Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4425/2025 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssaM.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione consensuale depositato in data 8 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano l'11 aprile 1982
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Raffaella Pini e l'Avv. Claudia Maria Giulia Franzosi, entrambe del Foro di Milano presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 26 marzo 1975
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 anagraficamente residente in [...] con l'Avv. Francesca Mele del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il giorno 15 giugno 2013 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2013, atto n. 917, parte I - doc.
3 in atti) in separazione dei beni con i seguenti figli minorenni:
- (C.F. ) nata a [...] il 4 aprile Persona_1 CodiceFiscale_3
2017 e deceduta a Milano il 17 marzo 2024;
- C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_4 cittadino italiano residente a [...].
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Pt_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale nel suo interesse morale e materiale. In attuazione dell'affidamento condiviso, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità del minore e mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio volto alla sua cura ed educazione. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, essi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La casa familiare sita in Milano, via Mac Mahon n. 7, unitamente al box sito in via Principe
Eugenio n. 14, viene assegnata alla GN con tutti i beni che la arredano affinché Parte_1 continui a viverci con il figlio . Pt_3
3) rimarrà collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Pt_3
4) Il padre, che tuttora dimora a Pré-Saint-Didier (AO), Frazione Verrand, Place Des Chattes, terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- fino alla fine dell'anno scolastico 2024/2025 e quindi fino alla prima settimana di giugno
2025, un pomeriggio a settimana a Milano, in presenza di una terza persona di fiducia di entrambi i genitori e che conosca. Il giorno sarà deciso sulla base degli impegni di e dei genitori Pt_3 Pt_3
e della disponibilità di amici/parenti che dovranno presenziare alla visita;
- a giugno 2025, dall'11 al 13 e dal 25 al 27 nella casa paterna a Pré-Saint-Didier (AO);
- a luglio 2025, dal 16 al 18 e dal 30 al 1° agosto nella casa paterna a (AO); Parte_4
- quando la GN avrà definito il proprio piano ferie, ad oggi non disponibile, Parte_1
i genitori concorderanno il periodo di due giorni in cui il padre terrà con sé durante il mese Pt_3 di agosto 2025 nella casa paterna a Pré-Saint-Didier (AO) fermo restando che la GN
[...]
non dovrà tornare dalle vacanze per far trascorrere a i due giorni con il padre;
Parte_1 Pt_3
- a settembre 2025 dal 1° al 3 nella casa paterna a Pré-Saint-Didier (AO).
Le frequentazioni paterne come sopra indicate saranno in ogni caso subordinate al buon esito dei controlli (alcolemici con cadenza mensile, entro il cinque di ogni mese, e tossicologici con cadenza trimestrale, entro il cinque del mese) che il Signor effettuerà da Parte_2 aprile 2025 fino ad aprile 2026 presso una struttura pubblica o convenzionata e i cui esiti invierà alla GN non appena a sua disposizione. Parte_1
Se gli esami alcolemici e tossicologici continuassero ad avere buon esito da aprile ad agosto
2025 e così anche gli incontri con , a partire da settembre 2025 le modalità di visita paterne Pt_3 saranno regolamentate come segue, sempre subordinatamente al buon esito degli esami:
- fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola;
- nella settimana in cui il padre non avrà il fine settimana, un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo;
- due settimane consecutive nel mese di agosto e un'ulteriore settimana nel mese di luglio, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
- le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre pomeriggio e con l'altro dal 30 dicembre pomeriggio fino all'ultimo giorno di sospensione scolastica. Il primo periodo nel 2025 (fino al 30 dicembre 2025) con la madre;
- ponti e altre festività secondo il principio dell'alternanza di anno in anno.
In ogni caso, la frequenza e le modalità di visita padre/figlio dipenderanno anche dalla distanza tra le abitazioni dei genitori e dalla soluzione abitativa che il signor potrà reperire Parte_2 all'indomani della vendita della casa familiare di cui al successivo punto 10). Se alla data di settembre 2025, il padre non avesse ancora reperito un'abitazione a Milano, le frequentazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale a Milano dall'uscita da scuola con riaccompagnamento per cena presso la casa materna;
- nella settimana in cui il padre non avrà il fine settimana, un ulteriore pomeriggio infrasettimanale a Milano dall'uscita da scuola con riaccompagnamento per cena presso la casa materna;
Le parti si impegnano sin da ora a collaborare in buona fede e nel superiore interesse di , Pt_3 anche eventualmente affidandosi a un professionista esperto dell'età evolutiva il cui costo sarà sostenuto da ciascuna parte al 50%.
5) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 Pt_3 corrispondendo mensilmente alla GN , a mezzo bonifico bancario sulle Parte_1 coordinate IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da aprile
2025 compreso, l'importo di 400,00 euro, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6) Il Signor sosterrà le spese extra assegno riferite a nella Parte_2 Pt_3 misura del 50%, secondo quanto stabilito dalle seguenti Linee Guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse dei figli, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta – contenente le indicazioni della spesa – all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo email, sms, whatsapp. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email con prova di avvenuta ricezione all'altro la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Quale ulteriore contributo paterno al mantenimento di , il signor Pt_3 Parte_2 si farà carico del 50% del mutuo residuo gravante sulla casa familiare e intestato alla
[...] moglie alla data della vendita dell'immobile medesimo come disciplinata ai successivi punti 10, 13
e 14).
8) La GN inoltrerà richiesta per l'erogazione dell'assegno unico che Parte_1 percepirà nella misura del 100%, con relativa rinuncia da parte del Signor Parte_2
Il Signor si obbliga a inviare ogni anno alla GN
[...] Parte_2 [...]
in tempo congruo rispetto ai termini di legge e/o amministrativi ogni documento utile e/o Parte_1 necessario per l'ISEE, la richiesta di assegno unico e ogni altra eventuale richiesta di benefici fiscali e assistenziali.
9) I genitori esprimono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di validi per l'espatrio; Pt_3
• prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
10) I Signori e si obbligano a mettere da subito in Parte_1 Parte_2 vendita:
- la proprietà dell'immobile sito in Milano, via Mac Mahon n. 7, posto al piano secondo composto da soggiorno, cucina, due servizi, disimpegno, ripostiglio, tre camere, cabina armadio, corridoio e tre balconi. Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, giusta denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 12.10.2017 prot. n. MI10441697 come segue: Foglio 219, mappale 328, subalterno 25, via Mac Mahon n. 7, piano 2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 5, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 151 mq, totale escluse aree scoperte 148 mq, Rendita catastale euro 1.549,37, come meglio descritto nell'atto notarile di provenienza Notaio rep. n. 355, Racc. n. 218, stipulato il 24.1.2018, registrato alla Persona_2
Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 26.1.2018 al n. 2707 Serie 1T; - il diritto di proprietà superficiaria sotterranea perpetua (la proprietà dell'area è di titolarità della c.f. ) del box ad uso autorimessa privata facente parte del CP_1 P.IVA_1 fabbricato condominiale sito in Milano, via Principe Eugenio n. 14, di pertinenza del sopradescritto appartamento, posto al piano quinto sotterraneo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Milano come segue: Foglio 219, mappale 441, subalterno 50, via Principe Eugenio n. 14, piano S5, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 8, consistenza 13 mq, superficie catastale totale 13 mq- inserita d'ufficio-rendita catastale euro 148,38, come meglio descritto nell'atto notarile di provenienza Notaio rep. n. 355, Racc. n. 218, stipulato il 24.1.2018, registrato alla Persona_2
Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 26.1.2018 al n. 2707 Serie 1T,
al prezzo di mercato in un importo compreso tra 790.000,00 euro e 810.000,00 euro per l'immobile di via Mac Mahon n. 7 e di 40.000,00 euro per il box di via Principe Eugenio n. 14.
11) La casa sarà venduta non arredata, a eccezione della cucina e dei mobili su misura che non potranno essere asportati. Qualora le parti dovessero asportare tali mobili per smaltirli, sosterranno il costo della rimozione al 50% ciascuna. Ciascun coniuge preleverà prima della vendita i propri oggetti e mobili o ne curerà a proprie spese la rimozione e si attiverà in modo da non procrastinare la vendita. Il Signor e la GN Parte_2 Parte_1 concorderanno entro quindici giorni dalla firma del presente ricorso una lista dei beni che ciascuno intende asportare prima della vendita.
Le parti collaboreranno in buona fede.
12) La GN terrà a suo esclusivo carico, rispetto alla casa familiare, le Parte_1 utenze e le spese condominiali ordinarie al 100% sino alla vendita (le eventuali detrazioni fiscali saranno quindi tutte utilizzate dalla GN ). Parte_1
13) Qualora entro il 31 ottobre 2025 non pervenissero offerte per l'immobile di via Mac Mahon
e/o il box di via Principe Eugenio al prezzo di mercato di cui al punto 10) che precede, le parti si impegnano sin da ora a mettere in vendita l'immobile e/o il box ribassandone ogni tre mesi il prezzo nella misura ritenuta congrua dai Signori e e indicata Parte_1 Parte_2 dall'agenzia immobiliare da loro scelta.
14) Il prezzo di vendita dell'immobile di via Mac Mahon e del box di via Principe Eugenio sarà ripartito tra la GN e il Signor al 50% ciascuno, Parte_1 Parte_2 previa estinzione del mutuo ipotecario n. 0E53047803254 presso banca Intesa Sanpaolo S.p.A. del cui importo residuo si faranno quindi carico entrambi i coniugi in parti uguali.
15) La GN entro l'11 aprile 2025 trasferirà la proprietà dell'auto Opel Parte_1
Mokka targata GS840VA a titolo gratuito al Signor che si obbliga a Parte_2 sostenere gli oneri relativi al trapasso e a stipulare contestualmente nuova polizza RC auto. Il Sig.
entro la medesima data, rimborserà alla GN l'importo del Parte_2 Parte_1 bollo, pari a complessivi 262,34 euro, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN
[...].
16) La vendita immobiliare di cui al punto 10) che precede e il passaggio di proprietà dell'auto di cui al punto 15) che precede sono connesse e funzionali nonché indispensabili per la risoluzione della crisi familiare e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, le quali chiedono pertanto in relazione alla vendita immobiliare e al passaggio di proprietà dell'auto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999.
17) Il conto corrente cointestato tra le parti n. 15191580 presso l'istituto di credito Credit
Agricole sarà estinto entro quindici giorni dalla firma del presente ricorso e l'eventuale saldo positivo sarà prelevato dal Signor che, del pari, si farà carico Parte_2 dell'eventuale saldo negativo.
18) Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica in luogo Parte_2 diverso dalla casa familiare.
19) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare l'uno nei confronti dell'altro un diritto al mantenimento.
20) Le parti terranno ciascuna a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta dai rispettivi difensori, precisando che la sottoscrizione del presente ricorso da parte dei medesimi difensori comporta anche la rinuncia alla solidarietà professionale.
21) Le parti si danno reciprocamente atto che, data corretta esecuzione ai reciproci impegni di cui al presente accordo, null'altro avranno a che pretendere l'una dall'altra in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal matrimonio alla data di firma del presente accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473bis.51, comma II, c.p.c., ad eccezione delle dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni
(docc. A-F in atti).
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minore deve ritenersi non necessario (art. 473bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a Milano il giorno 15 giugno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG