Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02460/2025REG.PROV.COLL.
N. 10133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10133 del 2023, proposto da Comune di LV di Val Gardena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Alfred Mulser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza provinciale ai beni Culturali, non costituito in giudizio;
nei confronti
RT NI EN, IL EN, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Scafarelli, Arthur Frei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi N 4;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00323/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, di RT NI EN e di IL EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avv. Gaia Stivali, in sostituzione dell'avv. Andrea Manzi, l’avv. Georg Windegger e l’avv. Federica Scafarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con progetto del 3 gennaio 2018, integrato il 15 gennaio 2019, RT NI EN, proprietario della p.ed. 64 c.c. LV, ha presentato la domanda di demolizione e trasformazione della
cubatura del fienile sulla p.ed. 64 c.c. LV (non più utilizzato per fini agricoli), con lo spostamento e la ricostruzione della stessa a fini residenziali sulla p.f. 252/1 (ora p.ed. 1918) c.c. LV, ai sensi dell’art. 107, c. 23, l.p. 13/1997, ratione temporis vigente.
Il Comune di LV di Val Gardena ha rilasciato la concessione edilizia richiesta con provvedimento del 21 gennaio 2019 e successive concessioni in variante.
Nelle more del completamento del nuovo edificio residenziale e prima della demolizione del vecchio fienile, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 176 del 28 febbraio 2023, ha approvato il vincolo diretto di tutela storico – artistica sul predetto fienile.
Il Comune di LV di Val Gardena, ritenendo che tale provvedimento ledesse le proprie prerogative in materia di governo del territorio in quanto impeditivo della realizzazione dell’operazione edilizia autorizzata ai sensi dell’art. 107, c. 23, l.p. 13/1997, lo ha impugnato davanti al TRGA di Bolzano deducendo plurimi vizi di legittimità.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, RT NI EN e IL EN.
Con sentenza n. 323/2023 il TRGA di Bolzano ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. In particolare il Tribunale – premesso che il diritto edificatorio per la realizzazione della nuova costruzione si genera solo con la demolizione di quella vecchia e che l’eventuale impossibilità di demolire il vecchio manufatto determina l’illegittimità della nuova costruzione – ha ritenuto che il Comune potesse perseguire l’interesse al governo del proprio territorio esercitando direttamente i poteri repressivi ad esso spettanti sulla nuova costruzione, circostanza che escluderebbe l’interesse all’annullamento del provvedimento di apposizione del vincolo.
Il Comune di LV di Val Gardena ha impugnato tale sentenza censurando specificamente sia la statuizione di inammissibilità per carenza di interesse (primo motivo di appello), sia le affermazioni, ad essa presupposte, in ordine al momento in cui deve avvenire la demolizione del vecchio manufatto (secondo motivo di appello) e in ordine all’abusività della nuova costruzione (terzo motivo di appello). Il Comune appellante ha poi riproposto i motivi di impugnazione non esaminati dal Tribunale in ragione della intervenuta declaratoria di inammissibilità.
Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, dei motivi dedotti in primo grado e riproposti, sia RT NI EN e IL EN, chiedendo l’accoglimento dell’appello presentato dal Comune.
A seguito del deposito di memorie, all’udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
Va al riguardo rilevato che l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a.), è una condizione dell’azione che presuppone che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità, e cioè un risultato di vantaggio, dall’accoglimento del ricorso. L’interesse al ricorso deve inoltre presentare i caratteri della attualità, della concretezza e della personalità.
Ciò premesso, nel caso in esame il Comune di Val Gardena ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento provinciale che, apponendo il vincolo storico artistico sul fienile Valantin, ha inciso sulle competenze comunali esercitate ai sensi dell’art. 107, c. 23, l.p. 13/1997.
Secondo quest’ultima disposizione infatti “ I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati dalla conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, comunque, se trattasi di edifici più grandi nel limite massimo di 2000 metri cubi, in abitazioni convenzionate rispettivamente possono essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. Il volume aziendale eccedente il fabbisogno calcolato secondo la delibera della Giunta provinciale del 17 marzo 2003, n. 792, prima del rilascio della licenza di abitabilità per la nuova costruzione deve essere demolito, a meno che non venga fornita tramite un parere della ripartizione agricoltura la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di un’azienda agricola ”.
L’apposizione del vincolo storico artistico, impedendo la demolizione del fienile, preclude il completamento della fattispecie sopra descritta e, in particolare, il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio residenziale che presuppone la previa demolizione del vecchio manufatto.
L’utilità che il Comune intende conseguire mediante l’annullamento del provvedimento provinciale di apposizione del vincolo non è, come ritenuto dal Tribunale, solo quella di evitare la duplicazione della cubatura (del vecchio e del nuovo fabbricato), ma è piuttosto quella di salvaguardare la propria legittima scelta in materia edilizia precedentemente assunta e di attuare, quindi, il concreto assetto degli interessi derivante dal proprio provvedimento, consistente nell’impiego della cubatura del vecchio fienile per la realizzazione del nuovo fabbricato residenziale.
Ciò si desume già dalla memoria di replica depositata in primo grado (nella quale si legge che “ Il Comune ha, dunque, tutte le ragioni per impugnare la delibera della Giunta provinciale n. 176 del 28.02.2023, che gli impedisce di concludere una pratica edilizia, per la quale la legge prevede un iter ben preciso ”) oltre che da quanto prospettato nell’atto di appello (v. in particolare punti 1.2. e 1.3.).
L’utilità sopra descritta può essere evidentemente conseguita dal Comune solamente mediante l’annullamento dell’atto di apposizione del vincolo e non, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, mediante l’esercizio dei propri poteri repressivi sul nuovo fabbricato, che attengono ad un diverso rapporto amministrativo.
Al contrario, come ben evidenziato dal Comune appellante, l’esercizio dei poteri repressivi sulla nuova costruzione non solo non consente di ottenere la medesima utilità agognata con la domanda di annullamento, ma addirittura contrasta palesemente con l’interesse, in questa sede prospettato, in quanto costringerebbe il Comune a porre sostanzialmente nel nulla la propria precedente scelta in materia edilizia, scelta che segue il percorso indicato dalla normativa sopra richiamata.
In conclusione quindi, deve ritenersi che il Comune abbia un interesse concreto al ricorso con conseguente erroneità sul punto della statuizione del Tribunale.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, quanto ritenuto dal Tribunale in ordine al momento in cui deve essere demolito il vecchio fabbricato ed alla abusività del secondo manufatto è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse al ricorso, con conseguente superfluità dell’esame del secondo e del terzo motivo di appello.
4. In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza di primo grado va quindi annullata.
Atteso che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di interesse e tenuto conto che il predetto interesse, come sopra esposto, era chiaramente desumibile dagli atti di causa, il collegio ritiene, in applicazione del principio espresso dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2024, di dover disporre il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
5. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tar ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
RT Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO