Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 95
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza notifica comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto che per gli atti automatizzati, come la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/73, non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis, secondo comma, della legge 212/2000. Ha inoltre richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica della cartella è legittima anche senza la comunicazione di irregolarità quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenza tra somme dichiarate e versate.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella (interessi)

    La Corte ha ritenuto il motivo inaccoglibile poiché la cartella è conforme al modello previsto dall'art. 25 del DPR 602/73. Ha inoltre osservato che, sulla base dell'art. 20 del DPR 602/73, il contribuente poteva controllare l'esattezza del calcolo degli interessi e provare eventuali errori, cosa che non ha fatto limitandosi a contestare la motivazione della cartella.

  • Rigettato
    Tardività della notifica della cartella

    La Corte ha respinto il motivo, affermando che la proroga disposta dall'art. 1, comma 158, della legge 197/2022 si applica alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 95
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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