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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2254/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MASCETTI ELENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPELLA MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 31/10/2024).
pagina 1 di 10 OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in vista dell'udienza 18/06/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Pt_1 istanza, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1 Affidare e ad entrambi i genitori, in regime di affidamento congiunto, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
2Disporre che le frequentazioni tra il padre e la prole avvengano secondo le seguenti modalità:
-almeno un giorno a settimana, coincidente con il proprio giorno di riposo lavorativo, andandoli a prendere alle ore 7:45 presso l'abitazione della madre e riaccompagnandoli dopo cena, entro le ore 21:00, o direttamente a scuola il giorno seguente, a seconda dei propri turni lavorativi e degli impegni scolastici dei minori, nonché in altri giorni o frazioni di essi, a seconda dei propri turni lavorativi, in questo caso, previamente comunicati e concordati con la signora A CP_1 tal fine, il signor dovrà comunicare per iscritto alla sig.ra il proprio giorno di Pt_1 CP_1 riposo e gli altri giorni, o frazioni di essi, nei quali potrà tenere con sé i figli entro il giorno 25 del mese in corso per il mese successivo e, in ogni caso, non appena verrà a lui comunicato dall'azienda il “quadro turni”.
La signora fino a quando non riprenderà il lavoro, dovrà confermare per iscritto al CP_1 signor le ulteriori disponibilità datele, rispetto al giorno di riposo, entro e non oltre il Pt_1
30 del mese in corso per il mese successivo. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati da seri motivi ostativi.
-Dalla ripresa dell'attività lavorativa della signora le Parti, fermo restando il giorno di CP_1 riposo del signor concorderanno settimanalmente gli ulteriori giorni in cui i figli Pt_1 staranno con il padre, sulla base delle reciproche turnazioni, entro e non oltre il venerdì della settimana in corso per la settima successiva.
pagina 2 di 10 -I genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta, garantendo ai ragazzi tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori;
in caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza.
-I minori potranno altresì stare con il padre in ogni altra occasione, nei limiti dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo fra i genitori;
-Nelle Festività natalizie: dal 25.12 ore 10:00 al 31.12 ore 10:00 i figli staranno con un genitore;
dal 31.12 ore 10:00 al 06.01 ore 10:00 i figli staranno con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
-Nelle Festività pasquali: i figli staranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
-Nel corso delle vacanze estive i minori potranno stare con il padre almeno tre settimane consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro il 30 aprile dell'anno in corso;
-I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e allo sport, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
-I genitori dovranno altresì garantire ai minori rapporti costanti con i nonni materni e paterni e con le rispettive famiglie d'origine.
-I genitori, quando avranno con sé i minori, in caso di spostamenti di più giorni in altre località, dovranno sempre comunicare il loro recapito, indicando eventuali persone che staranno e si occuperanno dei minori in loro sostituzione e permettendo contatti telefonici con l'altro genitore.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da aggiornarsi secondo pagina 3 di 10 gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese.
Assegno unico familiare interamente assegnato alla sig.ra con espressa rinuncia del sig. CP_1
a percepirlo. Pt_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.”;
Per parte resistente “CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE: NEL MERITO: CP_1
- Affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza materna: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i figli e , relativamente all'istruzione, all'educazione, Per_1 Per_2 alla salute ed allo sport, tenendo in debita considerazione le capacità degli stessi, le inclinazioni naturali e le aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- Frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, secondo il calendario condiviso dai sigg.ri – ovvero: sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
fintanto che la CP_1 Pt_1 sig.ra non avrà ripreso l'attività lavorativa, i turni lavorativi del padre saranno CP_1 comunicati entro il giorno 25 del mese precedente, con modalità scritta. I turni della sig.ra saranno comunicati settimanalmente e quindi saranno comunicati al sig. il CP_1 Pt_1 venerdì in modalità scritta. I genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta, garantendo ai figli tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori. In caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza;
- Festività natalizie: ad anni alterni tra i genitori, dal 25/12 al 31/12 ore 11:00 con un genitore e dal 31/12 ore 11:00 al 06/01 ore 21:00 con l'altro genitore, assecondando i desiderata dei figli in tal senso;
- Festività pasquali: ad anni alterni tra i genitori, la giornata di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, iniziando con la madre per la Santa Pasqua 2025;
pagina 4 di 10 - Frequentazione garantita dei figli con i nonni materni e paterni, anche con eventuali brevi trasferimenti concordati presso le residenze degli stessi, sempre tenendo conto delle primarie esigenze di vita dei minori e dei loro desiderata;
- Vacanze estive: 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in deroga al regime di frequentazione ordinario. A tal fine, onde evitare incomprensioni e spiacevoli coincidenze di ferie estive, i genitori si impegnano a concordare previamente tra di loro le richieste da avanzare ai rispettivi datori di lavoro, tenendo in considerazione, altresì, per il mese di agosto di ogni anno, gli eventuali impegni sportivi per la futura stagione agonistica dei figli assecondando per quanto possibile la volontà di questi ultimi, concordando così periodi differenti di richieste di ferie estive, per poi darne conferma all'altro genitore, non appena gli stessi avranno ricevuto la comunicazione dei periodi di ferie da parte delle rispettive aziende;
- Durante i rispettivi spostamenti, i genitori dovranno sempre comunicare il luogo di destinazione e favorire i contatti telefonici con l'altro genitore non presente;
- Contribuzione economica del sig. al mantenimento ordinario indiretto della Parte_1 prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile di Euro Controparte_1
400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
Assegno Unico Universale in favore della sig.ra come da Controparte_1 accordo delle parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 la parte ricorrente sig. ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.ra CP_1
pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in
[...] ordine alla prole nata dalla loro unione: nato a [...] il [...], e Persona_3 nato a [...] il [...]. Persona_4
Come già evidenziato con l'ordinanza dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c. del 20/03/2025: “rilevato che la parte ricorrente ha chiesto l'affido congiunto dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazione paterna un giorno a settimana,
pagina 5 di 10 coincidente con il giorno di volta in volta libero del padre, secondo i turni lavorativi dello stesso;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per €
400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, 50% delle spese straordinarie e
A.U.U. integralmente in favore della madre;
con vittoria di spese di lite;
rilevato che si è costituita in giudizio la parte resistente , contestando la ricostruzione Controparte_1 della parte ricorrente;
nel merito, la resistente ha aderito alla domanda di affido condiviso con collocamento prevalente materno;
ha chiesto un regime di frequentazione prevedente un girono a settimana secondo i turni, nonché weekend alternati;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, 50% delle spese straordinarie, A.U.U. integralmente in favore della stessa;
in via subordinata, laddove il padre non garantisse i weekend alternati, prevedere una contribuzione economica innalzata ad € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), fermo il resto;
letta ed esaminata la verbalizzazione di udienza 20/02/2025, ove è stato raggiunto accordo in ordine alle principali questioni oggetto di lite (“Dopo ampia discussione fra le parti e i difensori, emerge accordo parziale, nei seguenti termini: Estate 2025: le parti rappresentano che i minori potrebbero andare con i nonni materni in vacanza l'ultima settimana di giugno, con la mamma la prima quindicina di luglio, con il papà la seconda metà di luglio e inizio agosto, con prosecuzione con una settimana presso i nonni paterni. Per gli anni a venire: 20 giorni con il papà in deroga al regime ordinario, da concordarsi ogni anno entro il 30.04, salva migliore organizzazione nell'interesse dei minori. Frequentazione ordinaria: frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, secondo organizzazione dei genitori sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
fintanto che la resistente non avrà ripreso l'attività lavorativa;
i turni del padre saranno comunicati entro il 25 del mese precedente, con modalità scritta;
i turni della resistente sono comunicati settimanalmente, e quindi saranno comunicati al padre il venerdì con la modalità scritta;
i genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta garantendo ai ragazzi tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori;
in caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza.
Per gli aspetti economici, le parti concordano per € 200,00 a figlio, 50% delle spese straordinarie;
A.U.U. integralmente alla Per il resto, i procuratori si riportano ai CP_1 rispettivi atti depositati, insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze ed opposizioni, anche in via istruttoria.”);
pagina 6 di 10 ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c.; considerato che non è in discussione l'affidamento condiviso della prole, il suo collocamento prevalente presso il padre, la necessità di prevedere un regime di frequentazione paterno, una contribuzione indiretta paterna, ordinaria e straordinaria, oltre a concordare circa l'assegnazione integrale dell'A.U.U. alla madre collocataria della prole;
ritenuto di dover provvedere in conformità;
(…)
In via temporanea ed urgente:
1) DISPONE che nato a [...] il [...], e nato Persona_3 Persona_4
a Varese il 16/01/2015, rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario:
- frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, secondo organizzazione dei genitori sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
fintanto che la resistente non avrà ripreso l'attività lavorativa;
i turni del padre saranno comunicati entro il 25 del mese precedente, con modalità scritta;
i turni della resistente sono comunicati settimanalmente, e quindi saranno comunicati al padre il venerdì con la modalità scritta;
i genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta garantendo ai ragazzi tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori;
in caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza.;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di
Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: Estate 2025: le parti rappresentano che i minori potrebbero andare con i nonni materni in vacanza l'ultima settimana di giugno, con la mamma la prima quindicina di luglio, con il papà la seconda metà di luglio e inizio agosto, con prosecuzione con una settimana presso i nonni paterni. Per gli anni a venire: 20 giorni con il papà in deroga al regime ordinario, da concordarsi ogni anno entro il 30.04, salva migliore organizzazione nell'interesse dei minori;
pagina 7 di 10 3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto Parte_1 della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € Controparte_1
400,00 (€ 200,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della resistente, collocataria e su accordo delle parti;
”.
Precisate le conclusioni, all'udienza di discussione 18/06/2025 è stato verbalizzato: “L'Avv.
Mascetti si richiama agli atti e insiste per quanto ivi contenuto;
precisa che lo stesso si è sempre attenuto a quanto prescritto, rimarcando che si sono alternati periodi di conflittualità elevata e periodi più tranquilli. Precisa che il ricorrente ha sempre comunicato molte disponibilità al mese, più del singolo giorno previsto, ma la signora ha rappresentato di comunicare la conferma del consenso solo settimanalmente, anche se ancora non ha ripreso a lavorare, con conseguente incertezza fino all'ultimo momento. Chiede che, fintanto che non vi sono i turni settimanali della signora, vi sia conferma mensile e non settimanale. Rimarca che la signora si intromette nei weekend, dando direttive ai minori, inammissibilmente. Rappresenta che adesso vi è opposizione materna a che i bambini siano tenuti dalla nuova compagna del padre, che invece va bene se li accompagna a calcio. Quanto alle vacanze estive, rappresenta che vi sarebbe questione sul periodo per i nonni paterni, che già concordato dovrebbero invece saltare perché ci sarebbero i primi allenamenti di calcio dei ragazzi. Evidenzia che il maggiore passa all'agonistico, con maggiore impegno sia di tempo sia economico. Evidenzia che ad aprile vi sarebbe stata proposta di attivazione di una mediazione familiare, ma senza esito.
L'Avv. Cappella conferma i momenti altalenanti. Evidenzia che la signora ha comunicato le conferme secondo i termini concessi dal provvedimento, ma di volta in volta secondo la necessità di garantire gli impegni dei figli. Rimarca che il desiderio del figlio è partecipare alla prima settimana fitta di agonismo di calcio, e che andrebbe rispettato.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive istanze ed opposizioni in atti.”.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) I figli della coppia pagina 8 di 10 Ritiene il Collegio che debbano essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ed invero, gli stessi sono stati emessi sulla base peraltro di accordo raggiunto all'udienza con le parti.
Non si ravvedono motivazioni per discostarsi da quanto concordato e già disposto, nonostante le parti abbiano poi in sede conclusiva ribadito le conclusioni di cui agli atti introduttivi e non già quelle concordate all'udienza; l'assenso personalmente espresso avanti ad un Giudice circa le condizioni concordate per i figli non può essere revocato ad nutum, epraltro senza indicare una motivazione.
Ad ogni modo, evidenzia il Collegio che anche negli atti introduttivi e nei verbali del giudizio le parti non abbiano rassegnato conclusioni del tutto difformi ed incompatibili, concordando circa gli aspetti fondamentali ma al contempo discutendo a tratti anche vivacemente circa aspetti di dettaglio;
non è in discussione il regime di affidamento condiviso, il collocamento materno, un ampio regime di frequentazione paterno, da contemperarsi con le peculiari esigenze lavorative di entrambi i genitori;
non è più in discussione la contribuzione economica, per €
200,00 mensili oltre rivalutazione di legge, oltre 50% delle spese straordinarie, con accordo a percezione integrale materna dell'A.U.U.
Si ritiene infine di dover invitare le parti a valutare lo svolgimento di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità, ovvero un Coordinatore genitoriale, al fine di consentire l'elaborazione di strategie, proprie di ciascuna famiglia, atte a porre in essere comunicazioni funzionali e nell'interesse della prole, senza dispendio di energie in sterili conflitti quotidiani.
2) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente della prole al centro del procedimento e il sostanziale accordo raggiunto dalle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONFERMA integralmente i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza 20/03/2025 resa in questo procedimento;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2254/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MASCETTI ELENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPELLA MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 31/10/2024).
pagina 1 di 10 OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in vista dell'udienza 18/06/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Pt_1 istanza, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1 Affidare e ad entrambi i genitori, in regime di affidamento congiunto, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
2Disporre che le frequentazioni tra il padre e la prole avvengano secondo le seguenti modalità:
-almeno un giorno a settimana, coincidente con il proprio giorno di riposo lavorativo, andandoli a prendere alle ore 7:45 presso l'abitazione della madre e riaccompagnandoli dopo cena, entro le ore 21:00, o direttamente a scuola il giorno seguente, a seconda dei propri turni lavorativi e degli impegni scolastici dei minori, nonché in altri giorni o frazioni di essi, a seconda dei propri turni lavorativi, in questo caso, previamente comunicati e concordati con la signora A CP_1 tal fine, il signor dovrà comunicare per iscritto alla sig.ra il proprio giorno di Pt_1 CP_1 riposo e gli altri giorni, o frazioni di essi, nei quali potrà tenere con sé i figli entro il giorno 25 del mese in corso per il mese successivo e, in ogni caso, non appena verrà a lui comunicato dall'azienda il “quadro turni”.
La signora fino a quando non riprenderà il lavoro, dovrà confermare per iscritto al CP_1 signor le ulteriori disponibilità datele, rispetto al giorno di riposo, entro e non oltre il Pt_1
30 del mese in corso per il mese successivo. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati da seri motivi ostativi.
-Dalla ripresa dell'attività lavorativa della signora le Parti, fermo restando il giorno di CP_1 riposo del signor concorderanno settimanalmente gli ulteriori giorni in cui i figli Pt_1 staranno con il padre, sulla base delle reciproche turnazioni, entro e non oltre il venerdì della settimana in corso per la settima successiva.
pagina 2 di 10 -I genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta, garantendo ai ragazzi tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori;
in caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza.
-I minori potranno altresì stare con il padre in ogni altra occasione, nei limiti dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo fra i genitori;
-Nelle Festività natalizie: dal 25.12 ore 10:00 al 31.12 ore 10:00 i figli staranno con un genitore;
dal 31.12 ore 10:00 al 06.01 ore 10:00 i figli staranno con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
-Nelle Festività pasquali: i figli staranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
-Nel corso delle vacanze estive i minori potranno stare con il padre almeno tre settimane consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro il 30 aprile dell'anno in corso;
-I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e allo sport, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
-I genitori dovranno altresì garantire ai minori rapporti costanti con i nonni materni e paterni e con le rispettive famiglie d'origine.
-I genitori, quando avranno con sé i minori, in caso di spostamenti di più giorni in altre località, dovranno sempre comunicare il loro recapito, indicando eventuali persone che staranno e si occuperanno dei minori in loro sostituzione e permettendo contatti telefonici con l'altro genitore.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da aggiornarsi secondo pagina 3 di 10 gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese.
Assegno unico familiare interamente assegnato alla sig.ra con espressa rinuncia del sig. CP_1
a percepirlo. Pt_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.”;
Per parte resistente “CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE: NEL MERITO: CP_1
- Affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza materna: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i figli e , relativamente all'istruzione, all'educazione, Per_1 Per_2 alla salute ed allo sport, tenendo in debita considerazione le capacità degli stessi, le inclinazioni naturali e le aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- Frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, secondo il calendario condiviso dai sigg.ri – ovvero: sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
fintanto che la CP_1 Pt_1 sig.ra non avrà ripreso l'attività lavorativa, i turni lavorativi del padre saranno CP_1 comunicati entro il giorno 25 del mese precedente, con modalità scritta. I turni della sig.ra saranno comunicati settimanalmente e quindi saranno comunicati al sig. il CP_1 Pt_1 venerdì in modalità scritta. I genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta, garantendo ai figli tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori. In caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza;
- Festività natalizie: ad anni alterni tra i genitori, dal 25/12 al 31/12 ore 11:00 con un genitore e dal 31/12 ore 11:00 al 06/01 ore 21:00 con l'altro genitore, assecondando i desiderata dei figli in tal senso;
- Festività pasquali: ad anni alterni tra i genitori, la giornata di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, iniziando con la madre per la Santa Pasqua 2025;
pagina 4 di 10 - Frequentazione garantita dei figli con i nonni materni e paterni, anche con eventuali brevi trasferimenti concordati presso le residenze degli stessi, sempre tenendo conto delle primarie esigenze di vita dei minori e dei loro desiderata;
- Vacanze estive: 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in deroga al regime di frequentazione ordinario. A tal fine, onde evitare incomprensioni e spiacevoli coincidenze di ferie estive, i genitori si impegnano a concordare previamente tra di loro le richieste da avanzare ai rispettivi datori di lavoro, tenendo in considerazione, altresì, per il mese di agosto di ogni anno, gli eventuali impegni sportivi per la futura stagione agonistica dei figli assecondando per quanto possibile la volontà di questi ultimi, concordando così periodi differenti di richieste di ferie estive, per poi darne conferma all'altro genitore, non appena gli stessi avranno ricevuto la comunicazione dei periodi di ferie da parte delle rispettive aziende;
- Durante i rispettivi spostamenti, i genitori dovranno sempre comunicare il luogo di destinazione e favorire i contatti telefonici con l'altro genitore non presente;
- Contribuzione economica del sig. al mantenimento ordinario indiretto della Parte_1 prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile di Euro Controparte_1
400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Varese;
Assegno Unico Universale in favore della sig.ra come da Controparte_1 accordo delle parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 la parte ricorrente sig. ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.ra CP_1
pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in
[...] ordine alla prole nata dalla loro unione: nato a [...] il [...], e Persona_3 nato a [...] il [...]. Persona_4
Come già evidenziato con l'ordinanza dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c. del 20/03/2025: “rilevato che la parte ricorrente ha chiesto l'affido congiunto dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazione paterna un giorno a settimana,
pagina 5 di 10 coincidente con il giorno di volta in volta libero del padre, secondo i turni lavorativi dello stesso;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per €
400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, 50% delle spese straordinarie e
A.U.U. integralmente in favore della madre;
con vittoria di spese di lite;
rilevato che si è costituita in giudizio la parte resistente , contestando la ricostruzione Controparte_1 della parte ricorrente;
nel merito, la resistente ha aderito alla domanda di affido condiviso con collocamento prevalente materno;
ha chiesto un regime di frequentazione prevedente un girono a settimana secondo i turni, nonché weekend alternati;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, 50% delle spese straordinarie, A.U.U. integralmente in favore della stessa;
in via subordinata, laddove il padre non garantisse i weekend alternati, prevedere una contribuzione economica innalzata ad € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), fermo il resto;
letta ed esaminata la verbalizzazione di udienza 20/02/2025, ove è stato raggiunto accordo in ordine alle principali questioni oggetto di lite (“Dopo ampia discussione fra le parti e i difensori, emerge accordo parziale, nei seguenti termini: Estate 2025: le parti rappresentano che i minori potrebbero andare con i nonni materni in vacanza l'ultima settimana di giugno, con la mamma la prima quindicina di luglio, con il papà la seconda metà di luglio e inizio agosto, con prosecuzione con una settimana presso i nonni paterni. Per gli anni a venire: 20 giorni con il papà in deroga al regime ordinario, da concordarsi ogni anno entro il 30.04, salva migliore organizzazione nell'interesse dei minori. Frequentazione ordinaria: frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, secondo organizzazione dei genitori sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
fintanto che la resistente non avrà ripreso l'attività lavorativa;
i turni del padre saranno comunicati entro il 25 del mese precedente, con modalità scritta;
i turni della resistente sono comunicati settimanalmente, e quindi saranno comunicati al padre il venerdì con la modalità scritta;
i genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta garantendo ai ragazzi tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori;
in caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza.
Per gli aspetti economici, le parti concordano per € 200,00 a figlio, 50% delle spese straordinarie;
A.U.U. integralmente alla Per il resto, i procuratori si riportano ai CP_1 rispettivi atti depositati, insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze ed opposizioni, anche in via istruttoria.”);
pagina 6 di 10 ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c.; considerato che non è in discussione l'affidamento condiviso della prole, il suo collocamento prevalente presso il padre, la necessità di prevedere un regime di frequentazione paterno, una contribuzione indiretta paterna, ordinaria e straordinaria, oltre a concordare circa l'assegnazione integrale dell'A.U.U. alla madre collocataria della prole;
ritenuto di dover provvedere in conformità;
(…)
In via temporanea ed urgente:
1) DISPONE che nato a [...] il [...], e nato Persona_3 Persona_4
a Varese il 16/01/2015, rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario:
- frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, secondo organizzazione dei genitori sulla base dei turni lavorativi di entrambi;
fintanto che la resistente non avrà ripreso l'attività lavorativa;
i turni del padre saranno comunicati entro il 25 del mese precedente, con modalità scritta;
i turni della resistente sono comunicati settimanalmente, e quindi saranno comunicati al padre il venerdì con la modalità scritta;
i genitori avranno cura di predisporre i turni di frequentazione di volta in volta garantendo ai ragazzi tempi paritari di permanenza dei giorni liberi dei genitori;
in caso di sovrapposizione dei giorni liberi dei turni dei genitori, verrà applicato il criterio dell'alternanza.;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di
Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: Estate 2025: le parti rappresentano che i minori potrebbero andare con i nonni materni in vacanza l'ultima settimana di giugno, con la mamma la prima quindicina di luglio, con il papà la seconda metà di luglio e inizio agosto, con prosecuzione con una settimana presso i nonni paterni. Per gli anni a venire: 20 giorni con il papà in deroga al regime ordinario, da concordarsi ogni anno entro il 30.04, salva migliore organizzazione nell'interesse dei minori;
pagina 7 di 10 3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto Parte_1 della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € Controparte_1
400,00 (€ 200,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare integralmente in favore della resistente, collocataria e su accordo delle parti;
”.
Precisate le conclusioni, all'udienza di discussione 18/06/2025 è stato verbalizzato: “L'Avv.
Mascetti si richiama agli atti e insiste per quanto ivi contenuto;
precisa che lo stesso si è sempre attenuto a quanto prescritto, rimarcando che si sono alternati periodi di conflittualità elevata e periodi più tranquilli. Precisa che il ricorrente ha sempre comunicato molte disponibilità al mese, più del singolo giorno previsto, ma la signora ha rappresentato di comunicare la conferma del consenso solo settimanalmente, anche se ancora non ha ripreso a lavorare, con conseguente incertezza fino all'ultimo momento. Chiede che, fintanto che non vi sono i turni settimanali della signora, vi sia conferma mensile e non settimanale. Rimarca che la signora si intromette nei weekend, dando direttive ai minori, inammissibilmente. Rappresenta che adesso vi è opposizione materna a che i bambini siano tenuti dalla nuova compagna del padre, che invece va bene se li accompagna a calcio. Quanto alle vacanze estive, rappresenta che vi sarebbe questione sul periodo per i nonni paterni, che già concordato dovrebbero invece saltare perché ci sarebbero i primi allenamenti di calcio dei ragazzi. Evidenzia che il maggiore passa all'agonistico, con maggiore impegno sia di tempo sia economico. Evidenzia che ad aprile vi sarebbe stata proposta di attivazione di una mediazione familiare, ma senza esito.
L'Avv. Cappella conferma i momenti altalenanti. Evidenzia che la signora ha comunicato le conferme secondo i termini concessi dal provvedimento, ma di volta in volta secondo la necessità di garantire gli impegni dei figli. Rimarca che il desiderio del figlio è partecipare alla prima settimana fitta di agonismo di calcio, e che andrebbe rispettato.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive istanze ed opposizioni in atti.”.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
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1) I figli della coppia pagina 8 di 10 Ritiene il Collegio che debbano essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ed invero, gli stessi sono stati emessi sulla base peraltro di accordo raggiunto all'udienza con le parti.
Non si ravvedono motivazioni per discostarsi da quanto concordato e già disposto, nonostante le parti abbiano poi in sede conclusiva ribadito le conclusioni di cui agli atti introduttivi e non già quelle concordate all'udienza; l'assenso personalmente espresso avanti ad un Giudice circa le condizioni concordate per i figli non può essere revocato ad nutum, epraltro senza indicare una motivazione.
Ad ogni modo, evidenzia il Collegio che anche negli atti introduttivi e nei verbali del giudizio le parti non abbiano rassegnato conclusioni del tutto difformi ed incompatibili, concordando circa gli aspetti fondamentali ma al contempo discutendo a tratti anche vivacemente circa aspetti di dettaglio;
non è in discussione il regime di affidamento condiviso, il collocamento materno, un ampio regime di frequentazione paterno, da contemperarsi con le peculiari esigenze lavorative di entrambi i genitori;
non è più in discussione la contribuzione economica, per €
200,00 mensili oltre rivalutazione di legge, oltre 50% delle spese straordinarie, con accordo a percezione integrale materna dell'A.U.U.
Si ritiene infine di dover invitare le parti a valutare lo svolgimento di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità, ovvero un Coordinatore genitoriale, al fine di consentire l'elaborazione di strategie, proprie di ciascuna famiglia, atte a porre in essere comunicazioni funzionali e nell'interesse della prole, senza dispendio di energie in sterili conflitti quotidiani.
2) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente della prole al centro del procedimento e il sostanziale accordo raggiunto dalle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONFERMA integralmente i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza 20/03/2025 resa in questo procedimento;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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