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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR ROBERTO, Presidente
AS ET, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 832/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4002/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0620240062160278000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2505/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4002/2024 ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento, notificata il 28 marzo 2024, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'IRPEF pretesa per euro 11.789,97 all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione redditi/modello 2020 per l'anno d'imposta
2019.
La Corte di primo grado ha ritenuto assolto l'obbligo del contraddittorio preventivo essendo stata regolarmente notificata la preliminare comunicazione di irregolarità. La Corte ha, poi, ritenuto assolto l'obbligo motivazionale essendo la cartella conforme a quanto previsto dalla legge. Fondata le pretesa tributaria essendo stata rilevata l'omissione dei versamenti di quanto dovuto in acconto sulla base dei dati dichiarati. Tempestiva la notifica in quanto eseguita nel termine decadenziale prorogato di un anno dall'articolo 1 comma 158 della legge 197/ 2022. Condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00 a favore della Agenzia delle Entrate ed in euro 500,00 a favore della
Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il contribuente ha proposto appello eccependo che i primi giudici avrebbero motivato con riferimento alla prova inesistente della notifica della comunicazione di irregolarità. Secondo il contribuente, la ricevuta di consegna a mezzo pec depositata in formato immagine dall'Ader non proverebbe la notifica, tale prova dovendo essere fornita con il deposito del documento in formato digitale. Il contribuente aggiunge che l'amministrazione non avrebbe di avere correttamente indirizzata la pec mediante deposito di estratto dell'elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Dalla inesistenza della notifica della prodromica comunicazione, deriverebbe l'inassolvimento del contraddittorio quale ulteriore causa dell'illegittimità della cartella impugnata. Il contribuente ha, poi, eccepito: il difetto di motivazione della cartella con riferimento al calcolo degli interessi, la tardività della notifica in quanto la proroga invocata dall'ufficio non si applicherebbe ai carichi affidato all'esattore dopo il 31 dicembre 2021 e l'illegittimità della decisione in punto di spese non avendo Agenzia delle Entrate usufruito dell'assistenza di un difensore all'uopo nominato. Il contribuente ha concluso domandando, preliminarmente, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e, nel merito, l'integrale riforma della sentenza con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
L'agente della riscossione, eccepito preliminarmente difetto di legittimazione per quanto di competenza dell'ente impositore, ha contro – dedotto che il motivo di appello relativo alla mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità sarebbe inaccoglibile perché opponibile soltanto per quanto riguarda la notifica degli atti giudiziari. Il motivo relativo all'erronea intestazione in destinatario dell'atto sarebbe smentito dalla circostanza che il contribuente avrebbe pacificamente ricevuto la cartella impugnata e inviata al medesimo indirizzo. Secondo l'Agente della riscossione, poi, l'obbligo motivazionale della cartella sarebbe stato correttamente assolto essendo la cartella atto a contenuto vincolato. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha domandato in conclusione il rigetto dell'appello.
Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi inerenti l'attività dell'agente della riscossione. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha contro – dedotto relativamente alla legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato pur in mancanza della previa comunicazione di irregolarità non essendo stati rilevati errori nella dichiarazione, bensì omissione o insufficienza dei versamenti effettuati. L'Agenzia delle Entrate ha contro – dedotto anche riguardo alla lamentata tardività della consegna del ruolo, argomentando trattarsi di fase endoprocedimentale essendo il contribuente tutelato dal termine decadenziale per la notifica dell'atto.
Sulla decisione riguardante le spese Agenzia delle Entrate ha controdedotto essere fondata sul disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 546/92 e ha domandato vedere confermata la legittimità della cartella impugnata con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo alla carenza del contraddittorio preventivo non può essere accolto in forza della disposizione di cui all'art. 6 bis, secondo comma, della legge 212/2000, secondo cui : < diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.>>. Ovvio che la cartella di pagamento emessa in base a controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del DPR 602/73 rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dalla norma.
In ragione delle precedenti considerazioni, non sussiste inadempimento dell'obbligo al contraddittorio da parte degli uffici e, conseguenza, non sussiste illegittimità dell'atto impugnato per motivo della pretesa omessa notifica della previa comunicazione di irregolarità, come, del resto, dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, (cass. ord. 18078/2024), Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. ragione sottesa alla pretesa tributaria di cui è causa, come pacificamente rilevabile dall'atto impugnato.
Il motivo relativo alla pretesa tardività della notifica della cartella impugnata non può essere accolto perché la proroga disposta dall'art. 1, comma 158, della legge 197/2022 si applica alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione.
Il motivo relativo alla motivazione degli interessi pretesi non può essere accolto per molteplici ragioni: non essendo contestata dal contribuente la conformità della cartella al modello stabilito con la norma speciale di cui all'art. 25 del DPR 602/73 il motivo è inaccoglibile.
Con riguardo, in particolare, all'eccezione relativa all'intellegibilità del calcolo degli interessi il Collegio osserva che l'art. 20 del DPR 602/73 dispone che gli interessi dovuti da iscrivere a ruolo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data di consegna del ruolo al concessionario.
Sulla base di questi elementi certi il contribuente poteva controllare l'esattezza del calcolo degli interessi applicati e eventualmente provarne l'erroneità. Il contribuente si è invece limitato a contestare la motivazione della cartella che, come già detto, risponde ai requisiti fissati dalla legge, senza provare l'erroneità del calcolo effettuato.
La decisione sulle spese, infine, è correttamente fondata sul disposto dell'art. 15 comma 2-sexies del D.
Lgs. 546/1992, che non prevede deroghe per il caso in cui l'ufficio si avvalga di propri funzionari per la difesa in giudizio,
Segue la soccombenza la decisione sulle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna
l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge per ciascuna delle parti vittoriose Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR ROBERTO, Presidente
AS ET, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 832/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4002/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0620240062160278000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2505/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4002/2024 ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento, notificata il 28 marzo 2024, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'IRPEF pretesa per euro 11.789,97 all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione redditi/modello 2020 per l'anno d'imposta
2019.
La Corte di primo grado ha ritenuto assolto l'obbligo del contraddittorio preventivo essendo stata regolarmente notificata la preliminare comunicazione di irregolarità. La Corte ha, poi, ritenuto assolto l'obbligo motivazionale essendo la cartella conforme a quanto previsto dalla legge. Fondata le pretesa tributaria essendo stata rilevata l'omissione dei versamenti di quanto dovuto in acconto sulla base dei dati dichiarati. Tempestiva la notifica in quanto eseguita nel termine decadenziale prorogato di un anno dall'articolo 1 comma 158 della legge 197/ 2022. Condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00 a favore della Agenzia delle Entrate ed in euro 500,00 a favore della
Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il contribuente ha proposto appello eccependo che i primi giudici avrebbero motivato con riferimento alla prova inesistente della notifica della comunicazione di irregolarità. Secondo il contribuente, la ricevuta di consegna a mezzo pec depositata in formato immagine dall'Ader non proverebbe la notifica, tale prova dovendo essere fornita con il deposito del documento in formato digitale. Il contribuente aggiunge che l'amministrazione non avrebbe di avere correttamente indirizzata la pec mediante deposito di estratto dell'elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Dalla inesistenza della notifica della prodromica comunicazione, deriverebbe l'inassolvimento del contraddittorio quale ulteriore causa dell'illegittimità della cartella impugnata. Il contribuente ha, poi, eccepito: il difetto di motivazione della cartella con riferimento al calcolo degli interessi, la tardività della notifica in quanto la proroga invocata dall'ufficio non si applicherebbe ai carichi affidato all'esattore dopo il 31 dicembre 2021 e l'illegittimità della decisione in punto di spese non avendo Agenzia delle Entrate usufruito dell'assistenza di un difensore all'uopo nominato. Il contribuente ha concluso domandando, preliminarmente, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e, nel merito, l'integrale riforma della sentenza con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
L'agente della riscossione, eccepito preliminarmente difetto di legittimazione per quanto di competenza dell'ente impositore, ha contro – dedotto che il motivo di appello relativo alla mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità sarebbe inaccoglibile perché opponibile soltanto per quanto riguarda la notifica degli atti giudiziari. Il motivo relativo all'erronea intestazione in destinatario dell'atto sarebbe smentito dalla circostanza che il contribuente avrebbe pacificamente ricevuto la cartella impugnata e inviata al medesimo indirizzo. Secondo l'Agente della riscossione, poi, l'obbligo motivazionale della cartella sarebbe stato correttamente assolto essendo la cartella atto a contenuto vincolato. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha domandato in conclusione il rigetto dell'appello.
Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi inerenti l'attività dell'agente della riscossione. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha contro – dedotto relativamente alla legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato pur in mancanza della previa comunicazione di irregolarità non essendo stati rilevati errori nella dichiarazione, bensì omissione o insufficienza dei versamenti effettuati. L'Agenzia delle Entrate ha contro – dedotto anche riguardo alla lamentata tardività della consegna del ruolo, argomentando trattarsi di fase endoprocedimentale essendo il contribuente tutelato dal termine decadenziale per la notifica dell'atto.
Sulla decisione riguardante le spese Agenzia delle Entrate ha controdedotto essere fondata sul disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 546/92 e ha domandato vedere confermata la legittimità della cartella impugnata con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo alla carenza del contraddittorio preventivo non può essere accolto in forza della disposizione di cui all'art. 6 bis, secondo comma, della legge 212/2000, secondo cui : < diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.>>. Ovvio che la cartella di pagamento emessa in base a controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del DPR 602/73 rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dalla norma.
In ragione delle precedenti considerazioni, non sussiste inadempimento dell'obbligo al contraddittorio da parte degli uffici e, conseguenza, non sussiste illegittimità dell'atto impugnato per motivo della pretesa omessa notifica della previa comunicazione di irregolarità, come, del resto, dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, (cass. ord. 18078/2024), Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. ragione sottesa alla pretesa tributaria di cui è causa, come pacificamente rilevabile dall'atto impugnato.
Il motivo relativo alla pretesa tardività della notifica della cartella impugnata non può essere accolto perché la proroga disposta dall'art. 1, comma 158, della legge 197/2022 si applica alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione.
Il motivo relativo alla motivazione degli interessi pretesi non può essere accolto per molteplici ragioni: non essendo contestata dal contribuente la conformità della cartella al modello stabilito con la norma speciale di cui all'art. 25 del DPR 602/73 il motivo è inaccoglibile.
Con riguardo, in particolare, all'eccezione relativa all'intellegibilità del calcolo degli interessi il Collegio osserva che l'art. 20 del DPR 602/73 dispone che gli interessi dovuti da iscrivere a ruolo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data di consegna del ruolo al concessionario.
Sulla base di questi elementi certi il contribuente poteva controllare l'esattezza del calcolo degli interessi applicati e eventualmente provarne l'erroneità. Il contribuente si è invece limitato a contestare la motivazione della cartella che, come già detto, risponde ai requisiti fissati dalla legge, senza provare l'erroneità del calcolo effettuato.
La decisione sulle spese, infine, è correttamente fondata sul disposto dell'art. 15 comma 2-sexies del D.
Lgs. 546/1992, che non prevede deroghe per il caso in cui l'ufficio si avvalga di propri funzionari per la difesa in giudizio,
Segue la soccombenza la decisione sulle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna
l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge per ciascuna delle parti vittoriose Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione