c.d. minori presentate dalla candidata spesso si caratterizzano per eccessiva brevità di analisi (il riferimento va, in particolare, alle note a sentenza apparse su “Giurisprudenza italiana” e, seppur in modo minore, a quelle su “La nuova giurisprudenza civile commentata”) e le collocazioni non sono sempre di adeguato rilievo (segnalandosi le numerose opere collettanee in cui sono apparsi gli scritti della candidata). In aggiunta, anche nei lavori più lunghi il taglio è solitamente descrittivo (si pensi a “Cross-border consumer jurisdiction…” o a “La libera circolazione delle decisioni…”) e la produzione non spicca quindi per il raggiungimento di conclusioni che possano segnalarsi per originalità o per un particolare rigore nella ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza. La prima monografia, del 2001, intitolata “Gli appalti pubblici nell’Organizzazione Mondiale del Commercio e nella Comunità europea”, costituisce una pregevole opera che all’epoca della pubblicazione si distingueva per l’originalità e per la rilevanza. Lo stesso non può dirsi per la seconda monografia, intitolata “Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo”, del 2018. In essa la candidata non va oltre una rassegna della giurisprudenza e della prassi in materia, mancando così di fornire una visione critica su un tema che continua ad essere all’attenzione della dottrina e oggetto di prassi. Alla luce di quanto sopra la Commissione all'unanimità non ritiene la candidata matura per un'abilitazione in prima fascia”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sulla assenza di motivazione, in realtà la Commissione ha dato conto di una valutazione analitica delle pubblicazioni e per ciascuna di essa ha evidenziato i tratti positivi e quelli negativi. Per cui non colgono nel segno tutte quelle censure volte a sostenere al riguardo il mancato rispetto dei criteri di valutazione di cui al D.M. n. 120 del 2016.
Dalla lettura dei giudizi espressi dalla Commissione si comprende quanto compiuto e puntuale sia stato l’esame condotto dai commissari e quanto chiare siano le motivazioni a fondamento della valutazione negativa, determinata dal fatto che le pubblicazioni non sono tali da raggiungere l’elevata qualità richiesta per il conseguimento dell’abilitazione de qua.
Si chiarisce, inoltre, che: “l’eventuale somiglianza dei giudizi individuali dei Commissari non integra ex se il vizio del difetto di istruttoria, qualora emergano elementi da cui desumere che i predetti Commissari abbiano comunque valutato le pubblicazioni presentate; diversamente, si configurerebbe il difetto di istruttoria nel caso in cui i giudizi espressi siano assolutamente identici tra di loro, in modo che sia chiaro che i Commissari non abbiano svolto alcuna attività istruttoria” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 14 gennaio 2025, n. 624).
Infatti, dai giudizi in parola, seppur fondati sui medesimi rilievi emergono, come detto, in maniera del tutto chiara i motivi che hanno spinto la Commissione ASN a tal uopo incaricata a negare alla ricorrente l’anelato titolo alla I fascia di docenza.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
IL LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LL | MAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO