CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 13/01/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA SE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16215/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006645970000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22042/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 6.6.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2019, per un importo complessivo di € 580,00.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel resto.
Si è costituita la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto, producendo copia della notifica dell'accertamento.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'ente impositore ha infatti prodotto copia dell'avviso di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificato al contribuente, nel termine triennale, in data 17.9.2022, per compiuta giacenza, in ragione dell'assenza del destinatario (spedizione del 22.7.2022, avviso del 18.8.2022).
Successivamente è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA SE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16215/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006645970000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22042/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 6.6.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2019, per un importo complessivo di € 580,00.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel resto.
Si è costituita la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto, producendo copia della notifica dell'accertamento.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'ente impositore ha infatti prodotto copia dell'avviso di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificato al contribuente, nel termine triennale, in data 17.9.2022, per compiuta giacenza, in ragione dell'assenza del destinatario (spedizione del 22.7.2022, avviso del 18.8.2022).
Successivamente è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.