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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 175/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 551 del 26.9.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento e di ordinanza – ingiunzione, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo e Controparte_1
Stefano Piva ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Parma – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato presso i relativi
Uffici in Bologna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, sentite le parti e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in Controparte_2 funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione sia avverso la cartella di pagamento n. 07820220005414184001, ricevuta il 6.6.2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Parma in relazione a sanzioni irrogate dall' Parte_1
per l'anno 2013, per l'importo di € 205.244,13, sia avverso la
[...] presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/2019, emessa dall'
[...]
di in data 25.6.2019. Parte_1 Pt_1
La parte eccepiva:
- la nullità della cartella di pagamento per mancata notificazione della presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/19 del 25.6.2019, con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione del credito, relativo al 2013;
- nel caso di rigetto della prima eccezione, la nullità, almeno parziale, della cartella di pagamento in quanto relativa a importi ben maggiori (€ 205.238,25) rispetto a quelli portati dall'ordinanza-ingiunzione n. 51/19 del 25.6.2019, originariamente pari a € 111.420,00, che recava indicazione di una maggiorazione sulla sanzione amministrativa di € 21.240,00 e di una ulteriore sanzione amministrativa di € 4.125,00, per un importo complessivo ingiunto di €
136.825,50.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , evidenziato che “il presente Parte_1 giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'accertamento sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione in relazione alle specifiche violazioni accertate dagli Ispettori procedenti in occasione dell'accesso compiuto in data
29.5.2014: pertanto le violazioni rilevate dall' Parte_1 Co
(di seguito ) devono considerarsi circostanza pacifica tra le parti
[...]
…”, rigettava l'opposizione.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n. 07820220005414184001 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Parma nonché, per quanto occorrer possa, della presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/2019 del 25/06/2019 emessa dall'
[...]
e dei presupposti atti di accertamento per i Parte_1 motivi tutti di impugnazione dedotti e per l'effetto annullare, revocare e/o quanto illegittimi, nulli o come meglio ritenuto accertando e dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo alcuno dalla ricorrente all' per i titoli e le ragioni di cui in Parte_1 premessa;
nel merito, ancora e comunque, annullare, revocare o come meglio
2 ritenuto la cartella di pagamento n. 07820220005414184001 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Parma nonché, per quanto occorrer possa, la presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/2019 del 25/06/2019 emessa dall' poiché recante pretese Parte_1 irrimediabilmente prescritte ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 689/1981
(prescrizione quinquennale) e, comunque, pretese almeno parzialmente prive di motivazione e di fondamento accertando e dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo alcuno dalla ricorrente all' Parte_1
per i titoli e le ragioni di cui in premessa”.
[...]
L'appellato si è costituito, resistendo all'impugnazione.
3. La nullità della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, intervenuta presso l' Parte_1
anziché presso l'Avvocatura dello Stato (v. l'art. 11 del R.D. n.
[...]
1611/1933), è da reputare sanata dalla costituzione di quest'ultima e della formulazione di rilievi e repliche afferenti al merito della vicenda, come d'altra parte riconosciuto nella stessa memoria di costituzione in appello (“Costituendosi nel presente giudizio di appello e sanando la predetta nullità …”).
4. Con il primo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha respinto l'eccezione relativa alla nullità derivata della cartella di pagamento per omessa valida notificazione della presupposta ordinanza- ingiunzione (con eccepita conseguente prescrizione sia del diritto che delle sanzioni), muovendo dal presupposto che “dalle risultanze documentali, in particolare dal doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta, si evince la ritualità della notificazione compiutasi in data 03/07/2019 sia nei confronti della signora Pt_2
personalmente, in qualità di trasgressore, sia nei confronti della società
[...] nella persona del liquidatore”. CP_1
Precisamente, l'appellante denuncia la non corretta interpretazione dell'art. 145 c.p.c. in combinato disposto con gli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., avendo più volte evidenziato “La Corte di Cassazione … che la notifica degli atti, in particolare quelli di natura tributaria, deve essere effettuata sempre presso la sede della società anche se è stata posta in liquidazione”.
Il motivo è infondato.
In atti vi è prova del fatto che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è intervenuta, il 3.7.2019, sia a in proprio, “ Parte_2 [...]
, 11 – 43010 FONTEVIVO”, sia alla Controparte_4
QUALE Controparte_5
OBBLIGATO SOLIDALE C/O IL LIQ. SIG. – STRADA Parte_2
CANTONE, 11 – 43010 FONTEVIVO”, con consegna dell'atto alla destinataria
(che nelle indicate vesti ha sottoscritto).
3 Nella stessa ordinanza-ingiunzione si dava atto della qualità di Parte_2 di liquidatore della , con indicazione dell'indirizzo Controparte_1 di residenza della prima.
Vale allora richiamare l'art. 145 c.p.c., secondo cui “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
La norma è certamente applicabile nel caso di specie, in quanto, come ricordato da Cass., 24.2.2022, n. 6222, “in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c.”.
È quindi ben possibile che l'atto sia notificato direttamente al l. r. (o liquidatore), nella indicata qualità, presso la residenza o il domicilio.
L'art. 145 cit. trova peraltro applicazione anche in caso di notificazione a mezzo posta, avendo chiarito Cass., 14.3.2018, n. 6112, che “in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145 c.p.c., comma
1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
13/12/2012, n. 22957)”.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione alla società quale responsabile in solido è pertanto avvenuta del tutto ritualmente il 3.7.2019.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che “la discrasia tra gli importi previsti nell'ordinanza ingiunzione e quelli indicati con l'iscrizione a ruolo attraverso la cartella di pagamento trova giustificazione nel principio espresso all'art. 27 comma 6 L.
4 24/11/1981 n. 689” (cfr. pag. 6 della gravata decisione)” e che, conseguentemente, “nella cartella impugnata (doc. 1 fascicolo di parte opponente) vi è la sezione relativa al dettaglio degli importi fornito dall'ente che ha emesso il ruolo (pag. 5) in cui si ricava che l'importo complessivo pari ad
Euro 205.238,25 tiene conto delle maggiorazioni previste dalla L. n. 689/1981 le quali devono essere sommate all'importo ingiunto con l'atto prodromico (doc. 4 fascicolo di parte opposta)” e, quindi, che “la contestazione relativa all'incongruenza del quantum preteso con la cartella di pagamento rispetto a quanto ingiunto è infondata alla luce delle risultanze documentali per i motivi di cui sopra”. Con Ribadisce, la parte, che l' di con l'ordinanza-ingiunzione n. Pt_1
51/19, aveva irrogato una sanzione amministrativa di € 111.420,00, una maggiorazione sulla sanzione amministrativa di € 21.240,00 e una ulteriore sanzione amministrativa di € 4.125,00, per un importo complessivo ingiunto di €
136.825,.50, il tutto salvo poi richiedere, “senza che siano stati notificati ulteriori atti o siano state liquidate o contestate ulteriori sanzioni”, successivamente,
l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 205.238,25.
Osserva la parte che “Nel corso del giudizio di primo grado la
[...]
, producendo l'estratto di ruolo, ha rilevato come l'eccezione fosse CP_6 infondata poiché la cartella di pagamento avrebbe semplicemente esposto il riepilogo di tutte le voci dovute in esito all'applicazione delle sanzioni e degli ulteriori accessori previsti dalla normativa”, senza fornire in realtà alcuna motivazione in relazione alla giustificazione del cesurato incremento. Né potrebbe condividersi l'affermazione del Tribunale di Piacenza secondo il quale “per quanto attiene all'asserita erroneità della pretesa iscritta a ruolo rilevata da parte opponente, va precisato che la discrasia tra gli importi previsti nell'ordinanza ingiunzione e quelli indicati con l'iscrizione a ruolo attraverso la cartella di pagamento trova giustificazione nel principio espresso all'art. 27 comma 6 L. 24/11/1981 n. 689” e ciò in quanto “La cartella di pagamento, senza specificare alcunché, reca un importo sostanzialmente diverso da quello che emerge dall'esame dell'ordinanza ingiunzione. La cartella di pagamento è priva Co di qualsiasi supporto motivazionale tanto che l' di , per tentare di Pt_1 salvare la validità dell'atto, ha allegato, solo nel corso del giudizio di primo grado, l'estratto di ruolo (atto non conosciuto dal contribuente) al fine di fornire una giustificazione ai maggiori importi pretesi. La circostanza non solo non è idonea a salvare la cartella esattoriale ma, anzi, rafforza ulteriormente le ragioni del contribuente. Oltretutto, non si può non rimarcare come nella fattispecie de qua, a causa del vizio di notifica dell'ordinanza – ingiunzione, il contribuente si sia trovato a dover opporre il primo atto legalmente e validamente conosciuto”.
5 Se è poi vero che per la giurisprudenza tributaria l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale si estende anche alle modalità di calcolo degli interessi, non dovrebbe allora ritenersi sufficiente l'indicazione del Giudice secondo cui
“nella cartella impugnata (doc. 1 fascicolo di parte opponente) vi è la sezione relativa al dettaglio degli importi fornito dall'ente che ha emesso il ruolo (pag. 5) in cui si ricava che l'importo complessivo pari ad Euro 205.238,25 tiene conto delle maggiorazioni previste dalla L. n. 689/1981 le quali devono essere sommate all'importo ingiunto con l'atto prodromico (doc. 4 fascicolo di parte opposta)”.
5.1. Il motivo è infondato.
L'appellante, a ben vedere, non contesta che nella fattispecie abbia trovato applicazione l'art. 27, comma 6, cit. (“in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”). La parte, piuttosto, da una parte rileva criticamente che la richiesta del pagamento del maggiore importo sia avvenuta in assenza della notifica di ulteriori atti o della liquidazione o contestazione di ulteriori sanzioni;
dall'altra, ravvisa una lacuna motivazionale nella cartella di pagamento, non comprendendosi la natura dei maggiori importi pretesi.
5.2. Quanto al primo aspetto, la doglianza è generica, omettendo l'appellante di indicare quale avrebbe dovuto essere l'atto intermedio tra l'ordinanza-ingiunzione e la cartella di pagamento che in questo caso sarebbe stato omesso, così da rendere invalida in via derivata la cartella stessa. La legittimità del procedimento non è quindi adeguatamente messa in discussione.
5.3. Quanto alla seconda questione, deve osservarsi che nella cartella si leggono i seguenti riferimenti:
“RUOLO EMESSO DA
Parte_1
DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI
SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2022/001083 Sanzioni Ispett. Territ. Lavoro anno 2013
DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA
EMESSO IL RUOLO
Nella tabella che segue è indicato l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2022/001083 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).
1. RUOLO N. 2022/001083 Sanzioni lspett. Territ. Lavoro anno 2013
Sanzioni lspett. Territ. Lavoro
Partita: OITLPC 2013001000000033001 IN 51/2019 P.IVA_1
20190703
6 SANZIONI AMMINISTRATIVE INGIUNZIONE 0151/2019 DEL 25/06/2019
NOTIFICATO IL 03/07/2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ruolo n. 2022/001083.
Reso esecutivo in data 02-02-2022. Consegnato il 10-03-2022. Ruolo ordinario.
Partita: OITLPC 2013001000000033001IN2019062501 51/2019
20190703
SANZIONI AMMINISTRATIVE”
Quanto, più specificamente, al contenuto della cartella, nella stessa si specifica che “Le informazioni sotto riportate sono fornite da
[...]
, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti”, Parte_1 seguendo poi l'analitica indicazione delle voci applicate, relative al 2013.
Precisamente, si tratta di:
- (Cod. 5030) Sanzioni amministrative l. 689/81 lspettorato Territoriale del
Lavoro, erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 111.420,00;
- Rec. spese proced. l. 689/81 lspettorato Territoriale del Lavoro, erario- tramite Tesoreria Prov. Stato € 40,50;
- (Cod. 5440) Sanzioni amministrative l. 689/81 lspettorato Parte_1
, erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 4.125,00
[...]
- Aumento delle sanzioni amm.ve di cui all'art. 14, co.1, lett. b) e c) - D.L. n.
145/2013 € 21.240,00
- (Cod. 5031) Magg. rit. pag. l. 689/81 ( ) Parte_1 erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 55.710,00
- Magg. rit. pag. rec spes proced. l. 689/81 (lspett. Territ. Lavoro) erario- tramite Tesoreria Prov. Stato € 20,25
- (Cod. 5441) Magg. rit. pag. l. 689/81 ( ) Parte_1 erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 2.062,50
- Maggioraz. - art. 27 L. 689/81 - sull'aumento sanz. amm. art. 14, co. 1, lett.
b/c - D.L. 145/2013 € 10.620,00.
Da qui l'indicazione del totale da pagare entro le scadenze di € 205.238,25, con la precisazione che “per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi dì mora calcolati a partire dalla data di notifìca dì questa cartella”.
È presente, pertanto, un chiaro e analitico richiamo alle singole voci applicate e alla natura del credito, afferente a sanzioni amministrative applicate dall' in relazione la 2013, di cui all'ingiunzione Parte_1 del 25.6.2019, notificata il 3.7.2019, con ruolo n. 2022/001083.
A parte la non implausibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall' , attenendo i rilievi dell'appellante alla regolarità Parte_1 formale della cartella di pagamento, si nota che i riferimenti ivi presenti sono
7 adeguati al fine di consentire la comprensione dell'origine e della composizione dell'importo di cui è chiesto il pagamento, fermo restando che l'appellante nemmeno contesta la conformità della cartella al modello previsto dalla legge. La stessa pronuncia richiamata dall'appellante (“la cartella esattoriale che non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione” (cfr.
Tribunale di Vibo Valentia Sez. I del 29.12.2020 n. 755 e Cass. Civ. Ordinanza del 29.10.2021 n. 30868”), infatti, consente di richiamare i principi posti da
Cass., S.U., 14.7.2022, n. 22281, secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall' art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall' art. 3 della l. n. 241 del 1990 ; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.
Ora, il caso di specie rientra nella prima delle due possibilità, facendo seguito la cartella di pagamento all'ordinanza-ingiunzione dell'
[...]
, essendo dunque sufficiente il richiamo all'atto Parte_1 Parte_1 precedente e contenga la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Le indicazioni formali presenti sulla cartella (sopra riportate) sono idonee allo scopo in quanto, come spiegato dall' già in primo grado, Parte_1
“L'estratto del ruolo relativo alla concessione di Parma riportante la cartella intestata a e ad mostra indubitabilmente che ai Parte_2 Controparte_1 codici entrata originari, corrispondenti ai codici tributo dell'ingiunzione, è stata applicata una maggiorazione del 50% ai sensi di legge: all'importo di cui al
8 codice 5030 (€ 111.420,00) corrispondente in Ordinanza al codice 741T è stata applicata la maggiorazione (codice 5031) pari ad € 55.710,00, esattamente 5/10 dell'importo originario;
allo stesso modo, al codice 2Y25 (€ 21.240,00), corrispondente in Ordinanza al 79AT, è stata applicata la maggiorazione (2Y26) di € 10.620,00; al codice 5440 (€ 4.125,00), corrispondente in Ordinanza al
791T, è stata applicata la relativa maggiorazione (codice 5441) pari ad €
2.062,50 ed infine al codice 5094 per spese di notificazione (€ 40,50) è stata abbinata la maggiorazione 1C89 per € 20,25. Per ogni codice è stata quindi applicata la maggiorazione nella misura di legge (1/10 per ogni semestre dall'esigibilità alla consegna del ruolo), come del resto si opera in tutti i casi di iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative, senza che questo comporti la notifica di ulteriori atti distinti dall'Ordinanza di Ingiunzione o dalla cartella di pagamento, atti che peraltro sono gli unici previsti dall'iter amministrativo del procedimento sanzionatorio come disciplinato dalla Legge 24/11/1981, n. 689”.
Il motivo di appello è allora da disattendere.
6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto infondata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese in conseguenza del rigetto, in particolare, dell'eccezione di cui al primo motivo di censura.
Come meglio specificato nel ricorso in appello, infatti, “le sanzioni irrogate Co dalla di erano riferite all'anno 2013 per cui, non essendo Pt_1 intervenuta la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, tali pretese avrebbero dovuto essere ritenute irrimediabilmente prescritte per inutile decorso del termine prescrizionale di 5 anni indicato espressamente dall'articolo 24 della
L. n. 689/1981 (anni 5 dal giorno della commessa violazione)”. La conclusione contraria avrebbe potuto essere condivisa “soltanto a condizione che si ritenga validamente notificata alla società l'ordinanza-ingiunzione n. 51/2019
(circostanza, come eccepito nel contesto del primo motivo di gravame, di cui si dubita fermamente). Qualora, infatti, l'ordinanza ingiunzione non fosse stata validamente notificata, non potrà che accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle pretese ai sensi dall'articolo 24 della L. n. 689/1981 (anni 5 dal giorno della commessa violazione) posto che il verbale unico risulta notificato in data 06/11/2015 e la cartella di pagamento soltanto il successivo 06/07/2022”.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato in sede di esame del primo motivo di appello – disatteso –
l'ordinanza-ingiunzione è stata ritualmente notificata, con efficacia interruttiva della prescrizione.
7. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
9 8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 175/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 551 del 26.9.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento e di ordinanza – ingiunzione, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo e Controparte_1
Stefano Piva ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Parma – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato presso i relativi
Uffici in Bologna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, sentite le parti e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in Controparte_2 funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione sia avverso la cartella di pagamento n. 07820220005414184001, ricevuta il 6.6.2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Parma in relazione a sanzioni irrogate dall' Parte_1
per l'anno 2013, per l'importo di € 205.244,13, sia avverso la
[...] presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/2019, emessa dall'
[...]
di in data 25.6.2019. Parte_1 Pt_1
La parte eccepiva:
- la nullità della cartella di pagamento per mancata notificazione della presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/19 del 25.6.2019, con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione del credito, relativo al 2013;
- nel caso di rigetto della prima eccezione, la nullità, almeno parziale, della cartella di pagamento in quanto relativa a importi ben maggiori (€ 205.238,25) rispetto a quelli portati dall'ordinanza-ingiunzione n. 51/19 del 25.6.2019, originariamente pari a € 111.420,00, che recava indicazione di una maggiorazione sulla sanzione amministrativa di € 21.240,00 e di una ulteriore sanzione amministrativa di € 4.125,00, per un importo complessivo ingiunto di €
136.825,50.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , evidenziato che “il presente Parte_1 giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'accertamento sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione in relazione alle specifiche violazioni accertate dagli Ispettori procedenti in occasione dell'accesso compiuto in data
29.5.2014: pertanto le violazioni rilevate dall' Parte_1 Co
(di seguito ) devono considerarsi circostanza pacifica tra le parti
[...]
…”, rigettava l'opposizione.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento n. 07820220005414184001 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Parma nonché, per quanto occorrer possa, della presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/2019 del 25/06/2019 emessa dall'
[...]
e dei presupposti atti di accertamento per i Parte_1 motivi tutti di impugnazione dedotti e per l'effetto annullare, revocare e/o quanto illegittimi, nulli o come meglio ritenuto accertando e dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo alcuno dalla ricorrente all' per i titoli e le ragioni di cui in Parte_1 premessa;
nel merito, ancora e comunque, annullare, revocare o come meglio
2 ritenuto la cartella di pagamento n. 07820220005414184001 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Parma nonché, per quanto occorrer possa, la presupposta ordinanza-ingiunzione n. 51/2019 del 25/06/2019 emessa dall' poiché recante pretese Parte_1 irrimediabilmente prescritte ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 689/1981
(prescrizione quinquennale) e, comunque, pretese almeno parzialmente prive di motivazione e di fondamento accertando e dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo alcuno dalla ricorrente all' Parte_1
per i titoli e le ragioni di cui in premessa”.
[...]
L'appellato si è costituito, resistendo all'impugnazione.
3. La nullità della notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, intervenuta presso l' Parte_1
anziché presso l'Avvocatura dello Stato (v. l'art. 11 del R.D. n.
[...]
1611/1933), è da reputare sanata dalla costituzione di quest'ultima e della formulazione di rilievi e repliche afferenti al merito della vicenda, come d'altra parte riconosciuto nella stessa memoria di costituzione in appello (“Costituendosi nel presente giudizio di appello e sanando la predetta nullità …”).
4. Con il primo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha respinto l'eccezione relativa alla nullità derivata della cartella di pagamento per omessa valida notificazione della presupposta ordinanza- ingiunzione (con eccepita conseguente prescrizione sia del diritto che delle sanzioni), muovendo dal presupposto che “dalle risultanze documentali, in particolare dal doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta, si evince la ritualità della notificazione compiutasi in data 03/07/2019 sia nei confronti della signora Pt_2
personalmente, in qualità di trasgressore, sia nei confronti della società
[...] nella persona del liquidatore”. CP_1
Precisamente, l'appellante denuncia la non corretta interpretazione dell'art. 145 c.p.c. in combinato disposto con gli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., avendo più volte evidenziato “La Corte di Cassazione … che la notifica degli atti, in particolare quelli di natura tributaria, deve essere effettuata sempre presso la sede della società anche se è stata posta in liquidazione”.
Il motivo è infondato.
In atti vi è prova del fatto che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è intervenuta, il 3.7.2019, sia a in proprio, “ Parte_2 [...]
, 11 – 43010 FONTEVIVO”, sia alla Controparte_4
QUALE Controparte_5
OBBLIGATO SOLIDALE C/O IL LIQ. SIG. – STRADA Parte_2
CANTONE, 11 – 43010 FONTEVIVO”, con consegna dell'atto alla destinataria
(che nelle indicate vesti ha sottoscritto).
3 Nella stessa ordinanza-ingiunzione si dava atto della qualità di Parte_2 di liquidatore della , con indicazione dell'indirizzo Controparte_1 di residenza della prima.
Vale allora richiamare l'art. 145 c.p.c., secondo cui “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
La norma è certamente applicabile nel caso di specie, in quanto, come ricordato da Cass., 24.2.2022, n. 6222, “in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c.”.
È quindi ben possibile che l'atto sia notificato direttamente al l. r. (o liquidatore), nella indicata qualità, presso la residenza o il domicilio.
L'art. 145 cit. trova peraltro applicazione anche in caso di notificazione a mezzo posta, avendo chiarito Cass., 14.3.2018, n. 6112, che “in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145 c.p.c., comma
1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
13/12/2012, n. 22957)”.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione alla società quale responsabile in solido è pertanto avvenuta del tutto ritualmente il 3.7.2019.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che “la discrasia tra gli importi previsti nell'ordinanza ingiunzione e quelli indicati con l'iscrizione a ruolo attraverso la cartella di pagamento trova giustificazione nel principio espresso all'art. 27 comma 6 L.
4 24/11/1981 n. 689” (cfr. pag. 6 della gravata decisione)” e che, conseguentemente, “nella cartella impugnata (doc. 1 fascicolo di parte opponente) vi è la sezione relativa al dettaglio degli importi fornito dall'ente che ha emesso il ruolo (pag. 5) in cui si ricava che l'importo complessivo pari ad
Euro 205.238,25 tiene conto delle maggiorazioni previste dalla L. n. 689/1981 le quali devono essere sommate all'importo ingiunto con l'atto prodromico (doc. 4 fascicolo di parte opposta)” e, quindi, che “la contestazione relativa all'incongruenza del quantum preteso con la cartella di pagamento rispetto a quanto ingiunto è infondata alla luce delle risultanze documentali per i motivi di cui sopra”. Con Ribadisce, la parte, che l' di con l'ordinanza-ingiunzione n. Pt_1
51/19, aveva irrogato una sanzione amministrativa di € 111.420,00, una maggiorazione sulla sanzione amministrativa di € 21.240,00 e una ulteriore sanzione amministrativa di € 4.125,00, per un importo complessivo ingiunto di €
136.825,.50, il tutto salvo poi richiedere, “senza che siano stati notificati ulteriori atti o siano state liquidate o contestate ulteriori sanzioni”, successivamente,
l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 205.238,25.
Osserva la parte che “Nel corso del giudizio di primo grado la
[...]
, producendo l'estratto di ruolo, ha rilevato come l'eccezione fosse CP_6 infondata poiché la cartella di pagamento avrebbe semplicemente esposto il riepilogo di tutte le voci dovute in esito all'applicazione delle sanzioni e degli ulteriori accessori previsti dalla normativa”, senza fornire in realtà alcuna motivazione in relazione alla giustificazione del cesurato incremento. Né potrebbe condividersi l'affermazione del Tribunale di Piacenza secondo il quale “per quanto attiene all'asserita erroneità della pretesa iscritta a ruolo rilevata da parte opponente, va precisato che la discrasia tra gli importi previsti nell'ordinanza ingiunzione e quelli indicati con l'iscrizione a ruolo attraverso la cartella di pagamento trova giustificazione nel principio espresso all'art. 27 comma 6 L. 24/11/1981 n. 689” e ciò in quanto “La cartella di pagamento, senza specificare alcunché, reca un importo sostanzialmente diverso da quello che emerge dall'esame dell'ordinanza ingiunzione. La cartella di pagamento è priva Co di qualsiasi supporto motivazionale tanto che l' di , per tentare di Pt_1 salvare la validità dell'atto, ha allegato, solo nel corso del giudizio di primo grado, l'estratto di ruolo (atto non conosciuto dal contribuente) al fine di fornire una giustificazione ai maggiori importi pretesi. La circostanza non solo non è idonea a salvare la cartella esattoriale ma, anzi, rafforza ulteriormente le ragioni del contribuente. Oltretutto, non si può non rimarcare come nella fattispecie de qua, a causa del vizio di notifica dell'ordinanza – ingiunzione, il contribuente si sia trovato a dover opporre il primo atto legalmente e validamente conosciuto”.
5 Se è poi vero che per la giurisprudenza tributaria l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale si estende anche alle modalità di calcolo degli interessi, non dovrebbe allora ritenersi sufficiente l'indicazione del Giudice secondo cui
“nella cartella impugnata (doc. 1 fascicolo di parte opponente) vi è la sezione relativa al dettaglio degli importi fornito dall'ente che ha emesso il ruolo (pag. 5) in cui si ricava che l'importo complessivo pari ad Euro 205.238,25 tiene conto delle maggiorazioni previste dalla L. n. 689/1981 le quali devono essere sommate all'importo ingiunto con l'atto prodromico (doc. 4 fascicolo di parte opposta)”.
5.1. Il motivo è infondato.
L'appellante, a ben vedere, non contesta che nella fattispecie abbia trovato applicazione l'art. 27, comma 6, cit. (“in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”). La parte, piuttosto, da una parte rileva criticamente che la richiesta del pagamento del maggiore importo sia avvenuta in assenza della notifica di ulteriori atti o della liquidazione o contestazione di ulteriori sanzioni;
dall'altra, ravvisa una lacuna motivazionale nella cartella di pagamento, non comprendendosi la natura dei maggiori importi pretesi.
5.2. Quanto al primo aspetto, la doglianza è generica, omettendo l'appellante di indicare quale avrebbe dovuto essere l'atto intermedio tra l'ordinanza-ingiunzione e la cartella di pagamento che in questo caso sarebbe stato omesso, così da rendere invalida in via derivata la cartella stessa. La legittimità del procedimento non è quindi adeguatamente messa in discussione.
5.3. Quanto alla seconda questione, deve osservarsi che nella cartella si leggono i seguenti riferimenti:
“RUOLO EMESSO DA
Parte_1
DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI
SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2022/001083 Sanzioni Ispett. Territ. Lavoro anno 2013
DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA
EMESSO IL RUOLO
Nella tabella che segue è indicato l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2022/001083 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).
1. RUOLO N. 2022/001083 Sanzioni lspett. Territ. Lavoro anno 2013
Sanzioni lspett. Territ. Lavoro
Partita: OITLPC 2013001000000033001 IN 51/2019 P.IVA_1
20190703
6 SANZIONI AMMINISTRATIVE INGIUNZIONE 0151/2019 DEL 25/06/2019
NOTIFICATO IL 03/07/2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ruolo n. 2022/001083.
Reso esecutivo in data 02-02-2022. Consegnato il 10-03-2022. Ruolo ordinario.
Partita: OITLPC 2013001000000033001IN2019062501 51/2019
20190703
SANZIONI AMMINISTRATIVE”
Quanto, più specificamente, al contenuto della cartella, nella stessa si specifica che “Le informazioni sotto riportate sono fornite da
[...]
, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti”, Parte_1 seguendo poi l'analitica indicazione delle voci applicate, relative al 2013.
Precisamente, si tratta di:
- (Cod. 5030) Sanzioni amministrative l. 689/81 lspettorato Territoriale del
Lavoro, erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 111.420,00;
- Rec. spese proced. l. 689/81 lspettorato Territoriale del Lavoro, erario- tramite Tesoreria Prov. Stato € 40,50;
- (Cod. 5440) Sanzioni amministrative l. 689/81 lspettorato Parte_1
, erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 4.125,00
[...]
- Aumento delle sanzioni amm.ve di cui all'art. 14, co.1, lett. b) e c) - D.L. n.
145/2013 € 21.240,00
- (Cod. 5031) Magg. rit. pag. l. 689/81 ( ) Parte_1 erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 55.710,00
- Magg. rit. pag. rec spes proced. l. 689/81 (lspett. Territ. Lavoro) erario- tramite Tesoreria Prov. Stato € 20,25
- (Cod. 5441) Magg. rit. pag. l. 689/81 ( ) Parte_1 erario-tramite Tesoreria Prov. Stato € 2.062,50
- Maggioraz. - art. 27 L. 689/81 - sull'aumento sanz. amm. art. 14, co. 1, lett.
b/c - D.L. 145/2013 € 10.620,00.
Da qui l'indicazione del totale da pagare entro le scadenze di € 205.238,25, con la precisazione che “per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi dì mora calcolati a partire dalla data di notifìca dì questa cartella”.
È presente, pertanto, un chiaro e analitico richiamo alle singole voci applicate e alla natura del credito, afferente a sanzioni amministrative applicate dall' in relazione la 2013, di cui all'ingiunzione Parte_1 del 25.6.2019, notificata il 3.7.2019, con ruolo n. 2022/001083.
A parte la non implausibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall' , attenendo i rilievi dell'appellante alla regolarità Parte_1 formale della cartella di pagamento, si nota che i riferimenti ivi presenti sono
7 adeguati al fine di consentire la comprensione dell'origine e della composizione dell'importo di cui è chiesto il pagamento, fermo restando che l'appellante nemmeno contesta la conformità della cartella al modello previsto dalla legge. La stessa pronuncia richiamata dall'appellante (“la cartella esattoriale che non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione” (cfr.
Tribunale di Vibo Valentia Sez. I del 29.12.2020 n. 755 e Cass. Civ. Ordinanza del 29.10.2021 n. 30868”), infatti, consente di richiamare i principi posti da
Cass., S.U., 14.7.2022, n. 22281, secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall' art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall' art. 3 della l. n. 241 del 1990 ; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.
Ora, il caso di specie rientra nella prima delle due possibilità, facendo seguito la cartella di pagamento all'ordinanza-ingiunzione dell'
[...]
, essendo dunque sufficiente il richiamo all'atto Parte_1 Parte_1 precedente e contenga la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Le indicazioni formali presenti sulla cartella (sopra riportate) sono idonee allo scopo in quanto, come spiegato dall' già in primo grado, Parte_1
“L'estratto del ruolo relativo alla concessione di Parma riportante la cartella intestata a e ad mostra indubitabilmente che ai Parte_2 Controparte_1 codici entrata originari, corrispondenti ai codici tributo dell'ingiunzione, è stata applicata una maggiorazione del 50% ai sensi di legge: all'importo di cui al
8 codice 5030 (€ 111.420,00) corrispondente in Ordinanza al codice 741T è stata applicata la maggiorazione (codice 5031) pari ad € 55.710,00, esattamente 5/10 dell'importo originario;
allo stesso modo, al codice 2Y25 (€ 21.240,00), corrispondente in Ordinanza al 79AT, è stata applicata la maggiorazione (2Y26) di € 10.620,00; al codice 5440 (€ 4.125,00), corrispondente in Ordinanza al
791T, è stata applicata la relativa maggiorazione (codice 5441) pari ad €
2.062,50 ed infine al codice 5094 per spese di notificazione (€ 40,50) è stata abbinata la maggiorazione 1C89 per € 20,25. Per ogni codice è stata quindi applicata la maggiorazione nella misura di legge (1/10 per ogni semestre dall'esigibilità alla consegna del ruolo), come del resto si opera in tutti i casi di iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative, senza che questo comporti la notifica di ulteriori atti distinti dall'Ordinanza di Ingiunzione o dalla cartella di pagamento, atti che peraltro sono gli unici previsti dall'iter amministrativo del procedimento sanzionatorio come disciplinato dalla Legge 24/11/1981, n. 689”.
Il motivo di appello è allora da disattendere.
6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto infondata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese in conseguenza del rigetto, in particolare, dell'eccezione di cui al primo motivo di censura.
Come meglio specificato nel ricorso in appello, infatti, “le sanzioni irrogate Co dalla di erano riferite all'anno 2013 per cui, non essendo Pt_1 intervenuta la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, tali pretese avrebbero dovuto essere ritenute irrimediabilmente prescritte per inutile decorso del termine prescrizionale di 5 anni indicato espressamente dall'articolo 24 della
L. n. 689/1981 (anni 5 dal giorno della commessa violazione)”. La conclusione contraria avrebbe potuto essere condivisa “soltanto a condizione che si ritenga validamente notificata alla società l'ordinanza-ingiunzione n. 51/2019
(circostanza, come eccepito nel contesto del primo motivo di gravame, di cui si dubita fermamente). Qualora, infatti, l'ordinanza ingiunzione non fosse stata validamente notificata, non potrà che accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle pretese ai sensi dall'articolo 24 della L. n. 689/1981 (anni 5 dal giorno della commessa violazione) posto che il verbale unico risulta notificato in data 06/11/2015 e la cartella di pagamento soltanto il successivo 06/07/2022”.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato in sede di esame del primo motivo di appello – disatteso –
l'ordinanza-ingiunzione è stata ritualmente notificata, con efficacia interruttiva della prescrizione.
7. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
9 8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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