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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5405/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5405/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Diego Dorna ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 29 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 31 marzo 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento,
Parte I, N. 15, Anno 2019, e che dalla loro unione non sono nati figli.
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 51/2024 di data 9 aprile 2024, pubblicata il 10 aprile 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. Dare atto che i coniugi hanno definito da tempo ogni rapporto di natura patrimoniale intercorso, per cui nulla hanno da pretendere, l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione. CP 2. Quando a quella che era la casa coniugale (alloggio assegnato a Parte_2
), la stessa rimane in esclusiva disponibilità dell'assegnataria
[...] Parte_2
.
[...]
3. Quanto alle spese, le stesse rimangono a carico esclusivo di ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dall'udienza innanzi al Presidente del Tribunale, sostituita dal deposito di note scritte di data 4 marzo 2024, nella procedura di separazione omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 51/2024, di data 9 aprile 2024, pubblicata il 10 aprile
2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite, atteso che le parti si sono accordate che le spese sono a carico del sig. (condizione n. 3). Pt_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Trento in data 31 marzo 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Trento, Parte I, N. 15, Anno 2019, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5405/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Diego Dorna ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 29 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 31 marzo 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento,
Parte I, N. 15, Anno 2019, e che dalla loro unione non sono nati figli.
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 51/2024 di data 9 aprile 2024, pubblicata il 10 aprile 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. Dare atto che i coniugi hanno definito da tempo ogni rapporto di natura patrimoniale intercorso, per cui nulla hanno da pretendere, l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione. CP 2. Quando a quella che era la casa coniugale (alloggio assegnato a Parte_2
), la stessa rimane in esclusiva disponibilità dell'assegnataria
[...] Parte_2
.
[...]
3. Quanto alle spese, le stesse rimangono a carico esclusivo di ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dall'udienza innanzi al Presidente del Tribunale, sostituita dal deposito di note scritte di data 4 marzo 2024, nella procedura di separazione omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 51/2024, di data 9 aprile 2024, pubblicata il 10 aprile
2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite, atteso che le parti si sono accordate che le spese sono a carico del sig. (condizione n. 3). Pt_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Trento in data 31 marzo 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Trento, Parte I, N. 15, Anno 2019, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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