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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 46295/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Paci presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luigi Fabio Attilio Besutti pagina 1 di 11 presso il quale ha eletto domicilio telematico
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 31 dicembre 2024.
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Cesano SC in data 25.05.1997, trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Cesano SC (atto n. 26, Parte II – Serie A, anno 1997) e del Comune di Corsico (atto n. 46, P II,
Serie B, anno 1997).
Dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 25.01.2011. Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 dicembre 2024, la ricorrente domandava la separazione dal marito con richiesta di addebito.
Con decreto n. cronol. 22153/2024 del 31.12.2024 il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione delle parti per il 07.04.2025, con termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro il 07.02.2025 e termine per la costituzione del resistente entro il 07.03.2025.
Il convenuto si costituiva in data 07.04.2025 e, contestualmente, depositava un'istanza di differimento udienza.
All'udienza del 07.04.2025 compariva dunque la sola Sig.ra e nessuno compariva per Pt_1 parte resistente.
Le parti venivano rimesse all'udienza del 29.04.2025 dinnanzi al GOT delegato ove congiuntamente chiedevano di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.01.1973, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano SC (Mi) il pagina 2 di 11 25.05.1997, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cesano SC (atto n. 26, Parte II – Serie A, anno 1997) e del Comune di Corsico (Mi) (atto n. 46, P II, Serie B, anno 1997), in regime di comunione dei beni, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano SC e di Corsico di provvedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione nei Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3.affidare il figlio minore (C.F. ) nato a [...] il [...] Per_1 C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4.assegnare la casa coniugale alla sig.ra con quanto l'arreda: il sig. si impegna a Pt_1 Parte_2 trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il giorno 31.05.2025;
5.il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente il figlio , tenuto conto degli impegni e delle Per_1 esigenze di quest'ultimo, tutti i giorni durante gli allenamenti di calcio e nei fine settimana in concomitanza con le partite. Sarà libertà dei genitori prendere diversi accordi, allorché il sig. reperirà un alloggio idoneo ad ospitare il figlio;
Parte_2
6.il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso da dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al Per_1
6 gennaio, alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore, così come le vacanze pasquali, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
7.durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, previo accordo con la sig.ra da prendersi con congruo anticipo;
Pt_1
8.dal mese di aprile 2025, il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensile, da rivalutarsi annualmente in Per_1 base agli indici ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
9.le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per il figlio
saranno a carico del padre nella misura del 100% come da Linee Guida della Corte di Per_1
Appello di Milano del 14.11.2017 di seguito riportate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo pagina 3 di 11 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10.l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra con decorrenza dal mese di Pt_1 aprile 2025 ed il sig. provvederà a rinunciare allo stesso presso le sedi competenti e ad Parte_2 attivarsi, unitamente alla sig.ra affinché quest'ultima ne ottenga la titolarità esclusiva. Il Pt_1 sig. nelle more, verserà alla sig.ra l'assegno unico percepito, unitamente al Parte_2 Pt_1 mantenimento mensile ordinario del figlio;
11.dal mese di aprile 2025, a titolo di mantenimento per la moglie, il sig. corrisponderà alla Parte_2 sig.ra la somma di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensile, da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
12.il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra la somma complessiva di euro 1.000,00 Parte_2 Pt_1
(euro mille/00) a titolo di arretrati al mantenimento ed assegno unico non versati e maturati dal mese di settembre 2024 al mese di marzo 2025. Il pagamento verrà corrisposto in n. 10 rate mensili di euro 100,00 cadauna, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, dal mese di maggio 2025 al mese di febbraio 2026; 13.il mantenimento concordato in favore del figlio e della moglie, pari a complessivi euro Per_1
750,00, e l'assegno unico di euro 237,00 relativi al mese di aprile 2025, per un totale complessivo pagina 4 di 11 di euro 987,00, verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra in n. 10 rate mensili di Parte_2 Pt_1 euro 98,70 (euro novantotto/70) cadauna, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, dal mese di maggio 2025 al mese di febbraio 2026; 14.le parti stabiliscono che tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio fino al mese di settembre 2024 verranno pagati dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
15.le parti, si rilasciano, fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore.
Chiedevano inoltre di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con decreto del 6.05.2025 il Giudice delegato disponeva quindi procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., fissando udienza al 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con note del 21.05.2025 la sig.ra dava atto che il marito si era reso irreperibile per la Pt_1 sottoscrizione delle note congiunte.
Con ordinanza ex art.127ter c.p.c. del 9.06.2025, il Giudice delegato assegnava nuovo termine alle parti per il deposito delle condizioni congiunte, attesa l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso a seguito di domanda congiunta di separazione, salvo rilevanti motivi sopravvenuti tali da non rendere più l'accordo raggiunto congruo rispetto all'interesse del minore.
Con successive note scritte, depositate in data 23.06.2025 in sostituzione dell'udienza, la sig.ra confermava le condizioni concordate e rinunciava all'impugnazione della sentenza, mentre il Pt_1 sig. non provvedeva al deposito di note scritte. Parte_2
La causa è stata rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Considerato in diritto
Occorre premettere che l'art. 473 bis. 51 c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 149/2022 (Riforma c.d.
Cartabia) prevede per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'art. 711
pagina 5 di 11 c.p.c. prev., con sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti.
Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg, mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.
Più nello specifico la previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti
i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del
Tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente ”.
Tale procedimento quindi prevedeva una fattispecie a formazione progressiva, con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma
16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, le evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto conducevano a una diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta.
pagina 6 di 11 La Suprema Corte, nel richiamare principi già in precedenza espressi, da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze sussistenti tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato che “in tema di divorzio a domanda congiunta, .. l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con
l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al
Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).” (ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540).
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., per cui si riteneva che il consenso dovesse esser espresso in due distinti momenti, all'atto della sottoscrizione del ricorso e poi dinnanzi al Presidente, essendo il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, avendo unificato il rito previsto per la separazione e il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) su domanda congiunta prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come pagina 7 di 11 naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto.
Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito (tra cui anche di questo Tribunale) che già in precedenza lo aveva ammesso.
Segnatamente, la Corte, dopo aver evidenziato che “mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico contenitore processuale”, nell'affrontare proprio uno degli elementi ritenuti da parte della dottrina e della giurisprudenza ostativi alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali, ne ha così motivato l'ammissibilità:” Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare pagina 8 di 11 l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art.
473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l'art.473 bis. 19 c.p.c., che condiziona
l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).”
Ne consegue pertanto, alla luce dell'interpretazione affermatasi dopo l'introduzione della
Riforma Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso resa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio, atteso l'unico rito oggi espressamente previsto.
Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
L'espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso la domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
pagina 9 di 11 In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo (art. 473 bis. 51, comma 4 c.p.c.), prevede che il
Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda.
Tutto ciò premesso, certamente ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra le parti.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni concordate in sede di udienza del 29.04.2025, che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi del figlio minore e non in contrasto con norme imperative.
Segnatamente il non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della revoca tacita Parte_2 del proprio consenso, eventuali sopravvenienze che possano configurare situazioni anche solo di potenziale contrasto con gli interessi di e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni Per_1 economiche delle parti, sì da determinare il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis.
51 comma 4 c.p.c.
Segnatamente, la revoca del consenso del sig. che peraltro non ha neppure ritenuto di Parte_2 esplicitare con note scritte, limitandosi a non sottoscrivere le condizioni congiunte, si configura come mero ripensamento e/o rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso cristallizzato con la domanda di conversione del rito e per ciò privo di alcuna rilevanza.
All'esito di questa ampia disamina, a parere del Collegio sussistono, pertanto, i presupposti di legge per pronunciare sentenza di separazione personale, omologando le condizioni condivise e prendendo atto delle ulteriori pattuizioni negoziali.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita, pertanto, di essere accolta sussistendo i presupposti di legge. Vanno, altresì omologate le condizioni di cui al verbale d'udienza del 29.04.2025
e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano SC in data 25.05.1997, trascritto nei pagina 10 di 11 registri di stato civile del Comune di Cesano SC (atto n. 26, Parte II – Serie A, anno 1997) e del
Comune di Corsico (atto n. 46, P II, Serie B, anno 1997);
2) Omologa le condizioni di cui al verbale di udienza del 29.04.2025 inerenti al figlio minore Per_2 nato a [...] il [...] ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle
[...] condizioni riportate in ricorso e da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano SC (MI) e all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Corsico (MI), perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel.Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Paci presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luigi Fabio Attilio Besutti pagina 1 di 11 presso il quale ha eletto domicilio telematico
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 31 dicembre 2024.
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Cesano SC in data 25.05.1997, trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Cesano SC (atto n. 26, Parte II – Serie A, anno 1997) e del Comune di Corsico (atto n. 46, P II,
Serie B, anno 1997).
Dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 25.01.2011. Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 dicembre 2024, la ricorrente domandava la separazione dal marito con richiesta di addebito.
Con decreto n. cronol. 22153/2024 del 31.12.2024 il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione delle parti per il 07.04.2025, con termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro il 07.02.2025 e termine per la costituzione del resistente entro il 07.03.2025.
Il convenuto si costituiva in data 07.04.2025 e, contestualmente, depositava un'istanza di differimento udienza.
All'udienza del 07.04.2025 compariva dunque la sola Sig.ra e nessuno compariva per Pt_1 parte resistente.
Le parti venivano rimesse all'udienza del 29.04.2025 dinnanzi al GOT delegato ove congiuntamente chiedevano di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.01.1973, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano SC (Mi) il pagina 2 di 11 25.05.1997, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cesano SC (atto n. 26, Parte II – Serie A, anno 1997) e del Comune di Corsico (Mi) (atto n. 46, P II, Serie B, anno 1997), in regime di comunione dei beni, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano SC e di Corsico di provvedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione nei Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3.affidare il figlio minore (C.F. ) nato a [...] il [...] Per_1 C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4.assegnare la casa coniugale alla sig.ra con quanto l'arreda: il sig. si impegna a Pt_1 Parte_2 trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il giorno 31.05.2025;
5.il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente il figlio , tenuto conto degli impegni e delle Per_1 esigenze di quest'ultimo, tutti i giorni durante gli allenamenti di calcio e nei fine settimana in concomitanza con le partite. Sarà libertà dei genitori prendere diversi accordi, allorché il sig. reperirà un alloggio idoneo ad ospitare il figlio;
Parte_2
6.il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso da dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al Per_1
6 gennaio, alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore, così come le vacanze pasquali, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
7.durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, previo accordo con la sig.ra da prendersi con congruo anticipo;
Pt_1
8.dal mese di aprile 2025, il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensile, da rivalutarsi annualmente in Per_1 base agli indici ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
9.le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per il figlio
saranno a carico del padre nella misura del 100% come da Linee Guida della Corte di Per_1
Appello di Milano del 14.11.2017 di seguito riportate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo pagina 3 di 11 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10.l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra con decorrenza dal mese di Pt_1 aprile 2025 ed il sig. provvederà a rinunciare allo stesso presso le sedi competenti e ad Parte_2 attivarsi, unitamente alla sig.ra affinché quest'ultima ne ottenga la titolarità esclusiva. Il Pt_1 sig. nelle more, verserà alla sig.ra l'assegno unico percepito, unitamente al Parte_2 Pt_1 mantenimento mensile ordinario del figlio;
11.dal mese di aprile 2025, a titolo di mantenimento per la moglie, il sig. corrisponderà alla Parte_2 sig.ra la somma di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensile, da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
12.il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra la somma complessiva di euro 1.000,00 Parte_2 Pt_1
(euro mille/00) a titolo di arretrati al mantenimento ed assegno unico non versati e maturati dal mese di settembre 2024 al mese di marzo 2025. Il pagamento verrà corrisposto in n. 10 rate mensili di euro 100,00 cadauna, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, dal mese di maggio 2025 al mese di febbraio 2026; 13.il mantenimento concordato in favore del figlio e della moglie, pari a complessivi euro Per_1
750,00, e l'assegno unico di euro 237,00 relativi al mese di aprile 2025, per un totale complessivo pagina 4 di 11 di euro 987,00, verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra in n. 10 rate mensili di Parte_2 Pt_1 euro 98,70 (euro novantotto/70) cadauna, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, dal mese di maggio 2025 al mese di febbraio 2026; 14.le parti stabiliscono che tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio fino al mese di settembre 2024 verranno pagati dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
15.le parti, si rilasciano, fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore.
Chiedevano inoltre di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con decreto del 6.05.2025 il Giudice delegato disponeva quindi procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., fissando udienza al 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con note del 21.05.2025 la sig.ra dava atto che il marito si era reso irreperibile per la Pt_1 sottoscrizione delle note congiunte.
Con ordinanza ex art.127ter c.p.c. del 9.06.2025, il Giudice delegato assegnava nuovo termine alle parti per il deposito delle condizioni congiunte, attesa l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso a seguito di domanda congiunta di separazione, salvo rilevanti motivi sopravvenuti tali da non rendere più l'accordo raggiunto congruo rispetto all'interesse del minore.
Con successive note scritte, depositate in data 23.06.2025 in sostituzione dell'udienza, la sig.ra confermava le condizioni concordate e rinunciava all'impugnazione della sentenza, mentre il Pt_1 sig. non provvedeva al deposito di note scritte. Parte_2
La causa è stata rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Considerato in diritto
Occorre premettere che l'art. 473 bis. 51 c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 149/2022 (Riforma c.d.
Cartabia) prevede per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'art. 711
pagina 5 di 11 c.p.c. prev., con sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti.
Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg, mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.
Più nello specifico la previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti
i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del
Tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente ”.
Tale procedimento quindi prevedeva una fattispecie a formazione progressiva, con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma
16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, le evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto conducevano a una diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta.
pagina 6 di 11 La Suprema Corte, nel richiamare principi già in precedenza espressi, da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze sussistenti tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato che “in tema di divorzio a domanda congiunta, .. l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con
l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al
Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).” (ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540).
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., per cui si riteneva che il consenso dovesse esser espresso in due distinti momenti, all'atto della sottoscrizione del ricorso e poi dinnanzi al Presidente, essendo il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, avendo unificato il rito previsto per la separazione e il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) su domanda congiunta prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come pagina 7 di 11 naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto.
Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito (tra cui anche di questo Tribunale) che già in precedenza lo aveva ammesso.
Segnatamente, la Corte, dopo aver evidenziato che “mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico contenitore processuale”, nell'affrontare proprio uno degli elementi ritenuti da parte della dottrina e della giurisprudenza ostativi alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali, ne ha così motivato l'ammissibilità:” Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare pagina 8 di 11 l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art.
473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l'art.473 bis. 19 c.p.c., che condiziona
l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).”
Ne consegue pertanto, alla luce dell'interpretazione affermatasi dopo l'introduzione della
Riforma Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso resa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio, atteso l'unico rito oggi espressamente previsto.
Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
L'espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso la domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
pagina 9 di 11 In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo (art. 473 bis. 51, comma 4 c.p.c.), prevede che il
Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda.
Tutto ciò premesso, certamente ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra le parti.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni concordate in sede di udienza del 29.04.2025, che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi del figlio minore e non in contrasto con norme imperative.
Segnatamente il non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della revoca tacita Parte_2 del proprio consenso, eventuali sopravvenienze che possano configurare situazioni anche solo di potenziale contrasto con gli interessi di e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni Per_1 economiche delle parti, sì da determinare il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis.
51 comma 4 c.p.c.
Segnatamente, la revoca del consenso del sig. che peraltro non ha neppure ritenuto di Parte_2 esplicitare con note scritte, limitandosi a non sottoscrivere le condizioni congiunte, si configura come mero ripensamento e/o rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso cristallizzato con la domanda di conversione del rito e per ciò privo di alcuna rilevanza.
All'esito di questa ampia disamina, a parere del Collegio sussistono, pertanto, i presupposti di legge per pronunciare sentenza di separazione personale, omologando le condizioni condivise e prendendo atto delle ulteriori pattuizioni negoziali.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita, pertanto, di essere accolta sussistendo i presupposti di legge. Vanno, altresì omologate le condizioni di cui al verbale d'udienza del 29.04.2025
e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano SC in data 25.05.1997, trascritto nei pagina 10 di 11 registri di stato civile del Comune di Cesano SC (atto n. 26, Parte II – Serie A, anno 1997) e del
Comune di Corsico (atto n. 46, P II, Serie B, anno 1997);
2) Omologa le condizioni di cui al verbale di udienza del 29.04.2025 inerenti al figlio minore Per_2 nato a [...] il [...] ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle
[...] condizioni riportate in ricorso e da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano SC (MI) e all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Corsico (MI), perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel.Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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