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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16648 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XIII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. AN De AR TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 73639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 07/01/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Di Fonso;
Appellante
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziana Di Grezia dell'Avvocatura Capitolina;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
10643/2022, pubblicata in data 06.06.2022.
CONCLUSIONI: come da verbali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. CP_1
10643/2022, (R.G. 45934/21) del 12.04.2022, pubblicata in data 06.06.2022, con cui il
Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione da esso appellante proposta ex CP_1 art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 78210019557, avente ad oggetto un credito relativo alla sentenza di rigetto dell'opposizione relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sul presupposto del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito ivi sotteso poiché sottoposto al termine decennale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di rigetto ad essa riferita (sent. n. 24467/2014 del Giudice di Pace di , con compensazione CP_1 delle spese di lite.
Premetteva l'appellante di aver proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'intimazione di pagamento n.ro 78210019557 - emessa da CP_1 [...]
con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 179,30 in ordine alla CP_1 sentenza n. 24467.2014 del 29.10.2014 di rigetto dell'opposizione avverso ordinanza ingiunzione prefettizia di rigetto - al fine di ottenerne l'annullamento eccependo, in via preliminare ed assorbente, la prescrizione del diritto ivi sotteso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge nr. 689/81 dalla notifica del titolo esecutivo sotteso.
A sostegno del proprio gravame, deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, nel caso di specie, doveva ritenersi applicabile il termine quinquennale di prescrizione, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite
n. 22080/17 (pag.
9 -secondo capoverso) la quale aveva rilevato che "quando sia impugnata l'ordinanza ingiunzione la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane
l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva”.
Sosteneva, infatti che, nel caso di specie relativo non ad una sentenza di condanna, bensì ad una sentenza di rigetto avverso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia, avrebbe dovuto applicarsi il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 28 legge 689/81, in quanto l'unico titolo esecutivo legittimante l'azione di riscossione era rappresentato dalla ordinanza-prefettizia e non dalla sentenza che ne
2 aveva confermato la validità; pertanto, la pretesa azionata da si era CP_1 prescritta per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla materia.
In altri termini, sottolineava l'appellante che, nel caso di specie, la ordinanza di ingiunzione prefettizia era il titolo esecutivo che legittimava l'azione di recupero, atteso che la sentenza di rigetto n. 19571/2014 del Giudice di Pace di non rideterminava CP_1
l'importo della sanzione, limitando come di già detto, la decisione alla sanzione comminata nella ordinanza.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
, chiedendo il rigetto dell'avverso appello, evidenziando, come riconosciuto CP_1 da numerosi precedenti favorevoli, che la sentenza di rigetto (sent. n. 19571/2014 del
Giudice di Pace di comportava la conversione del termine breve di prescrizione CP_1 in quello ordinario decennale. Invero, sosteneva che l'art. 28 della L. n. 689/1981 poteva trovare applicazione “solo nelle ipotesi in cui dalla notifica della violazione non vi sia stato un giudizio o un evento interruttivo della prescrizione, ipotesi non verificatasi nel caso in esame, essendo intervenuto un giudicato che ha comportato la conversione del termine di prescrizione quinquennale in termine decennale” (cfr. comparsa di costituzione in appello . Domandava, infine, la condanna CP_1 al risarcimento per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza indicata in epigrafe,
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel presente giudizio, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado nr. 10643/2022 emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento R.G. CP_1
45934.2021, pubblicata in data 06.06.2022, con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato rigettato la domanda di annullamento relativa all'intimazione di pagamento n.
78210019557 del 21.09.2021 emesso in base alla sentenza n. CP_1
19571/2014 del Giudice di Pace di per la “mancata riscossione di somme dovute CP_1
a seguito di sentenza di rigetto”,
Con unico motivo di gravame, l'odierno appellante ha dedotto l'erroneità della impugnata sentenza per non aver il primo giudice dichiarato l'estinzione del credito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata sul presupposto del mancato decorso
3 del termine di prescrizione poiché decennale siccome fondato su sentenza passata in giudicato e non, come da esso appellante sostenuto, quinquennale poiché fondato sull'ordinanza ingiunzione ad essa sottesa. In altri termini, ha sostenuto l'appellante che, nel caso di specie, la ordinanza di ingiunzione prefettizia era il titolo esecutivo che legittimava l'azione di recupero, atteso che la sentenza di rigetto nr. 19571/2014 non rideterminava l'importo della sanzione, limitando come di già detto, la decisione alla sanzione comminata nella ordinanza.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Occorre premettere che secondo l'art. 28 della Legge n. 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
norma che, secondo giurisprudenza costante, si applica anche con riferimento alle ordinanze- ingiunzioni (cfr. Cass. civ. n. 19180/2022; Cass. civ. n. 28529/2018).
Tale prescrizione deve altresì essere letta combinatamente all'art. 2953 c.c. “I diritti per
i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Inoltre, la Corte di cassazione, affrontando in modo specifico il tema, con un ultimo orientamento, ha precisato che “in tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché
l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella” (cfr. Cass. nr. 20261/2021).
Più in generale, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20261/2016) ha precisato che <In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto
4 dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia
l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio>>.
Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che il diritto di credito azionato sia svincolato dall'atto originario per essere incardinato nella pronuncia giudiziale: il provvedimento del giudice che definisce la lite, nonostante riconosca la legittimità dell'atto impugnato, assume rilevanza autonoma rispetto a tale titolo, in quanto vi è stata una contestazione di fronte ad un giudice che ha esaminato la pretesa magari operando anche una riduzione della sua quantificazione.
La sentenza che ha deciso il giudizio non può di per sé arretrare e scomparire lasciando
"rivivere" l'originario titolo amministrativo che era stato impugnato con un «effetto oscurante del giudicato».
Il titolo della pretesa (nel caso di specie l'ordinanza-ingiunzione) cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.
2.2. Del resto, occorre rilevare – ad abundantiam – che il riferimento all'art. 653
c.p.c. è del tutto inconferente, poiché quand'anche si volesse interpretare la norma nel senso di una prevalenza del provvedimento rispetto alla sentenza di rigetto, detta interpretazione si attaglierebbe esclusivamente al decreto ingiuntivo, ovvero ad un provvedimento giudiziario, non già all'ordinanza-ingiunzione, che costituisce atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista.
2.3. Sotto diverso profilo, non condivide il giudicante il riferimento a diverso orientamento giurisprudenziale di merito che richiama le argomentazioni sviluppate nell'ambito della decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
22080/2017. Invero, in tale pronuncia la diversità di regime tra l'esecutività del verbale di accertamento a violazione al CdS e dell'ordinanza ingiunzione dell'autorità amministrativa appare riferibile alla procedura prevista dalla L. n. 689/1981: ma, nel caso di specie, l'ordinanza – ingiunzione prefettizia ha un proprio regime normativo
5 disciplinato negli artt. 203 e 204 CdS, fondato proprio sulla peculiarità di aver ad oggetto un verbale di violazione al CdS munito, in deroga ai principi generali di esecutività; per contro, il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non concernenti l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale non
è impugnabile ex se e l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione (cfr. Cass. n.
9764/2020). Pertanto, il riferimento alle ordinanze – ingiunzioni di cui alla L. n.
689/1981 non si ritiene direttamente sovrapponibile alle ordinanze – ingiunzioni prefettizie oggetto di autonoma disciplina.
2.4. Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi che, nonostante si tratti di una sentenza di rigetto avverso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia, a fronte del giudicato ex art. 2953 c.c., operi la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.
Rilevato che la sentenza n.ro 24467/2014 del Giudice di Pace di Roma è stata pubblicata in data 29.10.2014 e che il relativo atto di intimazione è stato notificato in data 21.09.2021, non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che si applica al caso di specie.
3. Conclusivamente, tutti i motivi di appello sono risultati infondati con la conseguenza che il gravame va respinto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Quanto alla domanda proposta dall'appellata, volta ad ottenere la CP_1 condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per abuso del diritto, occorre rilevare che, non avendo quest'ultima allegato né provato di aver subito un concreto pregiudizio dalla condotta dell'appellante e neppure provato la sussistenza dell'elemento soggettivo idoneo al comportamento processuale scorretto dell'appellante, il motivo deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannato a rifonderle a Parte_1 [...]
, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m CP_1
147/2022, in relazione al valore della causa (decisum, di valore prossimo al limite
6 inferiore dello scaglione) ed all'attività difensiva svolta, di ridotto impegno, oltre spese generali e accessori di legge.
L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la declaratoria Parte_1 di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
- condanna l'appellante, , a rifondere a in Parte_1 CP_1 persona del Sindaco p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 332,00 per compensi professionali, spese forfettarie al 15 %,
Iva e Cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1 all'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Roma addì 26/11/2025.
Il giudice
(AN De AR TA)
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