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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 23/02/2026, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2759/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16163/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia Spa - Via Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma - Via Dei Portoghesi 12 00154 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Ministero Della Giustizia Tribunale Matera - Matera 75100 Matera MT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000430 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1390/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. e, per essa, la Società_1 S.p.a. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta, Modello C, registro recupero crediti n. 000430/2024, notificato in data 01/07/2024, con il quale Equitalia Giustizia, per conto del Ministero della giustizia, gli aveva intimato il pagamento di euro 1.040,50 per “insufficiente pagamento del contributo unificato” dovuto in relazione ad una causa di opposizione allo stato passivo proposta dinanzi al Tribunale di Matera. A sostegno di tale impugnazione parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso in quanto, per la predetta controversia era dovuto a titolo di contributo unificato il minore importo di euro 98,00 già regolarmente versato, avuto riguardo a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2020, prot. DAG 212174, secondo cui, in caso di ricorso per opposizione allo stato passivo, il contributo unificato è dovuto in misura fissa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002 e, pertanto, non sulla base del valore della domanda, trattandosi peraltro di giudizio non avente natura impugnatoria (Corte di cassazione, sent. n. 35254/2023), che si configura come un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, della decisione adottata in sede di verifica sulla base di una cognizione sommaria, il che esclude l'obbligo di versare la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002. Deduceva altresì il ricorrente che alla fattispecie non era applicabile la successiva circolare del Ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023, secondo la quale nei giudizi di natura impugnatoria di cui all'art. 206 C.C.I.I. non deve farsi riferimento al contributo unificato determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. (art.13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002), bensì al criterio del valore della domanda proposta, dovendo tale circolare ritenersi esclusivamente applicabile ai giudizi istaurati ai sensi del nuovo C.C.I.I., mentre l'opposizione in questione riguardava un fallimento dichiarato nel 2019, per il quale si deve applicare quanto precedentemente statuito in relazione alla Legge fallimentare. Notificato il ricorso ad Equitalia Giustizia ed al Ministero della giustizia, si sono costituiti entrambi contestando la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che le censure mosse con il ricorso non sono fondate. Premesso che l'atto impugnato risulta corredato di tutte le informazioni - tanto in fatto, quanto in diritto - necessarie a rendere perfettamente intellegibili le ragioni della richiesta di pagamento, senza che parte ricorrente abbia manifestato la lesione al proprio diritto di difesa che sarebbe derivata dal dedotto vizio di motivazione, occorre rilevare che il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 99 L. fall. non può ricadere sotto la previsione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , riferentesi ai "processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile". Il predetto detto art. 99, infatti, pur descrivendo un procedimento che può dirsi, a determinati fini, partecipare della natura camerale (segnatamente per la carenza di una udienza pubblica di discussione e per l'adozione del "decreto motivato" quale provvedimento di definizione dell'opposizione), non richiama espressamente nessuna delle norme di cui si compone il Capo VI del Titolo II del Libro IV del codice di rito civile (artt. 737-742-bis), quando - invece - è proprio il rinvio a tali disposizioni la ratio della disciplina che stabilisce la tassazione fissa piuttosto che quella per scaglioni di valore contenuta nella lett. b) del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il giudizio di opposizione allo stato passivo si atteggia, invero, quale procedimento contenzioso a cognizione piena, per come evidenziato da Cass. civ., Ordinanza n. 10047 del 15 aprile 2024, che ha affermato che il giudizio in questione “non è affatto un procedimento di volontaria giurisdizione, tanto è vero che le norme che lo disciplinano non richiamano in alcun modo il procedimento camerale di cui all'art. 737 e s. cod. proc. civ. Si tratta, infatti, di un procedimento contenzioso a cognizione piena, avente natura impugnatoria (sia pur non assimilabile all'appello) che è regolato da un rito speciale (art. 99legge fall.)”. Nei termini fin qui descritti si è espressa anche la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Catania, Sez. VII, del 06/02/2025, n. 870, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c. Quanto poi alla natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo occorre rilevare che in tal senso si è espresso, oltre alla decisione innanzi richiamata, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, al punto da affermare che, proprio in ragione di tale natura, sia pur sui generis, il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/01/2025, n. 48, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/11/2024, n. 28216, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4346, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4329), discostandosi in tal modo dal diverso orientamento precedentemente accolto e richiamato da parte ricorrente. Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi applicabile ai giudizi di opposizione allo stato passivo il regime del contributo unificato per scaglioni di valore previsto dall'art. 13, comma 1, del TUSG per " i processi" in generale, una volta escluso per essi il ricorrere di alcuna delle eccezioni ivi espressamente disposte. A diverse conclusioni non si ritiene di dover pervenire alla luce della disposizione transitoria dettata dall'art. 390 del C.C.I.I. (D.Lgs. n. 14 del 2019) che, per l'applicazione delle nuove disposizioni da esso introdotte, attribuisce rilevanza alla dichiarazione del fallimento o alla pendenza del relativo giudizio;
come evidenziato infatti da Cass. civ., Sez. I, 10/05/2010, n. 11301, ai fini dell'applicazione del regime processuale che regola il procedimento di opposizione allo stato passivo, occorre aver riguardo alla data di deposito del ricorso in opposizione, e tale procedimento non è assimilabile ai procedimenti per dichiarazione di fallimento. Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto. La sostanziale novità della questione dedotta con il ricorso, e il recente mutamento dell'orientamento di legittimità dianzi richiamato, integrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, 30.01.2026. Il giudice monocratico
IO De RI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16163/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia Spa - Via Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma - Via Dei Portoghesi 12 00154 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Ministero Della Giustizia Tribunale Matera - Matera 75100 Matera MT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 000430 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1390/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. e, per essa, la Società_1 S.p.a. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta, Modello C, registro recupero crediti n. 000430/2024, notificato in data 01/07/2024, con il quale Equitalia Giustizia, per conto del Ministero della giustizia, gli aveva intimato il pagamento di euro 1.040,50 per “insufficiente pagamento del contributo unificato” dovuto in relazione ad una causa di opposizione allo stato passivo proposta dinanzi al Tribunale di Matera. A sostegno di tale impugnazione parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso in quanto, per la predetta controversia era dovuto a titolo di contributo unificato il minore importo di euro 98,00 già regolarmente versato, avuto riguardo a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2020, prot. DAG 212174, secondo cui, in caso di ricorso per opposizione allo stato passivo, il contributo unificato è dovuto in misura fissa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002 e, pertanto, non sulla base del valore della domanda, trattandosi peraltro di giudizio non avente natura impugnatoria (Corte di cassazione, sent. n. 35254/2023), che si configura come un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, della decisione adottata in sede di verifica sulla base di una cognizione sommaria, il che esclude l'obbligo di versare la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002. Deduceva altresì il ricorrente che alla fattispecie non era applicabile la successiva circolare del Ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023, secondo la quale nei giudizi di natura impugnatoria di cui all'art. 206 C.C.I.I. non deve farsi riferimento al contributo unificato determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. (art.13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002), bensì al criterio del valore della domanda proposta, dovendo tale circolare ritenersi esclusivamente applicabile ai giudizi istaurati ai sensi del nuovo C.C.I.I., mentre l'opposizione in questione riguardava un fallimento dichiarato nel 2019, per il quale si deve applicare quanto precedentemente statuito in relazione alla Legge fallimentare. Notificato il ricorso ad Equitalia Giustizia ed al Ministero della giustizia, si sono costituiti entrambi contestando la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che le censure mosse con il ricorso non sono fondate. Premesso che l'atto impugnato risulta corredato di tutte le informazioni - tanto in fatto, quanto in diritto - necessarie a rendere perfettamente intellegibili le ragioni della richiesta di pagamento, senza che parte ricorrente abbia manifestato la lesione al proprio diritto di difesa che sarebbe derivata dal dedotto vizio di motivazione, occorre rilevare che il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 99 L. fall. non può ricadere sotto la previsione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , riferentesi ai "processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile". Il predetto detto art. 99, infatti, pur descrivendo un procedimento che può dirsi, a determinati fini, partecipare della natura camerale (segnatamente per la carenza di una udienza pubblica di discussione e per l'adozione del "decreto motivato" quale provvedimento di definizione dell'opposizione), non richiama espressamente nessuna delle norme di cui si compone il Capo VI del Titolo II del Libro IV del codice di rito civile (artt. 737-742-bis), quando - invece - è proprio il rinvio a tali disposizioni la ratio della disciplina che stabilisce la tassazione fissa piuttosto che quella per scaglioni di valore contenuta nella lett. b) del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il giudizio di opposizione allo stato passivo si atteggia, invero, quale procedimento contenzioso a cognizione piena, per come evidenziato da Cass. civ., Ordinanza n. 10047 del 15 aprile 2024, che ha affermato che il giudizio in questione “non è affatto un procedimento di volontaria giurisdizione, tanto è vero che le norme che lo disciplinano non richiamano in alcun modo il procedimento camerale di cui all'art. 737 e s. cod. proc. civ. Si tratta, infatti, di un procedimento contenzioso a cognizione piena, avente natura impugnatoria (sia pur non assimilabile all'appello) che è regolato da un rito speciale (art. 99legge fall.)”. Nei termini fin qui descritti si è espressa anche la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Catania, Sez. VII, del 06/02/2025, n. 870, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c. Quanto poi alla natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo occorre rilevare che in tal senso si è espresso, oltre alla decisione innanzi richiamata, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, al punto da affermare che, proprio in ragione di tale natura, sia pur sui generis, il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/01/2025, n. 48, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/11/2024, n. 28216, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4346, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4329), discostandosi in tal modo dal diverso orientamento precedentemente accolto e richiamato da parte ricorrente. Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi applicabile ai giudizi di opposizione allo stato passivo il regime del contributo unificato per scaglioni di valore previsto dall'art. 13, comma 1, del TUSG per " i processi" in generale, una volta escluso per essi il ricorrere di alcuna delle eccezioni ivi espressamente disposte. A diverse conclusioni non si ritiene di dover pervenire alla luce della disposizione transitoria dettata dall'art. 390 del C.C.I.I. (D.Lgs. n. 14 del 2019) che, per l'applicazione delle nuove disposizioni da esso introdotte, attribuisce rilevanza alla dichiarazione del fallimento o alla pendenza del relativo giudizio;
come evidenziato infatti da Cass. civ., Sez. I, 10/05/2010, n. 11301, ai fini dell'applicazione del regime processuale che regola il procedimento di opposizione allo stato passivo, occorre aver riguardo alla data di deposito del ricorso in opposizione, e tale procedimento non è assimilabile ai procedimenti per dichiarazione di fallimento. Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto. La sostanziale novità della questione dedotta con il ricorso, e il recente mutamento dell'orientamento di legittimità dianzi richiamato, integrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, 30.01.2026. Il giudice monocratico
IO De RI