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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12039 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4399/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni TRA
– PI: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gennaro De Chiara, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Barbieri e Simone P.IVA_2
Abbate, come da procura in atti;
RESISTENTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.02.2023 e notificato unitamente al decreto in data 24.02.2023, la
[...] esponeva di operare da anni nel campo dell'installazione e Parte_1 della manutenzione degli impianti di ascensori e che, in ragione di ciò, con preventivo n.420/19 del 04.06.2019, aveva offerto al Controparte_2
in l'istallazione di n.1 ascensore per trasporto di
[...] CP_1 persone del costo di euro 68.000,00 + iva e l'amministratore condominiale di allora, avvocato Carlo Spirito, aveva fatto recapitare ad essa ricorrente il preventivo timbrato e firmato dal per accettazione, per cui aveva CP_1 provveduto alla realizzazione dell'ascensore, comunicando l'intervenuto completamento e dichiarando al la disponibilità all'installazione. CP_1
In particolare con pec del 20 luglio 2021, essa aveva Parte_1 contattato l'amministratore indicando quale data possibile per l'inizio dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 lavori il giorno 01/09/2021e successivamente, con pec dell'11.10.2021, tramite lettera del proprio legale, chiedeva quando poter dare inizio ai lavori di installazione, atteso che l'ascensore era pronto ad andava solo installato. In data 14.10.2021 l'avv. Spirito riscontrava la pec scrivendo che avrebbe contattato il legale, il quale, con pec dell'8.11.2021, rinnovava la richiesta di conoscere la data per poter installare l'ascensore. Con pec del 22 aprile 2022 la intimava all'amministratore p.t. del Parte_1 [...] di pagare la somma di euro 68.000 oltre oneri per Controparte_1 complessivi euro 72.080,00 a titolo di ristoro per la mancata installazione dell'ascensore costruito e non installato e non utilizzabile per nessun altro impianto, non essendo standard ma costruito per quella particolare installazione e quindi giacente nel deposito della in uno con gli Parte_1 elementi ed il materiale necessario alla sua installazione. Per tali motivi la ricorrente chiedeva al giudice di pronunciare ordinanza di condanna del predetto al risarcimento del danno subito per la mancata CP_1 installazione dell'impianto, pari ad euro 68.000,00 oltre oneri per complessivi euro 72080,00, ovvero in quella maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa, somma da liquidarsi con gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dal 22.04.2022 a quello dell'effettivo soddisfo. Costituitosi in giudizio, il in Controparte_3
chiedeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la CP_1 chiamata in causa dei soli condomini interessati alla vicenda legata ai lavori di installazione di un impianto ascensore alla Scala posta al civico 39, essendo essi un numero limitato ovvero i soli proprietari degli immobili posti al civico 39, condomini tra l'altro riuniti in assemblee condominiali in numero ristretto proprio per decidere sulla questione. Pertanto, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale del c.d. “condominio parziario o parziale“ chiedeva che rimanessero esclusi dal presente giudizio quei condomini ai quali, di fatto, la questione non interessava minimamente e che, tra l'altro, non avevano neanche partecipato alle assemblee condominiali relative alla sottoscrizione del contratto di appalto con la società Parte_1
A riprova della parziarietà della vicenda produceva le delibere
[...] assembleari del 07.02.2020 e 01.03.2023, nel corso della quale alcuni condomini dichiaravano di essere completamente all'oscuro della vicenda, oltre che un documento relativo alla anagrafica condominiale. Nel merito deduceva l'inefficacia del contratto di appalto in considerazione al mancato avveramento della condizione dell'ottenimento, da parte della società e da parte del prodromiche Parte_1 Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 autorizzazioni comunali e permessi a costruire. Osservava, inoltre, che l'ordinativo in questione non risultava intestato al
[...]
in e in relazione all'opera di straordinaria Controparte_1 CP_1 amministrazione, non urgente, non sussisteva alcuna delibera di assenso né di successiva ratifica, ma solo ed esclusivamente una delibera della comunione di scala (condominio parziale) del civico n. 39 – delibera del 07.02.2020, che autorizzava la realizzazione dell'opera in favore dei singoli condomini secondo un preventivo realizzato dalla ricorrente. Rilevava che la SCIA n. 815 del 12.10. 2020 (documento indispensabile e fondamentale anche dal punto di vista contrattuale per dare seguito alle lavorazioni) depositata presso il aveva ricevuto provvedimento di annullamento Controparte_5
d'ufficio in data 14.04.2021, con ordine di rimozione immediata di qualsivoglia opera, fortunatamente, mai realizzata. Aggiungeva che il termine essenziale del 20.07.2021 contrattualmente sancito era ormai ampiamente decorso, che non vi era stata qualsivoglia preventiva richiesta da parte dell'appaltatrice di rinnovo dell'ordinativo o di proroghe. Richiamava in ogi caso la pec di riscontro del giorno 14.11.2021 inviata da parte dell' ex amministratore condominiale avv. Carlo Spirito, con la quale, proprio in ragione di quanto sopra esposto, in risposta alla richiesta di realizzare egualmente l'opera in mancanza di regolare SCIA, il Condominio aveva receduto dal rapporto ex art. 1671 c.c. prima dell'esecuzione dell'opera, per cui la pretesa del risarcimento del danno era infondata, trovando eventuale applicazione solo quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Per tali motivi, oltre a chiedere il mutamento del rito e la chiamata in causa dei soli condomini interessati all'installazione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, a tutela della intera compagine condominiale, chiedeva di accertare se ci sono state eventuali responsabilità, anche professionali, da parte di terzi ovvero da parte di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda anche con riferimento ad ogni singolo soggetto da chiamare in causa. Rigettate la richiesta di chiamata in causa di alcuni dei condomini, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, respinte le richieste di prove dichiarative, di ordine di esibizione documentale e di ctu, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 La controversia va inquadrata nell'ambito dell'art. 1671 c.c., (recesso unilaterale dal contratto) in base alla quale alla ricorrente va pagato non il risarcimento del danno, ma le somme corrispondenti alle spese sostenute e il mancato guadagno, atteso che è pacifico che i lavori non ebbero mai inizio. E', infatti, documentale ed incontestato che l'amministratore condominiale dell'epoca, avv. Carlo Spirito, con pec in data14.11.2021, in risposta alle ripetute richieste della ricorrente di essere pronta a realizzare l'opera appaltata, comunicò all'impresa che il Condominio recedeva dal rapporto ex art. 1671 c.c. Nella decisione della controversia, il fatto che il Condominio non ebbe a procurarsi il titolo edilizio abilitativo dell'opera, non ha rilevanza, per varie ragioni: 1) innanzi tutto l'efficacia del contratto di appalto non fu condizionato al rilascio della SCIA;
2) la , sebbene necessariamente CP_6 redatta con l'assistenza tecnica dell'impresa appaltatrice (come peraltro previsto in contratto) è una procedura edilizia che compete esclusivamente al titolare del diritto sull'immobile, quindi, nel caso in esame, al Condominio;
3) il Condominio ebbe a presentare la SCIA n. 815 del 12.10. 2020 per installare l'ascensore, ma il ebbe ad emettere un provvedimento di Controparte_5 annullamento d'ufficio in data 14.04.2021, per ragioni tecniche;
4) in data 7.5.2021 fu presentata una nuova scia dal seguendo le CP_1 indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, idonea a superare i rilievi fatti alla prima (come la rappresentazione grafica del rispetto della condizione di CP_6 cui al punto 4.1.10 del DM 236/89 e l'allargamento dell'ingresso), ma essa fu ritirata ed archiviata per rinuncia da parte dell'ex amministratore, come risulta da pec del in data 27 aprile 2022 prodotta in atti;
5) il Controparte_5
una volta receduto unilateralmente dal rapporto in data CP_1
14.11,2021, senza bisogno che vi sia bisogno di accertare i veri motivi del recesso, ha comunque l'obbligo di pagare all'impresa sia le spese sostenute per costruire l'ascensore, sia il mancato guadagno derivatole dalla mancata esecuzione del contratto. Tutte le altre circostanze dedotte dal CP_1 nel corso del giudizio, segnatamente in ordine alla seconda SCIA del 7.05.2021, sono ultronee rispetto al rapporto tra impresa e Condominio committente, e come tali non necessitano di essere istruite e valutate dal giudice. Anche le contestazioni del resistente in ordine alla legittimazione passiva del condominio parziale non sono opponibili alla in Parte_1 quanto il preventivo fu richiesto e sottoscritto dall'amministratore del Condominio per l'intero condominio e non per il solo CP_1 CP_1 condominio parziale. Le questioni attinenti all'interesse all'installazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 dell'ascensore solo di alcuni dei condomini e non di tutti, sono problematiche interne, rilevanti solo al fine della partecipazione alle spese dei vari condomini. Di fatto l'installazione dell'ascensore fu approvata con delibera condominiale, il preventivo della ricorrente fu accettato, il Condominio avviò la SCIA per ben due volte per l'esecuzione del contratto di appalto, dopo di che vi fu il recesso unilaterale del Condominio dal contratto. Ciò posto la ha provato, anche con fotografie, di Parte_1 aver costruito l'ascensore su misura per l'esigenza del Condominio committente, per cui difficilmente esso potrà essere installato in altro immobile. La ricorrente, però, non ha indicato i costi affrontati per la costruzione dell'ascensore, per la progettazione, per il materiale e per la mano d'opera. Va considerato, poi, che la ricorrente, per contratto doveva fornire anche tutti gli accessori necessari all'installazione oltre che a provvedere alle opere prettamente edilizie, quali il taglio delle scale, la realizzazione della fossa e del vano dove inserire l'ascensore, dalla base fino alla copertura. Per detti ultimi lavori previsti in contratto di appalto la ricorrente, quindi, non ha affrontato alcuna spesa, non essendo mai iniziate le opere di carattere edilizio e di montaggio dell'ascensore. Ne deriva che la ricorrente non può chiedere il pagamento dell'intero corrispettivo come previsto in contratto, come se avesse realizzato l'intera opera, in quanto conseguirebbe un ingiusto profitto. La domanda della ricorrente va contenuta alle spese già sostenute (danno emergente) e al mancato guadagno (lucro cessante) di cui all'art. 1671 c.c. In mancanza di una analitica elencazione delle spese affrontate dalla ricorrente e dei corrispettivi per le singole voci di opere indicate in contratto, soccorre il criterio dell'attribuzione - sia per le spese che per il mancato guadagno - di una percentuale del corrispettivo previsto in contratto, determinato sulla base di quelle che notoriamente sono le percentuali nette del guadagno d'impresa, che va dal 5% al 15%. Nel caso in esame, considerata la natura specialistica dell'oggetto dell'appalto, si ritiene attribuire alla ricorrente una percentuale di guadagno netto pari al 20% del corrispettivo previsto in contratto e cioè: 20% di euro 68.000,00 = euro 13.600,00 senza aggiunta di oneri, atteso che trattasi di un indennizzo e non di un prezzo da pagare per una prestazione (mai eseguita). A tale somma, vanno aggiunti gli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Considerato l'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda per un importo molto inferiore rispetto a quello richiesto, sussistono giusti motivi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 per compensare per tre quarti le spese di giudizio, ponendo il restante quarto a carico del resistente, in relazione ad un valore della causa tra CP_1 euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 13.600,00 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti tre quarti delle spese di giudizio e condanna il resistente al pagamento alla ricorrente del restante quarto e cioè di euro 3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
– PI: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gennaro De Chiara, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Barbieri e Simone P.IVA_2
Abbate, come da procura in atti;
RESISTENTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.02.2023 e notificato unitamente al decreto in data 24.02.2023, la
[...] esponeva di operare da anni nel campo dell'installazione e Parte_1 della manutenzione degli impianti di ascensori e che, in ragione di ciò, con preventivo n.420/19 del 04.06.2019, aveva offerto al Controparte_2
in l'istallazione di n.1 ascensore per trasporto di
[...] CP_1 persone del costo di euro 68.000,00 + iva e l'amministratore condominiale di allora, avvocato Carlo Spirito, aveva fatto recapitare ad essa ricorrente il preventivo timbrato e firmato dal per accettazione, per cui aveva CP_1 provveduto alla realizzazione dell'ascensore, comunicando l'intervenuto completamento e dichiarando al la disponibilità all'installazione. CP_1
In particolare con pec del 20 luglio 2021, essa aveva Parte_1 contattato l'amministratore indicando quale data possibile per l'inizio dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 lavori il giorno 01/09/2021e successivamente, con pec dell'11.10.2021, tramite lettera del proprio legale, chiedeva quando poter dare inizio ai lavori di installazione, atteso che l'ascensore era pronto ad andava solo installato. In data 14.10.2021 l'avv. Spirito riscontrava la pec scrivendo che avrebbe contattato il legale, il quale, con pec dell'8.11.2021, rinnovava la richiesta di conoscere la data per poter installare l'ascensore. Con pec del 22 aprile 2022 la intimava all'amministratore p.t. del Parte_1 [...] di pagare la somma di euro 68.000 oltre oneri per Controparte_1 complessivi euro 72.080,00 a titolo di ristoro per la mancata installazione dell'ascensore costruito e non installato e non utilizzabile per nessun altro impianto, non essendo standard ma costruito per quella particolare installazione e quindi giacente nel deposito della in uno con gli Parte_1 elementi ed il materiale necessario alla sua installazione. Per tali motivi la ricorrente chiedeva al giudice di pronunciare ordinanza di condanna del predetto al risarcimento del danno subito per la mancata CP_1 installazione dell'impianto, pari ad euro 68.000,00 oltre oneri per complessivi euro 72080,00, ovvero in quella maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa, somma da liquidarsi con gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dal 22.04.2022 a quello dell'effettivo soddisfo. Costituitosi in giudizio, il in Controparte_3
chiedeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la CP_1 chiamata in causa dei soli condomini interessati alla vicenda legata ai lavori di installazione di un impianto ascensore alla Scala posta al civico 39, essendo essi un numero limitato ovvero i soli proprietari degli immobili posti al civico 39, condomini tra l'altro riuniti in assemblee condominiali in numero ristretto proprio per decidere sulla questione. Pertanto, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale del c.d. “condominio parziario o parziale“ chiedeva che rimanessero esclusi dal presente giudizio quei condomini ai quali, di fatto, la questione non interessava minimamente e che, tra l'altro, non avevano neanche partecipato alle assemblee condominiali relative alla sottoscrizione del contratto di appalto con la società Parte_1
A riprova della parziarietà della vicenda produceva le delibere
[...] assembleari del 07.02.2020 e 01.03.2023, nel corso della quale alcuni condomini dichiaravano di essere completamente all'oscuro della vicenda, oltre che un documento relativo alla anagrafica condominiale. Nel merito deduceva l'inefficacia del contratto di appalto in considerazione al mancato avveramento della condizione dell'ottenimento, da parte della società e da parte del prodromiche Parte_1 Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 autorizzazioni comunali e permessi a costruire. Osservava, inoltre, che l'ordinativo in questione non risultava intestato al
[...]
in e in relazione all'opera di straordinaria Controparte_1 CP_1 amministrazione, non urgente, non sussisteva alcuna delibera di assenso né di successiva ratifica, ma solo ed esclusivamente una delibera della comunione di scala (condominio parziale) del civico n. 39 – delibera del 07.02.2020, che autorizzava la realizzazione dell'opera in favore dei singoli condomini secondo un preventivo realizzato dalla ricorrente. Rilevava che la SCIA n. 815 del 12.10. 2020 (documento indispensabile e fondamentale anche dal punto di vista contrattuale per dare seguito alle lavorazioni) depositata presso il aveva ricevuto provvedimento di annullamento Controparte_5
d'ufficio in data 14.04.2021, con ordine di rimozione immediata di qualsivoglia opera, fortunatamente, mai realizzata. Aggiungeva che il termine essenziale del 20.07.2021 contrattualmente sancito era ormai ampiamente decorso, che non vi era stata qualsivoglia preventiva richiesta da parte dell'appaltatrice di rinnovo dell'ordinativo o di proroghe. Richiamava in ogi caso la pec di riscontro del giorno 14.11.2021 inviata da parte dell' ex amministratore condominiale avv. Carlo Spirito, con la quale, proprio in ragione di quanto sopra esposto, in risposta alla richiesta di realizzare egualmente l'opera in mancanza di regolare SCIA, il Condominio aveva receduto dal rapporto ex art. 1671 c.c. prima dell'esecuzione dell'opera, per cui la pretesa del risarcimento del danno era infondata, trovando eventuale applicazione solo quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Per tali motivi, oltre a chiedere il mutamento del rito e la chiamata in causa dei soli condomini interessati all'installazione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, a tutela della intera compagine condominiale, chiedeva di accertare se ci sono state eventuali responsabilità, anche professionali, da parte di terzi ovvero da parte di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda anche con riferimento ad ogni singolo soggetto da chiamare in causa. Rigettate la richiesta di chiamata in causa di alcuni dei condomini, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, respinte le richieste di prove dichiarative, di ordine di esibizione documentale e di ctu, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 La controversia va inquadrata nell'ambito dell'art. 1671 c.c., (recesso unilaterale dal contratto) in base alla quale alla ricorrente va pagato non il risarcimento del danno, ma le somme corrispondenti alle spese sostenute e il mancato guadagno, atteso che è pacifico che i lavori non ebbero mai inizio. E', infatti, documentale ed incontestato che l'amministratore condominiale dell'epoca, avv. Carlo Spirito, con pec in data14.11.2021, in risposta alle ripetute richieste della ricorrente di essere pronta a realizzare l'opera appaltata, comunicò all'impresa che il Condominio recedeva dal rapporto ex art. 1671 c.c. Nella decisione della controversia, il fatto che il Condominio non ebbe a procurarsi il titolo edilizio abilitativo dell'opera, non ha rilevanza, per varie ragioni: 1) innanzi tutto l'efficacia del contratto di appalto non fu condizionato al rilascio della SCIA;
2) la , sebbene necessariamente CP_6 redatta con l'assistenza tecnica dell'impresa appaltatrice (come peraltro previsto in contratto) è una procedura edilizia che compete esclusivamente al titolare del diritto sull'immobile, quindi, nel caso in esame, al Condominio;
3) il Condominio ebbe a presentare la SCIA n. 815 del 12.10. 2020 per installare l'ascensore, ma il ebbe ad emettere un provvedimento di Controparte_5 annullamento d'ufficio in data 14.04.2021, per ragioni tecniche;
4) in data 7.5.2021 fu presentata una nuova scia dal seguendo le CP_1 indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, idonea a superare i rilievi fatti alla prima (come la rappresentazione grafica del rispetto della condizione di CP_6 cui al punto 4.1.10 del DM 236/89 e l'allargamento dell'ingresso), ma essa fu ritirata ed archiviata per rinuncia da parte dell'ex amministratore, come risulta da pec del in data 27 aprile 2022 prodotta in atti;
5) il Controparte_5
una volta receduto unilateralmente dal rapporto in data CP_1
14.11,2021, senza bisogno che vi sia bisogno di accertare i veri motivi del recesso, ha comunque l'obbligo di pagare all'impresa sia le spese sostenute per costruire l'ascensore, sia il mancato guadagno derivatole dalla mancata esecuzione del contratto. Tutte le altre circostanze dedotte dal CP_1 nel corso del giudizio, segnatamente in ordine alla seconda SCIA del 7.05.2021, sono ultronee rispetto al rapporto tra impresa e Condominio committente, e come tali non necessitano di essere istruite e valutate dal giudice. Anche le contestazioni del resistente in ordine alla legittimazione passiva del condominio parziale non sono opponibili alla in Parte_1 quanto il preventivo fu richiesto e sottoscritto dall'amministratore del Condominio per l'intero condominio e non per il solo CP_1 CP_1 condominio parziale. Le questioni attinenti all'interesse all'installazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 dell'ascensore solo di alcuni dei condomini e non di tutti, sono problematiche interne, rilevanti solo al fine della partecipazione alle spese dei vari condomini. Di fatto l'installazione dell'ascensore fu approvata con delibera condominiale, il preventivo della ricorrente fu accettato, il Condominio avviò la SCIA per ben due volte per l'esecuzione del contratto di appalto, dopo di che vi fu il recesso unilaterale del Condominio dal contratto. Ciò posto la ha provato, anche con fotografie, di Parte_1 aver costruito l'ascensore su misura per l'esigenza del Condominio committente, per cui difficilmente esso potrà essere installato in altro immobile. La ricorrente, però, non ha indicato i costi affrontati per la costruzione dell'ascensore, per la progettazione, per il materiale e per la mano d'opera. Va considerato, poi, che la ricorrente, per contratto doveva fornire anche tutti gli accessori necessari all'installazione oltre che a provvedere alle opere prettamente edilizie, quali il taglio delle scale, la realizzazione della fossa e del vano dove inserire l'ascensore, dalla base fino alla copertura. Per detti ultimi lavori previsti in contratto di appalto la ricorrente, quindi, non ha affrontato alcuna spesa, non essendo mai iniziate le opere di carattere edilizio e di montaggio dell'ascensore. Ne deriva che la ricorrente non può chiedere il pagamento dell'intero corrispettivo come previsto in contratto, come se avesse realizzato l'intera opera, in quanto conseguirebbe un ingiusto profitto. La domanda della ricorrente va contenuta alle spese già sostenute (danno emergente) e al mancato guadagno (lucro cessante) di cui all'art. 1671 c.c. In mancanza di una analitica elencazione delle spese affrontate dalla ricorrente e dei corrispettivi per le singole voci di opere indicate in contratto, soccorre il criterio dell'attribuzione - sia per le spese che per il mancato guadagno - di una percentuale del corrispettivo previsto in contratto, determinato sulla base di quelle che notoriamente sono le percentuali nette del guadagno d'impresa, che va dal 5% al 15%. Nel caso in esame, considerata la natura specialistica dell'oggetto dell'appalto, si ritiene attribuire alla ricorrente una percentuale di guadagno netto pari al 20% del corrispettivo previsto in contratto e cioè: 20% di euro 68.000,00 = euro 13.600,00 senza aggiunta di oneri, atteso che trattasi di un indennizzo e non di un prezzo da pagare per una prestazione (mai eseguita). A tale somma, vanno aggiunti gli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Considerato l'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda per un importo molto inferiore rispetto a quello richiesto, sussistono giusti motivi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 per compensare per tre quarti le spese di giudizio, ponendo il restante quarto a carico del resistente, in relazione ad un valore della causa tra CP_1 euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 13.600,00 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti tre quarti delle spese di giudizio e condanna il resistente al pagamento alla ricorrente del restante quarto e cioè di euro 3.525,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di un quarto del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6