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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: rapporti societari
Fra: rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv.DU Francesco e DU Micheloe , presso il cui studio sito in Carrara Via Roma n. 9 è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti
- Appellante -
[...]
nella Controparte_1
persona del liquidatore pro tempore, con sede in Carrara
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Freschi e dall'Avv. Lorenzo
Catelli, presso il cui studio sito in in Massa, piazza Aranci n. 31, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “A) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis:
- confermare la sentenza del Tribunale di Massa N°1189/2014 nella
parte in
cui rigetta ogni diversa domanda e/o eccezione e dichiara tenuta e
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di quota degli utili di impresa di sua Parte_1
spettanza, nella misura del 50% relativamente all'operazione
commerciale oggetto del giudizio;
- in parziale riforma della impugnata sentenza, determinare e
pertanto condannare al pagamento in favore del Controparte_1
precitato della maggior somma di € 366.434,16 Parte_1
(in luogo degli € 163.934,16) od in quella diversa misura ritenuta
di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV° co. C.C., e
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal 20/2/2006 al
saldo;
- in ipotesi riqualificare il rapporto intercorso fra le parti sulla base di quanto esposto nell'atto di riassunzione e condannare la
al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...]
, Parte_1
a titolo di compenso o come meglio visto, della somma di € 366.434,16
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex
art.1284 IV° co. C.C. e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dal 20/2/2006 all'effettivo saldo;
- in ulteriore subordine, condannare la a pagare Controparte_1
al Sig. ai sensi dell'art. 2041 C.C. e per i Parte_1
fatti/rapporti per cui è causa, la somma di € 366.434,16 o quella
diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 IV° co.
C.C. e rivalutazione monetaria;
2 Porre a carico di le spese di C.T.U. come in atti Controparte_1
liquidate, condannandola a rivalere il Sig. di Parte_1
quanto anticipato al C.T.U.-
Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.
B) Inaccettato il contraddittorio in relazione a nuove domande/eccezioni e/o nuove prospettazioni delle originarie
domande/eccezioni, si eccepisce l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza dei motivi di appello
incidentale avversari, instando per la loro totale reiezione, con
la conseguente conferma, in parte qua, della sentenza del Tribunale
di Massa N°1189/2024.
In ipotesi meramente residuale, compensare fino a concorrenza le
rispettive ragioni creditorie e condannare al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex art. 1284 IV° co.
C.C. e rivalutazione monetaria.
C) Ci si oppone alle istanze istruttorie come formulate da controparte perché totalmente inammissibili anche per le motivazioni già espresse in precedenti atti.
In denegata ipotesi di ammissione, si insta per l'ammissione di controprova e dei seguenti capitoli di prova contraria:
1) Vero che negli ultimi mesi dell'anno 2002 si tenne un incontro, organizzato dal GE. , al quale parteciparono, oltre al Parte_1
predetto GE. , il Sig. il Sig. Parte_1 CP_2 Pt_2
ed il GE. .
[...] CP_3
2) Vero che nel corso dell'incontro di cui al capo che precede, il
GE. illustrò ai presenti i progetti di massima degli Parte_1
edifici che erano stati da lui ipotizzati e che, in quell'occasione,
tutti i presenti convennero che il GE. presso il cui Studio CP_3
prestava attività il GE. , sarebbe stato incaricato quale Parte_3
3 progettista e Direttore dei Lavori e che per la parte strutturale degli edifici sarebbe stato incaricato un ingegnere.
A teste il Sig. da escutersi anche in controprova sui CP_2
capitoli avversari eventualmente ammessi.
D) Ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale del GE.
, altrettanto tardiva e pertanto inammissibile, oltretutto Parte_1
su circostanze contrarie alle prove documentali in atti (docc. 1-2-
9-10-11). “
Per l'appellata:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- in via preliminare di rito, dichiarare l'improcedibilità del giudizio riassunto dal sig. o, in alternativa, Parte_1
la cancellazione della causa dal ruolo o emettere altra pronuncia declinatoria, per mancata produzione, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, di copia autentica dell'ordinanza n. 16123/24 resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 11.06.2024, con conseguente pronuncia estintiva del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
- in via subordinata, nel merito,
- rigettare l'appello proposto da perché Parte_1
inammissibile e infondato, in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualsivoglia fondamento alle domande avversarie,
ridurre la quantificazione di quanto spettante al operata Parte_1
dall'impugnata sentenza n. 1189/14 del Tribunale di Massa;
- in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti dalla e in riforma dell'impugnata sentenza n. Controparte_1
4 1189/14 del Tribunale di Massa, anche in relazione alle domande riconvenzionali proposte in primo grado:
- accertare e dichiarare la nullità integrale e l'inefficacia degli accordi stipulati inter partes e/o la nullità parziale degli stessi,
comunque tale da travolgere l'intero contenuto di dette pattuizioni,
e/o, comunque, pronunciare l'annullamento integrale di tutte le pattuizioni stipulate inter partes e/o l'annullamento parziale delle stesse, comunque tale da travolgere l'intero contenuto di dette pattuizioni, e/o, in ogni caso, la nullità e/o l'annullamento della parte di accordo relativa ai compensi professionali previsti a favore del sig. e, conseguentemente, voglia dichiarare Parte_1
tenuto e per l'effetto condannare il sig. alla Parte_1
restituzione delle somme dallo stesso incassate per prestazioni professionali non svolte e/o che non poteva svolgere per mancanza della relativa abilitazione professionale, anche, in estremo subordine e in mancanza di ogni e qualsiasi altra ipotesi giuridica che l'Ecc.ma Corte vorrà individuare nella fattispecie, a titolo di arricchimento senza causa, il tutto mediante condanna dello stesso al pagamento, a favore della della Controparte_1
complessiva somma di €. 28.000,00 (€. 23.000,00 + €. 5.000,00) e/o della diversa o maggior somma che l'Ecc.ma Corte riterrà giusta ed equa in ragione dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...]
alla restituzione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle somme versategli dai promissari acquirenti per l'allacciamento del gas Acam, pari a €. 10.682,00, o del diverso importo che l'Ecc.ma
Corte riterrà dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo, anche, in estremo subordine e in mancanza
5 di ogni e qualsiasi altra ipotesi giuridica che il Collegio vorrà
individuare nella fattispecie, a titolo di arricchimento senza causa;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...]
al pagamento, in favore della , a titolo Parte_1 Controparte_1
di risarcimento danni cagionati per proprio fatto e colpa alla concludente in ragione della mancata vendita di uno degli alloggi alla sig.ra nonché per la diminuzione del prezzo Persona_1
di vendita degli immobili rispetto a quello inizialmente pattuito in sede di preliminari di vendita, della somma ritenuta giusta ed equa in ragione dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione integrale della C.T.U.
al fine di quantificare l'eventuale esistenza di un utile, nonché
l'assunzione di prova orale sui seguenti capitoli già indicati in comparsa di risposta con contestuale appello incidentale:
1) vero che il vi manifestò la sua volontà di reperire un'unica CP_1
figura, tecnicamente qualificata, che in cantiere si occupasse di tutto quanto, dagli aspetti tecnici e di progettazione, ai rapporti con l'amministrazione, dalla direzione dei lavori, alla predisposizione dei contratti, ai contatti con i terzi per la vendita?
2) vero che il vi riferì di essere in trattativa con un geometra CP_1
e di essere intenzionato a concludere con lo stesso un affare relativo alla costruzione di un complesso immobiliare in ragione del fatto che detto geometra, avendone le qualità, avrebbe potuto occuparsi di tutto quanto afferente gli aspetti tecnici, giuridici e commerciali?
Testi: geom. e dott. Testimone_1 Tes_2
6 - prova per interpello del sig. sui seguenti Pt_1 Parte_1
capitoli:
3) vero che il manifestò il proprio interesse alla conclusione CP_1
dell'affare anche in ragione del fatto che, nella sua qualità di geometra, il sig. avrebbe potuto occuparsi di tutto quanto Parte_1
in cantiere?
4) vero che il espressamente riferì al sig. che CP_1 Parte_1
accettava la sua proposta esclusivamente in ragione della convenienza che poteva avere dal reperimento un'unica figura,
tecnicamente qualificata, che in cantiere si occupasse di tutto quanto, dagli aspetti tecnici e di progettazione, ai rapporti con l'amministrazione, dalla direzione dei lavori, alla predisposizione dei contratti, ai contatti con i terzi per la vendita?
5) vero che la trattativa che portò alla stipula con il Tieni delle scritture private oggetto di causa riguardò le pattuizioni nel loro complesso e che, quindi, l'accordo fu globale e unitario?
6) vero che la quota di utili spettanti al sig. fu Parte_1
stabilita con riferimento al complesso delle attività che le scritture private prevedevano che lo stesso dovesse eseguire?
7) vero che le parti pattuirono di escludere il dalla Parte_1
sopportazione di qualsiasi costo, dal rischio di impresa e/o dalle perdite?
8) vero che il sig. omise di riferire al Tieni la sua Parte_1
mancanza di abilitazione professionale e, nel prosieguo, cercò di occultare la circostanza?”;
- sempre in via istruttoria, rigettare i capitoli di prova per testi dedotti ex adverso a prova contraria in quanto inammissibili poiché
irrilevanti, generici, valutativi e comunque formulati in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.;
7 - in ogni caso, condannare il sig. alla Parte_1
rifusione, in favore della , delle competenze Controparte_1
di lite di tutti i gradi e fasi del presente giudizio, ivi compresa la fase dell'inibitoria dinanzi la Corte di Appello di Genova e la fase cautelare dinanzi il Tribunale di Massa, nonché del procedimento avanti alla Suprema Corte di Cassazione, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P.; in denegata ipotesi, riformare l'impugnata sentenza in punto di spese di lite, disponendone l'integrale o la parziale compensazione tra le parti. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Nel 2003 il geometra su incarico dei Parte_1
proprietari di alcuni terreni edificabili, si metteva in contatto con la società e stipulava con la Controparte_1
stessa una 27 febbraio 2023 una scrittura privata denominata
“procura”.
8 Dopo queste premesse ,che ricapitolavano come mai le parti erano venute in contatto, erano pattuite una serie di obbligazioni fra le parti.
In primo luogo il geometra assumeva l'incarico per conto della società di redigere i progetti per la futura edificazione di diverse unità immobiliari, con contestuale svolgimento della relazione idrogeologica ed i relativi studi di fattibilità, oltre all'attivazione presso gli uffici competenti per il rilascio dei permessi di costruire.
Per questa attività era pattuito un compenso a favore del Parte_1
di 67.140,00 euro.
In secondo luogo il geometra nella stessa scrittura privata riceveva anche l'incarico per conto della società di stipulare dei contratti preliminari di vendita con i promissari acquirenti e di riscuoterne gli acconti.
Per tale attività la società riconosceva al geometra una quota CP_1
pari al 45% sull'utile ( determinato dalla differenza fra il prezzo effettivo di vendita come risultante dal compromesso di vendita ed il costo in base al computo metrico, detratte altresì le imposte fiscali.
9 Era infine previsto che la data per il rogito notarile di ogni vendita doveva essere determinata su accordo fra la Controparte_1
ed il .
[...] Parte_1
10 Una volta avviata la costruzione e riscossi i primi acconti, nel
2004 le parti stipulavano una postilla integrativa dell'accordo originario, ridefinendo nella misura del 50% le rispettive quote di spettanza delle parti stabilendo anche il meccanismo di calcolo ed incasso per ogni 50.00 € di utile.
11 12 2. citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
lamentando che la stessa, nonostante l'attività da lui espletata,
non aveva adempiuto alle proprio obbligazioni.
Così dopo avere ottenuto in data 31 marzo 20026 un sequestro fino a
260.000,00 € anteriore alla causa il chiedeva che la Parte_1
fosse condannata a corrispondergli il 50% Controparte_1
dell'utile dell'impresa che sarebbe stato accertato dal Tribunale.
L'attore segnalava altresì che instaurato il procedimento cautelare, la società convenuta risolveva per asseriti gravi vizi di costruzione i preliminari e stipulava con i promissari acquirenti autonomi contratti definitivi, ad un prezzo inferiore rispetto a quello convenuto con il geometra..
3.Si costituiva la eccependo che il Controparte_1
a cui era stato dato l'incarico nel presupposto che fosse Parte_1
un geometra iscritto all'albo in realtà non lo era e quindi, stava svolgendo abusivamente tale attività professionale, non aveva diritto ad alcun compenso;
inoltre la scrittura privata era annullabile per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. .
La convenuta eccepiva altresì la nullità del rapporto contrattuale in quanto si era in presenza di un patto leonino poiché il Parte_1
partecipava agli utili ma non alle perdite dell'impresa su cui le parti si erano accordate.
La convenuta lamentava ulteriormente che gli immobili costruiti avevano una serie di difetti strutturali che l'avevano obbligato a risolvere i contratti preliminari stipulati ed a stipularne di nuovi con prezzo di vendita ribassato facendo venire meno l'utile di impresa.
In via riconvenzionale domandava la restituzione di 23.000,00 € che aveva versato al quale compenso professionale in realtà Parte_1
13 non spettantegli nonché di € 10.682,00 somma che il aveva Parte_1
ricevuto come acconto prezzo da un promissario acquirente e che si era arbitrariamente trattenuto.
4.Nel corso dell'istruttoria era svolta una consulenza tecnica di ufficio contabile.
Il Tribunale di Massa con sentenza n. 1189 del 24 ottobre 2014 reputava che la scrittura privata stipulata fra le parti in causa fosse un contratto complesso in cui vi era un incarico professionale per tutta l'attività di progettazione, direzione lavori,
predisposizione della relazione geologica ed espletamento delle pratiche burocratiche e di un mandato con rappresentanza con il potere conferito al di concludere contratto preliminare Parte_1
di vendita.
Era innegabile che il non avesse la qualifica Parte_1
professionale in quanto non era iscritto all'albo dei geometri ma era un semplice tirocinante, tuttavia la segnalazione della nullità della pattuizione era inammissibile in quanto esplicitata tardivamente solo in comparsa conclusionale.
Inoltre vigendo il principio della libertà di impresa e di libertà
di lavoro autonomo doveva ritenersi che l'accordo potesse essere valido.
Né era corretto ritenere che tutto il contratto fosse stato concluso sul presupposto che il fosse un geometra abilitato e Parte_1
comunque non c'era la prova che la società convenuta non sapesse che il non fosse un geometra. Parte_1
Risultava per tabulas che molte delle prestazioni professionali erano poi state svolte da tecnici abilitati e questo era la prova che la società era a conoscenza che il non fosse un Parte_1
geometra.
14 Poiché l'attività tecnica era stata svolta da altri non poteva essere imputato al i difetti costruttivi. Parte_1
Per le somme trattenute dal non poteva essere applicata Parte_1
la qualificazione di arricchimento indebito in quanto si trattava di domanda inammissibile avendo solo funzioni sussidiarie.
Tenendo conto che vi erano stati utili per Euro 327.868,33 (dati dalla differenza di Euro 2.086. 368 di ricavi ed Euro 1.1758.499,00
per spese)spettava al l'importo di Euro 163.943,16 oltre Parte_1
gli interessi legali.
Il Tribunale infine condannava la al Controparte_1
pagamento delle spese legali di primo grado.
5. Il proponeva appello contro la sentenza chiedendo che Parte_1
la condanna della società appellata fosse elevata ad Euro 366.434,16
in quanto l'utile era stato calcolato basandosi sul valore delle vendite dei contratti definitivi e non su quello più alto dei contratti preliminari.
6.La ritualmente costituitasi chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale contro la sentenza chiedendo la dichiarazione della nullità totale o in subordine parziale della scrittura privata e della sua integrazione
, di non riconoscere o di ridurre quanto dichiarato dovuto al dal Tribunale di Massa e di accogliere la sua domanda Parte_1
riconvenzionale formulata in primo grado.
7.La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1132 del 3 ottobre
2019 osservava che se le parti ritenevano che la scrittura privata integrasse un contratto di società , ma in realtà:
-il non conferiva né denaro né beni in società né poteva Parte_1
considerarsi come conferente delle prestazioni professionali in
15 quanto né era iscritto all'albo dei geometri né poteva svolgere attività di mediatore in quanto non iscritto all'albo dei mediatori.
Mancando ogni forma di valido conferimento il era esentato Parte_1
dal partecipare alle perdite.
Né era corretto scindere come faceva il Tribunale il rapporto in due contratti distinti in quanto come risultava anche dalle argomentazioni del l'attività era unitaria. Parte_1
La nullità del contratto poteva poi essere rilevata d'ufficio dal
Giudice come statuito da Cassazione Sezioni Unite 22 marzo 2017 n.
7294.
Ne seguiva che niente poteva pretendere il Parte_1
Circa la domanda riconvenzionale che aveva proposto la
[...]
: Controparte_1
-risultava documentalmente provato che la Controparte_1
aveva corrisposto al 28.000,00 per compenso parziale alla Parte_1
sua attività professionale;
-risultava che il aveva sostenuto spese per pagare i Parte_1
diversi professionisti di 16.641,00 ed in relazione a tale importo nulla doveva essere restituito;
-non risultava invece restituita la somma di Euro 11.359,00 in quanto l'assegno di 30.000,00 Euro in atti era da considerarsi relativo al trasferimento di un acconto corrisposto da un promissario acquirente.
Risultava inoltre che il aveva ricevuto l'importo di Parte_1
10.682,00 quale fondo spese per provvedere all'allaccio presso la
Acam Gas, allaccio che non era mai stato fatto tanto che aveva dovuto provvedere la a cui doveva essere restituito Controparte_1
tale importo.
16 Complessivamente quindi alla doveva essere Controparte_1
corrisposto dal un “indennizzo” di € 22.041,00. Parte_1
8.Il proponeva ricorso in Cassazione lamentando: Parte_1
-l'illegittimità della partecipazione di un giudice ausiliario come relatore alla decisione;
-l'erroneità dell'esclusione di ogni conferimento da parte del
; Parte_1
-l'erroneità dell'aver ritenuto sussistente un patto leonino;
-l'erroneità della Corte di Appello nell'avere ritenuto l'accordo una pattuizione unica collegando l'attività di direzione lavori con le attività connesse;
-l'erroneità nell'avere dichiarato la nullità dell'intero contratto;
-l'erroneità nel ritenere che gli impegni presi dal Parte_1
presupponevano l'esistenza in capo al della sua Parte_1
abilitazione professionale;
-la contraddittorietà della motivazione relativa alla sua condanna al pagamento di 22.041,00 €.
9.La Cassazione con ordinanza n. 16123 dell'11 giugno 2024 riteneva la sentenza della Corte di Appello nulla perché conteneva una serie di affermazioni inconciliabili fra loro
La Corte di Appello aveva affermato che non esisteva alcun affectio societatis per mancanza di alcun apporto oggettivo, ma non aveva qualificato giuridicamente il contratto intercorso fra le parti ed anzi aveva dichiarato sussistere un patto leonino, che presupponeva la sussistenza di una società.
Nella sentenza si parlava poi di assenza di un conferimento lecito,
il che significava che vi erano dei non chiari conferimenti illeciti.
Inoltre la mancanza di conferimenti non contravveniva a nessun divieto societario.
17 Vi era inoltre una contraddizione fra ritenere la nullità del contratto intercorso fra le parti ed avere confermato la sentenza di primo grado ove condannava la società a corrispondere al la somma di Euro 163.934,16, dimenticandosi di applicare Parte_1
ii principi sulla retroattività della nullità della declaratoria dei contratti.
La sentenza era quindi cassata e rinviata alla Corte di Appello in diversa composizione per rinnovare il giudizio.
9. riassumeva la causa davanti a questa Corte di Parte_1
Appello.
La si costituiva chiedendo la dichiarazione Controparte_1
di inammissibilità della riassunzione per la mancata produzione di copia della ordinanza della Cassazione.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande del e Parte_1
l'accoglimento dle suo appello incidentale.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 12 giugno
2025 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
decorsi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche era decisa in camera di consiglio.
10. Secondo il primo comma dell'art. 494 c.p.c. “. In sede di rinvio
si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al
giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve
essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. “
Tale norma tuttavia non contiene una previsione di improcedibilità
come precisa la Cassazione “L'onere di produrre la sentenza di
cassazione nel giudizio di rinvio non grava, a pena di decadenza,
sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo
mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina
18 l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione
di un termine, prescritto a pena di estinzione del procedimento, per
procedere al suddetto incombente. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio
di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo
straniero riassumente depositato non la copia autentica della
decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria “
(cfr. Cassazione civile sez. I, 13/09/2024, n.24639 )
Nel presente caso il ricorso in riassunzione non conteneva copia dell'ordinanza della Cassazione che però è stata prodotta successivamente.
11.Il compito di riqualificare le pattuizioni intercorse fra le parti e contenute nella scrittura privata e nella sua successiva integrazione si presenta come non facile data la particolarità delle pattuizioni stesse .
Il testo della scrittura privata è stato riportato all'inizio di questa motivazione e ad esso si rimanda per ogni eventuale controllo.
Passando ad esaminare la scrittura privata si nota che:
-dopo un preambolo in cui il dichiara di essere stato Parte_1
incaricato dai proprietari del terreno oggetto dell'intervento edilizio di contattare un costruttore si passa alle pattuizioni fra il e la Parte_1 Controparte_1
-gli accordi riguardano una operazione immobiliare unitaria in cui il prima svolge una attività di tecnico e direttore dei Parte_1
lavori, occupandosi anche degli aspetti tecnici e burocratici dell'attività di cantiera;
poi svolge una attività di collocamento degli immobili costruiti sul mercato;
-nella prima parte in cui il si assume il compito di Parte_1
tecnico e direttore dei lavori non si può considerare un incarico a
19 trovare ed impiegare professionisti abilitati perché il testo è
chiaro nell'indicare che è il che in prima persona agisce Parte_1
come tecnico è direttore dei lavori e non vi è alcuna previsione di un incarico a reperire e contattare altri professionisti;
-è pacifico che il non era iscritto né all'albo dei Parte_1
geometri, né a quello degli ingegneri per i calcoli strutturali né
a quello dei geologi per la relazione geologica;
-per quanto riguarda la collocazione sul mercato degli immobili costruiti il, il era autorizzato a stipulare i contratti Parte_1
preliminari di vendita in esclusiva mentre Parte_2
personalmente e non la società si obbligava Controparte_1
a concludere il contratto definitivo;
non è chiaro se tali contratti preliminari dovessero essere conclusi dal in nome proprio Parte_1
o a nome della società; dal riferimento all'esclusiva si ricava che il non doveva solo sottoscrivere i contratti ma doveva Parte_1
cercare gli acquirenti e che la non poteva Controparte_1
cercare i clienti per conto proprio;
-il compenso per questa attività di collocamento sul mercato era determinato in una quota altissima e anomala, prima il 45% e poi il 50%, dell'utile; -tale utile era determinato dalla differenza dai ricavi delle vendite dei singoli immobili detratti in origine i costi del computo metrico e poi dopo l'integrazione i costi relativi agli immobili dedotta l'imposizione fiscale;
non è chiaro se fossero ricompresi almeno in quota i costi fissi che la società doveva comunque sostenere, ad esempio le spese relative alla sede, né e chiaro cosa significhi al netto dell'imposizione fiscale: è incerto infatti se significhi semplicemente tolta l'IVA oppure se venga detratta la tassazione a cui la era Controparte_1
sottoposta; in quest'ultimo caso non è chiaro come si possa
20 distinguere fra imposta sui redditi afferenti gli immobili ed imposta sui redditi relativa ad altre operazioni immobiliari della società;
-nel testo manca qualsiasi conferimento in denaro o beni, manca l'individuazione di organi di amministrazione di una ipotetica società, manca la costituzione di un patrimonio separato;
non vi è
alcuna espressione che lasci pensare alla costituzione di una società
di fatto;
la ripartizione di quello che viene definito utile risulta pertanto solo una modalità di calcolo del compenso non una divisione dei ricavi fra i soci di una società di fatto;
-il non è iscritto in nessun albo di mediatori;
Parte_1
-la scrittura privata è sottoscritta dal senza mettere il CP_1
timbro o specificare che agisce in qualità CP_1 Controparte_1
di legale rappresentante della società; tale specificazione è invece presente nella postilla.
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che si tratti di un contratto unitario, in quanto relativo ad una operazione immobiliare nel suo complesso con direzione tecnica della costruzione e collocamento sul mercato degli immobili;
come tipologia contrattuale è un contratto di natura mista in cui il Parte_1
da una parte si impegna a svolgere una attività professionale e dall'altro deve svolgere una attività simile alla mediazione atipica e che corrisponde alla descrizione contenuta nell'art. 2 comma quarto della legge 39 del 1989 “ L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta
anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o
discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso,
attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od
aziende. “
21 Poiché il non era iscritto né all'albo dei geometri, né Parte_1
a quello degli ingegneri nè a quello dei geologi né a quello dei mediatori nessun compenso gli spetta per l'attività svolta in base al disposto all'art. 2231 c.c. primo comma, “Quando l'esercizio di
un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo
o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà
azione per il pagamento della retribuzione “ ed in base all'art. 6 primo della Legge n. 39/1989 “ Hanno diritto alla provvigione
soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. “ ed il contratto deve ritenersi nullo nella sua interezza.
Ne segue che le domande di devono essere Parte_1
rigettate.
12.Circa la domanda riconvenzionale della Controparte_1
risulta che il ricevette come parziale compenso per Parte_1
l'attività professionale svolta 28.000,00 Euro.
Di questa somma una parte risulta essere stata impiegata per pagare professionisti abilitati a svolgere quella attività che il non poteva svolgere, per un importo di Euro 16.641,00. Parte_1
Il resto, pari ad Euro 11.359,00 non risulta restituito in quanto un assegno per 30.000,00 Euro presente in atti (documento 33 di parte
) deve ritenersi essere il versamento alla società di un Parte_1
acconto di un promissario acquirente) ricevuto dal Parte_1
Ne segue che la somma deve essere restituita.
Risulta inoltre in base alle dichiarazioni testimoniali assunte che il ricevette l'importo di Euro 10.682,00 dai promissari Parte_1
acquirenti ( Parte_4 Persona_2 Persona_3 [...]
, , ) per un allaccio Pt_5 Persona_4 Persona_5
alla Acam gas ma che non richiese questo allaccio tanto che dovette
22 provvedere la che quindi ha diretto a Controparte_1
vedersi consegnare questa somma.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
Per il giudizio di primo grado in Euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 3.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 5.000,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 5.000,00 per la fase della decisione )
Per il primo giudizio di appello in Euro 17.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 4.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 5.000,00
per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 6.000,00 per la fase della decisione )
per il giudizio di Cassazione in Euro 10.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 5.000,00 per la fase di studio, Euro 3.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase della decisione )
-per il giudizio di rinvio in Euro 16.800,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 4.300,00 per la fase di studio, Euro 2.500,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 7.000,00 per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
23 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in riforma
della sentenza del Tribunale di Massa n. 1189 del 24 ottobre
2014 :
-respinge le domande di Parte_1
-accoglie parzialmente le domande di e Controparte_1
condanna a restituire a Parte_1 [...]
l'importo di Euro 11.359,00 Controparte_4
oltre interessi legali dalla domanda al saldo in relazione a compensi
professionali non spettanti e Euro 10.682,00 oltre interessi legali
dalla domanda al saldo per somme indebitamente trattenute.
Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese legali del Controparte_4
giudizio così liquidate:
-per il giudizio di primo grado in Euro 15.000,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ;
-per il primo giudizio di appello in Euro 17.000,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ;
per il giudizio di Cassazione in Euro 10.500,00 per compensi oltre
spese generali, cpa ed I.V.A. ;
-per il giudizio di rinvio in Euro 16.800,00 per compensi oltre
spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale di
è stato interamente rigettato. Parte_1
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
24
Genova lì 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: rapporti societari
Fra: rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv.DU Francesco e DU Micheloe , presso il cui studio sito in Carrara Via Roma n. 9 è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti
- Appellante -
[...]
nella Controparte_1
persona del liquidatore pro tempore, con sede in Carrara
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Freschi e dall'Avv. Lorenzo
Catelli, presso il cui studio sito in in Massa, piazza Aranci n. 31, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “A) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis:
- confermare la sentenza del Tribunale di Massa N°1189/2014 nella
parte in
cui rigetta ogni diversa domanda e/o eccezione e dichiara tenuta e
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di quota degli utili di impresa di sua Parte_1
spettanza, nella misura del 50% relativamente all'operazione
commerciale oggetto del giudizio;
- in parziale riforma della impugnata sentenza, determinare e
pertanto condannare al pagamento in favore del Controparte_1
precitato della maggior somma di € 366.434,16 Parte_1
(in luogo degli € 163.934,16) od in quella diversa misura ritenuta
di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV° co. C.C., e
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal 20/2/2006 al
saldo;
- in ipotesi riqualificare il rapporto intercorso fra le parti sulla base di quanto esposto nell'atto di riassunzione e condannare la
al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...]
, Parte_1
a titolo di compenso o come meglio visto, della somma di € 366.434,16
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex
art.1284 IV° co. C.C. e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dal 20/2/2006 all'effettivo saldo;
- in ulteriore subordine, condannare la a pagare Controparte_1
al Sig. ai sensi dell'art. 2041 C.C. e per i Parte_1
fatti/rapporti per cui è causa, la somma di € 366.434,16 o quella
diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 IV° co.
C.C. e rivalutazione monetaria;
2 Porre a carico di le spese di C.T.U. come in atti Controparte_1
liquidate, condannandola a rivalere il Sig. di Parte_1
quanto anticipato al C.T.U.-
Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.
B) Inaccettato il contraddittorio in relazione a nuove domande/eccezioni e/o nuove prospettazioni delle originarie
domande/eccezioni, si eccepisce l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza dei motivi di appello
incidentale avversari, instando per la loro totale reiezione, con
la conseguente conferma, in parte qua, della sentenza del Tribunale
di Massa N°1189/2024.
In ipotesi meramente residuale, compensare fino a concorrenza le
rispettive ragioni creditorie e condannare al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex art. 1284 IV° co.
C.C. e rivalutazione monetaria.
C) Ci si oppone alle istanze istruttorie come formulate da controparte perché totalmente inammissibili anche per le motivazioni già espresse in precedenti atti.
In denegata ipotesi di ammissione, si insta per l'ammissione di controprova e dei seguenti capitoli di prova contraria:
1) Vero che negli ultimi mesi dell'anno 2002 si tenne un incontro, organizzato dal GE. , al quale parteciparono, oltre al Parte_1
predetto GE. , il Sig. il Sig. Parte_1 CP_2 Pt_2
ed il GE. .
[...] CP_3
2) Vero che nel corso dell'incontro di cui al capo che precede, il
GE. illustrò ai presenti i progetti di massima degli Parte_1
edifici che erano stati da lui ipotizzati e che, in quell'occasione,
tutti i presenti convennero che il GE. presso il cui Studio CP_3
prestava attività il GE. , sarebbe stato incaricato quale Parte_3
3 progettista e Direttore dei Lavori e che per la parte strutturale degli edifici sarebbe stato incaricato un ingegnere.
A teste il Sig. da escutersi anche in controprova sui CP_2
capitoli avversari eventualmente ammessi.
D) Ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale del GE.
, altrettanto tardiva e pertanto inammissibile, oltretutto Parte_1
su circostanze contrarie alle prove documentali in atti (docc. 1-2-
9-10-11). “
Per l'appellata:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- in via preliminare di rito, dichiarare l'improcedibilità del giudizio riassunto dal sig. o, in alternativa, Parte_1
la cancellazione della causa dal ruolo o emettere altra pronuncia declinatoria, per mancata produzione, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, di copia autentica dell'ordinanza n. 16123/24 resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 11.06.2024, con conseguente pronuncia estintiva del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
- in via subordinata, nel merito,
- rigettare l'appello proposto da perché Parte_1
inammissibile e infondato, in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualsivoglia fondamento alle domande avversarie,
ridurre la quantificazione di quanto spettante al operata Parte_1
dall'impugnata sentenza n. 1189/14 del Tribunale di Massa;
- in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti dalla e in riforma dell'impugnata sentenza n. Controparte_1
4 1189/14 del Tribunale di Massa, anche in relazione alle domande riconvenzionali proposte in primo grado:
- accertare e dichiarare la nullità integrale e l'inefficacia degli accordi stipulati inter partes e/o la nullità parziale degli stessi,
comunque tale da travolgere l'intero contenuto di dette pattuizioni,
e/o, comunque, pronunciare l'annullamento integrale di tutte le pattuizioni stipulate inter partes e/o l'annullamento parziale delle stesse, comunque tale da travolgere l'intero contenuto di dette pattuizioni, e/o, in ogni caso, la nullità e/o l'annullamento della parte di accordo relativa ai compensi professionali previsti a favore del sig. e, conseguentemente, voglia dichiarare Parte_1
tenuto e per l'effetto condannare il sig. alla Parte_1
restituzione delle somme dallo stesso incassate per prestazioni professionali non svolte e/o che non poteva svolgere per mancanza della relativa abilitazione professionale, anche, in estremo subordine e in mancanza di ogni e qualsiasi altra ipotesi giuridica che l'Ecc.ma Corte vorrà individuare nella fattispecie, a titolo di arricchimento senza causa, il tutto mediante condanna dello stesso al pagamento, a favore della della Controparte_1
complessiva somma di €. 28.000,00 (€. 23.000,00 + €. 5.000,00) e/o della diversa o maggior somma che l'Ecc.ma Corte riterrà giusta ed equa in ragione dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...]
alla restituzione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle somme versategli dai promissari acquirenti per l'allacciamento del gas Acam, pari a €. 10.682,00, o del diverso importo che l'Ecc.ma
Corte riterrà dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo, anche, in estremo subordine e in mancanza
5 di ogni e qualsiasi altra ipotesi giuridica che il Collegio vorrà
individuare nella fattispecie, a titolo di arricchimento senza causa;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...]
al pagamento, in favore della , a titolo Parte_1 Controparte_1
di risarcimento danni cagionati per proprio fatto e colpa alla concludente in ragione della mancata vendita di uno degli alloggi alla sig.ra nonché per la diminuzione del prezzo Persona_1
di vendita degli immobili rispetto a quello inizialmente pattuito in sede di preliminari di vendita, della somma ritenuta giusta ed equa in ragione dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione integrale della C.T.U.
al fine di quantificare l'eventuale esistenza di un utile, nonché
l'assunzione di prova orale sui seguenti capitoli già indicati in comparsa di risposta con contestuale appello incidentale:
1) vero che il vi manifestò la sua volontà di reperire un'unica CP_1
figura, tecnicamente qualificata, che in cantiere si occupasse di tutto quanto, dagli aspetti tecnici e di progettazione, ai rapporti con l'amministrazione, dalla direzione dei lavori, alla predisposizione dei contratti, ai contatti con i terzi per la vendita?
2) vero che il vi riferì di essere in trattativa con un geometra CP_1
e di essere intenzionato a concludere con lo stesso un affare relativo alla costruzione di un complesso immobiliare in ragione del fatto che detto geometra, avendone le qualità, avrebbe potuto occuparsi di tutto quanto afferente gli aspetti tecnici, giuridici e commerciali?
Testi: geom. e dott. Testimone_1 Tes_2
6 - prova per interpello del sig. sui seguenti Pt_1 Parte_1
capitoli:
3) vero che il manifestò il proprio interesse alla conclusione CP_1
dell'affare anche in ragione del fatto che, nella sua qualità di geometra, il sig. avrebbe potuto occuparsi di tutto quanto Parte_1
in cantiere?
4) vero che il espressamente riferì al sig. che CP_1 Parte_1
accettava la sua proposta esclusivamente in ragione della convenienza che poteva avere dal reperimento un'unica figura,
tecnicamente qualificata, che in cantiere si occupasse di tutto quanto, dagli aspetti tecnici e di progettazione, ai rapporti con l'amministrazione, dalla direzione dei lavori, alla predisposizione dei contratti, ai contatti con i terzi per la vendita?
5) vero che la trattativa che portò alla stipula con il Tieni delle scritture private oggetto di causa riguardò le pattuizioni nel loro complesso e che, quindi, l'accordo fu globale e unitario?
6) vero che la quota di utili spettanti al sig. fu Parte_1
stabilita con riferimento al complesso delle attività che le scritture private prevedevano che lo stesso dovesse eseguire?
7) vero che le parti pattuirono di escludere il dalla Parte_1
sopportazione di qualsiasi costo, dal rischio di impresa e/o dalle perdite?
8) vero che il sig. omise di riferire al Tieni la sua Parte_1
mancanza di abilitazione professionale e, nel prosieguo, cercò di occultare la circostanza?”;
- sempre in via istruttoria, rigettare i capitoli di prova per testi dedotti ex adverso a prova contraria in quanto inammissibili poiché
irrilevanti, generici, valutativi e comunque formulati in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.;
7 - in ogni caso, condannare il sig. alla Parte_1
rifusione, in favore della , delle competenze Controparte_1
di lite di tutti i gradi e fasi del presente giudizio, ivi compresa la fase dell'inibitoria dinanzi la Corte di Appello di Genova e la fase cautelare dinanzi il Tribunale di Massa, nonché del procedimento avanti alla Suprema Corte di Cassazione, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P.; in denegata ipotesi, riformare l'impugnata sentenza in punto di spese di lite, disponendone l'integrale o la parziale compensazione tra le parti. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Nel 2003 il geometra su incarico dei Parte_1
proprietari di alcuni terreni edificabili, si metteva in contatto con la società e stipulava con la Controparte_1
stessa una 27 febbraio 2023 una scrittura privata denominata
“procura”.
8 Dopo queste premesse ,che ricapitolavano come mai le parti erano venute in contatto, erano pattuite una serie di obbligazioni fra le parti.
In primo luogo il geometra assumeva l'incarico per conto della società di redigere i progetti per la futura edificazione di diverse unità immobiliari, con contestuale svolgimento della relazione idrogeologica ed i relativi studi di fattibilità, oltre all'attivazione presso gli uffici competenti per il rilascio dei permessi di costruire.
Per questa attività era pattuito un compenso a favore del Parte_1
di 67.140,00 euro.
In secondo luogo il geometra nella stessa scrittura privata riceveva anche l'incarico per conto della società di stipulare dei contratti preliminari di vendita con i promissari acquirenti e di riscuoterne gli acconti.
Per tale attività la società riconosceva al geometra una quota CP_1
pari al 45% sull'utile ( determinato dalla differenza fra il prezzo effettivo di vendita come risultante dal compromesso di vendita ed il costo in base al computo metrico, detratte altresì le imposte fiscali.
9 Era infine previsto che la data per il rogito notarile di ogni vendita doveva essere determinata su accordo fra la Controparte_1
ed il .
[...] Parte_1
10 Una volta avviata la costruzione e riscossi i primi acconti, nel
2004 le parti stipulavano una postilla integrativa dell'accordo originario, ridefinendo nella misura del 50% le rispettive quote di spettanza delle parti stabilendo anche il meccanismo di calcolo ed incasso per ogni 50.00 € di utile.
11 12 2. citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
lamentando che la stessa, nonostante l'attività da lui espletata,
non aveva adempiuto alle proprio obbligazioni.
Così dopo avere ottenuto in data 31 marzo 20026 un sequestro fino a
260.000,00 € anteriore alla causa il chiedeva che la Parte_1
fosse condannata a corrispondergli il 50% Controparte_1
dell'utile dell'impresa che sarebbe stato accertato dal Tribunale.
L'attore segnalava altresì che instaurato il procedimento cautelare, la società convenuta risolveva per asseriti gravi vizi di costruzione i preliminari e stipulava con i promissari acquirenti autonomi contratti definitivi, ad un prezzo inferiore rispetto a quello convenuto con il geometra..
3.Si costituiva la eccependo che il Controparte_1
a cui era stato dato l'incarico nel presupposto che fosse Parte_1
un geometra iscritto all'albo in realtà non lo era e quindi, stava svolgendo abusivamente tale attività professionale, non aveva diritto ad alcun compenso;
inoltre la scrittura privata era annullabile per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. .
La convenuta eccepiva altresì la nullità del rapporto contrattuale in quanto si era in presenza di un patto leonino poiché il Parte_1
partecipava agli utili ma non alle perdite dell'impresa su cui le parti si erano accordate.
La convenuta lamentava ulteriormente che gli immobili costruiti avevano una serie di difetti strutturali che l'avevano obbligato a risolvere i contratti preliminari stipulati ed a stipularne di nuovi con prezzo di vendita ribassato facendo venire meno l'utile di impresa.
In via riconvenzionale domandava la restituzione di 23.000,00 € che aveva versato al quale compenso professionale in realtà Parte_1
13 non spettantegli nonché di € 10.682,00 somma che il aveva Parte_1
ricevuto come acconto prezzo da un promissario acquirente e che si era arbitrariamente trattenuto.
4.Nel corso dell'istruttoria era svolta una consulenza tecnica di ufficio contabile.
Il Tribunale di Massa con sentenza n. 1189 del 24 ottobre 2014 reputava che la scrittura privata stipulata fra le parti in causa fosse un contratto complesso in cui vi era un incarico professionale per tutta l'attività di progettazione, direzione lavori,
predisposizione della relazione geologica ed espletamento delle pratiche burocratiche e di un mandato con rappresentanza con il potere conferito al di concludere contratto preliminare Parte_1
di vendita.
Era innegabile che il non avesse la qualifica Parte_1
professionale in quanto non era iscritto all'albo dei geometri ma era un semplice tirocinante, tuttavia la segnalazione della nullità della pattuizione era inammissibile in quanto esplicitata tardivamente solo in comparsa conclusionale.
Inoltre vigendo il principio della libertà di impresa e di libertà
di lavoro autonomo doveva ritenersi che l'accordo potesse essere valido.
Né era corretto ritenere che tutto il contratto fosse stato concluso sul presupposto che il fosse un geometra abilitato e Parte_1
comunque non c'era la prova che la società convenuta non sapesse che il non fosse un geometra. Parte_1
Risultava per tabulas che molte delle prestazioni professionali erano poi state svolte da tecnici abilitati e questo era la prova che la società era a conoscenza che il non fosse un Parte_1
geometra.
14 Poiché l'attività tecnica era stata svolta da altri non poteva essere imputato al i difetti costruttivi. Parte_1
Per le somme trattenute dal non poteva essere applicata Parte_1
la qualificazione di arricchimento indebito in quanto si trattava di domanda inammissibile avendo solo funzioni sussidiarie.
Tenendo conto che vi erano stati utili per Euro 327.868,33 (dati dalla differenza di Euro 2.086. 368 di ricavi ed Euro 1.1758.499,00
per spese)spettava al l'importo di Euro 163.943,16 oltre Parte_1
gli interessi legali.
Il Tribunale infine condannava la al Controparte_1
pagamento delle spese legali di primo grado.
5. Il proponeva appello contro la sentenza chiedendo che Parte_1
la condanna della società appellata fosse elevata ad Euro 366.434,16
in quanto l'utile era stato calcolato basandosi sul valore delle vendite dei contratti definitivi e non su quello più alto dei contratti preliminari.
6.La ritualmente costituitasi chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale contro la sentenza chiedendo la dichiarazione della nullità totale o in subordine parziale della scrittura privata e della sua integrazione
, di non riconoscere o di ridurre quanto dichiarato dovuto al dal Tribunale di Massa e di accogliere la sua domanda Parte_1
riconvenzionale formulata in primo grado.
7.La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1132 del 3 ottobre
2019 osservava che se le parti ritenevano che la scrittura privata integrasse un contratto di società , ma in realtà:
-il non conferiva né denaro né beni in società né poteva Parte_1
considerarsi come conferente delle prestazioni professionali in
15 quanto né era iscritto all'albo dei geometri né poteva svolgere attività di mediatore in quanto non iscritto all'albo dei mediatori.
Mancando ogni forma di valido conferimento il era esentato Parte_1
dal partecipare alle perdite.
Né era corretto scindere come faceva il Tribunale il rapporto in due contratti distinti in quanto come risultava anche dalle argomentazioni del l'attività era unitaria. Parte_1
La nullità del contratto poteva poi essere rilevata d'ufficio dal
Giudice come statuito da Cassazione Sezioni Unite 22 marzo 2017 n.
7294.
Ne seguiva che niente poteva pretendere il Parte_1
Circa la domanda riconvenzionale che aveva proposto la
[...]
: Controparte_1
-risultava documentalmente provato che la Controparte_1
aveva corrisposto al 28.000,00 per compenso parziale alla Parte_1
sua attività professionale;
-risultava che il aveva sostenuto spese per pagare i Parte_1
diversi professionisti di 16.641,00 ed in relazione a tale importo nulla doveva essere restituito;
-non risultava invece restituita la somma di Euro 11.359,00 in quanto l'assegno di 30.000,00 Euro in atti era da considerarsi relativo al trasferimento di un acconto corrisposto da un promissario acquirente.
Risultava inoltre che il aveva ricevuto l'importo di Parte_1
10.682,00 quale fondo spese per provvedere all'allaccio presso la
Acam Gas, allaccio che non era mai stato fatto tanto che aveva dovuto provvedere la a cui doveva essere restituito Controparte_1
tale importo.
16 Complessivamente quindi alla doveva essere Controparte_1
corrisposto dal un “indennizzo” di € 22.041,00. Parte_1
8.Il proponeva ricorso in Cassazione lamentando: Parte_1
-l'illegittimità della partecipazione di un giudice ausiliario come relatore alla decisione;
-l'erroneità dell'esclusione di ogni conferimento da parte del
; Parte_1
-l'erroneità dell'aver ritenuto sussistente un patto leonino;
-l'erroneità della Corte di Appello nell'avere ritenuto l'accordo una pattuizione unica collegando l'attività di direzione lavori con le attività connesse;
-l'erroneità nell'avere dichiarato la nullità dell'intero contratto;
-l'erroneità nel ritenere che gli impegni presi dal Parte_1
presupponevano l'esistenza in capo al della sua Parte_1
abilitazione professionale;
-la contraddittorietà della motivazione relativa alla sua condanna al pagamento di 22.041,00 €.
9.La Cassazione con ordinanza n. 16123 dell'11 giugno 2024 riteneva la sentenza della Corte di Appello nulla perché conteneva una serie di affermazioni inconciliabili fra loro
La Corte di Appello aveva affermato che non esisteva alcun affectio societatis per mancanza di alcun apporto oggettivo, ma non aveva qualificato giuridicamente il contratto intercorso fra le parti ed anzi aveva dichiarato sussistere un patto leonino, che presupponeva la sussistenza di una società.
Nella sentenza si parlava poi di assenza di un conferimento lecito,
il che significava che vi erano dei non chiari conferimenti illeciti.
Inoltre la mancanza di conferimenti non contravveniva a nessun divieto societario.
17 Vi era inoltre una contraddizione fra ritenere la nullità del contratto intercorso fra le parti ed avere confermato la sentenza di primo grado ove condannava la società a corrispondere al la somma di Euro 163.934,16, dimenticandosi di applicare Parte_1
ii principi sulla retroattività della nullità della declaratoria dei contratti.
La sentenza era quindi cassata e rinviata alla Corte di Appello in diversa composizione per rinnovare il giudizio.
9. riassumeva la causa davanti a questa Corte di Parte_1
Appello.
La si costituiva chiedendo la dichiarazione Controparte_1
di inammissibilità della riassunzione per la mancata produzione di copia della ordinanza della Cassazione.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande del e Parte_1
l'accoglimento dle suo appello incidentale.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 12 giugno
2025 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
decorsi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche era decisa in camera di consiglio.
10. Secondo il primo comma dell'art. 494 c.p.c. “. In sede di rinvio
si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al
giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve
essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. “
Tale norma tuttavia non contiene una previsione di improcedibilità
come precisa la Cassazione “L'onere di produrre la sentenza di
cassazione nel giudizio di rinvio non grava, a pena di decadenza,
sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo
mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina
18 l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione
di un termine, prescritto a pena di estinzione del procedimento, per
procedere al suddetto incombente. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio
di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo
straniero riassumente depositato non la copia autentica della
decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria “
(cfr. Cassazione civile sez. I, 13/09/2024, n.24639 )
Nel presente caso il ricorso in riassunzione non conteneva copia dell'ordinanza della Cassazione che però è stata prodotta successivamente.
11.Il compito di riqualificare le pattuizioni intercorse fra le parti e contenute nella scrittura privata e nella sua successiva integrazione si presenta come non facile data la particolarità delle pattuizioni stesse .
Il testo della scrittura privata è stato riportato all'inizio di questa motivazione e ad esso si rimanda per ogni eventuale controllo.
Passando ad esaminare la scrittura privata si nota che:
-dopo un preambolo in cui il dichiara di essere stato Parte_1
incaricato dai proprietari del terreno oggetto dell'intervento edilizio di contattare un costruttore si passa alle pattuizioni fra il e la Parte_1 Controparte_1
-gli accordi riguardano una operazione immobiliare unitaria in cui il prima svolge una attività di tecnico e direttore dei Parte_1
lavori, occupandosi anche degli aspetti tecnici e burocratici dell'attività di cantiera;
poi svolge una attività di collocamento degli immobili costruiti sul mercato;
-nella prima parte in cui il si assume il compito di Parte_1
tecnico e direttore dei lavori non si può considerare un incarico a
19 trovare ed impiegare professionisti abilitati perché il testo è
chiaro nell'indicare che è il che in prima persona agisce Parte_1
come tecnico è direttore dei lavori e non vi è alcuna previsione di un incarico a reperire e contattare altri professionisti;
-è pacifico che il non era iscritto né all'albo dei Parte_1
geometri, né a quello degli ingegneri per i calcoli strutturali né
a quello dei geologi per la relazione geologica;
-per quanto riguarda la collocazione sul mercato degli immobili costruiti il, il era autorizzato a stipulare i contratti Parte_1
preliminari di vendita in esclusiva mentre Parte_2
personalmente e non la società si obbligava Controparte_1
a concludere il contratto definitivo;
non è chiaro se tali contratti preliminari dovessero essere conclusi dal in nome proprio Parte_1
o a nome della società; dal riferimento all'esclusiva si ricava che il non doveva solo sottoscrivere i contratti ma doveva Parte_1
cercare gli acquirenti e che la non poteva Controparte_1
cercare i clienti per conto proprio;
-il compenso per questa attività di collocamento sul mercato era determinato in una quota altissima e anomala, prima il 45% e poi il 50%, dell'utile; -tale utile era determinato dalla differenza dai ricavi delle vendite dei singoli immobili detratti in origine i costi del computo metrico e poi dopo l'integrazione i costi relativi agli immobili dedotta l'imposizione fiscale;
non è chiaro se fossero ricompresi almeno in quota i costi fissi che la società doveva comunque sostenere, ad esempio le spese relative alla sede, né e chiaro cosa significhi al netto dell'imposizione fiscale: è incerto infatti se significhi semplicemente tolta l'IVA oppure se venga detratta la tassazione a cui la era Controparte_1
sottoposta; in quest'ultimo caso non è chiaro come si possa
20 distinguere fra imposta sui redditi afferenti gli immobili ed imposta sui redditi relativa ad altre operazioni immobiliari della società;
-nel testo manca qualsiasi conferimento in denaro o beni, manca l'individuazione di organi di amministrazione di una ipotetica società, manca la costituzione di un patrimonio separato;
non vi è
alcuna espressione che lasci pensare alla costituzione di una società
di fatto;
la ripartizione di quello che viene definito utile risulta pertanto solo una modalità di calcolo del compenso non una divisione dei ricavi fra i soci di una società di fatto;
-il non è iscritto in nessun albo di mediatori;
Parte_1
-la scrittura privata è sottoscritta dal senza mettere il CP_1
timbro o specificare che agisce in qualità CP_1 Controparte_1
di legale rappresentante della società; tale specificazione è invece presente nella postilla.
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che si tratti di un contratto unitario, in quanto relativo ad una operazione immobiliare nel suo complesso con direzione tecnica della costruzione e collocamento sul mercato degli immobili;
come tipologia contrattuale è un contratto di natura mista in cui il Parte_1
da una parte si impegna a svolgere una attività professionale e dall'altro deve svolgere una attività simile alla mediazione atipica e che corrisponde alla descrizione contenuta nell'art. 2 comma quarto della legge 39 del 1989 “ L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta
anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o
discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso,
attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od
aziende. “
21 Poiché il non era iscritto né all'albo dei geometri, né Parte_1
a quello degli ingegneri nè a quello dei geologi né a quello dei mediatori nessun compenso gli spetta per l'attività svolta in base al disposto all'art. 2231 c.c. primo comma, “Quando l'esercizio di
un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo
o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà
azione per il pagamento della retribuzione “ ed in base all'art. 6 primo della Legge n. 39/1989 “ Hanno diritto alla provvigione
soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. “ ed il contratto deve ritenersi nullo nella sua interezza.
Ne segue che le domande di devono essere Parte_1
rigettate.
12.Circa la domanda riconvenzionale della Controparte_1
risulta che il ricevette come parziale compenso per Parte_1
l'attività professionale svolta 28.000,00 Euro.
Di questa somma una parte risulta essere stata impiegata per pagare professionisti abilitati a svolgere quella attività che il non poteva svolgere, per un importo di Euro 16.641,00. Parte_1
Il resto, pari ad Euro 11.359,00 non risulta restituito in quanto un assegno per 30.000,00 Euro presente in atti (documento 33 di parte
) deve ritenersi essere il versamento alla società di un Parte_1
acconto di un promissario acquirente) ricevuto dal Parte_1
Ne segue che la somma deve essere restituita.
Risulta inoltre in base alle dichiarazioni testimoniali assunte che il ricevette l'importo di Euro 10.682,00 dai promissari Parte_1
acquirenti ( Parte_4 Persona_2 Persona_3 [...]
, , ) per un allaccio Pt_5 Persona_4 Persona_5
alla Acam gas ma che non richiese questo allaccio tanto che dovette
22 provvedere la che quindi ha diretto a Controparte_1
vedersi consegnare questa somma.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
Per il giudizio di primo grado in Euro 15.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 3.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 5.000,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 5.000,00 per la fase della decisione )
Per il primo giudizio di appello in Euro 17.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 4.000,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 5.000,00
per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 6.000,00 per la fase della decisione )
per il giudizio di Cassazione in Euro 10.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 5.000,00 per la fase di studio, Euro 3.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase della decisione )
-per il giudizio di rinvio in Euro 16.800,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( Euro 4.300,00 per la fase di studio, Euro 2.500,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 7.000,00 per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
23 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in riforma
della sentenza del Tribunale di Massa n. 1189 del 24 ottobre
2014 :
-respinge le domande di Parte_1
-accoglie parzialmente le domande di e Controparte_1
condanna a restituire a Parte_1 [...]
l'importo di Euro 11.359,00 Controparte_4
oltre interessi legali dalla domanda al saldo in relazione a compensi
professionali non spettanti e Euro 10.682,00 oltre interessi legali
dalla domanda al saldo per somme indebitamente trattenute.
Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese legali del Controparte_4
giudizio così liquidate:
-per il giudizio di primo grado in Euro 15.000,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ;
-per il primo giudizio di appello in Euro 17.000,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ;
per il giudizio di Cassazione in Euro 10.500,00 per compensi oltre
spese generali, cpa ed I.V.A. ;
-per il giudizio di rinvio in Euro 16.800,00 per compensi oltre
spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale di
è stato interamente rigettato. Parte_1
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
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Genova lì 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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