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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3467/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
parte convenuta (contumace):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi religiosamente a Capannori il 25.9.17
(il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 54, parte 2, serie A, uff. 1, anno 2017), senza figli e separate in forza di accordo ex art. 12 d.l. 132/14 conv. in l. 162/14, sottoscritto davanti all'Ufficiale di Stato Civile di Capannori il 6.11.18, nel quale non è stato disposto nulla in tema di mantenimento.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nella presente sede l'attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio senza provvedimenti in materia di assegno divorzile.
Motivi della decisione Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi (l'attrice lo ha manifestato chiedendo il divorzio, il convenuto l'ha implicitamente confermato non costituendosi) ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Nulla sull'assegno divorzile, in assenza di domanda.
Le spese, stante la mancata costituzione del convenuto, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Capannori per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 9.4.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3467/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
parte convenuta (contumace):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi religiosamente a Capannori il 25.9.17
(il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 54, parte 2, serie A, uff. 1, anno 2017), senza figli e separate in forza di accordo ex art. 12 d.l. 132/14 conv. in l. 162/14, sottoscritto davanti all'Ufficiale di Stato Civile di Capannori il 6.11.18, nel quale non è stato disposto nulla in tema di mantenimento.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nella presente sede l'attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio senza provvedimenti in materia di assegno divorzile.
Motivi della decisione Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi (l'attrice lo ha manifestato chiedendo il divorzio, il convenuto l'ha implicitamente confermato non costituendosi) ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Nulla sull'assegno divorzile, in assenza di domanda.
Le spese, stante la mancata costituzione del convenuto, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Capannori per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 9.4.25
Michele Fornaciari