CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2025, n. 17500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17500 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE - Presidente - MI NA NO ER VA RI MO AR AB NA SENTENZA sul ricorso proposto da LI ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di appello di CO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha conclusoper l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di CO, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di CO in data 2 marzo 2023, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro in data 23 febbraio 2021 per i reati ascrittigli di rapina, tentata estorsione aggravata e lesioni personali. In particolare, la Corte di cassazione aveva annullato la predetta sentenza per l’omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello, per essere stata eseguita la notificazione ad un avvocato omonimo (RE ID del Foro di Pesaro anziché ad RE ID del Foro di Rimini). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che denuncia il medesimo vizio processuale, rappresentando che dopo la regolare citazione a giudizio per l’udienza del 17 maggio 2024, il giudizio non veniva trattato per la dichiarazione di astensione di due giudici del collegio ed il successivo provvedimento di rinvio emesso dal Presidente della Corte per l’udienza del 17 settembre 2024 veniva per errore notificato ad altro avvocato omonimo sempre del Foro di Rimini, con la conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. per Penale Sent. Sez. 6 Num. 17500 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: MO RI Data Udienza: 03/04/2025 l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dall’esame degli atti si evince che il provvedimento presidenziale che ha fissato l’udienza del 17 settembre 2024 per la prosecuzione del giudizio di appello è stato notificato per errore ad un avvocato omonimo dell’avvocato difensore. Più precisamente, come si evince dall’indicazione del codice fiscale, la notificazione tramite PEC è stata eseguita all’avv. RE ID, con codice fiscale GDUNDR93S21H294 anziché all’avv. RE ID, titolare della difesa, avente il diverso codice fiscale [...]. L’omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso Così deciso il 03/04/2025. Il Presidente ERCOLE APRILE
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha conclusoper l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di CO, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di CO in data 2 marzo 2023, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro in data 23 febbraio 2021 per i reati ascrittigli di rapina, tentata estorsione aggravata e lesioni personali. In particolare, la Corte di cassazione aveva annullato la predetta sentenza per l’omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello, per essere stata eseguita la notificazione ad un avvocato omonimo (RE ID del Foro di Pesaro anziché ad RE ID del Foro di Rimini). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che denuncia il medesimo vizio processuale, rappresentando che dopo la regolare citazione a giudizio per l’udienza del 17 maggio 2024, il giudizio non veniva trattato per la dichiarazione di astensione di due giudici del collegio ed il successivo provvedimento di rinvio emesso dal Presidente della Corte per l’udienza del 17 settembre 2024 veniva per errore notificato ad altro avvocato omonimo sempre del Foro di Rimini, con la conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. per Penale Sent. Sez. 6 Num. 17500 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: MO RI Data Udienza: 03/04/2025 l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Dall’esame degli atti si evince che il provvedimento presidenziale che ha fissato l’udienza del 17 settembre 2024 per la prosecuzione del giudizio di appello è stato notificato per errore ad un avvocato omonimo dell’avvocato difensore. Più precisamente, come si evince dall’indicazione del codice fiscale, la notificazione tramite PEC è stata eseguita all’avv. RE ID, con codice fiscale GDUNDR93S21H294 anziché all’avv. RE ID, titolare della difesa, avente il diverso codice fiscale [...]. L’omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di CO per l'ulteriore corso Così deciso il 03/04/2025. Il Presidente ERCOLE APRILE